[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 28 AGOSTO 1984

(G.U. 6-9-1984, n.246)

MODIFICAZIONI AL DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 1983 CONCERNENTE NORME SUL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI NELLA COSTRUZIONE DI TEATRI, CINEMATOGRAFI ED ALTRI LOCALI DI SPETTACOLO IN GENERE.

Artt.1. 2. 3.
Si omettono in quanto sostitutivi ed integrativi degli artt. 2 e 3 del D.M. 6-7-1983.

Art.4. SICUREZZA ALTERNATIVA
1. Per i locali di cui al presente decreto, nei quali sia vietato fumare e siano presenti efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rivelazione e segnalazione incendio, potrà consentirsi l'impiego di poltrone e mobili imbottiti di classe 2 IM.

Art.5. NORME TRANSITORIE
1. I materiali, la cui classe di reazione al fuoco risponde alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art.2 del decreto del Ministro dell'interno del 6-7-1983 che siano già in opera alla data di entrata in vigore del presente decreto potranno continuare ad essere impiegati per un massimo di anni otto a decorrere dalla predetta data.
2. Negli altri casi essi dovranno essere sostituiti con materiali la cui classe di reazione al fuoco risponda alle norme contenute nel presente decreto. Tale adeguamento dovrà essere compiuto entro il 31 dicembre 1990 (termine così prorogato dall'art.21 della legge 31-5-1990, n.128) con le stesse modalità e condizioni previste dall'art.6 del predetto decreto del Ministro dell'interno del 6-7-1983.




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