(G.U. 16-7-1980 n.193) (stralcio)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 30 APRILE 1962 N.283 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE
ARTICOLO UNICO
E' approvato, con i relativi allegati A, B, C, D ed E l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30-4-1962, n.283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
(Si riportano solo gli articoli di interesse tecnico)
Art.25. AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER STABILIMENTI E
LABORATORI DI PRODUZIONE E DEPOSITI ALL'INGROSSO DI
SOSTANZE ALIMENTARI
E' soggetto ad autorizzazione sanitaria l'esercizio
di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento,
nonché di depositi all'ingrosso di sostanze
alimentari.
Salvi i casi in cui la legge, nonché leggi e
regolamenti speciali, ne prevedano il rilascio da parte
del Ministro della sanità, l'autorizzazione
di cui al comma precedente è rilasciata:
a) dall'organo delle regioni, o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo
ordinamento in materia medica, nel caso di laboratori
e stabilimenti per la produzione, preparazione e confezionamento
delle sostanze alimentari di origine vegetale e, nei
casi previsti in deroga alla successiva lettera b);
b) dall'organo delle regioni, o delle province autonome
di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo
ordinamento in materia veterinaria, nel caso di impianti
di macellazione e di laboratori e stabilimenti per
la produzione, la preparazione e il confezionamento
delle sostanze alimentari di origine animale, o miste
di origine prevalentemente animale, ad eccezione degli
stabilimenti che trattano latte e prodotti derivati,
sostanze alimentari miste di origine prevalentemente
vegetale, e di carattere dolciario;
c) dal comune, o consorzio di comuni, attraverso le
unità sanitarie locali, nel caso di depositi
all'ingrosso di alimenti di origine vegetale e animale
e nel caso di piccoli laboratori artigianali annessi
ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari
e bevande.
Art.26. MODALITA' DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo precedente debbono contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento
o del laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento
o del deposito all'ingrosso;
c) l'indicazione per generi merceologici delle sostanze
alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare
o tenere in deposito;
d) la descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali
marchi depositati che valgano ad identificare l'impresa;
e) l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni;
f) l'indicazione del presumibile termine di approntamento
dello stabilimento o del laboratorio di produzione,
preparazione e confezionamento o del deposito all'ingrosso.
Le domande debbono, inoltre, essere corredate:
1) dalla pianta planimetrica dei locali, in scala non
superiore a 1:5OO. In casi particolari potranno essere
richieste piante più dettagliate;
2) dalla descrizione sommaria dei locali, degli impianti
e delle attrezzature;
3) dall'indicazione relativa all'impianto di approvvigionamento
idrico, alla idoneità della rete di distribuzione,
nonché dalla documentazione sulla potabilità
dell'acqua, qualora non si tratti di acquedotti pubblici;
4) dall'indicazione relativa all'impianto di smaltimento
dei rifiuti solidi e liquidi, e, ove necessario, ai
mezzi impiegati per la depurazione delle acque;
5) dall'indicazione dei sistemi scelti per assicurare
la salubrità e la conservazione delle sostanze
alimentari, nonché dalla documentazione di tali
sistemi, ove richiesta;
6) da un esemplare degli eventuali marchi depositati.
I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati
dall'obbligo di produrre le dichiarazioni previste
dalle lettere d) ed e) del primo comma e dai punti
3) e 6) del secondo comma del presente articolo.
I titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione
che si trovano nelle condizioni previste dall'art.48
del decreto del Presidente della Repubblica 19-3-1956,
n.303, concernente norme sull'igiene del lavoro, sono
tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla
suddetta norma.
Art.27. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L'autorità sanitaria competente, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato
di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti
destinati alla produzione, preparazione, confezionamento
e deposito di sostanze alimentari, rilascia l'autorizzazione
di cui all'art.2 della legge, previo accertamento dell'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento e di leggi
e regolamenti speciali.
L'autorizzazione di cui al comma precedente deve contenere:
a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
b) l'indicazione dell'ubicazione dello stabilimento
o laboratorio di produzione, preparazione, confezionamento,
o del deposito all'ingrosso delle sostanze alimentari;
c) l'indicazione delle sostanze alimentari di cui è
autorizzata la produzione, preparazione, confezionamento
e detenzione;
d) la dichiarazione di rispondenza dei locali e degli
impianti requisiti igienico-sanitari prescritti;
e) l'indicazione degli eventuali marchi depositati e
degli estremi relativi al deposito degli stessi;
f) le altre indicazioni e condizioni ritenute necessarie
al fine di assicurare che le sostanze prodotte siano
idonee, sotto il profilo igienico-sanitario.
L'impresa titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione
all'autorità sanitaria competente di eventuali
variazioni degli elementi di cui alle lettere a) ed
e) del precedente comma. Nel caso di variazione degli
elementi di cui alla lettera e) l'impresa interessata
dovrà darne comunicazione all'autorità
sanitaria competente dopo l'avvenuta registrazione
e prima del loro impiego. La variazione degli elementi
di cui alle lettere a) ed e) comporta l'aggiornamento
da parte dell'autorità sanitaria competente,
dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
Qualora l'impresa titolare dell'autorizzazione intenda
variare taluno degli elementi di cui alle lettere b)
e c), o apportare modifiche ai locali ed impianti di
cui alla lettera d), deve darne preventiva comunicazione
all'autorità sanitaria competente.
La variazione degli elementi di cui alle lettere b)
e c) comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
Le modifiche ai locali ed impianti di cui alla lettera
d) possono essere effettuate previo nulla osta dell'autorità
sanitaria competente, da rilasciarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'impresa interessata. Qualora, trascorso il predetto
termine, l'autorità sanitaria non si sia pronunciata,
almeno in via interlocutoria, il nulla osta si intende
concesso.
L'autorità sanitaria competente annota su apposito
registro gli estremi delle autorizzazioni rilasciate,
le variazioni intervenute e gli eventuali provvedimenti
adottati in conseguenza di trasgressioni.
Art.28. REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI STABILIMENTI
E LABORATORI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO
L'autorità sanitaria competente deve accertare
che gli stabilimenti e i laboratori di produzione,
preparazione e confezionamento di cui all'art.25, fatti
salvi i requisiti stabiliti da leggi o regolamenti
speciali, siano provvisti di locali distinti e separati:
a) per il deposito delle materie prime;
b) per la produzione, preparazione e confezionamento
delle sostanze destinate all'alimentazione;
c) per il deposito dei prodotti finiti;
d) per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.
I locali debbono essere in numero adeguato al potenziale
produttivo ed alle caratteristiche dello stabilimento
e del prodotto o dei prodotti finiti, con separazioni
ed attrezzature idonee a garantire l'igienicità
dei prodotti in lavorazione.
Tutti i locali ai quali si può accedere dall'interno
dello stabilimento o del laboratorio, ivi compresi
i locali adibiti ad abitazione od uffici, sono soggetti
ad accertamento dei requisiti igienico-sanitari.
Nel caso di imprese che effettuano anche la vendita
al dettaglio per il consumo è obbligatorio che
le lavorazioni avvengano in banchi diversi da quelli
di vendita, con separazioni ed attrezzature idonee
a garantire l'igienicità dei prodotti.
L'autorità sanitaria può consentire in
particolari casi, anche in relazione alle esigenze
tecnologiche del processo produttivo, che i locali
di cui alle lettere a), b), c) e d) siano riuniti in
un unico locale di adeguata ampiezza.
L'autorità sanitaria deve inoltre accertare che
i predetti locali siano:
1) costruiti in modo tale da garantire una facile e
adeguata pulizia;
2) sufficientemente ampi, cioè tali da evitare
l'ingombro delle attrezzature e l'affollamento del
personale;
3) rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo
igienico-sanitaria, con valori microclimatici atti
ad assicurare condizioni di benessere ambientale anche
in relazione alle peculiari esigenze di lavorazione;
aerabili - naturalmente o artificialmente - sia per
prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per
evitare lo sviluppo di muffe; con sistema di illuminazione
- naturale o artificiale - tale da prevenire, in ogni
caso, la contaminazione delle sostanze alimentari;
4) con pareti e pavimenti le cui superfici siano, in
rapporto al tipo della lavorazione che viene effettuata,
facilmente lavabili e disinfettabili;
5) muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza
di roditori, ed altri animali od insetti;
6) adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati,
secondo quanto indicato nella pianta planimetrica allegata
alla domanda di autorizzazione.
Per particolari esigenze di taluni prodotti, quali i
formaggi ed i salumi, nonché i vini, gli aceti,
i liquori e le acquaviti, l'autorità sanitaria
competente potrà prescrivere requisiti diversi
da quelli di cui ai precedenti punti 3) e 4) limitatamente
ai locali di conservazione, di stagionatura e di invecchiamento.
Per i depositi di cereali e di prodotti ortofrutticoli
non trasformati potrà derogarsi a quanto previsto
dal precedente n.4).
Gli stabilimenti e laboratori di produzione devono essere
inoltre provvisti:
a) di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti
idonei sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti
in modo da consentire la facile, rapida e completa
pulizia.
Le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze
alimentari nelle varie fasi della produzione, preparazione
e confezionamento, debbono essere in materiale idoneo
ai sensi dell'art.11 della legge e relativi decreti
di attuazione;
b) di depositi o magazzini dotati di attrezzature di
refrigerazione idonee alla sosta delle materie prime
o dei prodotti finiti, qualora la natura ed il tipo
di lavorazione degli stessi lo renda necessario;
c) di acqua potabile in quantità sufficiente
allo scopo.
Ove non sia disponibile una quantità sufficiente
di acqua potabile si può ricorrere ad acqua
con caratteristiche chimico-fisiche diverse, ma in
ogni caso corrispondenti ai requisiti microbiologici
e, relativamente alle tolleranze ammesse per le sostanze
nocive, a quelli chimici prescritti per le acque potabili.
E' vietata l'utilizzazione di tali acque non potabili
nel ciclo di lavorazione delle sostanze alimentari
e nella pulizia degli impianti, delle attrezzature
e degli utensili destinati a venire a contatto con
tali sostanze, salvo quanto previsto al successivo
art.29.
L'autorità sanitaria accerterà che le
reti di distribuzione interna delle acque potabili
e non potabili siano nettamente separate, indipendenti
e riconoscibili, in modo da evitare possibilità
di miscelazione;
d) di servizi igienici rispondenti alle normali esigenze
igienico-sanitarie non comunicanti direttamente con
i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita
delle sostanze alimentari.
I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante
dotato di porta a chiusura automatica, debbono avere
pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile
e facilmente lavabile e disinfettabile.
Ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve
essere previsto un numero di lavabi, con comando non
manuale dell'erogazione dell'acqua, facilmente raggiungibili
dal luogo di lavorazione.
I gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale
addetto alla lavorazione: dotati di acqua corrente
in quantità sufficiente e forniti di vaso a
caduta di acqua, di lavabo con erogazione a comando
non manuale (a pedale o con altri accorgimenti tecnici),
con distributori di sapone liquido od in polvere e
con asciugamani elettrici o con asciugamani non riutilizzabili
da cestinare dopo l'uso.
Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti individuali
lavabili, disinfettabili e disinfestabili, a doppio
scomparto per il deposito, rispettivamente, degli indumenti
personali e di quelli usati per il lavoro.
Le docce debbono essere di numero adeguato a seconda
del tipo di lavorazione ed al numero di persone addette
alla lavorazione;
e) di dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti, rispondenti
alle esigenze dell'igiene sia per lo smaltimento delle
acque di rifiuto industriale e delle acque luride,
sia dei rifiuti solidi che debbono essere rimossi al
più presto dalle aree e dai locali di lavorazione
e confezionamento;
f) di contenitori di rifiuti e immondizie, e, ove necessario,
di inceneritori od altri mezzi atti ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti stessi, posti a congrua distanza
dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.
I laboratori di produzione, preparazione e confezionamento
annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze
alimentari destinate prevalentemente ad essere vendute
nei predetti esercizi, ancorché muniti di attrezzature,
impianti ed utensili in conformità alle prescrizioni
contenute nei regolamenti locali d'igiene, devono adeguarsi
alle disposizioni del presente articolo, in relazione
alle effettive esigenze igieniche dell'attività
svolta accertate di volta in volta dall'autorità
sanitaria competente ai sensi dell'art.25.
Art.29. NORME IGIENICHE PER I LOCALI E GLI IMPIANTI
I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili
di cui agli articoli precedenti, debbono essere mantenuti
nelle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni
di ordinaria e straordinaria pulizia. Essi, dopo l'impiego
di soluzioni detergenti e disinfettanti, e prima della
utilizzazione, debbono essere lavati abbondantemente
con acqua potabile per assicurare l'eliminazione di
ogni residuo.
La corrispondenza delle acque impiegate negli stabilimenti
e laboratori, non provenienti dai pubblici acquedotti,
ai requisiti previsti dall'art.28 del presente regolamento
deve essere accertata dall'autorità sanitaria
competente mediante periodici controlli, eseguiti dai
laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Per le particolari esigenze e le caratteristiche di
taluni settori della produzione, in caso di insufficiente
disponibilità di acqua potabile, può
essere ammesso l'uso di altra acqua, ma comunque rispondente
ai requisiti microbiologici e, relativamente alle tolleranze
ammesse per le sostanze nocive, a quelli chimici prescritti
per le acque potabili. Tale acqua potrà essere
utilizzata anche oltre i limiti di impiego di cui al
precedente art.28 previa autorizzazione della competente
autorità sanitaria.
La stessa autorità sanitaria potrà esonerare
da tali obblighi per le lavorazioni in cui, a causa
di particolari necessità tecnologiche, possa
essere giustificato l'impiego di acque non rispondenti
ai requisiti di cui sopra, purché il procedimento
tecnologico assicuri in ogni caso l'assoluta salubrità
del prodotto finito.
Nei locali di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo
precedente è consentita la detenzione di sostanze
il cui impiego è determinato da esigenze di
manutenzione, disinfezione e disinfestazione degli
impianti e dei locali, nei quantitativi ragionevolmente
necessari per tali usi e semprechè disposizioni
speciali non ne vietino l'uso e la detenzione.
Le materie coloranti, gli additivi ed i coadiuvanti
tecnologici debbono essere custoditi in depositi separati
da quelli destinati alla custodia delle sostanze chimiche
e degli utensili usati per la pulizia e disinfezione.
Art.30. REQUISITI DEI DEPOSITI ALL'INGROSSO
I depositi all'ingrosso debbono possedere caratteristiche
di costruzione nonché impianti ed attrezzature
tali da soddisfare le esigenze di una buona conservazione
delle sostanze alimentari in rapporto alla natura e
alle caratteristiche dei prodotti in deposito.
Ai depositi suddetti si estendono, in quanto ricorrano
le condizioni per la loro applicabilità le disposizioni
di cui al precedente art.28.
Art.31. REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE
DI SOSTANZE ALIMENTARI E BEVANDE
Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari
debbono essere forniti, sia nelle mostre che negli
eventuali depositi, di mezzi idonei ad una adeguata
conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto
alla loro natura e alle loro caratteristiche.
Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione
sanitaria ed amministrativa, i locali destinati a cucina
e magazzini, nonché gli impianti ed i servizi,
debbono essere riconosciuti idonei a norma dell'art.231
del Regio decreto 27-7- 1934, n.1265, modificato dalla
legge 16-6-1939, n.1112. Le apparecchiature, gli utensili,
le attrezzature ed i materiali che comunque sono destinati
a venire a contatto con gli alimenti debbono essere
conformi alle norme vigenti.
Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci,
delle mescite, delle trattorie e degli altri esercizi
pubblici nei quali vengono manipolate e somministrate
sostanze alimentari, sono stabilite dai regolamenti
comunali d'igiene.
I regolamenti medesimi fissano altresì requisiti
igienici necessari per la vendita promiscua di alimenti.
La vendita ambulante di sostanze, alimentari, ove non
espressamente vietata dalle norme vigenti, deve essere
effettuata con mezzi idonei ad assicurare la conservazione
igienica delle sostanze alimentari, in rapporto alla
loro natura od alle loro caratteristiche.
Gli alimenti deperibili con copertura, o farciti con
panna e crema a base di uova e latte (crema pasticceria),
yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato,
prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare,
debbono essere conservati a temperatura non superiore
a + 4oC.
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali:
piatti pronti, snacks, polli, ecc.) debbono essere
conservati da + 60oC a + 65oC.
Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali:
arrosti, roast-beef, ecc.), e le paste alimentari fresche
con ripieno debbono essere conservati a temperatura
non superiore a + 10oC.
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.73. DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI
IN REGOLA CON LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO
I titolari degli stabilimenti, dei laboratori o dei
depositi all'ingrosso, di cui al presente regolamento,
già in corso di esercizio, sono tenuti, ancorché
in regola con le prescrizioni previste dal presente
regolamento, a rinnovare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento,
la domanda di autorizzazione sanitaria, all'autorità
competente secondo le modalità di cui ai precedenti
artt. 25 e 26.
L'autorità competente, effettuati gli opportuni
accertamenti, provvede entro centottanta giorni dal
ricevimento della domanda a rilasciare la relativa
autorizzazione, la quale, decorso tale termine, si
intende rilasciata sempreché lo stabilimento,
il laboratorio o il deposito corrispondano alla prescrizione
di cui al presente regolamento.
Resta comunque a carico dell'autorità competente
l'onere di emanare il provvedimento formale di autorizzazione.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche agli esercizi di cui all'art.59 tenuto conto
delle modalità previste dall'art.60.
Art.74. DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI
NON IN REGOLA CON LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO
I titolari di stabilimenti, laboratori o depositi già
in corso di esercizio, che abbiano necessità
di adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente
regolamento ne danno comunicazione all'autorità
competente, entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore del presente regolamento, indicando contestualmente
il periodo di tempo per effettuare le necessarie modifiche.
Tale periodo non può essere superiore ad un anno,
qualora occorra adempiere alle prescrizioni di cui
all'art.59, comma quinto.
Nel caso in cui occorra procedere alle modifiche strutturali
dei locali di cui agli artt. 28 e 30 il periodo di
tempo è protratto a tre anni.
Effettuati nei termini anzidetti gli adempimenti, i
titolari degli esercizi di cui al comma 1 devono chiedere
il rinnovo dell'autorizzazione sanitaria all'autorità
competente, secondo le modalità di cui agli
artt. 25 e 26 del presente regolamento.
L'autorità è tenuta a provvedere secondo
quanto stabilito dal precedente art.73. L'autorità
sanitaria, può, ove occorra, prescrivere per
il periodo necessario all'adeguamento, obblighi sostitutivi.
L'autorità sanitaria, comunque, in casi di necessità
ed urgenza, può stabilire con proprio decreto
un termine più breve per l'adeguamento degli
esercizi di cui ai commi precedenti agli obblighi previsti
dal presente regolamento, per quanto concerne:
a) la separazione tra i banchi di lavorazione e i banchi
di vendita;
b) la separazione della rete di distribuzione interna
delle acque potabili;
c) i requisiti dei servizi igienici.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i requisiti minimi previsti
per talune lavorazioni, dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n.303 recante norme
generali per l'igiene del lavoro.
Art.79. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(c) 1996 Note's