[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 2 AGOSTO 1984

(G.U.6-9-1984, n.246)

NORME E SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 16-11-1983.

Art.1.
Ai fini degli adempimenti di Prevenzione incendi previsti agli artt.15, secondo comma, 16, terzo comma, e 19, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29-7-1982, n.577, relativamente alle attività comprese nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983, citato in premessa, deve essere redatto un rapporto di sicurezza con l'osservanza delle norme e specificazioni riportate nell'allegato A del presente decreto.

Art.2.
Il contenuto del punto 2 e dei comma primo, secondo e terzo del punto 3 dell'allegato V al D.M. 16-11-1983, citato in premessa, è sostituito dalle specificazioni riportate nell'allegato A del presente decreto.

Allegato A

SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL
RAPPORTO DI SICUREZZA

1. GENERALITA'

1.1. Il rapporto di sicurezza consiste nel complesso di informazioni, dimostrazioni, elaborazioni valutazioni formulate con l'osservanza delle presenti norme e specificazioni e si applica alle attività di cui al D.M. 16-11-1983, citato.
Tali attività corrispondono a quelle per le quali la direttiva 24 giugno 1982, n.82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, prevede la applicazione della notifica.

1.2. Il contenuto del rapporto di sicurezza deve riferirsi agli impianti e/o ai depositi ovvero alle parti degli stessi che presentano rischi di incidenti rilevanti e, come tali, sono compresi nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983.
Il rapporto di sicurezza terrà altresì conto delle informazioni, specificazioni ed elaborazioni concernenti gli eventuali impianti e/o depositi e relative sostanze appartenenti ad un unico fabbricante che, pur non compresi nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983, possono peraltro costituire, a giudizio del fabbricante, aggravio delle condizioni di rischio di incidenti rilevanti.
Nella formulazione del rapporto di sicurezza, oltre a tutte le informazioni, specificazioni ed elaborazioni indicate nel presente decreto il fabbricante deve inserire qualsiasi altra eventuale informazione, considerazione e risultanza, anche di carattere quantitativo, ritenuta necessaria, a giudizio del fabbricante stesso, a completare il quadro delle presenti specificazioni.
Il fabbricante dovrà altresì assicurare che nell'ambito della attività industriale sono state osservate tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti comunque concernenti gli aspetti della sicurezza.

1.3. Il rapporto di sicurezza, oggetto delle presenti specificazioni, deve essere firmato dal fabbricante e da un professionista iscritto all'albo professionale. Gli stessi, nell'ambito delle rispettive pertinenze, sono responsabili della formulazione, delle affermazioni, valutazioni e considerazioni contenute nel rapporto di sicurezza.

2. OBIETTIVI GENERALI DEL RAPPORTO DI SICUREZZA

Il rapporto di sicurezza è finalizzato ai seguenti obiettivi generali:
2.1. individuazione dell'attività industriale, delle sostanze pericolose, e delle loro quantità presenti nell'ambito dell'attività stessa da intendersi come indicato negli allegati II e III del D.M. 16-11-1983;

2.2. individuazione della natura, valutazione della probabilità e delle modalità di accadimento degli incidenti rilevanti che possono originarsi nell'ambito dell'attività industriale;

2.3. individuazione e valutazione delle conseguenze che possono aver luogo, a seguito di incidenti rilevanti, all'interno e/o all'esterno dell'attività industriale;

2.4. descrizione delle misure assunte nell'attività industriale per:
- la sicurezza delle operazioni;
- la prevenzione di eventi anomali che possano condurre ad un incidente rilevante;
- la individuazione di procedure di emergenza;

2.5. dimostrazione che il fabbricante ha valutato i rischi di incidenti rilevanti dall'attività ed ha adottato adeguate misure di prevenzione e adeguate misure di emergenza.

3. DEFINIZIONI - MODIFICHE E AMPLIAMENTI DI ATTIVITA' ESISTENTI

3.1. Ai fini del rapporto di sicurezza, oltre a quanto riportato nei successivi punti 3.2., 3.3. e 3.4., valgono le definizioni di cui all'art.4 del D.M. 16-11-1983, nonché il contenuto del D.M. 30-11-1983 <<Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi>>.
Con il termine "fabbricante" si intende il titolare responsabile dell'attività industriale.

3.2. Attività industriale esistente. Attività industriale che risponde ad entrambe le condizioni:
- per tipi di lavorazione, sostanze pericolose e quantitativi soddisfa alle definizioni dell'art.4 ed alle ipotesi di cui all'art.5 del D.M. del 16-11-1983;
- alla data di entrata in vigore del presente decreto, i relativi impianti siano già operanti ovvero, per gli stessi, sia iniziata la fase di realizzazione in sito, a seguito di regolari autorizzazioni.

3.3. In attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'art.2 del citato D.M. 16-11-1983 e nei limiti delle gradualità temporali indicate all'art.6 del decreto medesimo, si individuano i seguenti casi di modifica o ampliamento di attività industriale esistente nei quali ricorre o meno l'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza:
3.3.1. nel caso di aumento delle sole quantità di singole sostanze pericolose presenti sopra i valori di soglia stabiliti agli allegati II e/o III del D.M. 16-11-1983, si distinguono i seguenti sottocasi:
<<3.3.1 per aumenti effettuati anche in successive soluzioni, sino a concorrenza totale del 10% dei singoli quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante è tenuto, ogni volta, a segnalare l'avvenuto aumento al locale comando provinciale dei vigili del fuoco senza obbligo di ulteriori adempimenti.
Nei casi in cui i singoli quantitativi in aumento, ovvero il loro cumulo risultante, per ciascuna sostanza, dagli intervenuti aumenti, superino di per se stessi il valore di soglia stabilito per la sostanza considerata, il fabbricante è tenuto comunque a presentare il rapporto di sicurezza.
3.3.2. per aumenti effettuati anche in successive soluzioni, sino a concorrenza totale superiore al 10% e non superiore al 25% dei singoli quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca, in ogni occasione di aumento, documentata dichiarazione intesa a dimostrare che gli aumenti previsti non costituiscono aggravio al preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Si applica altresì il disposto del secondo comma del punto 3.3.1.1.>> (così modificato dal D.M. 11-6-1986).
3.3.1.3. per aumenti superiori al 25% di singoli quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza relativo all'attività industriale interessata dalla suddetta modifica;
3.3.2. nel caso di aumento delle sole quantità di singole sostanze pericolose presenti al di sotto dei rispettivi valori di soglia, stabiliti negli allegati II e/o III del D.M. 16-11-1983, ovvero introduzione di nuove sostanze pericolose, si distinguono i seguenti sottocasi:
3.3.2.1. per aumenti o introduzioni che provocano il superamento della rispettiva soglia per almeno una sostanza, il fabbricante è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza trattandosi di nuova attività a tutti gli effetti;
3.3.2.2. per aumenti o introduzioni che non provochino il superamento di alcuna delle soglie, stabilite per singola sostanza, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che gli aumenti previsti non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti;
3.3.3. nel caso di introduzione di nuova attività industriale di cui agli allegati I e/o II del D.M. 16-11-1983, con presenza di sostanze pericolose in quantitativi inferiori ai rispettivi valori di soglia indicati nei corrispondenti allegati III e/o II, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la suddetta introduzione non costituisce aggravio al preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti;
3.3.4. per quanto riguarda modifiche o ampliamenti di tipo diverso da quelli precedentemente specificati e concernenti variazioni strutturali e/o di esercizio nell'ambito dell'attività industriale, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che le modifiche o ampliamenti previsti non costituiscono aggravio al preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

3.4. Ai fini dell'applicazione del D.M. 16-11- 1983 e relativi allegati, per quanto riguarda la quantificazione delle sostanze pericolose di cui agli allegati II e/o III del D.M. 16-11-1983, si sommano i quantitativi delle sostanze riferite ad uno stesso numero d'ordine degli elenchi riportati negli allegati stessi.
La distanza tra l'impianto in esame ed altri impianti anche essi di uno stesso fabbricante, ai fini del cumulo dei quantitativi di sostanze pericolose, è il valore minimo delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta dell'impianto in esame e quelli degli altri impianti circostanti.
Per perimetro di impianto si intende il perimetro della installazione, apparecchiatura o deposito dove si trovano le sostanze pericolose.

4. ADEMPIMENTI PROCEDURALI

4.1. Il rapporto di sicurezza è articolato nelle due distinte sezioni di cui ai punti 5 e 6 del presente allegato, corrispondenti rispettivamente alle fasi attuative di <<Nulla osta di fattibilità>> e di <<Progetto particolareggiato>>.

4.2. Il rapporto di sicurezza, distintamente per ciascuna delle due fasi di cui al precedente punto 4.1., deve essere presentato completo di ogni allegato ed elaborato, in tre esemplari di cui uno in bollo, al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio che provvederà al successivo inoltro degli atti all'ispettore regionale o interregionale per l'esame di cui all'art.19, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29-7-1982, n.577.
Ciascuna delle due fasi attuative di cui al punto 4.1. ("Nulla osta di fattibilità" e "Progetto particolareggiato") deve essere sviluppata e conclusa senza superare comunque il limite di tempo stabilito per gli esami di progetto di cui all'art.13 del D.P.R. 29-7-1982, n.577.
Nella terza fase attuativa, che completerà la procedura, nella quale è accertata, mediante visite sopralluogo, la rispondenza della installazione e degli impianti ai requisiti di prevenzione incendi, sono verificate le caratteristiche operative per i piani di emergenza, viene concordato il programma delle visite sopralluogo per l'esercizio dell'attività e, in caso di favorevole esito, viene infine emesso il certificato di prevenzione incendi.
Per le attività industriali esistenti, già dotate di certificato di prevenzione incendi, le dichiarazioni del fabbricante, da prodursi in luogo del rapporto di sicurezza come consentito nei casi previsti ai punti 3.3.1.2., 3.3.2.2., 3.3.3. e 3.3.4. del presente allegato, sono parimenti da presentarsi al comando dei vigili del fuoco competente per territorio per il successivo inoltro all'ispettore regionale o interregionale come stabilito al primo comma del presente punto 4.2.
Durante lo svolgimento delle tre fasi attuative sopraindicate gli ispettori regionali o interregionali si avvalgono del comitato tecnico regionale e, per gli accertamenti sopralluogo, della commissione di cui all'art.14 del D.P.R. 29-7-1982, n.577.

5. SPECIFICAZIONE PER LA FORMULAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA PER LA FASE <<NULLA OSTA DI FATTIBILITA'>>

5.1. Dati di identificazione dell'impianto.
5.1.1. Ragione sociale ed indirizzo del fabbricante (sede sociale).
5.1.2. Denominazione ed ubicazione dell'impianto o deposito. Direttori responsabili.
5.1.3. Responsabile dell'esecuzione del rapporto di sicurezza. Si indichino il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo.
5.1.4. Posizione dell'impianto su una mappa dettagliata (preferibilmente in scala 1:2000) della località che rappresenta la zona circostante l'impianto per un raggio minimo di 1000 m riferito al baricentro geometrico dell'impianto stesso con una distanza minima di 500 m dai confini dell'attività.
Si indichino su tale mappa le zone di alta densità di popolazione (ad esempio: scuole, edifici aperti al pubblico, ospedali, centri residenziali, industrie) precisandone il tipo se noto.
5.1.5. Dati, estesi ad un periodo caratteristico di tempo, sulle condizioni meteorologiche dominanti la zona, in particolare la velocità del vento, la sua direzione e le condizioni di stabilità atmosferica.
5.1.6. Tecnologia di base adottata (processo e progettazione di base).

5.2. Caratteristiche dell'impianto.
5.2.1. Si descriva lo schema di processo a blocchi per le materie prime ed i prodotti finiti che entrano ed escono dall'impianto e relativi regimi di temperatura, pressione, portata. Si indichi la capacità produttiva dell'impianto.
5.2.2. Informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III del D.M. del 16-11-1983, citato in premessa:
5.2.2.1. dati e informazioni elencati nell'allegato V della direttiva (CEE) del 24-6-1982, n.501/82, che si indicano nel seguito:
A. Identificazione della sostanza (per ciascuna sostanza presente).
A.1. Nome chimico.
Numero CAS.
Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC.
Altri nomi.
A.2. Formula empirica.
A.3. Composizione della sostanza.
Grado di purezza.
Principali impurità e relative percentuali.
A.4. Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto.
Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica.
A.5. Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante.
A.6. Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante.
A.7. Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza.
B. Brevi indicazioni sui rischi.
B.1 per l'uomo.............................immediati - differiti
B.2. per l'ambiente....................immediati - differiti
5.2.2.2. fase dell'attività in cui esse intervengono o possono intervenire;
5.2.2.3. quantità effettiva massima prevista (ordine di grandezza);
5.2.2.4. comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento.
5.2.2.5. forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie;
5.2.2.6. eventualmente altre sostanze pericolose la cui presenza può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione.
5.2.3. Si fornisca uno schema delle funzioni interessate all'esercizio dell'impianto (produzione, manutenzione, ispezione, prevenzione, sicurezza, ecc.).

5.3. Sicurezza dell'impianto.
5.3.1. Si specifichi l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di impianti similari, con riferimento alla possibilità di insorgenza di incendi ed esplosioni.
5.3.2. Si specifichino eventuali reazioni fortemente esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata rapidità di reazione e i relativi mezzi di controllo adottati.
5.3.3. Si specifichi, qualora disponibile, una cronologia delle perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche del luogo, quali terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini.
5.3.4. Si specifichi la distanza dell'impianto dal più vicino aeroporto e/o corridoio aereo di atterraggio e decollo.
5.3.5. In relazione alle sostanze infiammabili e/o utilizzate o immagazzinate oppure, in condizioni anomale, comunque producibili, si specifichino gli eventi principali che potrebbero dar luogo ad un rilascio e le relative modalità di accadimento. Le ipotesi di rilascio da considerare sono quelle ragionevolmente previste tenendo conto anche dell'esperienza storica disponibile.
5.3.6. Si fornisca una planimetria con l'ubicazione dei punti critici dell'impianto, di cui al punto 5.3.5.
5.3.7. Si indichino le circostanze nelle quali possono essere massime le conseguenze dei rilasci di cui al punto 5.3.5. fornendo in particolare la stima circa le aree interessate.
5.3.8. Si specifichino le misure adottate per prevenire i rilasci di cui al punto 5.3.5.
5.3.9. Si descrivano le precauzioni ed i coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione dell'impianto in previsione degli eventi di cui al punto 5.3.3.
Si specifichino inoltre i criteri di progettazione assunti relativamente ai componenti critici d'impianto ed alle sale controllo per gli eventi eccezionali di cui al punto 5.3.3. nonché per altri eventi, quali esplosioni ed irraggiamenti termici, nell'impianto o in impianti limitrofi dello stesso fabbricante.
5.3.10. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche.
5.3.11. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione dei sistemi di scarico di pressione (valvole di sicurezza, dischi di rottura e organi simili) per i recipienti di processo, per i serbatoi e le tubazioni.
5.3.12. Si indichino le norme e/o i criteri utilizzati per il progetto dei recipienti, dei serbatoi e delle tubazioni.
5.3.13. Si specifichi se sono state previste procedure particolari di controllo per la fabbricazione e l'installazione delle apparecchiature critiche dell'impianto.
5.3.14 Si descrivano eventuali sistemi di rilevamento di gas infiammabili e/o di rilevazione degli incendi.
5.3.15. Si specifichino i prodotti di combustione derivanti da eventuali incendi di sostanze presenti nei quantitativi previsti nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983 descrivendone i possibili effetti sull'area circostante.
5.3.16. Si specifichino le circostanze che possono produrre interazioni dirette tra gli effetti d'incendio o esplosione con le parti di impianto ove vengono processate o depositate sostanze pericolose, presenti nei quantitativi previsti nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983.
5.3.17. Si descrivano gli eventuali sistemi previsti per contenere una fuoriuscita di sostanze infiammabili (valvole intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento, panne galleggianti).
5.3.18. Si specifichi se è stato previsto un manuale operativo che tenga conto di tutte le fasi di attività normale, anomala, di prova, di avviamento, di arresto.
5.3.19. Si descrivano le eventuali fonti di rischio, che non sono indicate nella planimetria, quali per esempio, i serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze infiammabili.
5.3.20. Si descrivano le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, un cedimento catastrofico delle strutture, dei serbatoi e delle condotte contenenti sostanze infiammabili.
5.3.21. Si descrivano anche mediante diagrammi a blocchi i sistemi di prevenzione ed estinzione degli incendi ivi comprese le misure per lo sfollamento nonché i lineamenti del piano di emergenza interno.
5.3.22. Si specifichi se sono previste e, in caso affermativo si descrivano, i dispositivi, i sistemi e/o le procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno dell'attività alle persone non autorizzate.

6. SPECIFICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA PER LA FASE <<PROGETTO PARTICOLAREGGIATO>>

6.1. Generalità
Il contenuto del rapporto di sicurezza per la fase di progetto particolareggiato è costituito dai punti di seguito indicati. Tale contenuto dovrà essere completato dall'integrazione o modifica di quei punti del rapporto di sicurezza per la fase di "Nulla osta di fattibilità" che all'atto di presentazione del presente rapporto siano significativamente variati.

6.2. Identificazione dell'impianto.
6.2.1. Esecutore della progettazione esecutiva dell'impianto.
Si segnalino il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo.

6.3. Caratteristiche dell'impianto.
6.3.1. Si fornisca una planimetria della rete fognaria.
Si mostri la relazione della stessa con i corsi d'acqua, indicando se tale rete è separata da quella di evacuazione delle acque piovane.
6.3.2. Quantità massima effettiva, di ogni singola sostanza pericolosa, presente nell'impianto, di cui al punto 5.2.2. del rapporto per la fase di "Nulla osta di fattibilità".
6.3.3. Si specifichi la qualifica aziendale e professionale delle persone coinvolte nelle funzioni di cui al punto 5.2.3. del rapporto per la fase di "Nulla osta di fattibilità".
Si indichi il numero delle persone normalmente presenti in ogni reparto.

6.4. Sicurezza dell'impianto.
6.4.1. Si indichi la posizione sulla planimetria di tutti gli scarichi funzionali di prodotti infiammabili ivi incluse le torce.
Si specifichi per ognuno la quota di rilascio, la portata e la composizione di ogni scarico e la zona interessata dalle eventuali radiazioni termiche.
6.4.2. Si descrivano i sistemi di blocco per la messa in sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova previste.
6.4.3. Si indichi la frequenza di prova per i sistemi di cui al punto 5.3.14. nonché la posizione dei rilevatori sulla planimetria.
6.4.4. Si descriva il comportamento dell'impianto in caso di indisponibilità parziale o totale delle reti di servizio, quali elettricità, acqua, vapore d'acqua, azoto, aria compressa.
6.4.5. Si indichino i criteri di protezione dei contenitori delle sostanze infiammabili dalla possibile azione di sostanze corrosive.
Si indichino sulla planimetria le zone in cui sono immagazzinate le sostanze corrosive.
6.4.6. Qualora le sostanze, presenti nell'attività industriale e comprese nel campo di applicazione del D.M. 16- 11-1983, posseggano note proprietà corrosive si specifichino gli elementi in base ai quali sono stati determinati i sopraspessori di corrosione. Si specifichi la frequenza prevista per le ispezioni.
6.4.7. Si indichi se esiste la possibilità di controllare il funzionamento delle valvole di sicurezza dei sistemi di blocco con l'impianto in marcia, senza compromettere la sicurezza dell'impianto stesso.
6.4.8. Si specifichino i criteri seguiti nella progettazione dei sistemi di cui al punto 5.3.17. del rapporto di sicurezza per la fase di "Nulla osta di fattibilità".
6.4.9. Si indichino i provvedimenti adottati nei luoghi chiusi per evitare la formazione e la persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive.
6.4.10. Si descrivano le precauzioni prese per evitare che i serbatoi e le condotte di trasporto contenenti materiali infiammabili possano essere danneggiate in seguito a collisione con veicoli o macchine di sollevamento.
6.4.11. Si descrivano gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando la periodicità delle relative verifiche.
Si specifichi se è stato preparato il manuale operativo di cui al punto 5.3.18.
Si descriva il programma di addestramento per gli operatori e gli addetti all'attuazione dei piani di emergenza interni.
6.4.12. Si indichi la quantità disponibile e l'origine dell'acqua prevista per la lotta contro l'incendio, la quantità ed il tipo di liquido schiumogeno, di polveri e di altri estinguenti.
6.4.13. Si descrivano le vie di fuga e le uscite di sicurezza in caso di incendio e di emergenza.
6.4.14. Si descrivano gli eventuali presidi sanitari previsti.
6.4.15. Si descrivano i mezzi di comunicazione interni ed esterni utilizzabili in caso di emergenza.
6.4.16. Si descriva il piano di emergenza interno e si forniscano le informazioni necessarie per l'eventuale approntamento dei piani di emergenza esterni.
6.4.17. Si descrivano gli eventuali dispositivi, sistemi e/o procedure antintrusione di cui al punto 5.3.22.




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