(G.U. 23-7-1983, n.201)
NORME SUL COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE E DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI NELLA COSTRUZIONE DI TEATRI, CINEMATOGRAFI ED ALTRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN GENERE.
Art.1. CAMPI DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano
le caratteristiche di comportamento al fuoco delle
strutture e dei materiali impiegati nei locali classificati
nell'art.17 della circolare del Ministero dell'interno
n.16 del 15-2-1951.
Art.2. STRUTTURE E MATERIALI CONSENTITI
a) Strutture.
1. I requisiti di "resistenza al fuoco" degli
elementi strutturali dei locali di cui all'art.1 vanno
valutati secondo le prescrizioni e le modalità
di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno
n.91 del 14-9-1961, prescindendo dal tipo di materiale
costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio
calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno
lamellare, elementi compositi).
2. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni
da adottare per i vari tipi di materiali sopraccennati,
nonché la classificazione dei locali stessi
secondo il carico d'incendio, vanno determinati con
le tabelle e con le modalità specificate nella
circolare n.91 sopracitata.
b) Materiali (vedi anche D.P.R. 577/82; i materiali
la cui classe di reazione al fuoco non risponde alle
disposizioni di cui alla presente lettera, dovranno
essere sostituiti con materiali rispondenti alle norme
del D.M. 28-8-1984 entro il 31 dicembre 1989 - termine
così prorogato dall'art. 5 della legge 10-2-1989,
n.48 - ).
3. Le caratteristiche di "reazione al fuoco"
dei materiali impiegati nei locali di cui all'art.1
devono essere le seguenti:
1) negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale,
nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito
l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti
+ soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per
la restante parte deve essere impiegato materiale di
classe 0 (non combustibile);
2) in tutti gli altri ambienti è consentito che
i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di
classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere
fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di
rivestimento siano di classe 1;
<< 3) le poltrone e gli altri mobili imbottiti,
come definiti al punto 2.1 dell'allegato 5 al decreto
del Ministro dell'interno del 26-6-1984 pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.234
del 25 agosto 1984, debbono essere di classe 1 IM >>
(così modificato dal D.M. 28-8-1984).
4. In attesa della definizione di una metodologia di
prova per i materiali di rivestimento esterno delle
poltrone, gli stessi vanno provati come materiali suscettibili
di prendere fuoco su entrambe le facce;
4) Si omette tale punto in quanto abrogato dall art.1
del D.M.15-11-1989.
5. I materiali di rivestimento, ammessi nelle varie
classi di reazione al fuoco come sopra riportato e
ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili,
debbono essere messi in opera in aderenza agli elementi
costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti
o intercapedini. E' consentita la realizzazione di
intercapedini purché interamente riempite di
materiale non combustibile.
6. << La classe di reazione al fuoco deve essere
certificata sulla base delle procedure e delle prove
di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26-6-1984
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n.234 del 25-8-1984 >> (così
modificato dal D.M. 28-8-1984).
7. Qualora, sulla base dei criteri indicati all'art.202
della circolare n.16/1951, vengano previsti effettivi
accorgimenti migliorativi delle condizioni globali
di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto
dalle norme di cui al presente decreto e da quelle
di cui alla citata circolare n.16/1951, e successive
integrazioni e modificazioni - quali efficaci sistemi
di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento
automatico e/o impianti di segnalazione automatica
d'incendio e/o sorveglianza aziendale - potrà
consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione
al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente
indicate, con esclusione dei tendaggi per i quali è
ammessa esclusivamente la classe 1.
8. I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere
costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili
purché di classe 1 di reazione al fuoco.
9. Per il palcoscenico è ammesso il pavimento
in legno. Altrove potrà eccezionalmente consentirsi
tale tipo di pavimento, purché stabilmente fissato
a strutture non combustibili o rivestito con materiali
di classe 0 (non combustibili).
10. E' consentito l'impiego del legno per i serramenti
esterni ed interni.
Art.3. MATERIALE SCENICO
1. Per la realizzazione della scena è ammesso
l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione
al fuoco non superiore a 2.
2. E' consentito l'impiego di materiali combustibili
di classe anche superiore alla seconda condizione che,
sotto la personale responsabilità dell'esercente,
siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza della scena quali
efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti
di spegnimento automatico e/o impianti di segnalazione
automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale.
<< 3. A richiesta dell'interessato la classe di
reazione al fuoco potrà essere attribuita senza
l'esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione
di cui all'allegato 6 al decreto del Ministro dell'interno
del 26-6-1984 pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.234 del 25-8-1984. Di tale
circostanza sarà fatta menzione sul certificato
di prova la cui validità sarà comunque
limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuare
lavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano
alterare le caratteristiche di reazione al fuoco >>
(comma aggiunto dall'art.3 del D.M.28-8-1984).
Art.4. COPERTURA DEI LOCALI
Gli elementi strutturali della copertura del locale
debbono avere requisiti di resistenza al fuoco, valutati
in base alla classe dell'edificio, secondo quanto indicato
nell'art.2, lettera a).
I materiali impiegati nella copertura del locale debbono
avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo
quanto indicato nell'art.2, lettera b).
Art.5. AMBIENTI CONTENENTI LE SCENE
I muri perimetrali e la copertura della scena debbono
avere le caratteristiche indicate nell'art.2.
Art.6. ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI
Il certificato di prevenzione incendi previsto dal D.M.
16-2-1982 e l'autorizzazione per l'agibilità
dei locali destinati a pubblici spettacoli e trattenimenti
non possono essere rilasciati prima che sia stata verificata
da parte della commissione provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo l'osservanza di tutte
le disposizioni di sicurezza.
L'adeguamento dei locali attualmente esistenti alle
disposizioni contenute nei precedenti articoli dovrà
avvenire nei termini e con le modalità congruamente
stabiliti caso per caso dalla commissione predetta,
che potrà consentire che nei locali considerati
continuino a svolgersi le normali attività a
condizione che i relativi gestori si assumano per iscritto
l'impegno di attuare frattanto le seguenti indispensabili
misure a tutela della pubblica incolumità, sulla
cui effettiva osservanza dovrà costantemente
invigilarsi da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza:
a) Controllare la perfetta efficienza delle uscite e
delle vie di esodo prima e durante lo spettacolo.
b) Assicurare un servizio di sorveglianza durante lo
spettacolo con personale idoneo ad espletare operazioni
di primo intervento d'emergenza o, in alternativa,
installare impianti fissi automatici di segnalazione
ed estinzione incendi.
c) Controllare i dispositivi di sicurezza delle cabine
di proiezione, gli impianti di illuminazione d'emergenza,
gli impianti di produzione di calore e di condizionamento.
d) Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi
e le attrezzature espressamente finalizzati alla sicurezza
contro gli incendi.
e) Ottemperare ad ogni altra prescrizione che la commissione
provinciale di vigilanza riterrà necessario
impartire.
La commissione provinciale di vigilanza, in caso di
inosservanza delle suddette temporanee misure di sicurezza,
o di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute
negli articoli precedenti ed in ogni altra circostanza
in cui ravvisi una situazione di pericolo, formula
proposte di sospensione dell'attività all'autorità
competente al rilascio delle licenze.
Art.7. DISPOSIZIONI ABROGATE
Sono abrogate le disposizioni contenute negli artt.
25, 26, 27, 61 e 181 della circolare del Ministero
dell'interno n.16 del 15-2-1951 nonché le modifiche
apportate all'art.25 suddetto con la circolare del
Ministero dell'interno n.79 del 27-8-1971.
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