[Note's] CIRCOLARE MINISTERO LAVORI PUBBLICI 10 GIUGNO 1983, N.94/C

LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N.1676 - CESSIONE IN PROPRIETÀ ALLOGGI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI. ORGANO COMPETENTE A FISSARE I PREZZI DI CESSIONE

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari regionali - su richiesta di questo Ministero, motivata dai quesiti posti da alcuni IACP, ha espresso il proprio parere in ordine alla individuazione dell'organo competente a fissare i prezzi di riscatto degli alloggi realizzati per i lavoratori agricoli dipendenti ai sensi della legge 30-12-1960, n.1676.
In un primo momento si era ritenuto che competenti a determinare il prezzo di cessione degli alloggi in oggetto, dopo la soppressione dei Comitati provinciali ABILAG, operata dall'art.12 del D.P.R. 30-12-1972, n.1036 non fossero le Regioni, titolari, in virtù dell'art.93 del D.P.R. 24-7-1977, n.616, delle generali funzioni di programmazione e di coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, bensì gli IACP ai sensi dell'art.3 della legge 19-1-1974, n.9, partendo dall'assunto che la determinazione del prezzo di riscatto rientrasse fra le funzioni di completamento dei programmi di intervento relativi alla legge n.1676 del 1960, affidate agli IACP stessi.
Al riguardo, invece, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il parere che, nell'ambito del trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di edilizia residenziale pubblica operata dal citato art.93 della legge n.616, debbano ricomprendersi anche le funzioni proprie dei Comitati provinciali ABILAG, rispondendo l'attribuzione fatta agli IACP, dell'art.3 della legge 19-1-1974, n.9, esclusivamente all'immanente e temporanea esigenza di completare i programmi avviati dai soppressi Comitati.
Pertanto, dovendosi affermare la globalità del trasferimento delle funzioni operata dalla legge 24-7-1977, n.616 e ribadito dal dettato normativo della successiva legge 5-8-1978, n.457, fatta eccezione per le riserve statali espressamente enumerate nelle citate leggi, spetta alle Regioni fissare i prezzi di cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi della legge 30-12-1960, n.1676. Le Regioni, comunque possono delegare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, eventualmente anche agli stessi IACP l'esercizio delle funzioni di cui trattasi
Si precisa che, alle cessioni in oggetto, deve sempre essere applicato lo schema di contratto già utilizzato in relazione alle specifiche fattispecie dei diversi tipi di assegnazione previsti dall'art.11 della legge n.1676, con le integrazioni di cui all'art.20 della legge 8-8-1977, n.513.
Ovviamente, per quanto attiene alla cessione in proprietà di alloggi per lavoratori agricoli già assegnati in locazione semplice, si applica la normativa prevista dagli artt. 27, 28 e 29 della citata legge n.513.




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