(G.U. 17-1-1984, n.16)
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A DOMANDA INDIVIDUALE.
- Articolo unico -
Ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del decreto legge
28-2-1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella
legge 26-4-1983, n.131, le categorie dei servizi pubblici
a domanda individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo
e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e
sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli
espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio,
impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari,
approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni
votive;
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente
a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei
congressi e simili.
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