(G.U. 20-8-1982, n.229)
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E DI VIGILANZA ANTINCENDI.
Articolo unico
E' approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.
REGOLAMENTO CONCERNENTE << NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI >> IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N.406
Titolo I
FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI
Art.1. OBIETTIVI E COMPETENZE
La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse
pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza
della vita umana e incolumità delle persone
e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri
applicativi uniformi nel territorio nazionale.
Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.2. DEFINIZIONE
Per "prevenzione incendi" si intende la materia
di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono
promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure,
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi
ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti,
l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
Art.3. PRINCIPI DI BASE E MISURE TECNICHE FONDAMENTALI
Per il conseguimento delle finalità perseguite
dal presente D.P.R. si provvede, oltre che mediante
controlli, anche mediante norme tecniche che vengono
adottate dal Ministero dell'interno di concerto con
le amministrazioni di volta in volta interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici
generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche
da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi
a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio
quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di
svolgimento di determinate operazioni atti ad influire
sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile
e sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti
a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi,
dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi
per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti,
distanziamenti, compartimentazioni e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura
di titolari di attività comportanti notevoli
livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art.2,
comma c), della legge 13-5- 1961, n.469.
Art.4. COLLEGAMENTI CON LE NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE
E CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria
ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si
esplica, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27-4-1955,
n.547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni
sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi
specificati nella legge 23-12-1978, n.833, sull'istituzione
del Servizio sanitario nazionale.
In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati
il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio
di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta
da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art.3
della legge 22-7-1975, n.382, e con organismi, pubblici
o privati, operanti istituzionalmente nelle materie
indicate al primo comma.
Artt. 5-6-7.
(Collegamenti del Corpo VV.FF. con organismi internazionali
e nazionali ed attività formative). Si omettono.
Titolo II
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI
Art.8. ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI
Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti
attività fondamentali:
- organizzazione e programmazione centrale e periferica
del servizio;
- predisposizione di norme generali e specificazioni
tecniche e procedurali;
- studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali,
strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
- designazione in organi collegiali centrali e periferici,
interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;
- esame di progetti di costruzioni e di installazioni
industriali e civili;
- accertamenti sopralluogo (visite tecniche).
Artt. 9-10-11-12.
(Disposizioni sulle competenze degli organi centrali,
del comitato centrale tecnico-scientifico e relative
competenze, sulle attività di studio, ricerca
e sperimentazione). Si omettono.
Art.13. ESAME DEI PROGETTI
I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco provvedono, ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 27-4-1955,
n.547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende
e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del D.P.R.
26-5-1959, n.689, per l'accertamento della rispondenza
dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza,
ai criteri tecnici di prevenzione incendi, tenendo
presenti le finalità ed i principi di base di
cui al precedente art.3 e le esigenze funzionali e
costruttive degli insediamenti, delle attività,
degli impianti, ecc.
Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei
progetti deve essere comunicato agli interessati entro
il termine di novanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta corredata della prescritta documentazione
ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta
medesima.
Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali
formulate sui progetti, nonché i pareri espressi
in materia dai competenti organi sono comunicati ai
sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti
anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre
nell'ambito di competenza.
Art.14. VISITE TECNICHE
Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
tenuto anche conto di quanto verrà stabilito
nel decreto di cui all'art.4, provvede agli accertamenti
sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili,
gli impianti e le attività soggetti al controllo
di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente
i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle
norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e
l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a
carico dei responsabili delle attività soggette
a controllo.
Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo
dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede
di esame dei progetti delle nuove attività e
dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di
legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo
dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi
per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale
pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli "a campione",
in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi
tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso
e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo
sono effettuati da una commissione composta da tre
esperti in materia, designati dal comitato tecnico
regionale di cui all'art.20.
Di detta commissione deve far parte un componente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art.15. ADEMPIMENTI DI ENTI E PRIVATI
Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi
provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali
e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi
o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli
esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle
prescrizioni impartite.
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite
dal decreto di cui agli artt. 2 e 4 della legge 26-7-1965,
n.966.
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati,
prima dell'inizio delle lavorazioni per le indicate
nelle tabelle A e B del D.P.R. 26-5-1959, n.689, ai
sensi dell'art.37 del D.P.R. 27-4-1955, n.547;
5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato
di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi
genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico,
sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione
incendi non può essere rilasciato prima di aver
fatto verificare, `nel termine per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità,
dalla commissione di cui all'art.141 del regio decreto
6-5-1940, n.635, le condizioni generali di sicurezza
dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento
delle manifestazioni. La validità del certificato
di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per
l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione.
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle
visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate
al comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio e debbono essere corredate dalla idonea
documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In
particolare, per insediamenti industriali e impianti
di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste
di cui al presente comma debbono essere corredate anche
di studi analitici di sicurezza e di affidabilità
degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi,
di cui al successivo art.17, il responsabile dell'attività
è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni,
i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio
indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attività per la quale è
stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi
è altresì tenuto a curare il mantenimento
dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle
attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione
incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili
del fuoco sono atti definitivi.
Art.16. COMPITI DEI COMANDI PROVINCIALI
I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono
alla organizzazione ed al funzionamento del servizio
di prevenzione incendi.
A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione
interna alle esigenze della migliore funzionalità
del servizio, anche mediante la programmazione del
controllo delle attività con sistemi meccanizzati,
secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del
Corpo.
Accertata con le modalità di cui all'art.14,
la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco rilasciano
il "certificato di prevenzione incendi" di
cui al successivo art.17 anche per insediamenti industriali
e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata,
sentito il parere del comitato tecnico regionale di
cui all'art.20.
Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata
la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti
condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità
comunale e alle altre autorità competenti ai
fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
Art.17. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività
sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni
vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità
competente.
Art.18. PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio
del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali
dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle
valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi,
nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di
certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente
riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi
professionali.
L'esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere
formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire
agli atti del comando provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali
dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte
dei professionisti e degli operatori privati per la
individuazione delle soluzioni tecniche più
idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio.
Art.19. COMPETENZE DEGLI ISPETTORI REGIONALI O INTERREGIONALI
Gli ispettori regionali o interregionali:
a) coordinano l'attività di prevenzione incendi
nell'ambito della regione di competenza, ai fini di
assicurare l'uniformità dei criteri applicativi
delle norme e delle disposizioni procedurali emanate
dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base
allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi
in sede regionale e suscettibili di applicazione su
scala nazionale;
c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al
successivo art.20;
d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione
incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento
o modifica di installazioni od impianti di particolare
rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate,
alti livelli di rischio, per i successivi adempimenti,
sentito in proposito il parere del comitato tecnico
regionale e secondo quanto sarà previsto dalla
direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere
corredati anche di studi analitici di sicurezza e di
affidabilità degli impianti di processo e dei
sistemi di protezione;
e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze
di deroga di cui all'art.21;
f) ai sensi dell'art.107, secondo comma, del D.P.R.
24-7-1977, n.616, possono far parte di organismi tecnici
consultivi delle regioni che. trattano problemi connessi
con l'applicazione di norme di prevenzione incendi,
secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli
organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco
delle attività demandate, per l'esame, agli
ispettori regionali o interregionali.
Art.20. COMITATO TECNICO REGIONALE O INTERREGIONALE
PER LA PREVENZIONE INCENDI
Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale
è istituito, con decreto del Ministro dell'interno,
un comitato tecnico regionale o interregionale per
la prevenzione incendi, con il compito di esprimere
pareri sui progetti delle installazioni o impianti
concernenti le attività di cui all'art.19 e
designare gli esperti della commissione incaricata
di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli
insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso
e a tecnologia avanzata di cui all'art.14.
Art.21. DEROGHE
Nei casi in cui, per un'attività soggetta al
controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare
degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche
dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto
integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà
avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza
della norma medesima al comando provinciale dei vigili
del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi
della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il
proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio
motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti
organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere
espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico
di cui all'art.10, sempreché venga accertata
la possibilità di realizzare, mediante misure
alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello
previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal D.M. 31-7- 1934
sugli olii minerali e carburanti.
Art.22.
Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni
tecniche di cui all'art.11 del presente decreto, si
applicano le norme e i criteri tecnici in materia di
prevenzione incendi attualmente in vigore.
Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto,
le attività soggette, ai fini della prevenzione
incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate
nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. 26-5-1959, n.689
e nell'elenco allegato al D.M. 16-2-1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n.98, con
le indicate nel D.M. medesimo.
Art.23.
Con successive norme regolamentari si provvederà
a determinare una nuova ed organica disciplina delle
procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza,
in armonia con gli indirizzi del presente regolamento
e a completo adempimento della previsione espressa
dall'art.2, primo comma, della legge 18-7-1980, n.406.
(c) 1996 Note's