EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA - LEGGI DI FINANZIAMENTO ANTERIORI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457
Nel corso delle riunioni tenutesi presso questo Segretariato
generale alle quali hanno partecipato i funzionari
dei Nuclei operativi presso i Provveditorati alle OO.PP.,
si č avuto modo di constatare che esistono perplessitā
circa la sorte del contributo statale in caso di estinzione
anticipata del mutuo.
Si ritiene al riguardo di dover precisare che l'estinzione
anticipata del mutuo da parte dell'assegnatario o dell'acquirente
comporta la cessazione del pagamento, oltre che del
capitale mutuato, anche dei relativi interessi e quindi
deve provvedersi, a far data dall'avvenuta estinzione
del mutuo alla revoca della concessione del contributo
statale in quanto, nel caso dell'edilizia agevolata,
il contributo stesso si identifica proprio in un apporto
finanziario nel pagamento degli interessi sul mutuo
pluriennale nel periodo di preammortamento e ammortamento.
Sarā pertanto cura dell'organo che ha emesso
il decreto di concessione del contributo statale di
adottare i conseguenti provvedimenti non appena avuta
comunicazione dell'estinzione di che trattasi.
Con l'occasione si pregano gli Istituti in indirizzo
di voler raccomandare ai dipendenti Nuclei operativi
che, nell'attuare le direttive impartite in materia
di requisiti oggettivi e soggettivi, non rilascino
attestati <<sotto condizione>> nell'eventualitā
che gli interessati abbiano presentato documentazione
comunque carente.
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