(G.U. 25-5-1983 n.141)
LEGGE QUADRO PER IL TURISMO E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA.
TITOLO I
Art.1. FINALITA' DELLA LEGGE
La presente legge, emanata in attuazione dell'art.117
della Costituzione, definisce i principi fondamentali
in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme
restando le competenze previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 24-7-1977, n.616.
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo
delle attività turistiche e di quelle connesse,
considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il
profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti
e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione
economica nazionale e settoriale, il Governo esercita
le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi
degli organismi di cui agli artt.2 e 3 della presente
legge.
Art.2 e Art.3
Si omettono in quanto dettano norme sul Comitato di
coordinamento per la programmazione turistica ed il
Comitato consultivo.
Art.4 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Per l'espletamento delle attività di promozione
e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione
e di accoglienza, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di
<<Aziende di promozione turistica>> (APT),
quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti
di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali
turisticamente rilevanti in cui operano le aziende,
nonché gli strumenti e le modalità attraverso
le quali si attua il loro collegamento funzionale con
gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e
forme di coordinamento delle attività delle
aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi
di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali,
di rappresentanti delle associazioni degli operatori
turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni
cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché
di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco
operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione,
ad istituire uffici di informazione e di accoglienza
turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere
consentito anche agli uffici di informazione promossi
dalle <<pro-loco>> sulla base delle disposizioni
emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo
e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla
vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale
da essi proveniente debbono essere destinati con legge
regionale agli organismi ai quali sono state attribuite
o delegate le relative funzioni.
Art.5 IMPRESE TURISTICHE
- Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività
di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi
turistici.
- I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad
iscriversi in una sezione speciale del registro istituito
ai sensi della legge 11-6-1971, n.426.
- Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere
presentata domanda alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia
ove le imprese hanno sede legale.
- Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione
del minore emancipato autorizzato a norma di legge
all'esercizio di attività commerciale;
b) essere in possesso della licenza di scuola media
inferiore;
c) non essere nelle condizioni previste dall'art.11
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con Regio decreto 18-6-1931, n.773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio
dell'attività di impresa.
- I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitano le attività di cui
al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione
su loro domanda.
Art.6 STRUTTURE RICETTIVE
- (Ai sensi dell'art.8 della legge 3-7-1991, n.195,
per assicurare la prosecuzione degli interventi di
ristrutturazione e riqualificazione delle strutture
ricettive di cui al presente articolo, nell'ambito
degli interventi di cui all'art.1, della legge 30-12-1989,
n.424 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.)
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-
albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi,
i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli
esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti
per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la
gioventù, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico,
a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate
in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per
la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni,
che assicurano alle stesse servizi di riparazione e
di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area,
forniscono agli utenti di unità abitative dislocate
in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi
aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio e servizi accessori in unità abitative
arredate costituite da uno o più locali, dotate
di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico,
a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per
la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma,
di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti
al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree
recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti
minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi
di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati
rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da
imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte
da non più di sei camere ubicate in non più
di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile
nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi
complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati
gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti,
senza offerta di servizi centralizzati, o nel corso
di una o più stagioni, con contratti aventi
validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al
di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici,
associazioni o enti religiosi operanti senza fine di
lucro per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché
da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti
e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive
attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei
giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità
in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze
locali le regioni possono individuare e disciplinare
altre strutture destinate alla ricettività turistica.
Art.7 CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione
delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni,
e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della
qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente,
le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi
contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3,
2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione
sono:
- capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni
camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati
e qualificati al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono
a classificare le residenze turistico-alberghiere,
contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la
denominazione aggiuntiva <<lusso>> quando
siano in possesso degli standards tipici degli esercizi
di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali
con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto,
alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature
ricreative, culturali e sportive. I villaggi turistici
sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto
al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza
di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di
sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di
trenta piazzole e svolgono la propria attività
integrata anche con altre attività extra-turistiche,
al supporto del turismo campeggistico itinerante, naturale
ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione
aggiuntiva <<A>> (annuale) quando sono
aperti per la doppia stagione estivo-invernale sono
autorizzati ad esercitare la propria attività
per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea
dei campeggi di cui al presente comma può essere
consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta
dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide
specializzate nonché segnalata nelle insegne
del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi
necessari all'esercizio dell'attività di affitta
camere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione
è punita con sanzioni amministrative stabilite
dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila
ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la
denuncia di cui all'art.1, primo comma, del Regio decreto
legge 2410-1935, n.2009, convertito in legge 26- 3-1936,
n.526, e successive modificazioni, è anticipato
al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia
medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati,
previsto dalla presente legislazione per gli alberghi,
è esteso a tutte le strutture ricettive indicate
nell'art.6, gestite da imprese turistiche.
Art.8 VINCOLO DI DESTINAZIONE
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio
ricettivo, in quanto rispondente alle finalità
di pubblico interesse e della utilità sociale,
le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo
di destinazione le strutture ricettive indicate dall'art.6,
in conformità anche con le indicazioni derivanti
dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi
dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti
da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali
i comuni provvedono ad individuare le aree destinate
ad attività turistiche e ricettive e a determinare
la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree,
tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle
regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali
i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti
urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma
del presente articolo e individuano in essi le aree
destinate agli insediamenti turistici produttivi che
a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto
territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni
diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche
e ricettive possono essere previste dai piani regolatori
generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso
su richiesta del proprietario solo se viene comprovata
la non convenienza economico- produttiva della struttura
ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni
pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente
rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza
del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità
per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni
per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi
con le norme ed i piani urbanistici.
Artt.9-10-11-12-13-14-15-16
Si omettono in quanto non di specifico interesse tecnico.
(c) 1996 Note's