(G.U. 12-12-1983, n.339)
TERMINI, DEFINIZIONI GENERALI E SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI
ARTICOLO UNICO
E' approvato l'elenco contenente i termini e le definizioni
generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato
A al presente decreto.
E' altresì approvata la tabella contenente i
fondamentali simboli grafici, riferibili esclusivamente
a misure di prevenzione incendi, da adottarsi nella
esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attività
soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, riportata nell'allegato B al
presente decreto.
Sono abrogati i termini e le definizioni generali, riportati
nelle norme e nei criteri tecnici attualmente in vigore
di cui al primo comma dell'art.22 del D.P.R. 29-7-1982,
n.577, non conformi a quelli approvati con il presente
decreto.
Allegato A
DEFINIZIONI GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI
SCOPO
Scopo del presente decreto è quello di dare definizioni
generali relativamente ad espressioni specifiche della
prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione
delle norme emanate ai sensi del D.P.R. 29-7-1982,
n.577.
Nella elaborazione delle singole norme di prevenzione
incendi potranno essere aggiunte altre particolari
definizioni al fine di precisare elementi o dati specifici
delle situazioni considerate.
1. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
1.1. Altezza ai fini antincendio degli edifici civili.
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura
più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile,
escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano
esterno più basso.
1.2. Altezza dei piani. Altezza massima tra pavimento
e intradosso del soffitto.
1.3. Carico d'incendio. Potenziale termico della totalità
dei materiali combustibili contenuti in uno spazio,
ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti
provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente
è espresso in chilogrammi di legno equivalente
(potere calorifico inferiore 4.400 Kcal/kg).
1.4. Carico d'incendio specifico. Carico d'incendio
riferito alla unità di superficie lorda.
1.5. Compartimento antincendio. Parte di edificio delimitata
da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata
e organizzato per rispondere alle esigenze della prevenzione
incendi.
1.6. Comportamento al fuoco. Insieme di trasformazioni
fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento
da costruzione sottoposto all'azione del fuoco. Il
comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco
delle strutture e la reazione al fuoco dei materiali.
1.7. Filtro a prova di fumo. Vano delimitato da strutture
con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque
non inferiore a 60', dotato di due o più porte
munite di congegni di autochiusura con resistenza al
fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore
a 60', con camino di ventilazione di sezione adeguata
e comunque non inferiore a 0,10 mq sfociante al di
sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con
le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e
mantenuto in sovrappressione ad almeno 30 mbar, anche
in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente
verso l'esterno con aperture libere di superficie non
inferiore ad 1 mq con esclusione di condotti.
1.8. Intercapedine antincendi. Vano di distacco con
funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della
combustione di larghezza trasversale non inferiore
a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza
trasversale non inferiore a 0,90 m.
Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali
(con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito
e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi
pari resistenza al fuoco.
Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della
combustione è inferiormente delimitata da un
piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall'intradosso
del solaio del locale stesso.
Per la funzione di passaggio di persone, la profondità
della intercapedine deve essere tale da assicurare
il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi
altezza libera di almeno 2 m.
Superiormente è delimitato da spazio scoperto.
1.9. Materiale. Il componente (o i componenti variamente
associati) che può (o possono) partecipare alla
combustione in dipendenza della propria natura chimica
e delle effettive condizioni di messa in opera per
l'utilizzazione.
1.10. Reazione al fuoco. Grado di partecipazione di
un materiale combustibile al fuoco al quale è
sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono
assegnati (circolare n.12 del 17-5-1980 del Ministero
dell'interno) alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare
della loro partecipazione alla combustione; quelli
di classe 0 sono non combustibili.
1.11. Resistenza al fuoco. Attitudine di un elemento
da costruzione (componente o struttura) a conservare
- secondo un programma termico prestabilito e per un
tempo determinato - in tutto o in parte: la stabilità
"R" la tenuta "E" l'isolamento
termico "I" così definiti:
stabilità: attitudine di un elemento da costruzione
a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione
del fuoco;
tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a
non lasciar passare né produrre - se sottoposto
all'azione del fuoco su un lato - fiamme, vapori o
gas caldi sul lato non esposto;
isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione
a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del
calore.
Pertanto:
- con il simbolo "REI" si identifica un elemento
costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato,
la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico;
- con il simbolo "RE" si identifica un elemento
costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato,
la stabilità e la tenuta;
- con il simbolo "R" si identifica un elemento
costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato,
la stabilità.
In relazione ai requisiti dimostrati gli elementi strutturali
vengono classificati da un numero che esprime i minuti
primi.
Per la classificazione degli elementi non portanti il
criterio "R" è automaticamente soddisfatto
qualora siano soddisfatti i criteri "E" ed
"I".
1.12. Spazio scoperto. Spazio a cielo libero o superiormente
grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati,
superficie minima in pianta (mq) non inferiore a quella
calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri
della parete più bassa che lo delimita.
La distanza fra le strutture verticali che delimitano
lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50
m.
Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o
grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano,
detto spazio è considerato "scoperto"
se sono rispettate le condizioni del precedente comma
e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e
la relativa altezza di impostazione è non superiore
ad 1/2.
La superficie minima libera deve risultare al netto
delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50
m deve essere computata fra le pareti più vicine
in caso di rientranze, fra parete e limite esterno
della proiezione dell'aggetto in caso di sporgenze,
fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.
1.13. Superficie lorda di un compartimento. Superficie
in pianta compresa entro il perimetro interno delle
pareti delimitanti il compartimento.
2. - DISTANZE
2.1. Distanza di sicurezza esterna. Valore minimo, stabilito
dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente
tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso
di una attività e il perimetro del più
vicino fabbricato esterno alla attività stessa
o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto
ai confini di aree edificabili verso le quali tali
distanze devono essere osservate.
2.2. Distanza di sicurezza interna. Valore minimo, stabilito
dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente
tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi
pericolosi di una attività.
2.3. Distanza di protezione. Valore minimo, stabilito
dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente
tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso
di una attività e la recinzione (ove prescritta)
ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività
stessa.
3. - AFFOLLAMENTO - ESODO
3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento. Numero
massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita,
si assume possano defluire attraverso una uscita di
"modulo uno". Tale dato, stabilito dalla
norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento
ordinato di un compartimento.
3.2. Densità di affollamento. Numero massimo
di persone assunto per unità di superficie lorda
di pavimento (persone/mq).
3.3. Larghezza delle uscite di ciascun compartimento.
Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo
sfollamento totale del compartimento.
3.4. Luogo sicuro. Spazio scoperto ovvero compartimento
antincendio - separato da altri compartimenti mediante
spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche
idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero
di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne
il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).
3.5. Massimo affollamento ipotizzabile. Numero di persone
ammesso in un compartimento. E' determinato dal prodotto
della densità di affollamento per la superficie
lorda del pavimento.
3.6. Modulo di uscita. Unità di misura della
larghezza delle uscite. Il "modulo uno",
che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza
media occupata da una persona.
3.7. Scala di sicurezza esterna. Scala totalmente esterna,
rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto
regolamentare e di altre caratteristiche stabilite
dalla norma.
3.8. Scala a prova di fumo. Scala in vano costituente
compartimento antincendio avente accesso per ogni piano
- mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata
e dotate di congegno di autochiusura - da spazio scoperto
o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio
scoperto dotato di parapetto a giorno.
3.9. Scala a prova di fumo interna. Scala in vano costituente
compartimento antincendio avente accesso, per ogni
piano, da filtro a prova di fumo.
3.10. Scala protetta. Scala in vano costituente compartimento
antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con
porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate
di congegno di autochiusura.
3.11. Sistema di vie di uscita. Percorso senza ostacoli
al deflusso che consente alle persone che occupano
un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è
stabilita dalle norme.
3.12. Uscita. Apertura atta a consentire il deflusso
di persone verso un luogo sicuro avente altezza non
inferiore a 2,00 m.
4. - MEZZI ANTINCENDI
4.1. Attacco di mandata per autopompa. Dispositivo costituito
da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno,
dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni
flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica
sussidiaria.
4.2. Estintore carrellato. Apparecchio contenente un
agente estinguente che può essere proiettato
e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione
interna. E' concepito per essere portato e utilizzato
su carrello.
4.3. Estintore portatile. Definizione, contrassegni
distintivi, capacità estinguenti e requisiti
sono specificati nel D.M. 20-12-1982 (Gazzetta Ufficiale
n.19 del 20-1-1983).
4.4. Idrante antincendio. Attacco unificato, dotato
di valvola di intercettazione ad apertura manuale,
collegato a una rete di alimentazione idrica. Un idrante
può essere a muro, a colonna soprasuolo oppure
sottosuolo.
4.5. Impianto automatico di rivelazione d'incendio.
Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare
e segnalare automaticamente un principio d'incendio.
4.6. Impianto di allarme. Insieme di apparecchiature
ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un
principio di incendio.
4.7. Impianto fisso di estinzione. Insieme di sistemi
di alimentazione, di valvole, di condutture e di erogatori
per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente
su una zona di incendio. La sua attivazione ed il suo
funzionamento possono essere automatici o manuali.
4.8. Lancia erogatrice. Dispositivo provvisto di un
bocchello di sezione opportuna e di un attacco unificato.
Può essere anche dotata di una valvola che permette
il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.
4.9. Naspo. Attrezzatura antincendio costituita da una
bobina mobile su cui è avvolta una tubazione
semirigida collegata ad una estremità, in modo
permanente, con una rete di alimentazione idrica in
pressione e terminante all'altra estremità con
una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice
e di chiusura del getto.
4.10. Rete di idranti. Sistema di tubazioni fisse in
pressione per alimentazione idrica sulle quali sono
derivati uno o più idranti antincendio.
4.11. Riserva di sostanza estinguente. Quantitativo
di estinguente, stabilito dall'autorità, destinato
permanentemente alla esigenza di estinzione.
4.12. Tubazione flessibile. Tubo la cui sezione diventa
circolare quando viene messo in pressione e che è
appiattito in condizioni di riposo.
4.13. Tubazione semirigida. Tubo la cui sezione resta
sensibilmente circolare anche se non in pressione.
5. - TOLLERANZE DELLE MISURE.
Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei
criteri di tolleranza normalmente in uso per i dati
quantitativi facenti parte delle normative o delle
prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze
ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini
e definizioni generali di prevenzione incendi:
misure lineari.........tolleranza........ | 2% per misure maggiori di 2,40 m |
5% per misure minori o uguali di 2,40 m | |
misure di superficie | 5% |
misure di volume | 5% |
misure di pressione | 1% |
NOTA - Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco
accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R
con il relativo numero che esprime i minuti primi
NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe
di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore
NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro
delle bocche e il numero se multiplo
NOTA - (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire
il simbolo del tipo del rivelatore
NOTA - All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno
essere posti i simboli della sostanza estinguente
(c) 1996 Note's