[Note's] DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 LUGLIO 1982, N.577 (stralcio)

(G.U. 20-8-1982, n.229)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E DI VIGILANZA ANTINCENDI.

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.

REGOLAMENTO CONCERNENTE << NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI >> IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N.406

Titolo I
FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI

Art.1. OBIETTIVI E COMPETENZE
La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.
Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art.2. DEFINIZIONE
Per "prevenzione incendi" si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Art.3. PRINCIPI DI BASE E MISURE TECNICHE FONDAMENTALI
Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente D.P.R. si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art.2, comma c), della legge 13-5- 1961, n.469.

Art.4. COLLEGAMENTI CON LE NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27-4-1955, n.547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23-12-1978, n.833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.
In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art.3 della legge 22-7-1975, n.382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Artt. 5-6-7.
(Collegamenti del Corpo VV.FF. con organismi internazionali e nazionali ed attività formative). Si omettono.

Titolo II
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

Art.8. ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI
Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:
- organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;
- predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;
- studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
- designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;
- esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;
- accertamenti sopralluogo (visite tecniche).

Artt. 9-10-11-12.
(Disposizioni sulle competenze degli organi centrali, del comitato centrale tecnico-scientifico e relative competenze, sulle attività di studio, ricerca e sperimentazione). Si omettono.

Art.13. ESAME DEI PROGETTI
I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 27-4-1955, n.547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26-5-1959, n.689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i principi di base di cui al precedente art.3 e le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.
Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.
Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

Art.14. VISITE TECNICHE
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art.4, provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.
Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli "a campione", in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati da una commissione composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art.20.
Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art.15. ADEMPIMENTI DI ENTI E PRIVATI
Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite.
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli artt. 2 e 4 della legge 26-7-1965, n.966.
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 26-5-1959, n.689, ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 27-4-1955, n.547;
5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, `nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di cui all'art.141 del regio decreto 6-5-1940, n.635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione.
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art.17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

Art.16. COMPITI DEI COMANDI PROVINCIALI
I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi.
A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.
Accertata con le modalità di cui all'art.14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano il "certificato di prevenzione incendi" di cui al successivo art.17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art.20.
Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art.17. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente.

Art.18. PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.
L'esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.

Art.19. COMPETENZE DEGLI ISPETTORI REGIONALI O INTERREGIONALI
Gli ispettori regionali o interregionali:
a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;
c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al successivo art.20;
d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione;
e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga di cui all'art.21;
f) ai sensi dell'art.107, secondo comma, del D.P.R. 24-7-1977, n.616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che. trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.

Art.20. COMITATO TECNICO REGIONALE O INTERREGIONALE PER LA PREVENZIONE INCENDI
Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art.19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art.14.

Art.21. DEROGHE
Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art.10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal D.M. 31-7- 1934 sugli olii minerali e carburanti.

Art.22.
Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art.11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.
Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. 26-5-1959, n.689 e nell'elenco allegato al D.M. 16-2-1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n.98, con le indicate nel D.M. medesimo.

Art.23.
Con successive norme regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione espressa dall'art.2, primo comma, della legge 18-7-1980, n.406.




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