(G.U.6-9-1984, n.246)
NORME E SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 16-11-1983.
Art.1.
Ai fini degli adempimenti di Prevenzione incendi previsti
agli artt.15, secondo comma, 16, terzo comma, e 19,
primo comma, lettera d), del D.P.R. 29-7-1982, n.577,
relativamente alle attività comprese nel campo
di applicazione del D.M. 16-11-1983, citato in premessa,
deve essere redatto un rapporto di sicurezza con l'osservanza
delle norme e specificazioni riportate nell'allegato
A del presente decreto.
Art.2.
Il contenuto del punto 2 e dei comma primo, secondo
e terzo del punto 3 dell'allegato V al D.M. 16-11-1983,
citato in premessa, è sostituito dalle specificazioni
riportate nell'allegato A del presente decreto.
Allegato A
SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL
RAPPORTO DI SICUREZZA
1. GENERALITA'
1.1. Il rapporto di sicurezza consiste nel complesso
di informazioni, dimostrazioni, elaborazioni valutazioni
formulate con l'osservanza delle presenti norme e specificazioni
e si applica alle attività di cui al D.M. 16-11-1983,
citato.
Tali attività corrispondono a quelle per le quali
la direttiva 24 giugno 1982, n.82/501/CEE, sui rischi
di incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali, prevede la applicazione della notifica.
1.2. Il contenuto del rapporto di sicurezza deve riferirsi
agli impianti e/o ai depositi ovvero alle parti degli
stessi che presentano rischi di incidenti rilevanti
e, come tali, sono compresi nel campo di applicazione
del D.M. 16-11-1983.
Il rapporto di sicurezza terrà altresì
conto delle informazioni, specificazioni ed elaborazioni
concernenti gli eventuali impianti e/o depositi e relative
sostanze appartenenti ad un unico fabbricante che,
pur non compresi nel campo di applicazione del D.M.
16-11-1983, possono peraltro costituire, a giudizio
del fabbricante, aggravio delle condizioni di rischio
di incidenti rilevanti.
Nella formulazione del rapporto di sicurezza, oltre
a tutte le informazioni, specificazioni ed elaborazioni
indicate nel presente decreto il fabbricante deve inserire
qualsiasi altra eventuale informazione, considerazione
e risultanza, anche di carattere quantitativo, ritenuta
necessaria, a giudizio del fabbricante stesso, a completare
il quadro delle presenti specificazioni.
Il fabbricante dovrà altresì assicurare
che nell'ambito della attività industriale sono
state osservate tutte le leggi, i regolamenti e le
disposizioni vigenti comunque concernenti gli aspetti
della sicurezza.
1.3. Il rapporto di sicurezza, oggetto delle presenti specificazioni, deve essere firmato dal fabbricante e da un professionista iscritto all'albo professionale. Gli stessi, nell'ambito delle rispettive pertinenze, sono responsabili della formulazione, delle affermazioni, valutazioni e considerazioni contenute nel rapporto di sicurezza.
2. OBIETTIVI GENERALI DEL RAPPORTO DI SICUREZZA
Il rapporto di sicurezza è finalizzato ai seguenti
obiettivi generali:
2.1. individuazione dell'attività industriale,
delle sostanze pericolose, e delle loro quantità
presenti nell'ambito dell'attività stessa da
intendersi come indicato negli allegati II e III del
D.M. 16-11-1983;
2.2. individuazione della natura, valutazione della probabilità e delle modalità di accadimento degli incidenti rilevanti che possono originarsi nell'ambito dell'attività industriale;
2.3. individuazione e valutazione delle conseguenze che possono aver luogo, a seguito di incidenti rilevanti, all'interno e/o all'esterno dell'attività industriale;
2.4. descrizione delle misure assunte nell'attività
industriale per:
- la sicurezza delle operazioni;
- la prevenzione di eventi anomali che possano condurre
ad un incidente rilevante;
- la individuazione di procedure di emergenza;
2.5. dimostrazione che il fabbricante ha valutato i rischi di incidenti rilevanti dall'attività ed ha adottato adeguate misure di prevenzione e adeguate misure di emergenza.
3. DEFINIZIONI - MODIFICHE E AMPLIAMENTI DI ATTIVITA' ESISTENTI
3.1. Ai fini del rapporto di sicurezza, oltre a quanto
riportato nei successivi punti 3.2., 3.3. e 3.4., valgono
le definizioni di cui all'art.4 del D.M. 16-11-1983,
nonché il contenuto del D.M. 30-11-1983 <<Termini,
definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi>>.
Con il termine "fabbricante" si intende il
titolare responsabile dell'attività industriale.
3.2. Attività industriale esistente. Attività
industriale che risponde ad entrambe le condizioni:
- per tipi di lavorazione, sostanze pericolose e quantitativi
soddisfa alle definizioni dell'art.4 ed alle ipotesi
di cui all'art.5 del D.M. del 16-11-1983;
- alla data di entrata in vigore del presente decreto,
i relativi impianti siano già operanti ovvero,
per gli stessi, sia iniziata la fase di realizzazione
in sito, a seguito di regolari autorizzazioni.
3.3. In attuazione di quanto previsto al secondo comma
dell'art.2 del citato D.M. 16-11-1983 e nei limiti
delle gradualità temporali indicate all'art.6
del decreto medesimo, si individuano i seguenti casi
di modifica o ampliamento di attività industriale
esistente nei quali ricorre o meno l'obbligo di presentazione
del rapporto di sicurezza:
3.3.1. nel caso di aumento delle sole quantità
di singole sostanze pericolose presenti sopra i valori
di soglia stabiliti agli allegati II e/o III del D.M.
16-11-1983, si distinguono i seguenti sottocasi:
<<3.3.1 per aumenti effettuati anche in successive
soluzioni, sino a concorrenza totale del 10% dei singoli
quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante
è tenuto, ogni volta, a segnalare l'avvenuto
aumento al locale comando provinciale dei vigili del
fuoco senza obbligo di ulteriori adempimenti.
Nei casi in cui i singoli quantitativi in aumento, ovvero
il loro cumulo risultante, per ciascuna sostanza, dagli
intervenuti aumenti, superino di per se stessi il valore
di soglia stabilito per la sostanza considerata, il
fabbricante è tenuto comunque a presentare il
rapporto di sicurezza.
3.3.2. per aumenti effettuati anche in successive soluzioni,
sino a concorrenza totale superiore al 10% e non superiore
al 25% dei singoli quantitativi effettivi preesistenti,
il fabbricante non è tenuto a presentare il
rapporto di sicurezza purché fornisca, in ogni
occasione di aumento, documentata dichiarazione intesa
a dimostrare che gli aumenti previsti non costituiscono
aggravio al preesistente livello di rischio di incidenti
rilevanti. Si applica altresì il disposto del
secondo comma del punto 3.3.1.1.>> (così
modificato dal D.M. 11-6-1986).
3.3.1.3. per aumenti superiori al 25% di singoli quantitativi
effettivi preesistenti, il fabbricante è tenuto
a presentare il rapporto di sicurezza relativo all'attività
industriale interessata dalla suddetta modifica;
3.3.2. nel caso di aumento delle sole quantità
di singole sostanze pericolose presenti al di sotto
dei rispettivi valori di soglia, stabiliti negli allegati
II e/o III del D.M. 16-11-1983, ovvero introduzione
di nuove sostanze pericolose, si distinguono i seguenti
sottocasi:
3.3.2.1. per aumenti o introduzioni che provocano il
superamento della rispettiva soglia per almeno una
sostanza, il fabbricante è tenuto a presentare
il rapporto di sicurezza trattandosi di nuova attività
a tutti gli effetti;
3.3.2.2. per aumenti o introduzioni che non provochino
il superamento di alcuna delle soglie, stabilite per
singola sostanza, il fabbricante non è tenuto
a presentare il rapporto di sicurezza purché
fornisca documentata dichiarazione che gli aumenti
previsti non costituiscono aggravio del preesistente
livello di rischio di incidenti rilevanti;
3.3.3. nel caso di introduzione di nuova attività
industriale di cui agli allegati I e/o II del D.M.
16-11-1983, con presenza di sostanze pericolose in
quantitativi inferiori ai rispettivi valori di soglia
indicati nei corrispondenti allegati III e/o II, il
fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto
di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione
che la suddetta introduzione non costituisce aggravio
al preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti;
3.3.4. per quanto riguarda modifiche o ampliamenti di
tipo diverso da quelli precedentemente specificati
e concernenti variazioni strutturali e/o di esercizio
nell'ambito dell'attività industriale, il fabbricante
non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza
purché fornisca documentata dichiarazione che
le modifiche o ampliamenti previsti non costituiscono
aggravio al preesistente livello di rischio di incidenti
rilevanti.
3.4. Ai fini dell'applicazione del D.M. 16-11- 1983
e relativi allegati, per quanto riguarda la quantificazione
delle sostanze pericolose di cui agli allegati II e/o
III del D.M. 16-11-1983, si sommano i quantitativi
delle sostanze riferite ad uno stesso numero d'ordine
degli elenchi riportati negli allegati stessi.
La distanza tra l'impianto in esame ed altri impianti
anche essi di uno stesso fabbricante, ai fini del cumulo
dei quantitativi di sostanze pericolose, è il
valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente
tra il perimetro in pianta dell'impianto in esame e
quelli degli altri impianti circostanti.
Per perimetro di impianto si intende il perimetro della
installazione, apparecchiatura o deposito dove si trovano
le sostanze pericolose.
4. ADEMPIMENTI PROCEDURALI
4.1. Il rapporto di sicurezza è articolato nelle due distinte sezioni di cui ai punti 5 e 6 del presente allegato, corrispondenti rispettivamente alle fasi attuative di <<Nulla osta di fattibilità>> e di <<Progetto particolareggiato>>.
4.2. Il rapporto di sicurezza, distintamente per ciascuna
delle due fasi di cui al precedente punto 4.1., deve
essere presentato completo di ogni allegato ed elaborato,
in tre esemplari di cui uno in bollo, al comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio che
provvederà al successivo inoltro degli atti
all'ispettore regionale o interregionale per l'esame
di cui all'art.19, primo comma, lettera d), del D.P.R.
29-7-1982, n.577.
Ciascuna delle due fasi attuative di cui al punto 4.1.
("Nulla osta di fattibilità" e "Progetto
particolareggiato") deve essere sviluppata e conclusa
senza superare comunque il limite di tempo stabilito
per gli esami di progetto di cui all'art.13 del D.P.R.
29-7-1982, n.577.
Nella terza fase attuativa, che completerà la
procedura, nella quale è accertata, mediante
visite sopralluogo, la rispondenza della installazione
e degli impianti ai requisiti di prevenzione incendi,
sono verificate le caratteristiche operative per i
piani di emergenza, viene concordato il programma delle
visite sopralluogo per l'esercizio dell'attività
e, in caso di favorevole esito, viene infine emesso
il certificato di prevenzione incendi.
Per le attività industriali esistenti, già
dotate di certificato di prevenzione incendi, le dichiarazioni
del fabbricante, da prodursi in luogo del rapporto
di sicurezza come consentito nei casi previsti ai punti
3.3.1.2., 3.3.2.2., 3.3.3. e 3.3.4. del presente allegato,
sono parimenti da presentarsi al comando dei vigili
del fuoco competente per territorio per il successivo
inoltro all'ispettore regionale o interregionale come
stabilito al primo comma del presente punto 4.2.
Durante lo svolgimento delle tre fasi attuative sopraindicate
gli ispettori regionali o interregionali si avvalgono
del comitato tecnico regionale e, per gli accertamenti
sopralluogo, della commissione di cui all'art.14 del
D.P.R. 29-7-1982, n.577.
5. SPECIFICAZIONE PER LA FORMULAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA PER LA FASE <<NULLA OSTA DI FATTIBILITA'>>
5.1. Dati di identificazione dell'impianto.
5.1.1. Ragione sociale ed indirizzo del fabbricante
(sede sociale).
5.1.2. Denominazione ed ubicazione dell'impianto o deposito.
Direttori responsabili.
5.1.3. Responsabile dell'esecuzione del rapporto di
sicurezza. Si indichino il tipo di qualificazione professionale
e le esperienze nel campo.
5.1.4. Posizione dell'impianto su una mappa dettagliata
(preferibilmente in scala 1:2000) della località
che rappresenta la zona circostante l'impianto per
un raggio minimo di 1000 m riferito al baricentro geometrico
dell'impianto stesso con una distanza minima di 500
m dai confini dell'attività.
Si indichino su tale mappa le zone di alta densità
di popolazione (ad esempio: scuole, edifici aperti
al pubblico, ospedali, centri residenziali, industrie)
precisandone il tipo se noto.
5.1.5. Dati, estesi ad un periodo caratteristico di
tempo, sulle condizioni meteorologiche dominanti la
zona, in particolare la velocità del vento,
la sua direzione e le condizioni di stabilità
atmosferica.
5.1.6. Tecnologia di base adottata (processo e progettazione
di base).
5.2. Caratteristiche dell'impianto.
5.2.1. Si descriva lo schema di processo a blocchi per
le materie prime ed i prodotti finiti che entrano ed
escono dall'impianto e relativi regimi di temperatura,
pressione, portata. Si indichi la capacità produttiva
dell'impianto.
5.2.2. Informazioni relative alle sostanze riportate
rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III
del D.M. del 16-11-1983, citato in premessa:
5.2.2.1. dati e informazioni elencati nell'allegato
V della direttiva (CEE) del 24-6-1982, n.501/82, che
si indicano nel seguito:
A. Identificazione della sostanza (per ciascuna sostanza
presente).
A.1. Nome chimico.
Numero CAS.
Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC.
Altri nomi.
A.2. Formula empirica.
A.3. Composizione della sostanza.
Grado di purezza.
Principali impurità e relative percentuali.
A.4. Metodi di individuazione e di determinazione disponibili
per l'impianto.
Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti
di letteratura scientifica.
A.5. Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito
e l'incendio previsti dal fabbricante.
A.6. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale
previste dal fabbricante.
A.7. Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere
inoffensiva la sostanza.
B. Brevi indicazioni sui rischi.
B.1 per l'uomo.............................immediati
- differiti
B.2. per l'ambiente....................immediati - differiti
5.2.2.2. fase dell'attività in cui esse intervengono
o possono intervenire;
5.2.2.3. quantità effettiva massima prevista
(ordine di grandezza);
5.2.2.4. comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni
normali di utilizzazione durante il procedimento.
5.2.2.5. forme in cui possono presentarsi o trasformarsi
in caso di anomalie;
5.2.2.6. eventualmente altre sostanze pericolose la
cui presenza può influire sul rischio potenziale
dell'attività industriale in questione.
5.2.3. Si fornisca uno schema delle funzioni interessate
all'esercizio dell'impianto (produzione, manutenzione,
ispezione, prevenzione, sicurezza, ecc.).
5.3. Sicurezza dell'impianto.
5.3.1. Si specifichi l'esperienza storica e le fonti
di informazione relative alla sicurezza di impianti
similari, con riferimento alla possibilità di
insorgenza di incendi ed esplosioni.
5.3.2. Si specifichino eventuali reazioni fortemente
esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata
rapidità di reazione e i relativi mezzi di controllo
adottati.
5.3.3. Si specifichi, qualora disponibile, una cronologia
delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche
del luogo, quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria,
fulmini.
5.3.4. Si specifichi la distanza dell'impianto dal più
vicino aeroporto e/o corridoio aereo di atterraggio
e decollo.
5.3.5. In relazione alle sostanze infiammabili e/o utilizzate
o immagazzinate oppure, in condizioni anomale, comunque
producibili, si specifichino gli eventi principali
che potrebbero dar luogo ad un rilascio e le relative
modalità di accadimento. Le ipotesi di rilascio
da considerare sono quelle ragionevolmente previste
tenendo conto anche dell'esperienza storica disponibile.
5.3.6. Si fornisca una planimetria con l'ubicazione
dei punti critici dell'impianto, di cui al punto 5.3.5.
5.3.7. Si indichino le circostanze nelle quali possono
essere massime le conseguenze dei rilasci di cui al
punto 5.3.5. fornendo in particolare la stima circa
le aree interessate.
5.3.8. Si specifichino le misure adottate per prevenire
i rilasci di cui al punto 5.3.5.
5.3.9. Si descrivano le precauzioni ed i coefficienti
di sicurezza assunti nella progettazione dell'impianto
in previsione degli eventi di cui al punto 5.3.3.
Si specifichino inoltre i criteri di progettazione assunti
relativamente ai componenti critici d'impianto ed alle
sale controllo per gli eventi eccezionali di cui al
punto 5.3.3. nonché per altri eventi, quali
esplosioni ed irraggiamenti termici, nell'impianto
o in impianti limitrofi dello stesso fabbricante.
5.3.10. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati
per la progettazione degli impianti elettrici, dei
sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche e le
cariche elettrostatiche.
5.3.11. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati
per la progettazione dei sistemi di scarico di pressione
(valvole di sicurezza, dischi di rottura e organi simili)
per i recipienti di processo, per i serbatoi e le tubazioni.
5.3.12. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati
per il progetto dei recipienti, dei serbatoi e delle
tubazioni.
5.3.13. Si specifichi se sono state previste procedure
particolari di controllo per la fabbricazione e l'installazione
delle apparecchiature critiche dell'impianto.
5.3.14 Si descrivano eventuali sistemi di rilevamento
di gas infiammabili e/o di rilevazione degli incendi.
5.3.15. Si specifichino i prodotti di combustione derivanti
da eventuali incendi di sostanze presenti nei quantitativi
previsti nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983
descrivendone i possibili effetti sull'area circostante.
5.3.16. Si specifichino le circostanze che possono produrre
interazioni dirette tra gli effetti d'incendio o esplosione
con le parti di impianto ove vengono processate o depositate
sostanze pericolose, presenti nei quantitativi previsti
nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983.
5.3.17. Si descrivano gli eventuali sistemi previsti
per contenere una fuoriuscita di sostanze infiammabili
(valvole intercettazione, barriere d'acqua, barriere
di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento,
panne galleggianti).
5.3.18. Si specifichi se è stato previsto un
manuale operativo che tenga conto di tutte le fasi
di attività normale, anomala, di prova, di avviamento,
di arresto.
5.3.19. Si descrivano le eventuali fonti di rischio,
che non sono indicate nella planimetria, quali per
esempio, i serbatoi mobili utilizzati per il trasporto
interno di sostanze infiammabili.
5.3.20. Si descrivano le misure previste per evitare,
in caso di incendio e/o esplosione, un cedimento catastrofico
delle strutture, dei serbatoi e delle condotte contenenti
sostanze infiammabili.
5.3.21. Si descrivano anche mediante diagrammi a blocchi
i sistemi di prevenzione ed estinzione degli incendi
ivi comprese le misure per lo sfollamento nonché
i lineamenti del piano di emergenza interno.
5.3.22. Si specifichi se sono previste e, in caso affermativo
si descrivano, i dispositivi, i sistemi e/o le procedure
finalizzati ad impedire l'accesso all'interno dell'attività
alle persone non autorizzate.
6. SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA PER LA FASE <<PROGETTO PARTICOLAREGGIATO>>
6.1. Generalità
Il contenuto del rapporto di sicurezza per la fase di
progetto particolareggiato è costituito dai
punti di seguito indicati. Tale contenuto dovrà
essere completato dall'integrazione o modifica di quei
punti del rapporto di sicurezza per la fase di "Nulla
osta di fattibilità" che all'atto di presentazione
del presente rapporto siano significativamente variati.
6.2. Identificazione dell'impianto.
6.2.1. Esecutore della progettazione esecutiva dell'impianto.
Si segnalino il tipo di qualificazione professionale
e le esperienze nel campo.
6.3. Caratteristiche dell'impianto.
6.3.1. Si fornisca una planimetria della rete fognaria.
Si mostri la relazione della stessa con i corsi d'acqua,
indicando se tale rete è separata da quella
di evacuazione delle acque piovane.
6.3.2. Quantità massima effettiva, di ogni singola
sostanza pericolosa, presente nell'impianto, di cui
al punto 5.2.2. del rapporto per la fase di "Nulla
osta di fattibilità".
6.3.3. Si specifichi la qualifica aziendale e professionale
delle persone coinvolte nelle funzioni di cui al punto
5.2.3. del rapporto per la fase di "Nulla osta
di fattibilità".
Si indichi il numero delle persone normalmente presenti
in ogni reparto.
6.4. Sicurezza dell'impianto.
6.4.1. Si indichi la posizione sulla planimetria di
tutti gli scarichi funzionali di prodotti infiammabili
ivi incluse le torce.
Si specifichi per ognuno la quota di rilascio, la portata
e la composizione di ogni scarico e la zona interessata
dalle eventuali radiazioni termiche.
6.4.2. Si descrivano i sistemi di blocco per la messa
in sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti
nella determinazione delle frequenze di prova previste.
6.4.3. Si indichi la frequenza di prova per i sistemi
di cui al punto 5.3.14. nonché la posizione
dei rilevatori sulla planimetria.
6.4.4. Si descriva il comportamento dell'impianto in
caso di indisponibilità parziale o totale delle
reti di servizio, quali elettricità, acqua,
vapore d'acqua, azoto, aria compressa.
6.4.5. Si indichino i criteri di protezione dei contenitori
delle sostanze infiammabili dalla possibile azione
di sostanze corrosive.
Si indichino sulla planimetria le zone in cui sono immagazzinate
le sostanze corrosive.
6.4.6. Qualora le sostanze, presenti nell'attività
industriale e comprese nel campo di applicazione del
D.M. 16- 11-1983, posseggano note proprietà
corrosive si specifichino gli elementi in base ai quali
sono stati determinati i sopraspessori di corrosione.
Si specifichi la frequenza prevista per le ispezioni.
6.4.7. Si indichi se esiste la possibilità di
controllare il funzionamento delle valvole di sicurezza
dei sistemi di blocco con l'impianto in marcia, senza
compromettere la sicurezza dell'impianto stesso.
6.4.8. Si specifichino i criteri seguiti nella progettazione
dei sistemi di cui al punto 5.3.17. del rapporto di
sicurezza per la fase di "Nulla osta di fattibilità".
6.4.9. Si indichino i provvedimenti adottati nei luoghi
chiusi per evitare la formazione e la persistenza di
miscele infiammabili e/o esplosive.
6.4.10. Si descrivano le precauzioni prese per evitare
che i serbatoi e le condotte di trasporto contenenti
materiali infiammabili possano essere danneggiate in
seguito a collisione con veicoli o macchine di sollevamento.
6.4.11. Si descrivano gli impianti, le attrezzature
e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione
degli incendi, precisando la periodicità delle
relative verifiche.
Si specifichi se è stato preparato il manuale
operativo di cui al punto 5.3.18.
Si descriva il programma di addestramento per gli operatori
e gli addetti all'attuazione dei piani di emergenza
interni.
6.4.12. Si indichi la quantità disponibile e
l'origine dell'acqua prevista per la lotta contro l'incendio,
la quantità ed il tipo di liquido schiumogeno,
di polveri e di altri estinguenti.
6.4.13. Si descrivano le vie di fuga e le uscite di
sicurezza in caso di incendio e di emergenza.
6.4.14. Si descrivano gli eventuali presidi sanitari
previsti.
6.4.15. Si descrivano i mezzi di comunicazione interni
ed esterni utilizzabili in caso di emergenza.
6.4.16. Si descriva il piano di emergenza interno e
si forniscano le informazioni necessarie per l'eventuale
approntamento dei piani di emergenza esterni.
6.4.17. Si descrivano gli eventuali dispositivi, sistemi
e/o procedure antintrusione di cui al punto 5.3.22.
(c) 1996 Note's