(G.U. 16-4-1981, N.106)
RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA, AI SENSI DELL'ART.395 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N.547, DI SISTEMI DI SICUREZZA RELATIVI AD ELEVATORI TRASFERIBILI, NON INSTALLATI STABILMENTE NEI LUOGHI DI LAVORO.
Art.1.
E' riconosciuta efficacia ai sensi dell'art.395, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
del 27-4-1955, n.547, ai sistemi di sicurezza specificati
nell'allegato A al presente decreto, concernente gli
elevatori trasferibili, non installati stabilmente
nei luoghi di lavoro, in deroga alle disposizioni di
cui agli artt.195 e seguenti del cap. III del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547.
Allegato A
PRESCRIZIONI TECNICHE DEGLI ELEVATORI TRASFERIBILI NON INSTALLATI STABILMENTE
1. Campo d'applicazione
1.1. Le seguenti prescrizioni tecniche si applicano
agli elevatori trasferibili, non installati stabilmente,
aventi le caratteristiche indicate al punto 1.2.
Esse sono emanate ai sensi dell'art.395, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547, e consentono di derogare gli artt.195 e seguenti
del titolo V cap. III del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica in quanto è riconosciuta l'efficacia
dei criteri di sicurezza nelle stesse specificate.
1.2. Si intendono elevatori trasferibili, non installati
stabilmente, gli apparecchi adibiti al sollevamento
di solo materiale a mezzo di cabina scorrevole su guide,
verticali o inclinate, costituiti da struttura unica
staticamente indipendente dalle parti murarie e autoportante,
che ha incorporati tutti gli organi necessari al proprio
funzionamento, ivi compresi i dispositivi di sicurezza,
le apparecchiature per l'esercizio, le difese e le
porte di piano; essi devono, inoltre, essere usati
esclusivamente in luoghi di lavoro di aziende industriali,
commerciali, agricole ed artigianali e devono avere
caratteristiche di mobilità e trasferibilità
peculiari; essi possono servire più piani anche
attraverso botole, purché sia facilmente smontabile
la parte superiore alla prima fermata posta al di sopra
del piano più basso servito.
1.3. Il solo fissaggio alle parti fisse consentito può
essere costituito da zanche strette con bulloni o galletti
che non abbiano funzione di sostegno e che non siano
fissaggi di tipo permanente, ma utilizzati solo per
evitare vibrazioni eventuali del complesso. Di detti
ancoraggi deve essere fatta menzione nei calcoli. E'
consentito un piccolo interramento per facilitare le
operazioni di carico e scarico.
2. Definizioni
2.1. Cabina - Elemento dell'elevatore destinato a contenere
e trasportare il carico.
2.2. Portata - Valore del carico per cui l'elevatore
è stato costruito e per il quale il normale
funzionamento viene garantito dal costruttore. Per
il calcolo si dovrà prendere in considerazione
non solo il carico trasportato, ma anche quello dei
mezzi di trasporto che possono entrare in cabina e
delle persone addette alle operazioni di carico e scarico.
2.3. Carico di rottura delle funi - Il carico di rottura
convenzionale si ricava moltiplicando la sezione metallica
della fune per il carico di rottura unitario minimo
del materiale indicato dal fabbricante e per il coefficiente
di cordatura convenzionale 0,8.
2.4. Vano di corsa della struttura portante - Spazio
libero entro il quale si muove la cabina e l'eventuale
contrappeso, delimitato dai ripari perimetrali dell'incastellatura
portante.
2.5. Guide - Organi destinati a vincolare il movimento
della cabina e del contrappeso.
2.6. Macchinario - Complesso degli organi per muovere
la cabina composto principalmente del motore di sollevamento
e normalmente del freno e dell'argano o da un complesso
idraulico.
2.7. Paracadute - Dispositivo automatico atto a fermare
per blocco quasi immediato ed a mantenere in posizione
di arresto la cabina sulle proprie guide, in caso di
rottura o allentamento anche di una sola delle funi
e, in caso di eccesso di velocità, della cabina
in discesa.
2.8. Manutentore - Ditta specializzata o persona munita
del certificato di abilitazione di cui all'art.5 della
legge N.1415 del 1942 e incaricata dall'utente di svolgere
le operazioni di manutenzione o riparazione dell'elevatore.
2.9. Zona di sbloccaggio - Zona sopra e sotto il livello
di fermata in cui deve trovarsi il pavimento della
cabina affinché la porta di quel piano si possa
aprire.
2.10. Elevatore ad argano impegnato - Elevatore con
sospensione mediante catene o le cui funi non sono
trascinate per aderenza.
2.11. Elevatore a frizione - Elevatore le cui funi sono
trascinate per aderenza nelle gole della puleggia della
macchina.
2.12. Elevatore idraulico - Elevatore mosso da un motore
elettrico con l'intermediario di un liquido che agisce
su uno o più pistoni; "a sostegno diretto",
quando la cabina è sostenuta direttamente da
uno o più pistoni, con "funi o catene",
quando il movimento è trasmesso dal o dai pistoni
a funi o a catene cui la cabina è sospesa.
2.13. Contatto di sicurezza - Contatto che viene sicuramente
aperto per impedire il movimento della cabina in condizioni
di pericolo.
2.14. Contatto con distacco obbligato - Contatto che
viene aperto per azione di un organo meccanico rigido
che allontana un elemento conduttore facente parte
del circuito.
2.15. Contatto con ponte asportabile - Contatto che
viene aperto per asportazione di un elemento conduttore
facente parte del circuito.
2.16. Contattore del motore e del freno - Dispositivo
elettromagnetico che, in condizioni di riposo, mantiene
aperto il circuito di alimentazione del motore e del
freno.
2.17. Corsa - Distanza fra i due piani estremi serviti
dalla cabina.
2.18. Extracorsa - Distanza che la cabina od il contrappeso
può percorrere oltre i piani estremi, dopo l'intervento
dell'interruttore di extracorsa, prima che la cabina,
o il contrappeso o il pistone, si fermi sugli arresti.
2.19. Porta del piano - Porta atta ad impedire l'accesso
al vano di corsa quando la cabina non è presente.
2.20. Serratura - Dispositivo per impedire l'apertura
della porta del piano in assenza della cabina.
3. Vano di corsa
3.1. Qualsiasi livello di stazionamento di carico o
di passaggio per le persone deve essere protetto da
robuste difese alte non meno di 2 metri verso gli organi
mobili quando essi siano distanti meno di 0,7 metri.
Le difese devono far parte della struttura autoportante
e trasferibile dell'elevatore.
3.2. Davanti agli accessi della cabina devono essere
predisposte idonee protezioni metalliche atte ad impedire
che il carico in cabina possa cadere nella zona sottostante.
3.3. L'accesso all'interno del vano di corsa è
consentito solo al manutentore e deve essere reso possibile
a mezzo di attrezzo custodito dallo stesso manutentore.
4. Strutture portanti del macchinario e delle pulegge
di rinvio
4.1. Le strutture portanti del macchinario e delle pulegge
di rinvio devono essere calcolate per sostenere i carichi
fissi più 1,5 il carico statico massimo trasmesso
dalle funi, compreso il loro peso proprio, con coefficiente
di sicurezza non minore di 6 (rapporto tra delta di
rottura e delta di lavoro) e non devono avere freccia
elastica maggiore di 1/1500 della loro lunghezza libera.
5. Posizione del macchinario
5.1. Il macchinario deve essere disposto entro la struttura
portante dell'elevatore e separato dal vano di corsa
mediante divisione metallica asportabile.
5.2. Per macchinario disposto in basso entro la struttura
autoportante, in relazione ad ogni trasferimento dell'elevatore,
occorre assicurare che il macchinario sia facilmente
accessibile dall'esterno con apertura di portelli normalmente
chiusi con chiave custodita dal manutentore. Soltanto
nei casi di materiale di accesso dall'esterno, l'accesso
stesso può avvenire dall'interno della cabina,
mediante rimozione della divisione metallica. Davanti
ai portelli deve essere assicurato uno spazio libero
non minore di 0,6 metri; l'ispezione e la manutenzione
devono essere agevoli.
5.3. Nel caso che il macchinario, il quadro di manovra,
le pulegge di rinvio o il limitatore di velocità
siano sistemati in apposito vano ricavato alla sommità
della struttura autoportante e trasferibile, devono
essere agevoli sia l'accesso a detto vano dall'esterno,
sia l'ispezione e la manutenzione delle apparecchiature
all'interno del locale stesso.
5.4. Il macchinario deve essere provvisto di un dispositivo
di frenatura atto ad assicurare il pronto arresto della
cabina in qualsiasi posizione essa si trovi. Il freno
deve chiudersi in assenza di alimentazione elettrica.
5.5. Per gli elevatori con argano impegnato è
vietato il bilanciamento del carico mediante contrappesi.
6. Pulegge di rinvio
6.1. Le pulegge di rinvio superiori e l'eventuale limitatore
di velocità possono essere installati all'interno
del vano di corsa, alla sua sommità e al di
fuori del contorno della cabina, con distanza non inferiore
a 5 centimetri dalle sue pareti e con agevole accessibilità
dal tetto della cabina o dal suo interno in caso di
mancanza di tetto.
6.2. Le pulegge di taglia o di rinvio inferiori devono
essere agevolmente ispezionabili.
7. Quadro di manovra
7.1. Le apparecchiature elettriche costituenti il quadro
di manovra (qualora non siano installate nell'apposito
locale di cui all'art.5.3.) devono essere racchiuse
in custodia metallica apribile mediante chiave o apposito
attrezzo non di uso comune (chiave triangolare, rettangolare,
ecc.), che deve essere custodita dal manutentore, e
devono essere disposte in posizione agevolmente accessibile
dall'esterno.
7.2. Presso il quadro di manovra deve essere custodito
lo schema dei circuiti di sicurezza.
7.3. Davanti al quadro di manovra deve essere assicurato,
in relazione ad ogni trasferimento dell'elevatore,
uno spazio libero di almeno 0,6 metri e l'ispezione
deve risultare agevole.
8. Impianto elettrico
8.1. I cavi e i tubi protettivi delle linee elettriche
devono rispondere ai criteri della buona tecnica.
8.2. I conduttori delle linee di tutti i circuiti devono
avere sezione non minore di 1 millimetro quadrato.
8.3. In attesa della normativa comunitaria per ascensori
e montacarichi, i tipi di cavi armonizzati che possono
essere usati sono soltanto quelli aventi conduttori
di sezione nominale 1 millimetro quadrato e tensione
nominale UO/U = 450V.
8.4. I cavi e gli apparecchi elettrici che per la loro
posizione possono essere soggetti a danneggiamento
per cause meccaniche devono essere provvisti di protezione
adeguata.
8.5. I cavi di tutti i circuiti devono essere protetti
con dispositivi appositi contro il riscaldamento eccessivo
causato da sovracorrente.
8.6. I motori di sollevamento devono essere protetti
con i dispositivi appositi contro il riscaldamento
eccessivo causato da sovraccarichi prolungati, da mancanza
di fase o da corto circuito.
8.7. La resistenza di isolamento in Ohm.di ogni circuito,
verso gli altri circuiti o verso la terra, deve essere
non minore di 2000 volte la tensione nominale del circuito
in volt, con un minimo di 250.000 Ohm.
9. Impianto di terra
9.1. Le carcasse dei motori, l'argano, le incastellature
del quadro elettrico, le scatole metalliche degli apparecchi
elettrici, le protezioni metalliche devono essere collegati
fra di loro ed il complesso deve essere collegato a
terra.
9.2. Il conduttore della linea di terra dei motori di
sollevamento e del quadro elettrico portante apparecchi
collegati nel circuito relativo deve avere sezione
non minore di quella del conduttore della linea di
alimentazione relativa, con un minimo di 5 millimetri
quadrati se di rame, di 20 millimetri quadrati se di
ferro zincato, di 200 millimetri quadrati se sono usate
le strutture in ferro dell'elevatore.
10. Tensione di alimentazione
10.1. La tensione nominale dei circuiti dei motori di
sollevamento e delle apparecchiature elettriche del
quadro di manovra deve essere non maggiore di 380 V
salvo negli elevatori utilizzati in edifici industriali
nei quali la tensione deve essere non maggiore di 500
V.
10.2. La tensione nominale degli altri circuiti collegati
con gli apparecchi elettrici disposti sull'incastellatura
deve essere non maggiore di 150 V, mentre deve essere
non maggiore di 25 V alternata verso terra per l'alimentazione
delle prese. La riduzione a queste tensioni deve essere
ottenuta a mezzo di un trasformatore di isolamento.
11. Interruttore generale
11.1. Uno o più interruttori generali di alimentazione
devono essere a mano e essere disposti in prossimità
del macchinario e del quadro di manovra.
11.2. In corrispondenza degli interruttori generali
deve essere disposta anche una presa di corrente.
12. Illuminazione
12.1. Gli ambienti dove sono disposti gli accessi dei
piani, il locale del macchinario, il quadro di manovra
e l'eventuale vano delle pulegge di rinvio debbono
essere provvisti di sufficiente impianto di illuminazione.
12.2. Il vano di corsa deve essere sufficientemente
illuminato da un impianto proprio o da fonti di luce
esterne.
13. Protezioni perimetrali
13.1. Le protezioni devono essere costituite da robusti
telai con lamiere cieche, reti, griglie o traforati
metallici aventi aperture che non permettono il passaggio
di una sfera del diametro di 25 millimetri, se la distanza
degli organi mobili è maggiore o uguale a 40
millimetri, e di una sfera del diametro di 12 millimetri
se la distanza dagli organi mobili è minore
di 40 millimetri. I fili delle reti devono avere sezione
non minore di 2,5 millimetri quadrati. La lamiera e
i traforati devono avere spessore non minore di 1,2
millimetri. E' proibito l'impiego di vetri anche se
di sicurezza.
13.2. Le pareti o le protezioni del vano di corsa davanti
agli accessi della cabina devono essere estesi per
tutta la corsa e avere larghezza non minore di quella
degli accessi.
14. Extracorsa della cabina
14.1. Sotto il piano servito più basso e sopra
il piano servito più alto deve esservi un'extracorsa
sufficiente per permettere alla cabina di fermarsi,
dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa,
per azione del freno o per azione di idonei ammortizzatori.
15. Interruttore di extracorsa
15.1. L'elevatore deve essere provvisto di interruttori
di extra corsa per fermare il macchinario quando la
cabina oltrepassa i piani estremi della distanza minima
compatibile con il funzionamento normale dell'elevatore,
distanza definita dal costruttore.
15.2. Gli interruttori di extracorsa devono essere aperti
e mantenuti aperti dallo spostamento della cabina,
con organi meccanici indipendenti da quelli che agiscono
sui contatti di fermata.
15.3. Gli interruttori di extracorsa devono interrompere
la corrente di alimentazione del motore di sollevamento
e del freno o direttamente, o per mezzo del contattore
apposito, o per mezzo dei contattori di manovra, purché
questi concorrano a completare il circuito del motore
di sollevamento e quello del freno per ciascun senso
di movimento.
16. Spazi liberi agli estremi della corsa
16.1. In alternativa al sistema di sicurezza previsto
dall'art.201, primo comma del decreto del Presidente
della Repubblica n.547 del 1955, è consentita
l'installazione di arresti ad inserimento automatico,
di tipo meccanico con controllo elettrico che, all'atto
delle operazioni di manutenzione all'interno del vano
sulla sua estremità inferiore, realizzino comunque
lo stesso spazio libero previsto dall'articolo sopra
citato.
16.2 Alla sommità del vano deve essere assicurato
uno spazio libero non minore di 0,3 metri sopra la
parte più sporgente della cabina e di 0,8 metri
sopra l'eventuale tetto.
17. Ambienti speciali
17.1. Quando è prevista l'utilizzazione dell'elevatore
in ambienti umidi o esposti alle intemperie, i dispositivi
meccanici devono essere costruiti con materiale idoneo
e devono essere provvisti di adeguata protezione. Le
linee e le apparecchiature elettriche devono essere
di tipo stagno.
17.2. Dove esiste pericolo di esplosioni, i dispositivi
meccanici, le linee e le apparecchiature elettriche
devono essere provviste di idonea protezione antideflagrante.
I dispositivi meccanici devono essere costruiti con
materiale idoneo.
18. Accessi e porte dei piani
18.1. Le porte di piano devono far parte integrante
della struttura dell'elevatore.
18.2. Gli accessi dei piani devono essere provvisti
di porte, estese per tutta l'apertura dell'accesso,
apribili verso l'esterno o scorrevoli verticalmente
od orizzontalmente.
18.3. Gli accessi devono avere un'altezza non minore
di 1,8 metri (accessibilità alla cabina per
le persone solo per le operazioni di carico e scarico)
o un'altezza non maggiore di 1,2 metri (non accessibilità
alle persone anche per le sole operazioni di carico
e scarico).
18.4. Le porte devono essere costruite ed installate
in modo da assicurare il funzionamento regolare delle
serrature e dei loro contatti.
18.5. Le porte devono essere costituite da robusti telai
con lamiere, reti, griglie o traforati metallici, aventi
aperture che non permettano il passaggio di una sfera
del diametro di 12 millimetri se la loro distanza dalla
cabina è minore di 40 millimetri o di 25 millimetri
se la loro distanza dalla cabina è maggiore
di 40 millimetri. I fili delle reti devono avere sezione
non minore di 2,5 millimetri quadrati; la lamiera e
i traforati devono avere uno spessore non minore di
1,20 millimetri.
19 Serrature delle porte dei piani
19.1. Le porte dei piani devono essere provviste di
serrature meccaniche allo scopo d'impedire l'apertura
finché la cabina non sia ferma o non stia fermandosi
entro la distanza di 0,16 metri dal piano.
19.2. Il catenaccio della serratura deve essere mantenuto
chiuso per azione della gravità o di molla di
compressione, o di entrambe.
19.3. Le serrature devono essere integrate da un contatto
di sicurezza allo scopo di impedire il movimento della
cabina se tutte le porte dei piani non sono chiuse.
19.4. I contatti di sicurezza devono essere con ponte
asportabile o con distacco obbligato.
19.5. In condizioni normali gli elementi di contatto,
che con porte aperte siano accessibili al "dito
di prova", non devono essere in tensione oppure,
se in tensione, questa deve essere non maggiore di
25V con corrente alternata o di 50V con corrente continua
o raddrizzata.
19.6. I contatti di sicurezza devono interrompere un
ramo del circuito di manovra dei contattori del motore
di sollevamento e del freno e l'altro ramo deve essere
collegato a terra.
19.7. Le serrature devono essere disposte e protette
in modo da impedire manomissioni dall'esterno del vano
di corsa.
20 Cabina
20.1. La cabina deve essere costituita da robuste pareti
dell'altezza minima di m.1,80 (nel caso di accessibilità
di persone per le sole operazioni di carico e scarico)
e di altezza non inferiore a m.1,20 (nel caso di non
accessibilità alle persone).
20.2. Le pareti della cabina devono essere costituite
da lamiere d'acciaio o rete con maglia non superiore
ai 2 centimetri di lato.
20.3. Sotto le soglie della cabina deve essere applicata
una protezione verticale liscia, che può essere
costituita dall'intelaiatura stessa della cabina, avente
un'altezza non minore della zona superiore di sbloccaggio.
20.4. Negli elevatori aventi fermata ausiliaria sopra
il livello del piano, la parete frontale del vano deve
essere protetta o con un paramento verticale applicato
sotto la soglia di cabina oppure, se sono usate porte
dei piani scorrevoli verticali, deve essere applicato
un dispositivo che limiti l'apertura delle porte dei
piani verso il basso al livello della fermata ausiliaria.
20.5. La distanza orizzontale tra le soglie della cabina
e le soglie dei piani non deve essere maggiore di 3
centimetri; la distanza tra le soglie cabina e le difese
frontali del vano di corsa non deve essere maggiore
di 10 centimetri.
20.6. La cabina deve essere sostenuta da una robusta
intelaiatura calcolata per sostenere il carico statico
massimo di esercizio con coefficiente di sicurezza
non minore di 6.
20.7. La velocità di esercizio della cabina non
deve superare i 0,2 m/sec.
20.8. Le operazioni di carico e scarico possono essere
eseguite a mano o con l'ausilio di carrelli idonei.
Quando l'elevatore trasporta carichi disposti su carrelli
devono essere applicati dispositivi per impedire lo
spostamento di questi.
21. Apparecchio paracadute della cabina
21.1. Le cabine devono essere dotate di dispositivi
paracadute che blocchino la cabina in discesa sulle
guide in caso di rottura o di allentamento anche di
una sola fune di trazione. Il paracadute deve essere
adeguato alla portata massima della cabina.
21.2. L'allentamento di una sola fune deve provocare
la fermata del macchinario.
21.3. L'apparecchio paracadute deve intervenire qualora
incidentalmente la cabina in discesa assuma una velocità
superiore a 0,85 metri al secondo con contemporaneo
arresto dell'argano. Qualora l'impianto sia dotato
di apparecchiature tali da non consentire una velocità
di caduta superiore a 0,85 metri al secondo, il limitatore
di velocità non è richiesto (doppio tamburo,
doppio argano di trazione).
22. Organi di sospensione
22.1. Le cabine devono essere sostenute da almeno due
funi o catene portanti o da uno o più pistoni.
22.2. Le funi portanti devono essere di tipo flessibile.
22.3. Il coefficiente di cordatura delle funi, da indicarsi
a cura del fabbricante, deve essere non minore di 0,8.
22.4. Il diametro nominale delle funi deve essere non
minore di 6 millimetri; i fili esterni delle funi devono
avere diametro non minore di 0,5 millimetri.
22.5. I fili di acciaio delle funi devono avere carico
di rottura compreso fra i 140 ed i 180 chilogrammi/millimetri
quadrati ed essere della classe A3 secondo UNI 1479
ed UNI 1482.
22.6. Il diametro minimo di avvolgimento delle funi
deve essere non minore di 25 volte il diametro nominale
delle funi e di 300 volte il diametro dei fili della
fune.
22.7. Ogni fune deve essere provvista di una targa contenente
le indicazioni del diametro dei fili della fune, della
cordatura, della sezione metallica totale, del carico
di rottura unitario del materiale dei fili, del coefficiente
di cordatura e della data di posa in opera.
22.8. Le catene portanti devono essere del tipo a rulli
o a perni.
23. Calcolo delle funi
23.1. Le funi portanti devono essere calcolate a tensione,
senza tener conto delle sollecitazioni di flessione,
per il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente
di sicurezza convenzionale non minore di 12.
23.2. Le funi devono essere sottoposte a verifiche trimestrali.
23.3. Il carico di rottura convenzionale delle funi
si ricava moltiplicando la sezione metallica della
fune per il carico di rottura unitario minimo del materiale
indicato dal fabbricante e per il coefficiente di cordatura
convenzionale 0,8.
23.4. Negli impianti a frizione devono rispettarsi,
per le funi portanti, le disposizioni di cui agli artt.37
e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n.1497
del 1963.
23.5. Le catene portanti devono essere calcolate per
il carico statico massimo di esercizio con coefficiente
di sicurezza non minore di 8.
23.6. Il carico di rottura della catena si considera
uguale al minimo indicato dal fabbricante.
24. Sostituzione delle funi
24.1. Le funi portanti che mostrano degradazione o logoramento
evidenti, o numero eccessivo di fili rotti, devono
essere sostituite.
24.2. Nel caso di incertezza sulla necessità
di sostituire le funi, queste devono essere sostituite
quando nel tratto più deteriorato, in una lunghezza
uguale a 10 diametri della fune, per funi con 6 trefoli,
e 8 diametri della fune, per funi con 8 trefoli, i
fili rotti visibili abbiano una sezione complessiva
maggiore del 10% della sezione metallica totale della
fune.
25. Attacchi delle funi
25.1. Gli attacchi delle funi devono essere eseguiti
a regola d'arte.
25.2. Gli attacchi devono essere calcolati per il carico
statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza
non minore di 8.
26. Guide della cabina
26.1. Le cabine e i contrappesi devono muoversi tra
guide rigide, metalliche, fissate alla struttura dell'elevatore.
26.2. Le guide devono avere lunghezza sufficiente per
assicurare la guida della cabina sino ai limiti estremi
dell'extracorsa.
26.3. Le guide devono sostenere la spinta orizzontale
e verticale trasmessa dalla cabina in qualsiasi posizione
della corsa, con carico uguale alla portata distribuito
uniformemente su una metà qualsiasi del pavimento.
26.4. Le guide devono resistere, entro i limiti di elasticità,
all'azione dei paracadute.
27. Organi di manovra
27.1. I comandi della manovra devono essere disposti
all'esterno del vano di corsa, non accessibili dall'interno
della cabina.
27.2. Ogni bottoniera di piano deve essere dotata del
pulsante di Alt atto a bloccare la cabina in qualsiasi
posizione essa si trovi.
28. Tamburi e pulegge di avvolgimento delle funi
28.1. I tamburi devono avere le sedi di avvolgimento
delle funi tali da permettere il libero e normale avvolgimento
e svolgimento delle stesse in modo tale da evitare
accavallamenti e sollecitazioni anormali. I tamburi
e le pulegge di frizione devono essere opportunamente
protetti contro la caduta di corpi estranei.
29. Segnali
29.1. Non sono richieste segnalazioni luminose ai piani
quando la cabina è visibile.
29.2. Quando la cabina non e visibile, ad ogni piano
devono essere applicati segnali luminosi: verde per
indicare che la cabina è ferma al piano e rosso
per indicare che la cabina non è disponibile
o è in movimento.
30. Cartelli
30.1. Nella cabina, in posizione ben visibile, deve
essere disposto un cartello con le seguenti indicazioni:
<<Portata Kg ..... Vietato il trasporto di persone>>
Le lettere e le cifre devono essere di altezza non
minore di 25 millimetri.
30.2. Uguale cartello con le diciture su indicate deve
essere applicato, in posizione ben visibile, su ogni
cancello di piano.
30.3. Sull'elevatore deve essere affisso, in posizione
ben visibile dall'esterno, un cartello con la indicazione
degli ambienti in cui l'elevatore stesso può
essere trasferito ed utilizzato (per ambiente asciutto,
umido o speciale).
30.4. Ai livelli di piano, ove l'altezza dell'accesso
è uguale o inferiore a 1,2 metri, deve essere
affisso un cartello ben visibile riportante il divieto
di accesso alle persone anche solo per le operazioni
di carico e scarico.
31. Stabilità del mezzo e calcolo della struttura
31.1. Nell'esercizio dell'elevatore deve essere assicurata
la stabilità del mezzo e del suo carico in relazione
al tipo dell'elevatore stesso, alle sue caratteristiche
ed ubicazione.
31.2. Per il calcolo delle strutture si osservano, in
quanto applicabili, i criteri di buona tecnica previsti
dalle norme CNR-UNI 10011, 10012 e 10021 e successive
modifiche.
32. Impianti idraulici
32.1 Per gli impianti idraulici, si fa rinvio, per la
parte non disciplinata dalle presenti norme, alle disposizioni
di cui al decreto ministeriale 28-5-1979, n.1635, in
quanto applicabili.
33. Manutenzione
33.1. Il proprietario è tenuto ad affidare la
manutenzione dell'elevatore a persona munita di certificato
di abilitazione di cui all'art.5 della legge n.1415
del 1942 o a ditta specializzata, la quale deve provvedere
a mezzo di personale munito del certificato di abilitazione
predetto.
33.2. La manutenzione ordinaria al piano più
basso deve essere effettuabile dall'esterno del vano
corsa; soltanto in caso di materiale impossibilità
la manutenzione può avvenire dall'interno del
vano di corsa.
33.3. Il manutentore deve provvedere almeno trimestralmente
a:
1) verificare il regolare funzionamento dei dispositivi
meccanici ed elettrici, e, particolarmente, il regolare
funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;
2) verificare gli attacchi e lo stato di conservazione
delle funi ed apportare le proprie osservazioni sul
cartellino di controllo che deve essere custodito con
l'elevatore;
3) effettuare le normali operazioni di pulizia e lubrificazione
delle parti;
4) provvedere, almeno una volta all'anno, a verificare
la efficienza degli apparecchi paracadute e degli altri
dispositivi di sicurezza nonché l'isolamento
dell'impianto elettrico e dei collegamenti verso terra;
5) annotare i risultati di queste verifiche sul libretto
di manutenzione di cui al punto 36.
33.4. Il manutentore deve comunicare tempestivamente
al proprietario le esigenze di riparazione o di sostituzione
delle parti rotte o logorate.
33.5. Il proprietario dell'elevatore deve provvedere
prontamente alla riparazione o sostituzione delle parti
logore o avariate.
33.6. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo
in atto deve sospendere il servizio dell'elevatore
fino a quando lo stesso non sia stato riparato.
33.7. L'eventuale aiuto del manutentore può essere
persona non abilitata.
34. Ispezioni tecniche
34.1. Le operazioni di ispezione periodica e straordinaria,
dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende
la sicurezza di esercizio dell'elevatore sono in condizioni
di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano
regolarmente o se è stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti ispezioni, devono
essere eseguite dal manutentore, secondo quanto ordinato
dall'ingegnere dell'autorità di vigilanza.
35. Autocertificazione
35.1. Il fabbricante e/o l'importatore, deve, sotto
la propria responsabilità, attestare, mediante
certificato conforme al modulo 1 allegato, che l'elevatore
trasferibile è costruito conformemente alle
presenti prescrizioni tecniche. Il certificato deve
essere sottoscritto anche da un tecnico abilitato.
36. Verifica di prima utilizzazione
36.1. L'utilizzazione dell'elevatore è subordinata
alla verifica di prima utilizzazione effettuata da
un ingegnere della autorità di vigilanza, intesa
ad accertare:
- le caratteristiche di cui al punto 1.2.;
- la rispondenza dell'elevatore ai disegni di progetto;
- l'efficienza delle apparecchiature e dei dispositivi
di sicurezza con particolare riferimento al dispositivo
di cui al punto 16.1.;
- le condizioni di corretta utilizzazione.
36.2. La verifica deve essere richiesta dalla ditta
costruttrice, o installatrice, ovvero dall'utilizzatore,
all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente,
con domanda corredata da una scheda informativa contenente
le caratteristiche tecniche dell'elevatore e dal certificato
di conformità di cui al punto 35.
36.3. Qualora la verifica di prima utilizzazione non
fosse effettuata entro quaranta giorni dalla domanda
gli interessati possono utilizzare l'elevatore ferma
restando la loro responsabilità per quanto riguarda
l'osservanza delle presenti disposizioni.
37. Libretto di manutenzione
37.1. Ogni elevatore deve essere munito di un proprio
libretto di manutenzione, conforme al modulo 2 allegato,
sul quale, oltre alle verifiche ed ai controlli del
manutentore, deve essere fatta annotazione della verifica
di prima utilizzazione.
(I modelli dell'autocertificazione, di conformità e del libretto di manutenzione non vengono riportati.)
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