(G.U. 23-4-1982, n.111)
MISURE FISCALI PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA ABITATIVA.
Art.1
Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota
del 2% della imposta sul valore aggiunto stabilita
dall'art.8, comma 1, n.1), del decreto legge 31-10-1980,
n.693, convertito, con modificazioni, nella legge 22-12-1980,
n.891 nonché alle imposte ipotecarie e catastali
nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento
della proprietà di fabbricati o porzioni di
fabbricato, indipendentemente dalla data della loro
costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali,
da impresa di assicurazione e da imprese che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione
e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano
il trasferimento della proprietà di immobili
destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano
a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche
che non acquistano nell'esercizio di imprese, arte
o professione, ovvero cooperative aventi i requisiti
indicati all'art.14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n.601, e successive modificazioni,
costituite da persone fisiche per la costruzione o
l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.
Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi
soggetto il trasferimento della proprietà di
immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione,
le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili
stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano
una superficie non superiore al 25% di quella totale
dei piani fuori terra.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti
all'imposta di registro nella misura ridotta del 2%
e all'imposte ipotecarie e catastali in misura fissa
i trasferimenti della proprietà di fabbricati
o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente
posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti
da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole
nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi
i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga
trasferita la proprietà di immobili destinati
ad abitazione nonché nei confronti di qualsiasi
soggetto nel caso di trasferimento della proprietà
di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione
sempreché gli immobili stessi siano ubicati
in fabbricati di cui costituiscano una superficie non
superiore al 25% di quella totale dei piani fuori terra.
La disposizione si applica agli atti pubblici formati
agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture
private autenticate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, nonché alle scritture
private non autenticate presentate per la registrazione
dopo tale data.
Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti
commi intendano trasferire alle condizioni nei termini
e con i benefici ivi indicati immobili locati devono
comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita
al locatario che può esercitare il diritto di
prelazione entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile
abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto
di locazione oggetto delle cessioni e dei trasferimenti
previsti nel primo e nel comma 2 del presente articolo
e nell'art.2, receda dal contratto stesso, al locatario
è concesso in locazione prioritariamente, da
parte dei soggetti già proprietari dell'alloggio
ceduto, un altro alloggio realizzato mediante il reinvestimento
effettuato a norma dell'art.2, nello stesso comune
dove è sito l'immobile oggetto del contratto
per il quale è stato esercitato il diritto di
recesso o in un comune confinante.
Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti
commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso
o gratuito prima del decorso del termine di cinque
anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro
presso cui è stato registrato l'atto di trasferimento
che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare
nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile
una penalità pari alla differenza tra l'aliquota
ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella
agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato
assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta
del 2%, ovvero le ordinarie imposte di registro ipotecarie
e catastali nel caso che per il trasferimento precedente
tali imposte siano state applicate in misura ridotta.
Si applicano altresì gli interessi di mora di
cui alla legge 26-1-1961, n.29, e successive modificazioni.
Le disposizioni agevolative previste dai precedenti
commi primo e secondo si applicano altresì ai
trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato
destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri
di cui all'art.13 della legge 2-7-1949, n.408, e successive
modificazioni, effettuati da persone fisiche che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione
nei confronti di persone fisiche a condizione che l'acquisto
avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell'atto di
trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza
di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato
destinato ad abitazione nel comune di residenza o in
quello, se diverso, ove svolge la propria attività
prevalente, di adibirla a propria abitazione e di non
aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente
comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute
le imposte nella misura ordinaria nonché una
soprattassa nella misura del 30% delle imposte stesse.
Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 2 del presente articolo.
L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le
cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni
e nei termini previsti dai commi primo e secondo del
presente articolo deve essere accantonato e reinvestito
nei modi indicati nelle lettere d) ed e) del comma
2 del successivo articolo 2.
Art.2
Ferma restando la facoltà di cui ai commi 5 e
6 dell'art.54 del decreto del Presidente della Repubblica
29-9-1973, n.597, e successive modificazioni, non concorrono
alla formazione del reddito ai fini della imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui
redditi, le plusvalenze di cui allo stesso art.54 realizzate
mediante cessione che comporti il trasferimento della
proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato.
L'agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:
a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre
1983;
b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti
dal cedente al 31 dicembre 1981 che alla stessa data
non costituiscano beni alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa;
c) la cessione deve essere effettuata nei confronti
di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti
indicati nell'art.14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n.601, e successive modificazioni,
costituite da persone fisiche per la costruzione o
l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;
d) relativamente al periodo di imposta in cui sono state
realizzate le plusvalenze debbono essere accantonate
in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori,
separatamente annotate ai sensi del comma 6 del precitato
art.54, con riferimento alla presente legge;
e) le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro
il terzo periodo di imposta successivo a quello del
realizzo, in immobili di civile abitazione di nuova
costruzione non di lusso secondo i criteri di cui all'art.13
della legge 2-7-1949, n.408, e successive modificazioni
e comunque non aventi le caratteristiche previste per
le abitazioni classificate nelle categorie catastali
A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione
superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT per l'anno 1980 o in quelli confinanti,
o distanti non oltre venti chilometri dal confine del
comune capoluogo, nonché nei comuni compresi
nelle aree individuate con le modalità previste
dall'art.13, comma 2, del decreto legge 23-1-1982,
n.9, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 25-3-1982, n.94, destinati alla locazione alle
condizioni previste dal Titolo I, capo I, della legge
27-7-1978, n.392, con vincolo, anche per gli aventi
causa, di tale destinazione per dieci anni a partire
da quello in cui il reinvestimento viene effettuato.
Il vincolo è assunto con sottoscrizione di atto
unilaterale di obbligo, depositato presso il comune
e trascritto nei registri delle conservatorie dei registri
immobiliari.
Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i
fabbricati ultimati dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.
Il reinvestimento da effettuarsi a norma dei commi precedenti
deve avere ad oggetto le plusvalenze realizzate mediante
le cessioni indicate nel primo comma. Il reinvestimento
non può comunque essere inferiore al 50% dell'intero
corrispettivo delle cessioni.
L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le
cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni
e nei termini indicati nell'art.1, nonché quello
delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate
nel presente articolo, e non accantonate o non annotate
ovvero accantonate o annotate, che non risultano reinvestite
ai sensi della precedente lettera a), concorrono alla
formazione del reddito nel periodo di imposta in cui
si verifica la inosservanza con applicazione della
pena pecuniaria nella misura del 75% della intera somma
che avrebbe dovuto essere reinvestita.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
alle plusvalenze cui all'art.76 del decreto del Presidente
della Repubblica 29-9-1973, n.597, e successive modificazioni,
realizzate a enti non commerciali. Per tali plusvalenze
le annotazioni di cui alla lettera d) del comma 2 devono
essere effettuate nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo di imposta in cui le plusvalenze stesse
sono state realizzate, con le modalità che saranno
stabilite dal Ministero delle finanze.
Art.3
Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai
sensi del precedente art.1 sono esenti dall'imposta
di cui all'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica
26-10-1972, n.643 e successive modificazioni, qualora
il trasferimento avvenga in favore del locatario che
detenga l'immobile da data antecedente al 31 dicembre
1981 in virtù di contratto di locazione risultante
da atto di data certa o da atto o certificato rilasciato
da pubbliche amministrazioni. L'imposta è ridotta
del 25% se gli immobili sono trasferiti dagli enti
e dalle imprese indicati nel primo e nel comma 2 dell'art.1
a soggetti diversi dal locatario.
Sono esenti dall'imposta di cui all'art.2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.643 e
successive modificazioni, gli incrementi di valore
conseguenti alla alienazione a titolo oneroso, effettuata
dalla data di entrata in vigore della presente legge
fino al 31 dicembre 1983, di fabbricati o porzioni
di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso
secondo i criteri di cui all'art.13 della legge 2-7-1949,
n.408, e successive modificazioni, e comunque non aventi
le caratteristiche previste per le abitazioni classificate
nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9, trasferiti
da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio
di impresa, arte o professione a condizione che l'alienante
dichiari nell'atto che il corrispettivo è destinato
interamente all'acquisto da effettuare entro un anno
dalla data del trasferimento e comunque entro il 31
dicembre 1983 di altro fabbricato o porzione di fabbricato
da destinare a propria abitazione. Il soggetto interessato
deve produrre, entro sessanta giorni dalla data dell'acquisto,
all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto,
copia del contratto di acquisto. L'ufficio accerta
l'avvenuto verificarsi della condizione e, in difetto,
procede al recupero dell'imposta dovuta ed applica
la soprattassa nella misura del 30% della stessa imposta.
Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 2 dell'art.1.
Art.4
Fino al 31 dicembre 1983 l'aliquota del 2% dell'imposta
sul valore aggiunto si applica alle cessioni che comportano
il trasferimento della proprietà di immobili
nei confronti di enti pubblici territoriali e loro
consorzi di società a prevalente partecipazione
di tali enti che hanno per oggetto esclusivo o principale
lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo
nonché nei confronti degli istituti autonomi
delle case popolari, delle opere delle università
e degli istituti superiori.
Per i trasferimenti di cui al precedente comma non soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, se posti in essere
nei termini e nei confronti dei soggetti ivi indicati,
le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano
in misura fissa.
Gli incrementi di valore derivanti dalle cessioni e
dai trasferimenti di cui ai precedenti commi sono esenti
dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati ed alle scritture autenticate dopo la data
di entrata in vigore della presente legge, nonché
alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione dopo tale data.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma, le plusvalenze
realizzate dalle cessioni degli immobili indicati nel
presente articolo devono essere reinvestite ai sensi,
con le modalità e nei termini indicati nel precedente
art.2. Il reinvestimento non può comunque essere
inferiore al 50% dell'intero corrispettivo delle cessioni.
L'inosservanza delle disposizioni recate dal comma precedente
comporta l'applicazione della sanzione prevista dal
comma 5 del precedente art.2.
In alternativa a quanto disposto dai precedenti commi
quinto e sesto, è in facoltà dei soggetti,
che siano persone fisiche, di avvalersi della disposizione
di cui all'art.76 del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n.597, e successive modificazioni.
Art.5
Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica,
o di iniziativa privata purché convenzionati,
di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5-8-1978,
n.457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei
soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte
di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.
Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta
sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette
alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in
misura fissa.
Art.6
Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla
formazione del reddito imponibile l'ammontare degli
interessi percepiti in relazione alla dilazione di
pagamento del corrispettivo delle cessioni di cui al
comma 1 e 2 dell'art.1 concessa ai locatari di cui
al comma 1 dell'art.3, a condizione che il saggio d'interesse
pattuito non sia superiore al 70% del tasso di riferimento
per i mutui fondiari. La stessa disposizione si applica
agli interessi relativi alla dilazione di pagamento
del corrispettivo delle cessioni e dei trasferimenti
indicati nei commi 1 e 2 dell'art.4. Nell'atto di cessione
o di trasferimento deve risultare la pattuizione concernente
i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo
nonché quelle concernente gli interessi.
Art.7
Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a
propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione
ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri
di cui all'art.13 della legge 2-7-1949, n.408 e successive
modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche
previste per le abitazioni classificate nelle categorie
catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione
superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti,
nonché nei comuni compresi nelle aree individuate
con le modalità previste dall'art.13, secondo
comma, del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 25-3-1982,
n.94, e concessi in locazione alle condizioni di cui
al Titolo I, capo I, della legge 27-7-1978, n.392,
il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art.10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29-9-1973, n.597, e successive modificazioni,
è elevato a lire 7 milioni a condizione che
la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi
passivi e relativi oneri accessori nonché da
quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione
per i mutui indicizzati di cui all'art.15 della legge
5-8-1978, n.457, pagati per l'acquisto degli immobili
medesimi.
Comma abrogato dal terzo comma dell'art.4, L.473/94
Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati
la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata
in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre
1985.
Le disposizioni del comma 1 si applicano agli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a
mutui contratti successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art.8
In deroga all'art.38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n.597, e successive modificazioni,
per le unità immobiliari destinate ad abitazione,
ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000
abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno
1980 e nei comuni confinanti nonché nei comuni
compresi nelle aree individuate con le modalità
previste dall'art.13 del decreto legge 23-1-1982, n.9,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
25-3-1982, n.94, diverse da quelle adibite ad abitazione
principale e da quelle utilizzate come residenze secondarie
o comunque direttamente utilizzate, possedute e non
locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta,
il reddito, determinato ai sensi del comma 1 dell'art.88
dello stesso decreto, è aumentato del 300% (così
modificato dal comma 7 dell'art.2 della L.118/85).
Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità
immobiliari sono possedute da soggetti diversi alle
persone fisiche purché non costituiscano beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa o delle attività
istituzionali da parte del loro possessore.
Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la
maggiorazione non si applica:
a) alla prima unità immobiliare posseduta non
locata diversa da quella adibita ad abitazione principale
del contribuente;
b) alle unità adibite ad uso professionale e
a quelle per le quali sono state rilasciate licenze
edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti,
nonché per le nuove abitazioni, per i primi
diciotto mesi dalla data di rilascio del certificato
di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando
l'immobile si è reso abitabile.
Alle unità immobiliari il cui reddito è
determinato ai sensi del comma 1 non si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art.4 della legge
24-4-1980, n.146.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge; le stesse disposizioni
hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente
successivo per i soggetti il cui periodo di imposta
non coincide con l'anno solare qualora il periodo in
corso alla data di entrata in vigore della presente
legge si chiuda entro sei mesi da tale data.
Con effetto dal 1o gennaio 1982, la misura del 20% prevista
dal comma 1 dell'art.38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29-9-1973, n.597, e successive modificazioni,
è elevata all'80%. Rimane ferma la misura del
20% per le unità immobiliari per le quali sono
state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, per il periodo di validità dei suddetti
provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni,
per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio del
certificato di abitabilità, ovvero, in mancanza,
da quando l'immobile si è reso abitabile.
Art.9
Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione
delle disposizioni recate dagli artt. 18, 19, 20 e
21 del decreto legge 23-1-1982, n.9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25-3-1982, n.94, restano
validi e conservano efficacia i rapporti giuridici
sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano
le disposizioni previste, dai commi 3, 4, e 7 dell'art.1,
dai commi 4, 5, e 6 dell'art.2, e dai commi 5, 6 e
7 dell'art.4 della presente legge.
Artt. 10 - 11
Si omettono perché relativi ai finanziamenti
degli oneri derivanti da questa legge.
(c) 1996 Note's