(G.U. 18-8-1983, n.226)
MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INDIVIDUALI IN CONTO CAPITALE (BUONO CASA) DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 1982, N.9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N.94.
Art.1
Per l'acquisto di alloggio, il contributo verrą
erogato in un'unica soluzione in seguito alla presentazione,
da parte degli aventi titolo, dell'originale o copia
conforme del contratto di compravendita, o atto definitivo
di assegnazione, stipulato successivamente alla data
di pubblicazione dell'avviso regionale.
Art.2
Per le nuove costruzioni ed il recupero, l'85% del contributo
verrą erogato in seguito alla presentazione,
da parte degli aventi titolo, della perizia giurata
redatta dal direttore dei lavori attestante lavori
eseguiti per un importo pari o superiore al contributo
assegnato.
Un ultimo 15% del contributo sarą erogato in
seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo,
della perizia giurata redatta dal direttore dei lavori
attestante l'ultimazione dei lavori.
Art.3
Il massimo di costo ammesso ai fini del calcolo della
concessione del contributo sarą equivalente
a quello degli interventi di edilizia agevolata di
cui alla legge 5-8-1978, n.457.
Per le nuove costruzioni, le caratteristiche degli alloggi
finanziabili saranno quelle relative agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
Art.4
In conformitą all'indirizzo programmatico del
programma quadriennale 1982-85 approvato dal C.I.P.E.
con delibera del 12 novembre 1982, per quanto non specificatamente
previsto dall'art.9 del decreto legge 15-12-1979, n.629,
convertito, con modificazioni, nella legge 15-2-1980,
n.25 e dal decreto legge 23- 1-1982, n.9, convertito,
con modificazioni, nella legge 25-3-1982, n.94, le
regioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei beneficiari
del contributo di che trattasi.
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