LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N.1676 - CESSIONE IN PROPRIETÀ ALLOGGI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI. ORGANO COMPETENTE A FISSARE I PREZZI DI CESSIONE
Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Affari regionali - su richiesta di questo
Ministero, motivata dai quesiti posti da alcuni IACP,
ha espresso il proprio parere in ordine alla individuazione
dell'organo competente a fissare i prezzi di riscatto
degli alloggi realizzati per i lavoratori agricoli
dipendenti ai sensi della legge 30-12-1960, n.1676.
In un primo momento si era ritenuto che competenti a
determinare il prezzo di cessione degli alloggi in
oggetto, dopo la soppressione dei Comitati provinciali
ABILAG, operata dall'art.12 del D.P.R. 30-12-1972,
n.1036 non fossero le Regioni, titolari, in virtù
dell'art.93 del D.P.R. 24-7-1977, n.616, delle generali
funzioni di programmazione e di coordinamento degli
organismi operanti nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica, bensì gli IACP ai sensi dell'art.3
della legge 19-1-1974, n.9, partendo dall'assunto che
la determinazione del prezzo di riscatto rientrasse
fra le funzioni di completamento dei programmi di intervento
relativi alla legge n.1676 del 1960, affidate agli
IACP stessi.
Al riguardo, invece, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha espresso il parere che, nell'ambito del
trasferimento delle funzioni amministrative statali
in materia di edilizia residenziale pubblica operata
dal citato art.93 della legge n.616, debbano ricomprendersi
anche le funzioni proprie dei Comitati provinciali
ABILAG, rispondendo l'attribuzione fatta agli IACP,
dell'art.3 della legge 19-1-1974, n.9, esclusivamente
all'immanente e temporanea esigenza di completare i
programmi avviati dai soppressi Comitati.
Pertanto, dovendosi affermare la globalità del
trasferimento delle funzioni operata dalla legge 24-7-1977,
n.616 e ribadito dal dettato normativo della successiva
legge 5-8-1978, n.457, fatta eccezione per le riserve
statali espressamente enumerate nelle citate leggi,
spetta alle Regioni fissare i prezzi di cessione in
proprietà degli alloggi realizzati ai sensi
della legge 30-12-1960, n.1676. Le Regioni, comunque
possono delegare, nell'ambito delle proprie attribuzioni,
eventualmente anche agli stessi IACP l'esercizio delle
funzioni di cui trattasi
Si precisa che, alle cessioni in oggetto, deve sempre
essere applicato lo schema di contratto già
utilizzato in relazione alle specifiche fattispecie
dei diversi tipi di assegnazione previsti dall'art.11
della legge n.1676, con le integrazioni di cui all'art.20
della legge 8-8-1977, n.513.
Ovviamente, per quanto attiene alla cessione in proprietà
di alloggi per lavoratori agricoli già assegnati
in locazione semplice, si applica la normativa prevista
dagli artt. 27, 28 e 29 della citata legge n.513.
(c) 1996 Note's