[Note's] DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 LUGLIO 1982, N.515 (stralcio)

(G.U. 7-8-1982, n.216)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (CEE) N.75/440 CONCERNENTE LA QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE.

(Disposizioni ancora in vigore se non incompatibili col D.P.R.236/88)

Art.1.
1. Il presente decreto ha per oggetto i requisiti di qualità delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate, dopo trattamenti appropriati, per l'approvvigionamento idrico-potabile.
2. Per acque dolci superficiali s'intendono i corsi di acqua, i laghi e gli invasi naturali ed artificiali.
3. Sono, pertanto, escluse le acque sotterranee, le acque destinate alla rialimentazione delle falde e le acque salmastre.

Art.2.
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) l'indirizzo, la promozione, la consulenza ed il coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodiche per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dal presente decreto;
c) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, sulla base di piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10-5- 1976, n.319, e successive modificazioni, opportunamente integrati dalle regioni stesse per le finalità di cui al presente decreto, nonché il controllo della compatibilità di tali piani quando si riferiscano a bacini idrografici interregionali;
d) la modifica, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità, dei valori contenuti nella tabella allegata al presente decreto, per adeguarli a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, purché queste risultino più restrittive;
e) l'adeguamento, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità, dei valori-limite, di cui alla tabella allegata al presente decreto, ai corrispondenti valori definiti dalla direttive della Comunità economica europea qualora questi risultino più restrittivi.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art.3 della legge 10-5-1976, n.319, e successive modificazioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere predisposti i criteri e le metodiche di cui al precedente punto b).

Art.3.
1. Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:
a) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa classificazione secondo le modalità di cui agli artt.4 e 5 del presente decreto e secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera b) del precedente art.2;
b) la redazione dei piani regionali di risanamento già previsti dalla legge 10-5-1976, n.319, e successive modificazioni, opportunamente integrati a norma del precedente art.2, punto c).
2. I compiti di cui al precedente comma si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art.4.
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 30 giugno 1990. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto (Così sostituito dall'art.4 della legge 5-4-1990, n.71).
2. In dipendenza della categoria nella quale le acque dolci superficiali vengono classificate, ai fini della loro potabilizzazione, devono essere eseguiti i seguenti trattamenti:
Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione;
Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
3. Le acque superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori- limite imperativi della categoria A3, possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti e a condizione che le acque siano sottoposte all'opportuno trattamento che consenta di portarle alle norme di qualità dell'acqua potabile. In ogni caso, le giustificazioni a tale eccezione dovranno essere comunicate, a cura della regione competente, al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'art.2 che dovrà notificarle alla commissione delle Comunità europee.

Art.5.
1. Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella allegata, i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori-limite specificati nelle colonne I e nel 90% ai valori- limite specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I.
2. Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici.
3. Sono consentite deroghe:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) per alcuni parametri contraddistinti, nell'allegato al presente decreto, dalla lettera (O) in caso di circostanze meteorologiche o geografiche eccezionali;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei limiti fissati per le categorie A1, A2, A3;
d) nel caso di acque superficiali di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per alcuni parametri indicati con un asterisco nell'allegato al presente decreto, fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 m, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno, e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico.
4. Le deroghe di cui sopra non sono ammesse se ne derivi pericolo per la salute pubblica.

Art.6.
(Si omette perché di scarso interesse tecnico).

Art.7.
1. Nella redazione dei piani regionali di risanamento di cui al precedente art.3 dovrà essere data priorità agli interventi intesi a migliorare le caratteristiche delle acque di categoria A3 ed a quelle di categoria inferiore, indicate nell'allegato.
2. Gli obiettivi dei piani regionali di risanamento dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art.8.
1. Le nuove utilizzazioni di acque superficiali di caratteristiche inferiori a quelle previste per la classificazione nella categoria A3, corredate dalle giustificazioni che ne consigliano l'utilizzazione, devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui all'art.2, secondo comma, del presente decreto, che dovrà notificarle alla commissione delle Comunità europee.
2. Di tutte le utilizzazioni in atto di acque superficiali con caratteristiche inferiori ai valori-limite imperativi della categoria A3 deve essere data comunicazione al predetto Comitato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato la utilizzazione.

Artt.9-10
(Si omettono perché di scarso interesse tecnico).

ALLEGATO

QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE

PARAMETRI A1 G A1 I A2 G A2 I A3 G A3 I
1 PH......................... 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9
2 Colore (dopo filtrazione semplice) mg/l scala pt) 10 20 (O) 50 100 (O) 50 200 (O)
3 Totale materie in sospensione mg/lMES 25
4 Temperatura.......oC 22 25 (O) 22 25(O) 22 25 (O)
5 Conduttività.ms/cm-1 -1a 20o 1.000 1.000 1.000
6 Odore..............(fattore di diluizione a 25oC) 3 10 20
7 Nitrati........mg/l NO3 25 50 (O) 50 (O) 50 (O)
8(1) Fluoruri mg/1 0,7/1 1,5 0,7/ 1,7 0,7/ 1,7
9 Cloro organico totale estraibile mg/l Cl
10 Ferro disciolto mg/l Fe 0,1 0,3 1 2 1
11 Manganese....mg/l Mn 0,05 0,1 1
12 Rame................mg/l Cu 0,02 0,05 (O) 0,05 1
13 Zinco.......mg/l Zn 0,5 3 1 5 1
14 Boro ........mg/l B 1 1 1
15 Berillio...mg/lBe
16 Cobalto....mg/lCo
17 Nichelio...mg/lNi
18 Vanadio....mg/lV
19 Arsenico...mg/lAs 0,01 0,05 0,05 0,05 0,1
20 Cadmio mg/lCd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005
21 Cromo totale mg/l Cr 0,05 0,05 0,05
22 Piombo mg/l Pb 0,05 0,05 0,05
23 Selenio mg/l Se 0,01 0,01 0,01
24 Mercurio mg/lHg 0,0005 0,01 0,0005 0,01 0,0005 0,01
25 Bario...mg/l Ba 0,1 1 1
26 Cianuro...mg/l Cn 0,05 0,05 0,05
27 Solfati......mg/l So 150 250 150 250 (O) 150 250 (O)
28 Cloruri......mg/l Cl 200 200 200
29 Tensioattivi (che reagiscono al blu di metilene) mg/l solfato laurile

0,2

0,2

0,5
30(2) Fosfati....... mg/l P2 O5 0,4 0,7 0,7
31 Fenoli (indice fenoli) paranitro analina, 4 amminoantipirina mg/l C6H5OH

0,001

0,001

0,005

0,01

0,1
32 Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione mediante etere di petrolio) mg/l

0,05

0,2

0,5

1
33 Carburi aromatici policiclici..... mg/l
0,0002
0,0002
0,001
34 Antiparassitari totale (parathion,HCH, dieldrine) mg/l
0,0025

0,005
35 Domanda chimica ossigeno O2 (DCO) mg/l
30
36 Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto % O2
>70
>50
>30
37 A 20oC senza nitrificazione Domanda biochimica ossigeno(DBO5)mg/l O2

< 3

< 5

< 7
38 Azoto Kjeldahl (tranne NO3)...mg/l N
1
2
3
39 Ammoniaca......mg/l NH4 0,05 1 1,5 2 4(O)
40 Sostanze estraibili al cloroformio mg/l SEC
0,1
0,2
0,5
41 Carbonio organico totale mg/l C
42 Carbonio organico residuo dopo flocculazione e filtrazione su membrana (5m) TOC mg/l C
43 Coliformi totali.........37oC /100ml 50 5.000 50000
44 Coliformi fecali .../100 ml 20 2.000 20000
45 Streptococchi fecali /100 ml
20
1.000
10000
46 Salmonelle assenza in 5.000 ml assenza in 1.000ml

I = imperativo.
G = guida.
O = circostanze climatiche o geografiche eccezionali.

(1) I valori indicati costituiscono i limiti superiori determinati in base alla temperatura media annua (alta e bassa temperatura).
(2) Tale parametro è inserito per soddisfare le esigenze ecologiche di taluni ambienti.




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