(G.U. 6 agosto 1980, n.214)
NORME SULLE ATTIVITA' ALBERGHIERE ESISTENTI DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI.
Art.1.
Si omette l'art.1 perché abrogato dall'art.6
della legge 7-12-1984, n.818.
Art.2.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge sarà provveduto con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione
delle disposizioni intese a regolare l'espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi,
da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27-12-1941, n.1570,
13-5-1961, n.469 e 26-7-1965, n.966, nonché
del decreto del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547.
Successivamente all'entrata in vigore della legge di
recepimento dell'emananda direttiva della Comunità
europea di cui all'art.1, sarà provveduto agli
occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste
dal precedente comma.
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