[Note's] DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 LUGLIO 1980, N.619

(G.U. 7-10-1980, n.275, supplemento)

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ART. 23 DELLA LEGGE N.833 DEL 1978)

(Stralcio, si riportano solo gli articoli di interesse tecnico).

Art.1 COSTITUZIONE
E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, che si colloca nel Servizio sanitario nazionale quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministro della sanità.
L'istituto è dotato di strutture e di ordinamenti particolari e di autonomia amministrativa, funzionale tecnico-scientifica.

Art.2 ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITA'
Salvo quant'altro previsto dagli articoli seguenti, il Ministro della sanità può sollecitare la formulazione di pareri e proposte ed emanare direttive concernenti i compiti affidati all'istituto.

Art.3 COMPITI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Spettano all'istituto:
a) la ricerca, lo studio, la sperimentazione e l'elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;
b) la individuazione, in via esclusiva, dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di componenti di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione, nonché ai fini delle specifiche tecniche applicative agli effetti di quanto disposto dal testo unico previsto dall'art.24 della legge 23 dicembre 1978, n.833
A tal fine l'istituto:
1) effettua le conseguenti attività di ricerca, anche promuovendo o collaborando agli interventi effettuati, nelle materie di propria competenza, da organismi pubblici e privati;
2) partecipa alla definizione, in campo comunitario ed internazionale, delle materie concernenti gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;
3) formula, con l'apporto degli organismi e delle strutture previste al comma 8 dell'art.23 della legge 23-12-1978, n.833, con particolare riferimento agli istituti universitari di medicina del lavoro, pareri e proposte concernenti le norme relative alla prevenzione negli ambienti di lavoro ed a macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature;
4) elabora e propone al Ministro anche in collaborazione con l'istituto superiore di sanità:
- le metodiche standardizzate per il prelievo, la rilevazione e l'analisi dei fattori chimici, fisici e biologici di nocività negli ambienti di lavoro e definisce i limiti di esposizione;
- le metodiche cliniche e di laboratorio normalizzate per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio (indicatori di dose e di effetto);
- le determinazioni di cui al precedente punto b);
5) provvede alla raccolta, classificazione, elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei risultati acquisiti; 6) svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici nei casi di insediamenti produttivi per la valutazione degli aspetti di impatto ambientale. Nulla è innovato per quanto concerne le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di sicurezza antincendi e di servizi tecnici per la tutela e l'incolumità ai sensi delle leggi di Pubblica sicurezza.

Art.4 COOPERAZIONE CON STUDIOSI ED ENTI DI RICERCA
Nello svolgimento della sua attività, l'istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Artt.5, 10, 14
(Si omettono in quanto abrogati, a decorrere dal 1-1-1994, dall'art.5, comma 1, del D.L.268/93).

Art.19 ASSEGNAZIONE DI BENI DEI DISCIOLTI E.N.P.I. ED A.N.C.C.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sono assegnati all'istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro, strutture scientifiche e i laboratori centrali dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.

Art.21 COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE POPOLAZIONI
In relazione a quanto disposto dall'art.23, comma 8, della legge 23-12-1978, n.833, è istituito un comitato di coordinamento tra l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'istituto superiore di sanità, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Direzione di sicurezza nucleare e protezione sanitaria del C.N.E.N.
Il comitato è costituito da 12 membri, 3 per ciascuno dei predetti organismi, designati dai direttori di istituto e dai rappresentanti dei suddetti enti ed è presieduto dal Ministro della sanità. Sono compiti del comitato:
1) assicurare l'omogeneità di approccio e l'uniformità di interpretazione dei criteri di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti;
2) coordinare le attività di consulenza in materia di radioprotezione nei confronti degli enti territoriali e locali;
3) coordinare le azioni di cui al punto 4) dell'art.3 per quanto attiene alla radioprotezione.

Art.24 ATTRIBUZIONI DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI IN CAMPO NUCLEARE
All'istituto sono attribuite le funzioni di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art.6, lettere i) e k) della legge 23-12-1978, n.833:
- la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
- i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.
All'Istituto sono attribuite le funzioni già svolte dall'A.N.C.C. ai sensi dell'art.34 della legge 31-12-1962, n.1860.




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