[Note's] LEGGE 13 SETTEMBRE 1982, N.646

(G.U. 14-9-1982, n.253)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 27 DICEMBRE 1956, N.1423, 10 FEBBRAIO 1962, N.57 E 31 MAGGIO 1965, N.575

Art.21.
1. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo , in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con <<l'arresto da sei mesi ad un anno>> <<e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto>> (parole sostituite dall'art.2, L.246/95). <<Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto>>(periodo modificato dalla L.726/82 e L.55/90).
2. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'art.10-quinquies della legge 31-5-1965, n.575.
<<3. Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto>> (comma modificato dalla L.726/82 e L.55/90).

Art.22.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.




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