[Note's] DECRETO INTERMINISTERIALE 4 FEBBRAIO 1984

(G.U. 9-2-1984, n.40)

MODIFICAZIONI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLE UNITĄ SANITARIE LOCALI AD ESERCITARE ALCUNE ATTIVITĄ OMOLOGATIVE DI PRIMO O NUOVO IMPIANTO, IN NOME E PER CONTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

Art.1.
A partire dal 16 febbraio 1984 l'ISPESL esercita le seguenti attivitą omologative secondo la normativa a fianco delle stesse indicata:
- esame progetto, per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, ai fini del rilascio della licenza d'impianto (art.2, secondo comma, della legge n.1415 del 1942) e collaudo dell'impianto per il rilascio della licenza di esercizio (art.2, terzo comma, della legge n.1415 del 1942);
- esame progetto per i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sottopressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, ai fini della rispondenza alle norme del decreto ministeriale 1-12-1975 ed accertamento della conformitą dell'impianto al progetto approvato (art.22, primo e secondo comma, decreto ministeriale 1-12-1975).

Art.2.
Restano di competenza delle U.S.L.:
- le ispezioni successive per l'accertamento di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art.3 della legge n.1415 del 1942);
- le verifiche periodiche dello stato d'efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica (art.22, terzo comma, del decreto ministeriale 1-12-1975).
L'ISPESL, per le operazioni di cui sopra, invia alle U.S.L. competenti per territorio l'opportuna documentazione, contenente le caratteristiche degli impianti e gli esiti degli accertamenti eseguiti in base all'art.1 del presente decreto.
Restano di competenza dell'ISPESL le ispezioni straordinarie di cui al quarto comma dell'art.3 della legge 24-10-1942, n.1415.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's