[Note's] DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 1 AGOSTO 1983

(G.U. 18-8-1983, n.226)

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INDIVIDUALI IN CONTO CAPITALE (BUONO CASA) DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 1982, N.9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N.94.

Art.1
Per l'acquisto di alloggio, il contributo verrą erogato in un'unica soluzione in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o copia conforme del contratto di compravendita, o atto definitivo di assegnazione, stipulato successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso regionale.

Art.2
Per le nuove costruzioni ed il recupero, l'85% del contributo verrą erogato in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, della perizia giurata redatta dal direttore dei lavori attestante lavori eseguiti per un importo pari o superiore al contributo assegnato.
Un ultimo 15% del contributo sarą erogato in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, della perizia giurata redatta dal direttore dei lavori attestante l'ultimazione dei lavori.

Art.3
Il massimo di costo ammesso ai fini del calcolo della concessione del contributo sarą equivalente a quello degli interventi di edilizia agevolata di cui alla legge 5-8-1978, n.457.
Per le nuove costruzioni, le caratteristiche degli alloggi finanziabili saranno quelle relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art.4
In conformitą all'indirizzo programmatico del programma quadriennale 1982-85 approvato dal C.I.P.E. con delibera del 12 novembre 1982, per quanto non specificatamente previsto dall'art.9 del decreto legge 15-12-1979, n.629, convertito, con modificazioni, nella legge 15-2-1980, n.25 e dal decreto legge 23- 1-1982, n.9, convertito, con modificazioni, nella legge 25-3-1982, n.94, le regioni stabiliscono i requisiti soggettivi dei beneficiari del contributo di che trattasi.




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