(G.U. 7-10-1980, n.275, supplemento)
ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ART. 23 DELLA LEGGE N.833 DEL 1978)
(Stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico).
Art.1 COSTITUZIONE
E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si
colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo
tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della
sanità.
L'istituto è dotato di strutture e di ordinamenti
particolari e di autonomia amministrativa, funzionale
tecnico-scientifica.
Art.2 ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITA'
Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti,
il Ministro della sanità può sollecitare
la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive
concernenti i compiti affidati all'istituto.
Art.3 COMPITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Spettano all'istituto:
a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione
dei criteri e delle metodologie per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali con
particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli
impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi
produttivi;
b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri
di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai
fini della omologazione di macchine, di componenti
di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi
personali di protezione, nonché ai fini delle
specifiche tecniche applicative agli effetti di quanto
disposto dal testo unico previsto dall'art.24 della
legge 23 dicembre 1978, n.833
A tal fine l'istituto:
1) effettua le conseguenti attività di ricerca,
anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati,
nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici
e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario
ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti
di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture
previste al comma 8 dell'art.23 della legge 23-12-1978,
n.833, con particolare riferimento agli istituti universitari
di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti
le norme relative alla prevenzione negli ambienti di
lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione
con l'istituto superiore di sanità:
- le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione
e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici
di nocività negli ambienti di lavoro e definisce
i limiti di esposizione;
- le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate
per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori
in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori
di dose e di effetto);
- le determinazioni di cui al precedente punto b);
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione
e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti;
6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello
Stato, delle regioni e delle unità sanitarie
locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione
dei pareri tecnici nei casi di insediamenti produttivi
per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale.
Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni
del Ministero dell'interno in materia di sicurezza
antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumità
ai sensi delle leggi di Pubblica sicurezza.
Art.4 COOPERAZIONE CON STUDIOSI ED ENTI DI RICERCA
Nello svolgimento della sua attività, l'istituto
può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali
ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.
Artt.5, 10, 14
(Si omettono in quanto abrogati, a decorrere dal 1-1-1994,
dall'art.5, comma 1, del D.L.268/93).
Art.19 ASSEGNAZIONE DI BENI DEI DISCIOLTI E.N.P.I. ED
A.N.C.C.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
delle finanze, sono assegnati all'istituto superiore
per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro, strutture
scientifiche e i laboratori centrali dell'E.N.P.I.
e dell'A.N.C.C.
Art.21 COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA RADIOPROTEZIONE
DEI LAVORATORI E DELLE POPOLAZIONI
In relazione a quanto disposto dall'art.23, comma 8,
della legge 23-12-1978, n.833, è istituito un
comitato di coordinamento tra l'istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'istituto
superiore di sanità, il Consiglio nazionale
delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare
e protezione sanitaria del C.N.E.N.
Il comitato è costituito da 12 membri, 3 per
ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori
di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti
ed è presieduto dal Ministro della sanità.
Sono compiti del comitato:
1) assicurare l'omogeneità di approccio e l'uniformità
di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori
e per le popolazioni esposti ai rischi di radiazioni
ionizzanti;
2) coordinare le attività di consulenza in materia
di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali
e locali;
3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art.3
per quanto attiene alla radioprotezione.
Art.24 ATTRIBUZIONI DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI IN CAMPO
NUCLEARE
All'istituto sono attribuite le funzioni di consulenza
nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art.6,
lettere i) e k) della legge 23-12-1978, n.833:
- la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego
delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci
di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
- i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio
e l'impiego delle sostanze radioattive.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni
riguardanti le attività connesse con l'impiego
pacifico dell'energia nucleare.
All'Istituto sono attribuite le funzioni già
svolte dall'A.N.C.C. ai sensi dell'art.34 della legge
31-12-1962, n.1860.
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