(G.U. 9-2-1984, n.40)
MODIFICAZIONI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLE UNITĄ SANITARIE LOCALI AD ESERCITARE ALCUNE ATTIVITĄ OMOLOGATIVE DI PRIMO O NUOVO IMPIANTO, IN NOME E PER CONTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.
Art.1.
A partire dal 16 febbraio 1984 l'ISPESL esercita le
seguenti attivitą omologative secondo la normativa
a fianco delle stesse indicata:
- esame progetto, per gli ascensori e montacarichi installati
in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati,
anche se accessibili al pubblico, ai fini del rilascio
della licenza d'impianto (art.2, secondo comma, della
legge n.1415 del 1942) e collaudo dell'impianto per
il rilascio della licenza di esercizio (art.2, terzo
comma, della legge n.1415 del 1942);
- esame progetto per i generatori di calore per impianti
di riscaldamento ad acqua calda sottopressione con
temperatura non superiore a quella di ebollizione a
pressione atmosferica, ai fini della rispondenza alle
norme del decreto ministeriale 1-12-1975 ed accertamento
della conformitą dell'impianto al progetto approvato
(art.22, primo e secondo comma, decreto ministeriale
1-12-1975).
Art.2.
Restano di competenza delle U.S.L.:
- le ispezioni successive per l'accertamento di conservazione
dell'impianto ed il suo normale funzionamento per gli
ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici
o privati a scopi ed usi privati, anche se accessibili
al pubblico (art.3 della legge n.1415 del 1942);
- le verifiche periodiche dello stato d'efficienza dei
dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei
generatori di calore per impianti di riscaldamento
ad acqua calda sotto pressione con temperatura non
superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica
(art.22, terzo comma, del decreto ministeriale 1-12-1975).
L'ISPESL, per le operazioni di cui sopra, invia alle
U.S.L. competenti per territorio l'opportuna documentazione,
contenente le caratteristiche degli impianti e gli
esiti degli accertamenti eseguiti in base all'art.1
del presente decreto.
Restano di competenza dell'ISPESL le ispezioni straordinarie
di cui al quarto comma dell'art.3 della legge 24-10-1942,
n.1415.
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