[Note's] LEGGE 17 MAGGIO 1983 N.217

(G.U. 25-5-1983 n.141)

LEGGE QUADRO PER IL TURISMO E INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA.

TITOLO I

Art.1. FINALITA' DELLA LEGGE
La presente legge, emanata in attuazione dell'art.117 della Costituzione, definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ferme restando le competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616.
Tali principi devono garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, considerata la rilevanza delle stesse sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico.
Sono fatte salve le attribuzioni in detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.
Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, il Governo esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento avvalendosi degli organismi di cui agli artt.2 e 3 della presente legge.

Art.2 e Art.3
Si omettono in quanto dettano norme sul Comitato di coordinamento per la programmazione turistica ed il Comitato consultivo.

Art.4 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
Per l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla costituzione di <<Aziende di promozione turistica>> (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione.
Le leggi regionali individuano gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le aziende, nonché gli strumenti e le modalità attraverso le quali si attua il loro collegamento funzionale con gli enti locali territoriali.
Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività delle aziende, assicurando la presenza in seno a tali organismi di esperti e di rappresentanti degli enti locali territoriali, di rappresentanti delle associazioni degli operatori turistici e delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni cooperative, delle associazioni del tempo libero, nonché di un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio.
Le aziende provvedono, previo nulla-osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati IAT.
L'uso della stessa denominazione (IAT) può essere consentito anche agli uffici di informazione promossi dalle <<pro-loco>> sulla base delle disposizioni emanate con legge regionale.
Con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli enti disciolti ed il personale da essi proveniente debbono essere destinati con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni.

Art.5 IMPRESE TURISTICHE
- Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
- I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11-6-1971, n.426.
- Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.
- Il richiedente deve:
a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
c) non essere nelle condizioni previste dall'art.11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18-6-1931, n.773, e successive modificazioni;
d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.
- I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda.

Art.6 STRUTTURE RICETTIVE
- (Ai sensi dell'art.8 della legge 3-7-1991, n.195, per assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui al presente articolo, nell'ambito degli interventi di cui all'art.1, della legge 30-12-1989, n.424 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.)
Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi- albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, o nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

Art.7 CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Le leggi regionali dettano criteri per la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni, e dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti.
Con riferimento ai dati di cui al comma precedente, le leggi regionali prevedono cinque classi di alberghi contrassegnati, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella.
Requisiti minimi degli alberghi ai fini della classificazione sono:
- capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
- almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale ad uso comune;
- impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
Secondo i medesimi criteri, le leggi regionali provvedono a classificare le residenze turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 e 2 stelle.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva <<lusso>> quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
I campeggi sono contrassegnati dalle leggi regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive.
Vengono contrassegnate con una stella le mini-aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extra-turistiche, al supporto del turismo campeggistico itinerante, naturale ed escursionistico.
I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva <<A>> (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-invernale sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.
Le regioni individuano con legge i requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività di affitta camere.
L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con sanzioni amministrative stabilite dalle leggi regionali da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di cui all'art.1, primo comma, del Regio decreto legge 2410-1935, n.2009, convertito in legge 26- 3-1936, n.526, e successive modificazioni, è anticipato al 31 luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia medesima si riferisce. Il regime dei prezzi concordati, previsto dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'art.6, gestite da imprese turistiche.

Art.8 VINCOLO DI DESTINAZIONE
Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'art.6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi rurali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze.
Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori regionali i comuni provvedono ad individuare le aree destinate ad attività turistiche e ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni.
Entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici, secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo e individuano in essi le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolate.
Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, destinazioni diverse da quella originaria di aree e strutture turistiche e ricettive possono essere previste dai piani regolatori generali e loro varianti.
Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico- produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti e opportunamente rivalutati ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

Artt.9-10-11-12-13-14-15-16
Si omettono in quanto non di specifico interesse tecnico.




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