(G.U. 7-8-1982, n.216)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (CEE) N.75/440 CONCERNENTE LA QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE.
(Disposizioni ancora in vigore se non incompatibili col D.P.R.236/88)
Art.1.
1. Il presente decreto ha per oggetto i requisiti di
qualità delle acque dolci superficiali utilizzate
o destinate ad essere utilizzate, dopo trattamenti
appropriati, per l'approvvigionamento idrico-potabile.
2. Per acque dolci superficiali s'intendono i corsi
di acqua, i laghi e gli invasi naturali ed artificiali.
3. Sono, pertanto, escluse le acque sotterranee, le
acque destinate alla rialimentazione delle falde e
le acque salmastre.
Art.2.
1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) l'indirizzo, la promozione, la consulenza ed il coordinamento
delle attività connesse con l'applicazione del
presente decreto;
b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodiche
per il rilevamento delle caratteristiche delle acque
dolci superficiali, nonché dei criteri metodologici
per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti
dal presente decreto;
c) la redazione di un piano generale di risanamento
delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione,
sulla base di piani regionali di risanamento delle
acque di cui alla legge 10-5- 1976, n.319, e successive
modificazioni, opportunamente integrati dalle regioni
stesse per le finalità di cui al presente decreto,
nonché il controllo della compatibilità
di tali piani quando si riferiscano a bacini idrografici
interregionali;
d) la modifica, con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio superiore di sanità, dei
valori contenuti nella tabella allegata al presente
decreto, per adeguarli a nuove acquisizioni scientifiche
e tecnologiche, purché queste risultino più
restrittive;
e) l'adeguamento, con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio superiore di sanità, dei
valori-limite, di cui alla tabella allegata al presente
decreto, ai corrispondenti valori definiti dalla direttive
della Comunità economica europea qualora questi
risultino più restrittivi.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate
dal Comitato interministeriale di cui all'art.3 della
legge 10-5-1976, n.319, e successive modificazioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto devono essere predisposti i criteri
e le metodiche di cui al precedente punto b).
Art.3.
1. Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:
a) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle
caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate
alla potabilizzazione e la relativa classificazione
secondo le modalità di cui agli artt.4 e 5 del
presente decreto e secondo i criteri generali e le
metodologie di cui alla lettera b) del precedente art.2;
b) la redazione dei piani regionali di risanamento già
previsti dalla legge 10-5-1976, n.319, e successive
modificazioni, opportunamente integrati a norma del
precedente art.2, punto c).
2. I compiti di cui al precedente comma si intendono
conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province
autonome di Trento e Bolzano.
Art.4.
1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate
o destinate alla produzione di acqua potabile devono
essere comunque classificate da ciascuna regione nelle
categorie A1, A2 e A3, entro il 30 giugno 1990. Le
suddette categorie corrispondono a tre diverse classi
di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche
fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato
al presente decreto (Così sostituito dall'art.4
della legge 5-4-1990, n.71).
2. In dipendenza della categoria nella quale le acque
dolci superficiali vengono classificate, ai fini della
loro potabilizzazione, devono essere eseguiti i seguenti
trattamenti:
Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione;
Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale
e disinfezione;
Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto,
affinazione e disinfezione.
3. Le acque superficiali che presentano caratteristiche
fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente
inferiori ai valori- limite imperativi della categoria
A3, possono essere utilizzate, in via eccezionale,
solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad
altre fonti e a condizione che le acque siano sottoposte
all'opportuno trattamento che consenta di portarle
alle norme di qualità dell'acqua potabile. In
ogni caso, le giustificazioni a tale eccezione dovranno
essere comunicate, a cura della regione competente,
al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'art.2
che dovrà notificarle alla commissione delle
Comunità europee.
Art.5.
1. Per la classificazione delle acque in una delle categorie
A1, A2, A3, di cui alla tabella allegata, i valori
specificati per ciascuna categoria devono essere conformi
nel 95% dei campioni ai valori-limite specificati nelle
colonne I e nel 90% ai valori- limite specificati nelle
colonne G, quando non sia indicato il corrispondente
valore nella colonna I.
2. Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo
i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi
in misura superiore al 50% dal valore dei parametri
in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno
disciolto ed i parametri microbiologici.
3. Sono consentite deroghe:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) per alcuni parametri contraddistinti, nell'allegato
al presente decreto, dalla lettera (O) in caso di circostanze
meteorologiche o geografiche eccezionali;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente
di talune sostanze con superamento dei limiti fissati
per le categorie A1, A2, A3;
d) nel caso di acque superficiali di laghi poco profondi
e con acque quasi stagnanti, per alcuni parametri indicati
con un asterisco nell'allegato al presente decreto,
fermo restando che tale deroga è applicabile
unicamente ai laghi aventi una profondità non
superiore ai 20 m, che per rinnovare le loro acque
impieghino più di un anno, e nel cui specchio
non defluiscano acque di scarico.
4. Le deroghe di cui sopra non sono ammesse se ne derivi
pericolo per la salute pubblica.
Art.6.
(Si omette perché di scarso interesse tecnico).
Art.7.
1. Nella redazione dei piani regionali di risanamento
di cui al precedente art.3 dovrà essere data
priorità agli interventi intesi a migliorare
le caratteristiche delle acque di categoria A3 ed a
quelle di categoria inferiore, indicate nell'allegato.
2. Gli obiettivi dei piani regionali di risanamento
dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre
10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art.8.
1. Le nuove utilizzazioni di acque superficiali di caratteristiche
inferiori a quelle previste per la classificazione
nella categoria A3, corredate dalle giustificazioni
che ne consigliano l'utilizzazione, devono essere preventivamente
sottoposte all'approvazione del Comitato dei Ministri
di cui all'art.2, secondo comma, del presente decreto,
che dovrà notificarle alla commissione delle
Comunità europee.
2. Di tutte le utilizzazioni in atto di acque superficiali
con caratteristiche inferiori ai valori-limite imperativi
della categoria A3 deve essere data comunicazione al
predetto Comitato, entro dodici mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, con l'indicazione dei
motivi che ne hanno determinato la utilizzazione.
Artt.9-10
(Si omettono perché di scarso interesse tecnico).
ALLEGATO
QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE
PARAMETRI A1 G A1 I A2 G A2 I A3 G A3 I
1 PH......................... 6,5-8,5 5,5-9 5,5-9
2 Colore (dopo filtrazione semplice) mg/l scala pt) 10 20
(O) 50 100 (O) 50 200 (O)
3 Totale materie in sospensione mg/lMES 25
4 Temperatura.......oC 22 25 (O) 22 25(O) 22 25 (O)
5 Conduttività.ms/cm-1 -1a 20o 1.000 1.000 1.000
6 Odore..............(fattore di diluizione a 25oC) 3 10 20
7 Nitrati........mg/l NO3 25 50 (O) 50 (O) 50 (O)
8(1) Fluoruri mg/1 0,7/1 1,5 0,7/ 1,7 0,7/ 1,7
9 Cloro organico totale estraibile mg/l Cl
10 Ferro disciolto mg/l Fe 0,1 0,3 1 2 1
11 Manganese....mg/l Mn 0,05 0,1 1
12 Rame................mg/l Cu 0,02 0,05 (O) 0,05 1
13 Zinco.......mg/l Zn 0,5 3 1 5 1
14 Boro ........mg/l B 1 1 1
15 Berillio...mg/lBe
16 Cobalto....mg/lCo
17 Nichelio...mg/lNi
18 Vanadio....mg/lV
19 Arsenico...mg/lAs 0,01 0,05 0,05 0,05 0,1
20 Cadmio mg/lCd 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005
21 Cromo totale mg/l Cr 0,05 0,05 0,05
22 Piombo mg/l Pb 0,05 0,05 0,05
23 Selenio mg/l Se 0,01 0,01 0,01
24 Mercurio mg/lHg 0,0005 0,01 0,0005 0,01 0,0005 0,01
25 Bario...mg/l Ba 0,1 1 1
26 Cianuro...mg/l Cn 0,05 0,05 0,05
27 Solfati......mg/l So 150 250 150 250 (O) 150 250
(O)
28 Cloruri......mg/l Cl 200 200 200
29 Tensioattivi (che reagiscono al blu di metilene)
mg/l solfato laurile
0,2
0,2
0,5
30(2) Fosfati....... mg/l P2 O5 0,4 0,7 0,7
31 Fenoli (indice fenoli) paranitro analina, 4 amminoantipirina
mg/l C6H5OH
0,001
0,001
0,005
0,01
0,1
32 Idrocarburi disciolti o emulsionati (dopo estrazione
mediante etere di petrolio) mg/l
0,05
0,2
0,5
1
33 Carburi aromatici policiclici..... mg/l
0,0002
0,0002
0,001
34 Antiparassitari totale (parathion,HCH, dieldrine)
mg/l
0,0025
0,005
35 Domanda chimica ossigeno O2 (DCO) mg/l
30
36 Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto % O2
>70
>50
>30
37 A 20oC senza nitrificazione Domanda biochimica ossigeno(DBO5)mg/l
O2
< 3
< 5
< 7
38 Azoto Kjeldahl (tranne NO3)...mg/l N
1
2
3
39 Ammoniaca......mg/l NH4 0,05 1 1,5 2 4(O)
40 Sostanze estraibili al cloroformio mg/l SEC
0,1
0,2
0,5
41 Carbonio organico totale mg/l C
42 Carbonio organico residuo dopo flocculazione e filtrazione
su membrana (5m) TOC mg/l C
43 Coliformi totali.........37oC /100ml 50 5.000 50000
44 Coliformi fecali .../100 ml 20 2.000 20000
45 Streptococchi fecali /100 ml
20
1.000
10000
46 Salmonelle assenza in 5.000 ml assenza in 1.000ml
I = imperativo.
G = guida.
O = circostanze climatiche o geografiche eccezionali.
(1) I valori indicati costituiscono i limiti superiori
determinati in base alla temperatura media annua (alta
e bassa temperatura).
(2) Tale parametro è inserito per soddisfare
le esigenze ecologiche di taluni ambienti.
(c) 1996 Note's