(G.U. 6-9-1984, n.246)
MODIFICAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 1983 CONCERNENTE NORME SUL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI NELLA COSTRUZIONE DI TEATRI, CINEMATOGRAFI ED ALTRI LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE.
Artt.1. 2. 3.
Si omettono in quanto sostitutivi ed integrativi degli
artt. 2 e 3 del D.M. 6-7-1983.
Art.4. SICUREZZA ALTERNATIVA
1. Per i locali di cui al presente decreto, nei quali
sia vietato fumare e siano presenti efficaci sistemi
di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rivelazione
e segnalazione incendio, potrà consentirsi l'impiego
di poltrone e mobili imbottiti di classe 2 IM.
Art.5. NORME TRANSITORIE
1. I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde
alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art.2
del decreto del Ministro dell'interno del 6-7-1983
che siano già in opera alla data di entrata
in vigore del presente decreto potranno continuare
ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere
dalla predetta data.
2. Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti
con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda
alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento
dovrà essere compiuto entro il 31 dicembre 1990
(termine così prorogato dall'art.21 della legge
31-5-1990, n.128) con le stesse modalità e condizioni
previste dall'art.6 del predetto decreto del Ministro
dell'interno del 6-7-1983.
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