(G.U. 24-3-1982, n.81)
RICONOSCIMENTO DI EFFICACIA DI NUOVI MEZZI E SISTEMI DI SICUREZZA PER I PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI
Art.1
E' riconosciuta l'efficacia, ai sensi dell'art.395,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
27-4-1955, n.547, dei mezzi e sistemi di sicurezza
specificati nell'allegato A al presente decreto in
deroga alle norme di cui agli artt.39 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 7-1-1956, n.164,
per quanto attiene alla costruzione ed all'impiego
dei ponteggi sospesi motorizzati.
Art.2
I ponteggi di cui al presente decreto devono essere
costruiti ed installati come stabilito dalle specifiche
tecniche contenute nel succitato allegato A.
Inoltre essi, ai sensi dell'art.80 del decreto del Presidente
della Repubblica 7-1-1956, n.164, devono essere collocati
prima della loro messa in servizio e verificati ogni
due anni per accertarne lo stato di funzionalità
e di manutenzione ai fini della sicurezza dei lavoratori,
conformemente a quanto disposto nell'allegato A già
in precedenza richiamato.
Le funi dei ponteggi sospesi motorizzati devono essere
sottoposte a verifiche trimestrali.
Il collaudo e le verifiche biennali sono affidate all'ispettorato
del lavoro; le verifiche trimestrali sono effettuate
a cura dei datori di lavoro, a mezzo di personale specializzato
da essi scelto.
Art.3
Ogni apparecchio deve essere munito di una targhetta
di identificazione e di un libretto di immatricolazione,
redatto in conformità all'allegato B del presente
decreto.
Il libretto è compilato in due copie delle quali
una deve restare presso l'ufficio incaricato delle
verifiche e l'altra presso l'impianto.
Su entrambi devono essere riportati i risultati del
collaudo e delle verifiche biennali; quelli delle verifiche
trimestrali possono essere riportati solo sul libretto
presso l'impianto.
Art.4
La richiesta di collaudo va presentata al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
La periodicità delle verifiche decorre dalla
data di immatricolazione riportata nel libretto e l'utente
dell'attrezzatura dovrà farne richiesta al competente
ispettorato del lavoro almeno venti giorni dalla scadenza.
Qualora, alla data prevista per l'effettuazione della
verifica biennale, l'apparecchio non sia verificabile
perché fuori esercizio l'utente dovrà
informarne l'ispettorato del lavoro. In tal caso, la
verifica biennale sarà effettuata all'atto della
successiva messa in esercizio.
Se, trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo
l'organo pubblico non vi abbia provveduto, l'apparecchio
potrà essere egualmente messo in servizio previa
effettuazione del collaudo di cui all'art.2 da parte
di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge,
il quale dovrà inoltre provvedere alla regolarizzazione
delle due copie del libretto.
Art.5
Gli apparecchi in esercizio alla data del presente decreto
dovranno adottare i sistemi di cui è riconosciuta
l'efficacia, ai sensi del decreto stesso - ove non
già rispondenti al disposto del decreto del
Presidente della Repubblica 7-1-1956, n.164 - entro
un anno dalla medesima data.
Gli utenti che non otterranno dai costruttori dei ponteggi
sospesi motorizzati l'adeguamento di cui sopra, dovranno
provvedere in proprio - entro il medesimo termine -
a tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto,
ivi compresa la richiesta del libretto di immatricolazione.
Allegato A
SPECIFICHE TECNICHE PER LA COSTRUZIONE, L'IMPIEGO, IL COLLAUDO E LE VERIFICHE DEI PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI
0.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti norme si applicano ai ponteggi sospesi motorizzati.
0.2. DEFINIZIONI
0.2.1. PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI
Piattaforme o navicelle, di qualunque forma geometrica,
sollevate da argani a motore, a mezzo organi flessibili,
destinate al sollevamento di persone e materiali inerenti
il lavoro da eseguire, con esclusione di altri materiali.
0.2.2. ARGANI
Apparecchi capaci di sollevare le piattaforme di lavoro;
possono essere del tipo a tamburo od a pulegge di frizione.
Gli argani di sollevamento possono anche non essere
a bordo della piattaforma di lavoro.
0.2.3. ANEMOMETRO
Misuratore della velocità del vento.
0.2.4. ATTREZZATURE OD IMPIANTI PERMANENTI
Attrezzature costruite specificamente per operare in
un luogo in cui vengono installate in forma permanente.
0.2.5. ATTREZZATURE MOBILI
Attrezzature costruite per operare in più luoghi
(fabbricati o strutture) per periodi di tempo limitati.
0.2.6. CARRELLO
Struttura mobile atta a consentire la traslazione del
ponteggio sospeso.
0.2.7. CONTRAPPESO
Elemento della macchina destinato a garantire la stabilità
al ribaltamento
0.2.8. DISPOSITIVO DI AUTOFRENATURA
Meccanismo atto a garantire automaticamente, indipendentemente
da azioni di frenatura esterna al meccanismo, che la
velocità di movimento del mezzo, in mancanza
di forza motrice, si riduca gradualmente rispetto alla
velocità di esercizio.
0.2.9. GUIDE
Organi rigidi o flessibili destinati ad assicurare la
distanza funzionale della piattaforma di lavoro dalle
pareti per tutta la lunghezza degli spostamenti verticali.
0.2.10. MENSOLE DI SOSPENSIONE (BRACCI, TRAVI, STAFFE,
ECC.)
Strutture di attacco degli organi flessibili, posti
alla estremità superiore della corsa verticale.
0.2.11. LIMITATORE DI VELOCITÀ
Dispositivo atto a contenere la velocità di funzionamento
massima entro un valore limite prefissato.
0.2.12. LIMITATORE DI INCLINAZIONE ORIZZONTALE
Dispositivo che automaticamente arresta la manovra in
corso al superamento della inclinazione massima prefissata
della piattaforma di lavoro.
0.2.13. PARACADUTE
Dispositivo automatico atto a fermare e sostenere la
piattaforma di lavoro, con il suo carico di esercizio,
nel caso venga meno la funzione di sospensione dell'organo
flessibile.
0.2.14. PARAPETTI
Protezioni periferiche dei piani di lavoro e delle zone
di accesso al mezzo.
0.2.15. PIANO DI CALPESTIO
Piano di lavoro della piattaforma sul quale vengono
a trovarsi le persone.
0.2.16. PORTATA UTILE
Carico ammissibile sulla piattaforma costituito dalle
persone e dai materiali. Il numero delle persone non
può essere superiore ad 1/100 della portata
utile ammissibile.
0.2.17. CARICO DI SERVIZIO
Somma dei carichi statici gravanti sulle funi (pesi
propri + carico utile).
0.2.18. COEFFICIENTE DI SICUREZZA DELLE FUNI
Si definisce coefficiente di sicurezza delle funi il
rapporto tra il carico di rottura delle funi ed il
carico di esercizio.
1. INSTALLAZIONE
Prescrizioni riguardanti la costruzione destinata a
ricevere gli impianti.
1.1. CARATTERISTICHE DELLE COSTRUZIONI
1.1.1. La zona delle vie di corsa del carrello motorizzato
deve essere delimitata preferenzialmente mediante parapetto
normale, ed essere raggiungibile in condizioni di sicurezza.
In alternativa il carrello deve poter scorrere sulle
rotaie con la sagoma interna distante almeno m 0,60
dalle opere fisse, oppure deve essere dotato di dispositivi
atti ad interrompere la sua traslazione in presenza
di un ostacolo che venga a trovarsi tra il carrello
e le parti fisse.
Se il carrello non è motorizzato i suddetti franchi
possono essere ridotti.
1.1.2. Per gli impianti permanenti deve essere prevista
un'area di parcheggio nella quale sia agevole fare
la manutenzione dell'impianto.
Dove non sia possibile il carrello deve essere dotato
di passerella ed accessi regolamentari, fissi od amovibili,
che consentano di eseguire le operazioni sopradette
in condizioni di sicurezza.
1.1.3. La costruzione deve risultare idonea a ricevere
e sopportare i carichi derivanti dall'impianto.
1.2. ACCESSI ALL'IMPIANTO
1.2.1. I percorsi e le zone di accesso alla piattaforma
dovranno risultare agibili in sicurezza e protetti
in particolare da pericoli di caduta nel vuoto.
Qualora l'accesso venga a navicella sospesa nel vuoto,
le persone devono essere munite di regolamentari cinture
di sicurezza da agganciare a parti fisse dell'attrezzatura
e la navicella deve essere vincolata per evitare il
pendolamento.
1.3. GUIDE
1.3.1. Le funi usate come guida debbono essere opportunamente
tesate.
Se il loro attacco superiore interessa il carrello dovrà
tenersi conto della loro influenza nel calcolo delle
strutture, se le funi vengono ancorate al fabbricato
dovrà essere verificata la validità dell'ancoraggio
rispetto allo stesso.
1.3.2. Agli estremi della corsa della navicella, nel
caso di guide verticali sbarrate all'estremità,
si dovranno installare dispositivi di arresto automatico.
L'eventuale battuta degli organi a scorrimento della
navicella sugli arresti fissi deve risultare ammortizzata.
1.3.3. La posizione delle guide deve essere tale da
consentire la facile manutenzione senza che gli operatori
siano costretti a sporgersi pericolosamente nel vuoto.
1.3.4. Le guide devono essere dimensionate per poter
resistere alla sollecitazione della navicella durante
i suoi spostamenti.
Esse devono resistere ad un carico concentrato di almeno
80 kg agente in qualsiasi direzione giacente in un
piano perpendicolare alle guide e ciò indipendentemente
dagli sforzi derivanti dall'azione di un eventuale
paracadute.
1.4. VIE DI CORSA ED AREE DI CIRCOLAZIONE
1.4.1. Il carrello portante l'argano di sollevamento
della navicella può spostarsi:
- su un'area di circolazione specificatamente predisposta;
- su una via di corsa costituita da binari.
Le aree di circolazione, o le vie di corsa devono resistere
ai carichi più gravosi derivanti dalle condizioni
d'uso del carrello.
1.4.2. Gli ancoraggi dei punti di sospensione o di appoggio
dei binari, gli eventuali bulloni, dadi, ecc, vanno
protetti contro l'ossidazione e devono risultare collegati
a terra.
1.4.3. Nel caso che le guide di scorrimento presentino
discontinuità, il movimento di scorrimento del
carrello deve essere condizionato, sia meccanicamente
che elettricamente, da appositi dispositivi automatici;
inoltre tali dispositivi devono impedire materialmente
la fuoriuscita del carrello dalle guide stesse.
1.4.4. Le vie di corsa non devono trasmettere i loro
sforzi ad un rivestimento cedevole.
1.4.5. In corrispondenza dei giunti dei binari o guide
va realizzata la continuità elettrica.
1.5. ANEMOMETRO
1.5.1. Nel caso di impianti permanenti, installati su
edifici di altezza superiore a 60 m è fatto
obbligo di applicare un anemometro alla sommità
delle strutture. Il rilevamento della velocità
del vento deve essere possibile in condizioni di sicurezza.
2. MACCHINARIO
2.1. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1.1. Tutte le parti del ponteggio devono essere protette
adeguatamente contro la corrosione.
2.1.2. Il peso di ogni persona deve essere assunto pari
a kg 80 + kg 20 (per attrezzi). La portata utile, per
superficie caricabile fino a un mq, deve essere almeno
pari a kg 120, mentre, per superfici superiori, essa
deve essere assunta almeno pari a 200 Kg fino a 4 mq
di superficie caricabile, ed a 150 kg/mq per superfici
superiori a 4 mq.
2.1.3. Sono ammessi ponteggi sospesi per un solo operatore
con una sola fune portante purché:
a) la superficie utile della piattaforma non superi
0,50 mq;
b) la portata utile non superi 120 kg;
c) la fune portante sia del tipo antigirevole.
2.1.4. E' ammessa la contrappesatura degli apparecchi
con le seguenti precisazioni: la stabilità delle
apparecchiature permanenti deve essere garantita da
un momento stabilizzante doppio del momento ribaltante
a condizione che nel calcolo del momento ribaltante
si sia tenuto conto:
a) delle maggiorazioni derivanti dal coefficiente dinamico;
b) delle sollecitazioni indotte dalla velocità
massima del vento;
c) venga considerata la combinazione dei carichi più
sfavorevoli;
d) contribuiscano al momento stabilizzante esclusivamente
masse metalliche applicate stabilmente alla struttura;
e) venga applicato un limitatore di carico max alla
navicella.
2.1.5. Ai fini della stabilità al rovesciamento,
il contrappeso stabilmente applicato può essere
sostituito da idoneo ancoraggio del carrello alle strutture
portanti della costruzione.
2.1.6. L'apparecchio deve essere dotato di idonei organi
di ancoraggio per il parcheggio.
2.1.7. Tra la piattaforma ed il posto presidiato, se
il gruppo di sollevamento non è installato a
bordo della piattaforma, deve esistere un sistema di
comunicazione ad alimentazione indipendente dalla sorgente
di f.m. dell'impianto (telefono, radiotelefono, interfono,
ecc.).
Inoltre la piattaforma deve essere dotata di dispositivo
di segnalazione acustica ad alimentazione indipendente
(sirena manuale, ecc.).
2.1.8. Gli apparecchi con argano a puleggia di frizione
e quelli monofune devono essere muniti di dispositivo
paracadute agente su funi o guide di sicurezza.
2.1.9. Gli apparecchi ad una sola fune portante, adibiti
ad usi speciali, possono non essere dotati di dispositivo
paracadute purché il coefficiente di sicurezza
della fune portante non sia inferiore a 18 e la corsa
verticale non superi i m.60.
2.1.10. Per gli argani a tamburo è consentita,
in luogo del paracadute, l'applicazione di un freno
di sicurezza agente sul tamburo di avvolgimento od
a monte dello stesso, purché gli elementi della
catena cinematica, posti a valle di esso, presentino
un coefficiente di sicurezza almeno pari ad 8 nei confronti
dei carichi statici.
2.1.11. Il dispositivo paracadute, di cui agli articoli
precedenti, deve:
a) essere azionato meccanicamente;
b) avere organi di prese controllabili e sostituibili;
c) portare in stato di fermo la piattaforma caricata
con 1,5 volte la portata utile. L'intervento del medesimo
deve provocare l'arresto del macchinario.
2.1.12. Le piattaforme, movimentate da 2 argani indipendenti
a bordo, devono essere provviste di limitatori automatici
di pendenza atti ad impedire il superamento di un'inclinazione
della piattaforma, rispetto al piano orizzontale, pari
a m.0,10 per ogni metro di lunghezza della stessa.
2.1.13. Tra il punto di presa della piattaforma e le
mensole di sospensione ed il sistema di rinvio, deve
essere garantito un franco minimo di 0,10 m dopo l'intervento
del dispositivo di extracorsa superiore.
2.2. NAVICELLE E PIATTAFORME DI LAVORO
2.2.1. La velocità massima ammissibile per il
movimento di sollevamento della piattaforma è
di 18 m/min.
2.2.2. L'accesso alla piattaforma di lavoro deve essere
realizzato tramite aperture e reso agevole anche ricorrendo
a gradini ricavati nei parapetti di protezione della
piattaforma.
Le aperture praticate nella piattaforma di lavoro devono
essere chiuse da cancelli, apribili verso l'interno
o scorrevoli in orizzontale e muniti di blocco automatico
di chiusura corredato di controllo elettrico di sicurezza.
I gradini devono essere di adeguata dimensione, opportunamente
distanziati e di tipo antisdrucciolevole.
Inoltre devono essere previsti appigli o maniglie per
agevolare eventuali passaggi.
2.2.3. La larghezza utile della piattaforma deve essere
contenuta tra 0,45 e 0,80 m.
Dimensioni maggiori sono ammesse solo se il sistema
di sospensione garantisce comunque la stabilità
al rovesciamento della piattaforma.
In ogni caso il punto di guida delle funi portanti deve
essere ad un'altezza minima di 1,50 m dal piano di
calpestìo.
2.2.4. I piani di calpestìo delle piattaforme
devono essere antisdrucciolevoli e dotati di aperture
per lo scarico dell'acqua.
La maglia di eventuali elementi grigliati non deve avere
dimensioni superiori a 25x25 mm.
2.2.5. Il piano di calpestìo della piattaforma
deve essere previsto per un carico di 200 kg/mq, sempre
che il carico utile mobile non comporti un carico superiore
e diversamente distribuito.
2.2.6. I parapetti di protezione devono avere un'altezza
minima rispetto al piano di calpestìo pari,
rispettivamente a 1,20 m od 1,00 m a seconda che siano
disposti sui lati prospicienti il vuoto o non.
In corrispondenza degli argani sono consentite aperture
con dimensione orizzontale massima pari a 0,25 m.
I parapetti devono essere costruiti per sopportare uno
sforzo verticale ed orizzontale di 30 Kg per ogni persona,
a bordo applicato ad 1,00 m di altezza dal piano di
calpestìo.
La distanza libera tra i correnti del parapetto non
deve essere superiore a 0,30 m.
Su tutto il perimetro esterno deve essere applicato
un fermapiede chiuso alto almeno 0,20 m.
2.2.7. Sulla piattaforma devono essere realizzati idonei
attacchi per le cinture di sicurezza e gli attrezzi
di lavoro.
Gli attacchi per le cinture di sicurezza devono essere
capaci di sopportare la caduta per 1,00 m di un carico
di 80 kg.
2.2.8. Al di sopra del piano di calpestìo della
piattaforma deve essere disponibile, in tutte le posizioni
di esercizio, un'altezza libera di almeno 1,80 m.
2.2.9. I dispositivi di arresto automatico di fine corsa
ed extra corsa devono essere azionati direttamente
dalle strutture della piattaforma. Qualora ciò
non risulti possibile, per installazioni particolari
e/o di carattere provvisorio, i dispositivi anzidetti
potranno essere azionati indirettamente purché
sia garantito il bloccaggio dell'elemento di comando.
2.2.10. La piattaforma, deve essere dotata di aste articolate,
superiori ed inferiori, in grado di far intervenire
i dispositivi di arresto automatico di fine corsa se
non è esclusa la presenza di ostacoli, sia fissi
che mobili, lungo le traiettorie verticali di piattaforma.
2.3. ORGANI DI SOSPENSIONE
2.3.1. Tutte le funi impiegate nei ponteggi sospesi
devono essere protette contro la corrosione.
2.3.2. Il diametro minimo delle funi portanti è
di 6,5 mm nel caso di argani a tamburo e di 8 mm nel
caso di un'unica fune portante e per gli argani a puleggia
di frizione.
Il carico di rottura R dei fili elementari deve risultare
compreso tra 140 e 180 kg/mmq secondo le norme UNI
ed il numero dei fili non deve essere inferiore a 100.
2.3.3. Il coefficiente di sicurezza della fune, nel
caso di argani a tamburo con 2 e più funi portanti,
non può essere inferiore a 14.
2.3.4. Nel caso di sospensione ad un'unica fune portante
il coefficiente di sicurezza non deve risultare inferiore
a 16, qualora sia installato dispositivo paracadute,
o 18, in mancanza di tale dispositivo (vedasi 2.1.9).
2.3.5. Nel caso di sospensione con due funi portanti
ed argani a puleggia di frizione il coefficiente di
sicurezza di ciascuna fune non deve risultare inferiore
a 12.
2.3.6. Il diametro delle funi di sicurezza non può
essere inferiore a quello delle funi portanti ed i
capi fissi di queste devono risultare distinti da quelli
delle funi di sicurezza.
Le funi di sicurezza devono possedere un coefficiente
di sicurezza minimo pari a 8, considerando lo sforzo
massimo sulle funi durante la fase di presa.
2.3.7. Non sono ammessi sistemi di ancoraggio delle
funi con grado di efficienza inferiore a 0,8.
2.3.8. Gli attacchi sui tamburi di avvolgimento devono
essere realizzati con piombatura a bicchiere od altro
sistema che offra uguale garanzia contro lo sfilamento.
2.4. ORGANI DI AVVOLGIMENTO E DEVIAZIONE
2.4.1. I tamburi di avvolgimento devono essere di acciaio
e possono avere sede scanalata o liscia.
2.4.2. E' ammesso l'avvolgimento in più strati,
con un max di 4, solo per tamburi di tipo scanalato.
2.4.3. I tamburi di avvolgimento delle funi devono essere
provvisti di sistemi di protezione contro la fuoriuscita
delle funi costituito da un guidafune e bordini di
contenimento di altezza pari ad almeno 3 volte il diametro
delle funi oltre l'ultima spira avvolta od altri sistemi
equivalenti.
Deve inoltre essere prevista l'applicazione di un dispositivo
che assicuri il mantenimento del serraggio della fune
sul tamburo.
2.4.4. Le pulegge di frizione devono avere protezione
e scanalature atte ad evitare la fuoriuscita delle
funi dalle sedi di aderenza; in ogni caso l'altezza
delle flange deve superare almeno del 20% il valore
del diametro delle funi.
Le scanalature delle pulegge di frizione devono avere
caratteristiche meccaniche atte a garantire la stabilità
dimensionale ed a mantenere nel tempo l'aderenza tra
fune e puleggia.
2.4.5. Le pulegge di rinvio devono essere di acciaio,
presentare flange di altezza superiore del 20% del
diametro delle funi e risultare protette contro la
fuoriuscita delle funi stesse.
2.4.6. Se l'angolo di deviazione della fune in uscita
dai tamburi o dalle pulegge di rinvio supera i 2o,
deve essere usato dispositivo guidafune, a meno che
non sia escluso il pericolo di fuoriuscita della fune
delle gole delle pulegge.
2.4.7. L'impiego di rullino per la deviazione della
fune è consentito per angoli di deviazione non
superiore a 6o.
In ogni caso deve essere garantita la rotazione dei
rullini al fine di prevenire il danneggiamento della
fune.
2.4.8. Il rapporto tra il diametro primitivo del tamburo
ed il diametro della fune non deve essere inferiore
a 25.
2.4.9. Il rapporto tra il diametro primitivo delle pulegge
ed il diametro della fune non deve essere inferiore
a 20.
2.4.10. Gli eventuali organi di rinvio fissi impiegati
per la equilibratura degli sforzi tra i tratti portanti
delle funi devono:
a) essere provvisti di guarnizioni in materiale adatto;
b) presentare raggio di curvatura non inferiore a 50
volte il diametro della fune. Inoltre l'angolo di deviazione
della fune non deve superare 20o.
2.5. ARGANI DI SOLLEVAMENTO
2.5.1. Gli argani di sollevamento possono essere montati
a bordo delle piattaforme o al di fuori delle stesse.
2.5.2. Gli argani di sollevamento devono essere autofrenanti.
Può essere accettato, in sostituzione del dispositivo
realizzato esclusivamente dalla irreversibilità
degli accoppiamenti meccanici, un sistema di frenatura
di emergenza funzionante per eccesso di velocità
a condizione che il motore elettrico sia dotato di
freno incorporato.
2.5.3. Non sono ammesse cinghie e catene per la trasmissione
del moto ai tamburi di avvolgimento od alle pulegge
motrici di frizione, mentre sono ammesse per la movimentazione
di eventuali guidafune.
2.5.4. Eventuali giunti di collegamento tra gli organi
che trasmettono il moto ai tamburi o pulegge di frizione
devono essere del tipo rigido o semielastico.
2.5.5. Negli argani a puleggia di frizione devono essere
adottati dispositivi che consentano di mantenere costanti
automaticamente i valori di tenuta per aderenza previsti
dal costruttore.
Sono ammessi anche dispositivi costituiti da contrappeso
applicato sul capo libero delle funi portanti, purché
disposto in modo che la necessaria tensione sia comunque
assicurata.
2.5.6. Gli argani di sollevamento devono essere dotati
di freni agenti automaticamente per mancanza di f.m.
2.5.7. Ciascun sistema di frenatura deve poter fermare
in modo sicuro la piattaforma caricata con 1,5 volte
il carico di esercizio.
2.5.8. Le molle antagoniste di chiusura dei freni devono
essere di tipo elicoidale, lavorare in compressione
ed essere guidate.
2.5.9. I sistemi a contrappeso per la chiusura dei freni
devono presentare gli elementi di zavorra fissati ed
inamovibili dalla posizione di esercizio; non sono
ammessi per freni agenti su funi.
2.5.10. I freni di esercizio devono risultare apribili
manualmente per consentire la manovra a mano della
piattaforma.
2.5.11. I volantini per la manovra a mano di emergenza
dell'argano di sollevamento devono essere del tipo
a disco cieco e recare le indicazioni dei sensi di
movimento.
2.5.12. L'intervento del freno di sicurezza deve provocare
l'arresto del macchinario.
2.5.13. Gli argani di sollevamento con tamburo di avvolgimento
delle funi devono essere dotati di dispositivi di arresto
automatico nelle posizioni di massimo e minimo avvolgimento.
Nella posizione limite inferiore deve essere garantita
la presenza di almeno 3 spire avvolte.
2.6. BRACCI E MENSOLE DI SOSTEGNO DELLA PIATTAFORMA
2.6.1. Le strutture di sostegno degli apparecchi trasferibili,
costituite da mensole fisse o disposte su carrelli,
possono essere saldamente ancorate alla costruzione
o dotate di idoneo contrappeso ai fini della stabilità
al rovesciamento.
2.6.2. La velocità della piattaforma derivante
dal movimento delle suddette strutture non dovrà
superare 6 m/min.
2.6.3. Se, per la movimentazione dei bracci e mensole,
vengono impiegati argani a fune o catene, queste dovranno
risultare almeno 2 ed essere indipendenti e presentare
un coefficiente di sicurezza minimo pari a 14 per le
funi e a 10 per le catene, con riferimento al carico
di servizio statico.
Inoltre dovrà essere rispettato quanto detto
ai punti 2.5.3; 2.5.6.; 2.5.7.; 2.5.8.; 2.5.9; 2.5.13.
2.6.4. Se, per muovere bracci o mensole, vengono impiegati
spintori oleodinamici, deve essere assicurata la posizione
di fermo della struttura anche in caso di caduta o
mancanza di pressione nei circuiti di comando.
2.6.5. I martinetti a vite devono essere dotati di ghiera
di sicurezza in acciaio, con intervento previsto in
caso di usura eccessiva o rottura della madrevite.
2.6.6. Per la movimentazione dei bracci e mensole non
è ammesso l'impiego di spintori pneumatici,
di catene ed anelli e di argani a puleggia di frizione.
2.6.7. I bracci devono essere dotati nelle posizioni
limite di lavoro di dispositivi di arresto automatico
di fine corsa e di sistemi permanenti meccanici di
appoggio.
2.6.8. Le posizioni di massimo o minimo sbraccio devono
essere limitate da arresti fissi meccanici e da dispositivi
di arresto automatico con intervento anticipato rispetto
ai primi.
2.6.9. L'eventuale gruppo di rotazione dei bracci deve
essere dotato di dispositivo di frenatura automatico
e di sistema di bloccaggio nella posizione di lavoro.
Il suo movimento dovrà essere permesso unicamente
tramite appositi dispositivi di consenso, con la navicella
al limite superiore della corsa verticale e con bracci
in posizione di fine corsa superiore.
2.7. CARRELLI DI TRASLAZIONE
2.7.1. La velocità di traslazione del carrello
non può essere superiore a 10 m/min.
2.7.2. Il movimento di traslazione del carrello deve
essere possibile solamente con piattaforma e braccio
nelle posizioni
limite superiore.
2.7.3. I carrelli degli impianti permanenti devono essere
dotati di sistema frenante automatico di servizio e
di dispositivi di bloccaggio per lo stazionamento contro
lo scorrimento derivante dalla spinta del vento massimo
di fuori servizio.
2.7.4. I carrelli scorrenti su rotaie devono essere
dotati agli estremi della corsa di dispositivi di arresto
automatico e di arresti fissi. L'eventuale urto del
carrello contro gli arresti fissi non deve avvenire
sulle ruote.
2.7.5. I carrelli scorrevoli su monorotaia devono essere
provvisti di staffe di sicurezza atte a garantirne
la trattenuta anche in caso di rottura dei perni delle
ruote.
2.7.6. Se il carrello è dotato di timoni manuali
di guida, questi devono essere provvisti di pulsante
di arresto d'emergenza, con autoritenuta meccanica
ed avente diametro non inferiore a 50 mm, per consentire
l'arresto del movimento di traslazione in presenza
di eventuali ostacoli.
2.7.7. E' consentito il comando a distanza dalla piattaforma
del movimento di traslazione solo per carrelli scorrevoli
su guide o dotati di dispositivi in grado di garantire
il mantenimento ad un valore pressoché costante
della distanza tra piattaforma e parete prospiciente.
In tal caso, se dalla piattaforma non si ha la piena
visibilita del piano di scorrimento, il carrello deve
essere dotato di un dispositivo di arresto automatico
in presenza di ostacoli.
2.7.8. I carrelli possono essere dotati di pneumatici
gonfiabili; in tal caso il funzionamento deve essere
consentito solo previa applicazione di stabilizzatori.
3. IMPIANTI ED EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI
3.1. DISPOSIZIONI GENERALI
3.1.1. Gli impianti e gli equipaggiamenti elettrici
devono essere costituiti, installati e mantenuti secondo
i criteri della buona tecnica.
Per essi devono essere attuate in particolare le norme
CEI, in quanto applicabili, qualora nella presente
norma non vengano fatte specifiche prescrizioni al
riguardo.
3.1.2. La tensione di alimentazione dei circuiti principali
non deve superare il limite della bassa tensione (400
V efficaci per corrente alternata e 600 V per corrente
continua).
3.1.3. La caduta di tensione ai morsetti d'ingresso
dell'alimentazione non deve scostarsi, in ogni condizione
d'esercizio, più del 6% dalla tensione nominale.
3.1.4. La resistenza di isolamento fra conduttori e
tra conduttori e terra deve essere maggiore di 1000
omega per V, con un minimo di:
a) 500.000 omega per circuiti di f.m. e i circuiti dei
dispositivi di sicurezza;
b) 250.000 omega per gli altri circuiti. I suddetti
valori non sono applicabili ai circuiti elettronici.
3.1.5. I circuiti dei motori di azionamento devono essere
protetti contro la mancanza di fase.
3.1.6. A monte della linea di alimentazione dell'apparecchio
dovrà essere installato interruttore generale
regolamentare, stagno con grado di protezione almeno
IP55 se installato all'aperto, di tipo bloccabile in
posizione d'apertura, corredato di dispositivo di protezione
differenziale e munito di targhetta d'individuazione.
3.2. LINEE ELETTRICHE
3.2.1. La linea di alimentazione deve essere realizzata
in cavo tetrapolare con conduttori in rame di sezione
adeguata, non inferiore a un mm quadrato, e tensione
nominale d'esercizio non inferiore a 450/750 V.
3.2.2. Le prese di derivazione ed il collegamento della
linea di alimentazione all'apparecchio non devono essere
sottoposti a sforzi meccanici eccessivi.
Il cavo di alimentazione non deve presentare inoltre
bruschi piegamenti.
3.2.3. Nello stesso cavo flessibile di manovra possono
essere disposti anche conduttori collegati a circuiti
con tensione diversa, purché reciprocamente
separati ed isolati rispetto al valore più elevato
di tensione, che in ogni caso non può superare
250 V.
3.2.4. Per i circuiti alimentati con tensione di valore
nominale massimo di 50 V fra conduttori o fra conduttori
e terra, potranno essere usati cavi di tensione nominale
300/500 V
3.2.5. I collegamenti elettrici con le apparecchiature
di sicurezza devono avere conduttori in rame di sezione
non inferiore a 0,50 mm quadrati ed isolamento protettivo
per una tensione nominale di almeno 500 V.
3.2.6. Per quanto concerne la posa delle linee elettriche
delle apparecchiature di sicurezza valgono in particolare
le seguenti prescrizioni:
a) le condutture devono essere introdotte negli alloggiamenti
di interruttori ed altri apparecchi includendovi il
loro rivestimento protettivo attraverso il serracavo;
b) i morsetti di giunzione devono essere disposti in
alloggiamenti;
c) le condutture devono essere posate in modo che non
risultino danneggiate da parti mobili dell'impianto;
d) la tensione nominale deve essere almeno di 250 V;
e) deve risultare dimostrato che la durata della conduttura
elettrica è superiore a quella della fune fino
alla sostituzione della medesima.
3.3. APPARECCHI E COMPONENTI
3.3.1. Le prese di derivazione, impiegate per l'alimentazione
dell'apparecchio, dovranno essere dotate di interruttore
a monte, interbloccato con le medesime, e dovranno
possedere grado di protezione non inferiore a IP55.
3.3.2. I contattori principali e quelli ausiliari devono
appartenere alle seguenti categorie, come definito
dalla norma CEI 17-3:
a) AC3 se si tratta di contattori per motori alimentati
in c.a;
b) DC2 se si tratta di contattori di potenza per c.c.
3.3.3. Requisiti dei contatti di sicurezza:
a) il funzionamento di un contatto di sicurezza deve
avvenire mediante separazione meccanica per distacco
obbligato degli organi di interruzione;
b) i contatti di sicurezza devono essere previsti per
una tensione nominale di isolamento di 250 V ed avere
un involucro con grado di protezione almeno IP55.
3.4. COMPITI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI SICUREZZA
3.4.1. Al verificarsi di una delle seguenti condizioni
l'intervento delle apparecchiature di sicurezza deve
arrestare ed impedire tutti o solo alcuni dei movimenti
come appresso specificati:
a) intervento freni di emergenza: tutti i movimenti
controllati;
b) intervento paracadute: tutti i movimenti;
c) piattaforma impigliata: movimento (di salita e discesa)
in atto;
d) piattaforma agganciata alle guide; movimenti di traslazione
carrello e brandeggio braccio.
3.4.2. Al raggiungimento di una delle posizioni limiti
dei movimenti di salita e discesa piattaforma, traslazione
carrello, salita e discesa braccio deve arrestarsi
il rispettivo movimento in atto (dispositivi di arresto
automatico di fine corsa).
3.4.3. Sui movimenti di salita della piattaforma e del
braccio devono risultare attivi anche dispositivi di
arresto automatico di extracorsa.
3.4.4. Gli interruttori di extracorsa devono interrompere
il circuito di alimentazione dei motori e dei rispettivi
freni. In deroga a quanto sopra gli interruttori di
extracorsa possono agire sul circuito ausiliario qualora
interrompano l'alimentazione di almeno due contattori
tra loro indipendenti.
3.4.5. I dispositivi di fine corsa e quelli di extracorsa
devono essere indipendenti. In caso di mancato intervento
di un azionamento non devono risultare inattivi entrambi.
3.5. ESIGENZE DI SICUREZZA NEI CIRCUITI ELETTRICI
3.5.1. Se un guasto, aggiunto ad un secondo guasto può
determinare una condizione di pericolo, l'impianto
deve essere arrestato in occasione della successiva
sequenza a cui il primo elemento difettoso dovrebbe
partecipare.
Qualsiasi funzionamento successivo deve essere impossibile
per tutto il tempo in cui il guasto permane:
3.6. DISPOSITIVI ELETTRICI DI SICUREZZA
3.6.1. Un dispositivo elettrico di sicurezza non deve:
a) essere inserito né in un conduttore messo
a terra né in un conduttore di protezione;
b) avere in parallelo collegamenti elettrici;
c) i disturbi per induzione o per capacità propri
ed esterni non devono dar luogo al mancato intervento
dei dispositivi elettrici di sicurezza;
d) nei circuiti di sicurezza costituiti da più
rami in parallelo, le istruzioni per la elaborazione
dei comandi o delle informazioni devono essere ricevute
da un solo e definito rame;
e) la costituzione e il collegamento degli impianti
di alimentazione di corrente, devono impedire l'apparizione
di falsi segnali, dovuti alla reazione di circuiti
all'uscita dei dispositivi di sicurezza. In particolare
le punte di tensione dovute al normale funzionamento
dell'impianto delle altre apparecchiature collegate
alla rete, non devono dar luogo a perturbazioni inammissibili
nei componenti elettronici (immunità ai rumori).
3.6.2. I dispositivi elettrici di sicurezza devono intervenire
direttamente sulle apparecchiature che controllano
l'alimentazione del macchinario.
Se, a causa della potenza da trasmettere, sono impiegati
per il comando del macchinario contattori ausiliari,
questi devono essere considerati come apparecchi che
controllano direttamente l'alimentazione. In tal caso
il flusso di energia per gli azionamenti deve essere
interrotto a mezzo di due contattori indipendenti tra
di loro.
Il flusso di energia può essere interrotto a
mezzo di un contattore se il contattore stesso risponde
alla norma CEI 17-3 ed ha durata meccanica non inferiore
a 3 x 10o cicli a vuoto; i difetti costituiti da mancata
caduta dell'armatura mobile e mancata apertura di un
contatto possono non essere presi in considerazione.
4. COMANDI, SEGNALAZIONI ED INDICAZIONI
4.1. COMANDI
4.1.1. Tutti gli organi di comando devono potersi azionare
senza pericolo dal posto di manovra, recare chiare
indicazioni di manovra di tipo simbolico a frecce direzionali
ed essere protetti contro l'azionamento accidentale.
4.1.2. I posti di manovra devono essere dotati, oltre
agli organi di comando necessari per i singoli movimenti,
anche di:
- Interruttore generale di linea;
- commutatore tra i punti di manovra;
- pulsanti di marcia e arresto del circuito di manovra;
- pulsante di arresto di emergenza del tipo ad autoritenuta
meccanica, di colore differenziato, recante la scritta
ALT o STOP;
- comando del segnale d'allarme (sulla piattaforma);
- comando a chiave estraibile solo in posizione di apertura
del circuito di manovra.
4.2. SEGNALAZIONI ED INDICAZIONI
4.2.1. In corrispondenza di ciascun posto di manovra
deve essere installata, spia ottica di segnalazione
per tensione in linea debitamente individuata.
4.2.2. Tutti gli interruttori devono recare chiare indicazioni
di chiusura ed apertura e dell'utenza alimentata.
4.2.3. Sull'apparecchio deve esistere targa indicante:
- nominativo del fabbricante o suo rappresentante;
- numero di fabbrica ed anno di fabbricazione;
- caratteristiche delle funi impiegate.
4.2.4. Sulla piattaforma deve essere indicato in corrispondenza
degli attacchi, il collegamento con le cinture di sicurezza.
4.2.5. In corrispondenza di ciascun posto di manovra
devono essere esposte, in posizione ben visibile, le
seguenti targhe:
- targa indicante la portata utile ed il numero massimo
delle persone ammesse;
- targa riportante l'estratto delle principali norme
di sicurezza relative alla manovra ed all'impiego dell'impianto.
4.2.6. Le scritte delle targhe di portata e delle principali
norme di sicurezza devono avere un'altezza minima di
5 mm per le lettere e di 10 mm per le cifre.
4.2.7. Tutte le indicazioni devono essere durevoli nel
tempo ed in lingua italiana.
5. MANOVRE E PRINCIPALI CAUTELE
5.1. MANOVRE ORDINARIE
5.1.1. Sulle piattaforme, escluse piattaforme di cui
al punto 11.1.3., devono essere presenti almeno 2 persone.
5.1.2. Almeno una delle persone a bordo della piattaforma
deve essere a conoscenza delle manovre ordinarie di
emergenza e dell'uso di eventuali dispositivi di attacco
a guide verticali o ad elementi di sicurezza diversi
previsti dal costruttore.
5.1.3. Gli operatori sui piani di lavoro devono essere
muniti di cintura di sicurezza e legati agli appositi
attacchi.
5.1.4. L'area sottostante la zona operativa della piattaforma
deve essere opportunamente segnalata e recintata da
elementi che ne delimitino chiaramente la superficie.
5.1.5. Qualora la navicella, in posizione di parcheggio,
possa oscillare a causa dell'azione del vento, essa
deve essere ancorata.
5.1.6. L'utilizzo dell'attrezzatura deve cessare quando
i valori limiti del vento, stabiliti in 45 km/ora per
apparecchi senza guide a 60 km/ora per apparecchi con
guide, vengono superati.
5.1.7. L'utente deve attenersi a tutte le istruzioni
contenute nel libretto di istruzioni fornito dal costruttore
comprese le relative prove e verifiche di buon funzionamento
dell'attrezzatura.
5.1.8. Sul luogo di utilizzazione dell'impianto, deve
essere sempre a disposizione tutta la documentazione
relativa alle manovre ordinarie e di emergenza, gli
schemi elettrici e le istruzioni d'uso e manutenzione.
5.2. MANOVRE DI EMERGENZA
5.2.1. Il posto di manovra dei dispositivi per gl'interventi
di emergenza deve essere presidiato da persona, esperta
ed istruita, durante tutto il periodo dell'attrezzatura.
5.2.2. Tutte le manovre di emergenza devono essere rese
possibili solo in presenza di almeno una barriera di
sicurezza.
Durante la manovra di emergenza l'improvviso ripristino
delle normali condizioni di esercizio non deve determinare
interferenze pericolose con la manovra in corso. Al
termine della manovra di emergenza devono essere reinseriti
automaticamente tutti i dispositivi di sicurezza oppure,
in casi di inserimento manuale, la mancata attivazione
anche di un solo dispositivo deve comportare il fermo
dell'apparecchio.
In ogni caso l'utente è tenuto a verificare il
perfetto funzionamento di dette apparecchiature, prima
di riattivare l'impianto per le normali condizioni
di esercizio.
5.2.3. Nei ponteggi sospesi con due argani di sollevamento
indipendenti, le manovre di emergenza manuali devono
essere fatte agendo alternativamente su ciascun argano
e deve essere impedito il superamento della massima
inclinazione ammissibile.
5.2.4. I ponteggi sospesi con gruppo di sollevamento
monorotaia devono essere dotati di carrello di soccorso
ad azionamento manuale, sempre disponibile in luogo.
Il carrello di soccorso deve portare una piattaforma
con parapetti regolamentari ed avere una portata di
almeno due persone.
5.2.5. Per i ponteggi sospesi con argani di sollevamento
a bordo, nei casi in cui il loro impiego avviene in
luoghi nei quali le condizioni ambientali possono essere
causa di malori (calore, fumi, polveri, agenti chimici,
ecc.) per gli operatori a bordo del ponteggio, deve
essere predisposto un sicuro mezzo di recupero, dotato
anche di azionamento manuale e rispondente a tutti
i requisiti previsti per il sollevamento di impalcature
sospese con a bordo persone.
Inoltre le manovre di recupero devono essere eseguite
da un posto sicuro, non esposto alle condizioni ambientali
che ne hanno causato l'intervento.
5.2.6. Impiegando ponteggi sospesi per grandi altezze
ed in luoghi nei quali il recupero della piattaforma
deve essere fatto dall'alto e possa risultare di durata
prolungata, si deve ricorrere ad un secondo motore
di emergenza, alimentabile da una linea indipendente
da quella di esercizio.
6. MANUTENZIONE
6.1. OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE
Il costruttore deve fornire, unitamente ad ogni impianto,
un libretto contenente le seguenti indicazioni:
1) data di targa;
2) reazioni che si esercitano sulle strutture di appoggio;
3) disegni e schemi necessari per la manutenzione e
l'uso; in particolare devono essere evidenziati i limiti
d'impiego dell'attrezzatura, i principali dati tecnici
e l'esecuzione delle manovre di emergenza.
Inoltre ciascun impianto deve essere corredato della
relativa scheda macchina contenente le principali caratteristiche,
la indicazione delle parti assoggettate a verifica
periodica, la descrizione degli interventi come stabilito
in sede di approvazione della macchina, nonché
lo spazio per le registrazioni.
6.2. OBBLIGHI DELL'UTENTE
L'utente è tenuto ad affidare la manutenzione
dell'impianto a persona responsabile, resa edotta delle
caratteristiche della macchina e delle modalità
di intervento, per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6.3. OBBLIGHI DEL MANUTENTORE
Il manutentore è obbligato a:
1) rispettare modalità e tempi di intervento
della manutenzione, indicati dal costruttore ed in
sede di collaudo;
2) mettere fuori servizio l'impianto ogni qualvolta
riscontri l'insorgere di pericolo;
3) procedere ad una accurata revisione con controllo
di tutti i dispositivi sicurezza prima di rimettere
in servizio l'impianto dopo un periodo di inattività
riparazioni ed interventi straordinari.
7. NORME DI CALCOLO
7.0.0.
Le relazioni tecniche dovranno essere redatte in conformità
alle norme CNR - UNI 10011 - 10012 - 10021 ed UNI 7670
con le precisazioni applicative di cui al punto 7.1.
7.1. PRECISAZIONI APPLICATIVE DELLE SEGUENTI NORME
7.1.1. CNR - UNI 10021: strutture per apparecchi di
sollevamento.
a) Classificazione degli apparecchi.
______________________________________________________________
Regime di carico e tensioni Classe degli apparecchi
Condizioni
di impiego
A
B C
3 4
5 6
______________________________________________________________
b) Carico di servizio (Ss).
Negli impianti con due o più funi portanti il
carico utile statico va considerato applicato a 0,50
m di distanza da una estremità della piattaforma.
Agli effetti della stabilità al rovesciamento
della piattaforma attorno ai punti di sospensione,
il carico utile statico, moltiplicato per 1,5, deve
essere considerato applicato ad una estremità
della piattaforma.
c) Coefficiente dinamico. Esso deve tener conto di tutte
le azioni dinamiche e non può essere assunto
inferiore ad 1,3.
d) Condizioni di stabilità.
______________________________________________________________
VERIFICA STATICA
Azioni Da Considerare:
Carico di servizio 2,3 (apparecchi vincolati a rotaie)
Carico di servizio 2,75 (apparecchi non vincolati a
rotaie)
Ev. azioni frenanti su funi guida 0 (apparecchi vincolati
a rotaie)
Ev. azioni frenanti su funi guida 0 (apparecchi non
vincolati a rotaie)
Vento 0 (apparecchi vincolati a rotaie)
Vento 0 (apparecchi non vincolati a rotaie)
VERIFICA DINAMICA
Azioni Da Considerare:
Carico di servizio 2 (apparecchi vincolati a rotaie)
Carico di servizio 2,4 (apparecchi non vincolati a rotaie)
Ev. azioni frenanti su funi guida 1,1 (apparecchi vincolati
a rotaie)
Ev. azioni frenanti su funi guida 1,2 (apparecchi non
vincolati a rotaie)
Vento 1,1 (apparecchi vincolati a rotaie)
Vento 1,1 (apparecchi non vincolati a rotaie)
VERIFICA CON VENTO MASSIMO
Azioni Da Considerare:
Carico di servizio 0 (apparecchi vincolati a rotaie)
Carico di servizio 0 (apparecchi non vincolati a rotaie)
Ev. azioni frenanti su funi guida 0 (apparecchi vincolati
a rotaie)
Ev. azioni frenanti su funi guida 0 (apparecchi non
vincolati a rotaie)
Vento 1,2 (apparecchi vincolati a rotaie)
Vento 1,4 (apparecchi non vincolati a rotaie)
_____________________________________________________________
e) Modalità di prova.
Valori del coefficiente k:
-prova statica: k1=1,5;
-prova dinamica: k2=1,2.
7.1.2.UNI7670. Meccanismi per apparecchi di sollevamento.
Classe del meccanismo.
______________________________________________________________
REGIME DI CARICO: 3
CONDIZIONI DI IMPIEGO: V1; V2; V3;
CLASSE DEL MECCANISMO: 2m; 3m; 4m;
______________________________________________________________
8. DOCUMENTAZIONI TECNICHE
8.1. DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE AL COLLAUDO
8.1.1. Estratto della relazione di calcolo con relativi
schemi e sezioni, redatta in lingua italiana e firmata
dal costruttore e da tecnico abilitato a norma di legge,
delle strutture e meccanismi seguenti:
- Piattaforma di lavoro: piano di calpestìo,
parapetti, punti e traverse di attacco.
- Bracci o mensole portanti: struttura e perni principali.
- Carrello: telaio, perni principali ed eventuali appoggi
aggiuntivi.
- Argani di sollevamento: tamburo e suo asse (per argani
tamburo); stabilità allo scorrimento delle funi
sulle pulegge motrici (per argani a frizione).
Le relazioni tecniche dovranno essere redatte in conformità
alle norme CNR - UNI 10011 - 10012 - 10021- 10022 e
UNI 7670 con le precisazioni applicative indicate nell'appendice
A.
- Freno di sicurezza.
- Funi portanti e guide (tenendo conto dell'adozione
di eventuali dispositivi di sicurezza).
8.1.2. Per i seguenti elementi devono essere presentate
le autocertificazioni dei costruttori come in appresso
specificato:
- Funi: caratteristiche costruttive.
- Riduttori: coppia di ingresso e di uscita.
- Caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati
(carico di rottura, snervamento, resilienza, allungamento).
- Freni di esercizio: caratteristiche principali.
- Attacchi cintura di sicurezza: validità dell'attacco,
previe prove secondo le vigenti norme.
- Paracadute: attestazione di superamento con esito
positivo di una prova atta a dimostrare che il tempo
di intervento del dispositivo per il raggiungimento
della posizione di blocco risulti contenuto fra 2 e
5 secondi.
Dovrà altresì essere indicato il valore
massimo dello sforzo inerziale agente sulle funi o
guide di sospensione.
8.1.3. Disegni: disegno d'insieme quotato od in scala, schemi funzionali degli equipaggiamenti elettrici e/o fluodinamici.
9. IMPIANTI SPECIALI
Sono considerati apparecchi speciali:
1) Piattaforme con portata utile superiore a 350 kg.
2) Piattaforme a più piani di lavoro.
3) Piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m.
4) Apparecchi asserviti ad altro apparecchio di sollevamento.
5) Apparecchi con circuiti ausiliari e di azionamento
di tipo fluodinamico.
6) Apparecchi con bracci telescopici motorizzati.
7) Apparecchi da installarsi in ambienti esposti a condizioni
particolari di pericolo.
Per questi apparecchi valgono, in quanto applicabili,
le presenti norme ed inoltre, ai fini dell'approvazione
preventiva, dovranno essere precisate dal costruttore
le misure integrative del caso.
Appendice A
A. ACCERTAMENTI E PROVE
A.1. Sul prototipo di apparecchi di serie, nonché
sulle possibili varianti più frequenti di questi,
o su singolo esemplare, per apparecchi non di serie,
devono essere svolti i seguenti accertamenti da parte
del funzionario (o tecnico) incaricato del collaudo.
A.1.1. Esame di merito e di rispondenza alla norma della
documentazione tecnica ed accertamento della rispondenza
alla stessa del prototipo dell'apparecchio di serie
o del singolo esemplare (Si dovrà allegare alla
documentazione tecnica una certificazione, rilasciata
da un organismo riconosciuto ufficialmente, che comprovi
il rispetto dei cap. 3 della specifica tecnica, delle
prove sui materiali di cui alle norme CNR-UNI già
citate e delle prove relative ai punti A.1 2.4.1. e
A.1.2.4.2).
A.1 2. PROVE DI CARICO
A.1 2.1. Prove statiche: vanno eseguite senza vento
eccessivo con un carico pari al doppio del carico di
servizio ponendosi nelle condizioni più sfavorevoli
per la stabilità delle singole strutture principali
e per la stabilità al rovesciamento nella condizione
reale di esercizio.
Nel corso delle prove non si devono verificare deformazioni
permanenti e deve essere accertata la stabilità
dell'apparecchio.
A.1.2.2. Prove dinamiche: vanno eseguite con un carico
pari ad almeno 1,2 volte il carico di servizio, eseguite
separatamente per ciascun movimento alla massima velocità
di esercizio e nelle condizioni più sfavorevoli.
A.1.2.3. Prove di funzionamento: vanno eseguite con
la portata utile per tutti i movimenti.
Si devono accertare il regolare funzionamento dei meccanismi
e dei dispositivi di sicurezza.
Si devono rilevare inoltre i valori delle velocità
di funzionamento.
A.1.2.4. Per gli argani a frizione devono essere eseguite
le seguenti prove integrative:
A. 1.2.4.1. Prova di prolungato funzionamento con carico
di servizio per un tempo di 40 ore da ripartirsi anche
in 4-5 giorni.
A. 1.2.4.2. Prova di stabilità allo scorrimento
della fune portante rispetto alla puleggia motrice
con un carico statico pari a 3 volte il carico di servizio
applicato per 15 minuti.
Non si devono rilevare scorrimenti apprezzabili.
Di dette prove dovrà essere allegato verbale
alla documentazione tecnica prodotta ai sensi del precedente
paragrafo.
A.2. SULL'APPARECCHIO INSTALLATO:
A.2.1. Riscontro dell'esistenza di un certificato in
conformità dell'apparecchio al tipo approvato
(se di serie) rilasciato dal costruttore e di un compendio
delle caratteristiche essenziali.
A.2.2. Prove di carico:
A.2.2.1. Prova statica: come al punto 9.1.2.1. con carico
pari ad 1,5 il carico di servizio.
A.2.2.2. Prova dinamica: come al punto 9.1.2.2. con
carico pari ad 1,1 il carico di servizio.
A.2.2.3. Prova di funzionamento: come al punto 9.1.2.3.
A.2.3. Per gli argani a frizione: esame del certificato
delle prove eseguite come in A.1.2.4.1. e A.1.2.4.2.
Le prove di cui in A.2. vanno ripetute in sede di verifiche
periodiche, unitamente all'accertamento dello stato
di conservazione dell'apparecchio.
(c) 1996 Note's