(G.U. 25-1-1982, n.23)
NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PROVVIDENZE IN MATERIA DI SFRATTI.
(Convertito in Legge 25 marzo 1982, n.94, G.U. 26-3-82, n.84. Le modifiche e integrazioni dovute alla legge di conversione si riportano tra virgolette)
Artt. 1 e 2
(Si omettono, in quanto dettano norme relative alla
copertura finanziaria del decreto).
Art.3
1. Per la realizzazione di un programma di acquisizione
o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad
uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore
ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure
a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui
decennali senza interessi secondo le modalità
ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto
del Ministro del tesoro.
2. I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad
incrementare le disponibilità del fondo speciale
costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'art.45 della legge 22- 10-1971, n.865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo
comma del presente articolo sono realizzati i programmi
costruttivi convenzionati ai sensi dell'art.35 della
legge 22-10-1971, n.865, e degli artt. 7 ed 8 della
legge 28-1-1977, n.10.
4. Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali
i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione
e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita
convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.
5. Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non
lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione
delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione
del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti,
il Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER
provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui
al comma precedente mediante convenzione da stipulare
con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati
dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata
ed agevolata indicati rispettivamente dagli artt. 18
e 35 della legge 5-8-1978, n.457. In questa ipotesi
la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento
permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica
anche per l'impiego delle disponibilità di cui
all'art.13 della legge 21-12-1978, n.843 (relativo
al fondo speciale costituito presso la Cassa DD.PP.
e destinato all'acquisto e all'urbanizzazione primaria
delle aree), che risultino inutilizzate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. In questo caso
ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte
del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno
decorre dalla data di comunicazione della delibera
di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà
essere esercitato, comunque decorsi sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.
7. Per le finalità di cui al primo comma del
presente articolo è autorizzato l'apporto in
favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600
miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto
è determinato in lire 100 miliardi.
8. Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato
alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione
fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di
cui al precedente comma.
9. I finanziamenti di cui al presente articolo non possono
essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che
non risultino aver utilizzato neppure parzialmente,
con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati
dalle regioni sul fondo speciale di cui all'art.45
della legge 22-10-1971, n.865, e successive modificazioni
ed integrazioni.
10. A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti
può essere autorizzata con la legge finanziaria
ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti
con mezzi prelevati dalle disponibilità dei
conti correnti postali per concedere ai comuni di cui
al primo comma del presente articolo mutui al tasso
del 4 per cento.
11. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della
delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui
al primo comma, individuano, con deliberazione del
consiglio comunale, le aree da acquisire.
12. Per le aree individuate con le modalità di
cui al nono comma dell'art.8 del decreto legge 15-12-1979,
n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 15-2-1980,
n.25, e di cui non è disposta l'acquisizione
entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti
previsti dall'art.51 della legge 22-10-1971, n.865,
e successive modificazioni.
13. Nei quindici giorni successivi alla delibera di
individuazione delle aree, il sindaco dispone la occupazione
d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato,
la esegue con contestuale redazione dello stato di
consistenza e procede alla consegna al soggetto che
deve eseguire l'intervento.
14. I soggetti interessati all'occupazione di cui al
comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora
iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso
a mezzo del messo comunale, nonché con affissione
dell'avviso stesso all'albo del comune.
15. Le delibere comunali previste dal presente articolo
sono soggette soltanto al controllo di legittimità
di cui all'art.59 della legge 10-2-1953, n.62 (inerente
il funzionamento degli organi regionali).
Art.4
<<1. Il CER provvede a determinare, nell'ambito
delle aree individuate ai sensi degli artt. 2 e 13
del presente decreto, i criteri per la realizzazione
di programmi organici di edilizia residenziale pubblica
e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli
interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità
per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono
industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione
edilizia>>.
2. Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER
determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE,
le modalità per il finanziamento e la realizzazione
di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata
ed agevolata da affidarsi, anche a mezzo di concessione,
ai soggetti ritenuti idonei.
3. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire
600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il
1982 lo stanziamento è determinato in lire 50
miliardi.
4. Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti
si provvede con la legge finanziaria.
5. Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla
data di entrata in vigore del presente decreto l'intero
importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio
1982-83.
6. Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione
di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamenti
quale contributo in conto capitale fino alla metà
dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi
dei commi precedenti.
7. A ciascun programma costruttivo di sperimentazione
di edilizia agevolata può essere assegnato solo
un finanziamento non superiore al quaranta per cento
della spesa necessaria per la realizzazione del programma
medesimo.
Art.5
1.-2.-3. (Soppressi dalla legge di conversione).
4.-5.-6. (Si omettono, perché modificativi del
D.L.1022/65 e della L.457/78).
7. Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'art.18
della legge 5-8-1978, n.457, è differito al
1o gennaio 1984.
8. (Si omette perché modificativo dell'art.56
della L.457/78).
9. Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali
di cui all'art.3, lettera a), della legge 5-8-1978,
n.457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro
mesi prima della scadenza del biennio precedente, le
località nelle quali esista documentata disponibilità
di aree edificabili e la relativa superficie con la
specificazione delle previsioni urbanistiche.
10. (Si omette, in quanto modificativo dell'art.11,
L.25/80).
11-12. (Si omettono, in quanto abrogati, L.130/83).
13. Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza
degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati
a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi
e prestiti.
14. Di tale versamento è data comunicazione al
CER per gli effetti dell'art.13, lettera c), della
legge 5-8-1978, n.457.
15. (Soppresso dalla legge di conversione).
<<16. Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre
1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione
di contributi venticinquennali a favore degli istituti
mutuanti per la copertura della differenza tra il costo
delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione
e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di
abitazioni in regime di concessione in superficie delle
aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica
e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati
nel conto residui passivi oltre il termine stabilito
dal secondo comma dell'art.36 del Regio decreto 18-11-1923,
n.2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso
non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in
unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati
esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri
di cui all'art.10 della legge 8-8-1977, n.513, nonché
al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento
del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti
definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano
state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre
1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
i fondi di cui al comma precedente è possibile
ammettere al finanziamento anche le iniziative che,
ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti
organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre
1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione
dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto
dal secondo comma dell'art.25 del decreto legge 15-12-1979,
n.629, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15-2-1980, n.25. A tali iniziative è applicabile
l'articolo 10 della legge 8-8-1977, n.513. Per la definizione
dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili
i fondi di cui al comma precedente>>.
18. Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia
dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'art.10-ter
del decreto legge 13-8-1975, n.376, convertito, con
modificazioni, nella legge 16-10-1975, n.492, le ipoteche
concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente
iscritte, in deroga al primo comma dell'art.2822 del
codice civile, dopo la trascrizione della convenzione
prevista dall'art.35 della legge 22-10-1971, n.865,
ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità
dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle
aree oggetto della convenzione.
19. (Si omette, in quanto modificativo dell'art.23,
L.1/78).
<<20. I termini di attuazione dei programmi di
edilizia residenziale pubblica già prorogati,
con legge 22-12-1980, n.874, sono ulteriormente prorogati
al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania>>.
<<Art.5-bis
1. Gli enti soggetti alle norme di cui all'art.65 della
legge 30-4-1969, n.153, sono tenuti, sino al 1985,
a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili
annualmente di cui al predetto articolo nella misura
massima prevista del quaranta per cento.
2. Le disponibilità di cui al precedente comma
sono destinate in misura non inferiore al cinquanta
per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili
con destinazione prevalentemente abitativa e comunque
non inferiore al 70%>>.
<<Art.5-ter
1. Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-
convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi
di lire, localizzati in aree di particolare tensione
abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per
oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo
del CER è autorizzato a concedere agevolazioni
ai sensi del Titolo III della legge 5-8-1978, n.457,
sino al vigente limite massimo di mutuo ivi comprese
le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per
fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono
dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti
debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario
generale per il CER entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria
si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione
di spesa di cui all'art.1, quarto comma del presente
decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi
è iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.
2. Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo
anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato
esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo
previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di
credito mutuante. Il contributo è pari alla
differenza tra il costo del denaro, determinato ai
sensi del titolo II del decreto legge 6-9-1965, n.1022,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
1-11-1965, n.1179, e successive modificazioni e integrazioni,
e l'onere previsto dall'art.24, secondo comma, della
legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni,
per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito
sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'art.20
della citata legge 5-8-1978, n.457, e successive modificazioni,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Per le cooperative a proprietà
indivisa, l'onere a carico del mutuatario è
stabilito nella misura del 4,5% all'anno, oltre al
rimborso del capitale.
3. Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di
quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito
mutuante.
4. Il contributo come sopra determinato in relazione
ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al
vigente limite massimo di mutuo, può essere
corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente
al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.
5. All'onere derivante dalla concessione dei contributi
di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di
impegno di lire dieci miliardi e comunque purché
tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire
tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità
di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1983>>.
<<Art.5-quater
1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato
a concedere contributi integrativi alle cooperative
edilizie fruenti del contributo statale di cui alla
legge 2-7-1949, n.408, e successive modificazioni ed
integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati
alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. La misura del contributo integrativo di cui al primo
comma è determinata dal Ministero dei lavori
pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni
di mutuo LT 1,1 determinato ai sensi dell'art.8 del
decreto legge 13-8-1975, n.376, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 16-10-1975, n.492. In
ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non può
gravare un onere minore di quello previsto per i mutui
agevolati di cui al decreto legge 6-9-1965, n.1022,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
1-11-1965, n.1179.
3. Detti contributi sono concessi nella stessa misura
ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti
sugli interessi di preammortamento.
4. Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici
fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi
di edilizia agevolata e convenzionata.
5. All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere
in virtù del presente articolo, si fa fronte
con i limiti di impegno autorizzati nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
ai sensi dell'ultimo comma dell'art.19 del decreto
legge 2-5-1974, n.115, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 27-6-1974, n.247>>.
Art.6
<<1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti
sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi
pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali
comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti
sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione.
Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando
le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale
che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
2. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione,
ai sensi dell'art.13 della legge 28-1-1977, n.10, non
è richiesta l'approvazione regionale né
alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali
o subregionali. Detti programmi pluriennali devono
tuttavia essere inviati in copia alle regioni.
3. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali
di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a
costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente,
di cui all'art.31, primo comma, lettere b), c), d),
della legge 5-8-1978, n.457;
b) da realizzare su aree di completamento che siano
dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate
funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona>>.
4. Si omette, in quanto abrogato dall'art.7, L.128/90.
Art.7
1. Fatte salve le norme di cui all'art.81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616, alle
opere di recupero abitativo di edifici preesistenti
di cui alle lettere b) e c) dell'art.31 della legge
5-8-1978, n.457, si applicano le disposizioni dell'art.48
della legge medesima.
2. Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita,
purché conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti
dalle leggi 1-6-1939, n.1089, e 29-6-1939, n.1497;
a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici
al servizio di edifici già esistenti;
b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali
o esposizione di merci a cielo libero;
c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi
che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.
3. Per gli interventi di cui al comma precedente, la
istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire
i lavori si intende accolta qualora il sindaco non
si pronunci nel termine di sessanta giorni. In tal
caso il richiedente può dar corso ai lavori
dando comunicazione al sindaco del loro inizio.
4. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione
del sindaco le opere temporanee per attività
di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
5. Alle istanze previste dal presente articolo si applicano
le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art.8
del presente decreto.
Art.8
1. La domanda di concessione ad edificare per interventi
di edilizia residenziale diretti alla costruzione di
abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente,
si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda
non sia stato comunicato il provvedimento motivato
con cui viene negato il rilascio (così modificato
dall'art.23, L.179/92).
2. In tal caso il richiedente può dar corso ai
lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio,
previa corresponsione al comune degli oneri dovuti
ai sensi della legge 28-1-1977, n.10, calcolati in
via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio
sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
3. Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni
altro atto previsto da norme dello Stato, regionali
o comunali, nel procedimento per il rilascio della
concessione di edificare, qualora non intervengano
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
presentazione della domanda, si intendono assentiti.
4. La domanda di concessione o quella di autorizzazione
di cui all'art.7 del presente decreto deve essere corredata
dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le
opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità
di cui al precedente comma.
<<5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano agli interventi da attuare su aree dotate
di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati
non anteriormente all'entrata in vigore della legge
6-8-1967, n.765, nonché quando la concessione
o autorizzazione è atto dovuto in forza degli
strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente
alla predetta data>>.
6. - 11. (Soppressi dalla legge di conversione).
12. Le sanzioni contemplate dagli artt. 5 e 17 della
legge 28-1-1977, n.10, si applicano anche ai soggetti
che abbiano presentato le istanze di cui al primo comma
del presente articolo e di cui al precedente art.7,
qualora le opere assentite ai sensi delle disposizioni
richiamate siano state eseguite e risultino in contrasto
con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti
urbanistici generali ovvero con i vincoli posti a tutela
dei beni ambientali ed architettonici.
13. Restano ferme le disposizioni degli artt. 15 e 17
della legge 28-1-1977, n.10.
14. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare
la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione
di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi
contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene
luogo della concessione una copia dell'istanza presentata
al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso
da cui risulti la data di presentazione della istanza
medesima.
15. (Soppresso dalla legge di conversione).
<<16. I comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi
abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato
in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche
ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati.
Il certificato conserva validità per un anno
dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni
degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di
concessione che il progettista attesti, anche ai sensi
dell'art.373 del codice penale, conforme al certificato
previsto dal presente comma, si intende assentita qualora
entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento
motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso
si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo,
quarto e quinto comma del presente articolo.
17. Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere
rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda e dopo la stessa data entro sessanta
giorni.
18. In caso di mancato rilascio alle domande di concessione
si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo,
terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
19. Prima di procedere all'annullamento delle concessioni
assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità
competente deve indicare agli interessati gli eventuali
vizi delle procedure amministrative e gli elementi
progettuali o esecutivi che risultino in contrasto
con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un
termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta
giorni per provvedere alle modifiche richieste>>.
Art.9
1. Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono
per realizzare la propria abitazione, il contributo
di cui all'art.3 della legge 28-1-1977, n.10, è
dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia
residenziale pubblica.
2. Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma
precedente devono rispondere ai requisiti dell'art.16,
ultimo comma, della legge 5-8-1978, n.457.
3. L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari
del richiedente la concessione è affidato al
comune sulla base dello stato di famiglia.
4. La riduzione del contributo prevista dal primo comma
del presente articolo è subordinata alla stipulazione
con il comune di una convenzione mediante la quale
il privato si obbliga a non cedere la proprietà
dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla
data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia,
decade dal beneficio ed il comune è tenuto a
recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione
monetaria e degli interessi in misura pari al saggio
ufficiale dello sconto.
5. La convenzione deve essere trasferita, a norma e
per gli effetti degli artt. 2643 e seguenti del codice
civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
6. (Si omette, in quanto modificativo dell'art.6, L.10/77).
Art.10
1. Il conduttore di un immobile destinato ad uso di
abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento
di rilascio immediatamente eseguibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto, può
chiedere, con istanza rivolta al pretore competente
ai sensi dell'art.26, primo comma, del codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno della
esecuzione, che può essere stabilito per una
data non anteriore a sessanta giorni né posteriore
a 180 giorni da quella di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso
un provvedimento di rilascio per la esecuzione del
quale alla data di entrata in vigore del presente decreto
non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice,
può chiedere con istanza rivolta al pretore
competente, ai sensi dell'art.26, primo comma, del
codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato
il giorno della esecuzione, che potrà essere
stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni
né posteriore a 180 giorni dalla scadenza di
tale termine.
<<3. Le disposizioni di cui al comma precedente
si applicano anche ai conduttori nei cui confronti
sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo
ad un contratto avente scadenza non successiva al 30
giugno 1984>> (così sostituito dall'art.1,
L.637/83).
4. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia
stato emesso per morosità del conduttore, è
condizione di procedibilità dell'istanza di
cui al primo e secondo comma del presente articolo
che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza
di cui al precedente comma è proponibile da
parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso
provvedimento di rilascio per morosità, solo
se questa risulti sanata.
5. L'istanza del conduttore non è ammessa ove
il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi
previste dall'art.59, primo comma, numeri 2), 6), 7)
e 8), della legge 27-7-1978, n.392, e dall'art.3, primo
comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto legge 15-12-1979,
n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 15-
2-1980, n.25, nonché nelle ipotesi di cui alle
lettere b) e d) del quinto comma del successivo art.14.
Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della
esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilità
l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei
componenti il nucleo familiare.
6. Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato
distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di
nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata
analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente
il nucleo familiare.
7. La mancanza delle attestazioni di cui sopra è
causa di inammissibilità della istanza.
8. In caso di dichiarazione mendace si applica l'art.495
del codice penale.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai conduttori nei cui confronti sia già
stato emesso un provvedimento ai sensi degli artt.
10 e 12 del decreto legge 20-11-1981, n.663.
<<10. Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione
degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione,
è sospesa fino al 31 dicembre 1982>>.
Art.11
1. Nella ipotesi di cui al primo comma dell'art.10 la
istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena
di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui
al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata
almeno venti giorni prima della scadenza del termine
fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, non
oltre venti giorni da tale data.
2. Alla istanza debbono essere allegati una copia del
titolo esecutivo nonché le attestazioni relative
all'entità del reddito proprio e dei componenti
il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto
necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica
menzione nell'istanza.
3. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione,
deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla
legge a suo carico per la notifica dell'istanza al
locatore ed all'eventuale beneficiario del provvedimento
di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta
notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre
ogni documento ritenuto necessario.
4. Dalla data di presentazione dalla istanza di graduazione
sino all'emissione del decreto del pretore la esecuzione
del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento
di rilascio può peraltro essere eseguito qualora
il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti
per la notifica della istanza.
5. Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione
nonché le deduzioni e produzioni del locatore
e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove
lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
6. Il provvedimento è immediatamente comunicato
a cura della cancelleria al conduttore, al locatore
ed all'eventuale beneficiario.
7. Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo
e terzo comma dell'art.10, determina il giorno dell'esecuzione
sulla base delle particolari circostanze di fatto anche
relative alla situazione economica delle parti, esaminata
quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze
sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni
della decisione, del tempo trascorso dalla data in
cui il provvedimento di rilascio è divenuto
esecutivo.
Art.12
1. Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento
non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai
sensi dell'art.1, terzo comma, ultimo periodo, del
decreto legge 30-1-1979, n.21, convertito, con modificazioni,
nella legge 31-3-1979, n.93, e degli artt. 5, quarto
comma, ultimo periodo, e 6 del decreto legge 15-12-1979,
n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 15-
2-1980, n.25, il locatore può chiederne la fissazione,
con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'art.26, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore
a sessanta giorni e non posteriore a 180 giorni da
quella di presentazione dell'istanza.
3. L'istanza di cui al primo comma del presente articolo
deve essere previamente notificata al conduttore; ad
essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo
e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti
deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.
4. Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento
dell'atto, può presentare deduzioni scritte
e produrre documenti.
5. Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni
del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile,
fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando
i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'art.11.
Il provvedimento è immediatamente comunicato
a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.
Art.13
1. Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti
secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980,
e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi
nelle aree individuate ai sensi del presente articolo,
in luogo delle disposizioni di cui agli artt. 10, 11
e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti
mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, quelle di cui al presente articolo
e quelle di cui ai successivi artt. 14 e 15.
2. Con provvedimento del Comitato interministeriale
per la programmazione economica, da pubblicare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle
aree nelle quali sussiste una situazione di particolare
tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza
di obiettive e gravi difficoltà di reperimento
di alloggi in locazione, nonché dell'indice
di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni,
del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio
di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli
uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti
eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi,
del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti
di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione
riferito agli ultimi tre anni.
3. Presso le prefetture delle province comprendenti
uno dei comuni di cui ai commi precedenti è
istituita una commissione con funzioni consultive relativamente
alla graduazione degli sfratti in detta area.
3. Tale commissione è presieduta dal prefetto
o da un suo delegato ed è composta dai sindaci
dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP,
o da loro delegati.
4. Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più
province, della commissione fanno parte oltreché
i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti
e i presidenti degli IACP di dette province. Essa è
presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova
il maggior numero di abitanti dell'area.
5. Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce
tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni
compresi nell'area affinché egli abbia concreti
elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio
da lui trattate.
6. Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di
cui al primo comma entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e nei comuni
compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti
giorni dalla data di pubblicazione del provvedimenti
adottato dal CIPE.
Art.14
1. Nei comuni di cui al primo comma dell'art.13 il conduttore
di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui
confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio
immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore
del presente decreto, può chiedere, con istanza
rivolta al pretore competente ai sensi dell'art.26,
primo comma, del codice di procedura civile, che sia
nuovamente fissato il giorno della esecuzione che può
essere stabilito per una data non anteriore a centoventi
giorni né posteriore a 360 giorni da quella
di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma
dell'art.13 il conduttore nei cui confronti sia stato
emesso un provvedimento di rilascio immediatamente
eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento
del CIPE può chiedere con istanza rivolta al
pretore competente ai sensi dell'art.26, primo comma,
del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione che può essere
stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni
né posteriore a 360 giorni da quella di pubblicazione
del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della
proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni
dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE,
dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente
concesso ai sensi dell'art.10 del decreto legge 20-11-1981,
n.663.
3. Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'art.13
il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un
provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale
alla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento
del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato
dal giudice, può chiedere, con istanza rivolta
al pretore competente ai sensi dell'art.26, primo comma,
del codice di procedura civile, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione il quale potrà
essere stabilito per una data non anteriore a centoventi
giorni né posteriore a 360 giorni dalla scadenza
di tale termine. Nella determinazione della proroga,
salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi
il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi
dell'art.10 del decreto legge 20-11-1981, n.663.
<<4. Le disposizioni di cui al comma precedente
si applicano, anche oltre il termine di cui al primo
comma dell'art.13, ai conduttori nei cui confronti
sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo
ad un contratto avente scadenza non successiva al 30
giugno 1984>> (così sostituito dall'art.1,
L.637/83).
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si
applicano:
a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in
una delle ipotesi previste dall'art.59, primo comma,
numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27-7-1978, n.392,
e dall'art.3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del
decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito con modificazioni
nella legge 15-2-1980, n.25;
b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo
familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione
dei redditi, risulti superiore a lire 18 milioni.
<<6. Non si tiene conto del predetto limite qualora
il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilità
di un alloggio di sua proprietà per effetto
di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso
nei confronti del conduttore dello stesso>>;
c) (lettera soppressa dalla legge di conversione);
d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile
idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore
a quello determinato ai sensi della legge 27-7-1978,
n.392.
7. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia
stato emesso per morosità al conduttore, le
disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo
si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro
venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE.
8. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se
la mora risulti sanata.
9. Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma,
ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore
incida in misura superiore al venti per cento sul reddito
complessivo del conduttore e dei componenti il suo
nucleo familiare, il conduttore può chiedere
al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione
del canone da corrispondersi direttamente al locatore.
A tal fine il comune può utilizzare le somme
di cui agli artt. 75 e seguenti della legge 27-7-1978,
n.392, ed i proventi di cui all'art.12 della legge
28-1-1977, n.10.
10. L'integrazione è corrisposta fin tanto che
sussista la incidenza nella misura sopra indicata.
11. Il pretore nelle ipotesi di cui ai precedenti primo,
secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata sostituita,
la commissione di cui all'art.13 determina il giorno
della esecuzione sulla base delle particolari circostanze
di fatto anche relative alla situazione economica delle
parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione
a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio,
delle ragioni della decisione, del tempo trascorso
dalla data in cui il provvedimento di rilascio è
divenuto esecutivo.
Art.15
<<1. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma
dell'art.14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore,
a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE.
Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo
art.14, l'istanza deve essere presentata almeno venti
giorni prima della scadenza del termine fissato e,
se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto
ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto,
non oltre trenta giorni da tale data>>.
2. Alla istanza debbono essere allegati una copia del
titolo esecutivo nonché le attestazioni relative
all'entità del reddito proprio e dei componenti
il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto
necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica
menzione nell'istanza.
3. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione,
deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla
legge a suo carico per la notifica dell'istanza al
locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento
di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta
notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre
ogni documento ritenuto necessario.
4. Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano
opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione
debbono assolvere con le modalità di cui al
secondo comma all'onere della attestazione dei redditi
propri e dei familiari con essi conviventi.
5. In caso di attestazione mendace si applica l'art.495
del codice penale.
6. Dalla data di presentazione della istanza di graduazione
sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione
del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento
di rilascio può peraltro essere eseguito qualora
il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti
per la notifica della istanza.
7. Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione
nonché le deduzioni e produzioni del locatore
e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove
lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
8. Il provvedimento è immediatamente comunicato
a cura della cancelleria al conduttore, al locatore
e all'eventuale beneficiario.
9. Le istanze proposte ai sensi degli artt. 10 e 12
del decreto legge 20-11-1981, n.663, e i provvedimenti
che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano
la loro efficacia.
Art.15-bis
<<1. Le scadenze dei contratti di cui alle lettere
a), b) e c) del primo comma dell'art.67 della legge
27-7-1978, n.392, sono ulteriormente prorogate di due
anni.
2. Per il periodo di proroga il canone di locazione
corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b)
e c) del primo comma dell'art.67 della legge 27-7-1978,
n.392, può essere aumentato, a decorrere dalle
predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati
fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati
dopo il 31 dicembre 1973.
3. Il canone di locazione, determinato ai sensi del
comma precedente, può essere aggiornato annualmente
a partire dal secondo anno di proroga del contratto,
a richiesta del locatore, in misura non superiore al
75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai contratti di cui all'art.42 della legge 27-7-1978,
n.392>>.
Art.16
(Si omette perché soppresso dalla legge di conversione).
Art.17
1. Gli enti e le società indicati dall'art.23
del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito, con
modificazioni, nella legge 25- 2-1980, n.25, tenuti
per legge, statuto o disposizione dell'autorità
di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari,
nonché ogni altro ente pubblico non economico,
ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa
nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalità
istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale,
devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio
è sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle
unità immobiliari già destinate ad uso
di abitazione che siano o divengano disponibili in
un momento successivo, con l'indicazione della data
di effettiva disponibilità.
2. Gli enti e le società di cui al primo comma
devono, nella locazione delle unità immobiliari
incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una
quota del 50% (Quota così aumentata dall'art.1,
comma 2-bis, della legge 21-2-1989, n.61.) per cento
della disponibilità annuale complessiva, dare
priorità a coloro che dimostrino che nei loro
confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio
indicati dell'art.2, n.2), del decreto legge 30-1-1979,
n.21, convertito, con modificazioni, nella legge 31-3-1979,
n.93, nell'art.59, numeri 1), 3), 4) e 5) della legge
27-7-1978, n.392, ovvero emessi per finita locazione,
<<nonché a coloro che abbiano sottoscritto
un verbale di conciliazione>>
3. Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione
di cui al primo comma senza che i soggetti indicati
nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla
società la locazione degli immobili compresi
nell'elenco, gli enti e le società possono liberamente
disporre degli immobili medesimi.
4. Il legale rappresentante degli enti e delle società
di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta
o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero
renda una dichiarazione non veritiera è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinque milioni.
5. Chiunque in qualità di legale rappresentante
ovvero di mandatario di uno degli enti o società
indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione
relativamente ad un immobile la cui disponibilità
non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del
primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.
6. Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere
il pagamento della sanzione è il prefetto della
provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità
non è stata tempestivamente resa nota.
7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
della legge 24-11-1981, n.689.
8.- 9.(Si omettono perché modificativi dell'art.21,
L.25/80).
Artt. 18-21
(Soppressi dalla legge di conversione).
<<Art.21-bis
1. Il CER è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità
di cui all'art.4 del presente decreto, ad attribuire
al comune di Roma un finanziamento straordinario non
superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al
completamento degli edifici sociali della "Auspicio
società cooperativa edilizia a responsabilità
limitata", fissandone i criteri per l'erogazione.
2. Il comune di Roma provvede al recupero delle somme
erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte
a carico della società di cui al primo comma.
3. Gli stabili costruiti e in corso di costruzione,
di proprietà della società di cui al
primo comma, in amministrazione straordinaria, sono
ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
a trattativa diretta, a due cooperative composte dai
soci della società medesima, una relativa agli
edifici in fase di avanzata costruzione e già
abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in
costruzione e non abitati.
4. Il prezzo della cessione è determinato, tenuto
anche conto dei versamenti effettuati dai soci della
società di cui al primo comma e delle date di
tali versamenti, e comunque con criteri equitativi,
da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario,
dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio
di Stato. Il prezzo della cessione è in parte
regolato mediante accollo da parte delle cooperative
concessionarie dei mutui attualmente in essere e assistiti
da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.
5. Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette
e di ogni agevolazione fiscale, la società di
cui al primo comma del presente articolo è considerata,
sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo.
6. Alla cessione di cui al terzo comma del presente
articolo si applicano le disposizioni previste dagli
artt. 5-bis e 6, comma terzo, del decreto legge 30-1-1979,
n.26, convertito in legge, con modificazioni dalla
legge 3-4-1979, n.95>>.
<<Art.21-ter
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere al comune di Roma, al tasso corrente di
interesse, mutui fino all'importo complessivo di 240
miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982,
avvalendosi anche dei fondi dei conti correnti postali,
per l'acquisizione, anche mediante la procedura di
espropriazione, e per il completamento di fabbricati
a prevalente destinazione residenziale, che non risultino
ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre
un anno.
2. I mutui di cui al comma precedente possono essere
assunti in deroga all'art.19 del decreto del Presidente
della Repubblica 19- 6-1979, n.421, e sono garantiti
dallo Stato.
3. Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga
alle disposizioni di cui all'art.1, quarto comma, del
decreto legge 29- 12-1977, n.946, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 27-2-1978, n.43, sono
calcolati al netto dei canoni di locazione effettivamente
corrisposti al comune di Roma. Tali canoni devono essere
versati in apposito conto vincolato di tesoreria da
destinare al pagamento delle quote di ammortamento
dei mutui relativi.
4. All'atto della concessione dei mutui il comune è
tenuto a comunicare al tesoriere l'importo della rata
di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
5. Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla
Cassa depositi e prestiti alle prescritte scadenze,
insieme con le indennità di mora in caso di
ritardato versamento, l'importo della rata utilizzando
in via prioritaria le disponibilità esistenti
sul conto vincolato di cui al terzo comma.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente,
il tesoriere è tenuto a comunicare altresì
all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata
versata avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.
7. La concessione dei mutui è subordinata alla
presentazione alla Cassa depositi e prestiti da parte
del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
della deliberazione che approva il programma di acquisizione
e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
8. Il costo di acquisizione e di completamento è
determinato in base alla somma della indennità
di espropriazione degli immobili allo stato attuale
e dei costi dei lavori di completamento comprensivi
delle relative spese generali, delle spese tecniche
e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento
è commisurato alle tariffe adottate dal comune
di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle
vigenti tariffe professionali.
9. Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione
di urgenza è regolato dalle disposizioni delle
leggi 22-10-1971, n.865, e 3-1-1978, n.1.
10. L'indennità di espropriazione è fissata
dall'ufficio tecnico del comune di Roma in rapporto
al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze
con esclusione di qualsiasi ulteriore maggiorazione.
Qualora si tratti di immobili offerti in vendita ai
pubblici incanti, l'indennità di espropriazione
è equivalente al prezzo dell'ultima gara andata
deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi
del comma precedente.
11. Il comune di Roma è autorizzato a stipulare,
con enti o con privati, convenzioni idonee a consentire
l'acquisizione di fabbricati da ultimare.
12. In considerazione della eccezionale urgenza nonché
della peculiarità e complessità tecnica
degli interventi, il comune stesso è autorizzato
altresì ad affidare mediante concessione la
progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
13. Gli atti di compravendita e le convenzioni posti
in essere in applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale
per ogni contraente.
14. I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai
sensi della legge 27-7-1978, n.392, e del terzo comma
dell'art.2 del presente decreto>>.
<<Art.21-quater
1. A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'art.3,
primo comma, lettera q), della legge 5-8-1978, n.457,
per il quadriennio 1982-85, il CER è autorizzato
a concedere all'Istituto autonomo case popolari di
Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla
base del programma di trasferimento del rione Addolorata
del comune di Agrigento, da cedere in proprietà
nei limiti di una sola unità immobiliare ai
sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966,
proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili
che hanno optato per le provvidenze previste dalla
lettera c) del primo comma dell'art.6 della legge 5-6-1974,
n.283>>.
<<Art.21-quinquies
1. Per le finalità previste dall'art.26 della
legge 5-8-1978, n.457, e nel rispetto delle modalità
ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire
a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'art.4
del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il
1982 lo stanziamento è determinato in lire dieci
miliardi>>.
(c) 1996 Note's