(G.U. 14-9-1982, n.253)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 27 DICEMBRE 1956, N.1423, 10 FEBBRAIO 1962, N.57 E 31 MAGGIO 1965, N.575
Art.21.
1. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la
pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in
subappalto o a cottimo , in tutto o in parte, le opere
stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità
competente, è punito con <<l'arresto da
sei mesi ad un anno>> <<e con l'ammenda
non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa
in subappalto o a cottimo e non superiore a un terzo
del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto>>
(parole sostituite dall'art.2, L.246/95). <<Nei
confronti del subappaltatore e dell'affidatario del
cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi
ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore
dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E'
data all'amministrazione appaltante la facoltà
di chiedere la risoluzione del contratto>>(periodo
modificato dalla L.726/82 e L.55/90).
2. L'autorizzazione prevista dal precedente comma è
rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità
tecnica del subappaltatore, nonché del possesso,
da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi
per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.
L'autorizzazione non può essere rilasciata nei
casi previsti dall'art.10-quinquies della legge 31-5-1965,
n.575.
<<3. Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati
nel presente articolo, che siano in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione
deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta.
L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza
del titolo autorizzatorio, è punita con le pene
stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà
dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione
del contratto>> (comma modificato dalla L.726/82
e L.55/90).
Art.22.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la
realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata
a persone provviste della qualifica di guardia particolare
giurata.
In caso di inosservanza della disposizione che precede,
l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
centomila ad un milione.
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