(G.U. 10-12-1984, n.338)
NULLA OSTA PROVVISORIO PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI, MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 4-3-1982, N.66, E NORME INTEGRATIVE DELL'ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Art.1
1. I titolari delle attività indicate nel decreto
del Ministro dell'interno 16-2-1982 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n.98, sono tenuti
a richiedere il certificato di prevenzione incendi
secondo le procedure di cui alla legge 26-7-1965, n.966;
ed al D.P.R. 29-7-1982, n.577.
2. Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio
del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali
dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle
valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere
certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti
iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano
stati autorizzati od iscritti in appositi elenchi del
Ministero dell'interno.
3. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli
appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti
che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con
proprio decreto.
4. Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi
precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato,
con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad
enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti
iscritti in albi professionali.
5. Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai
precedenti commi, i titolari delle attività
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1990
(così prorogato dall'art.20, L.128/90), istanza
per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al
successivo art.2.
Art.2
1. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga
a quanto previsto al terzo comma dell'art.4 della legge
26-7-1965, n.966, su richiesta dei titolari, rilasciano
un nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle
attività di cui all'articolo precedente, previo
accertamento della rispondenza alle prescrizioni e
condizioni imposte dai comandi stessi sulla base di
direttive sulle misure più urgenti ed essenziali
di prevenzione incendi da emanarsi con decreto del
Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le attività alberghiere esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, il
nullaosta provvisorio sarà rilasciato dai comandi
provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento
della rispondenza delle attività stesse alle
prescrizioni tecniche contenute nell'allegato A annesso
alla legge 18-7-1980, n.406.
3. I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame
della documentazione e delle certificazioni prodotte
dai titolari delle attività conformemente alle
prescrizioni degli artt. 15 e 18 del D.P.R. 29-7-1982,
n.577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti
dai comandi stessi, le medesime devono essere effettuate
in forma di perizia giurata, redatta da professionista
iscritto negli elenchi di cui all'art.1, che attesti
la rispondenza delle caratteristiche delle attività
e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni
di cui ai precedenti commi.
4. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima
del rilascio del nullaosta provvisorio, possono effettuare,
a campione, visite-sopralluogo per il controllo dell'osservanza
delle prescrizioni e delle condizioni suindicate.
5. Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro
"centottanta" (termine modificato dall'art.1-bis,
L.407/85; tale termine decorre dal 1ogennaio 1992,
ai sensi dell'art.10 della L.158/91) giorni dalla data
di presentazione dell'istanza e produce, durante il
periodo della sua validità, gli stessi effetti
del certificato di prevenzione incendi. Nelle more
del rilascio del nullaosta provvisorio è consentita
la prosecuzione dell'attività soggetta al controllo
di prevenzione incendi.
<< 6. I nullaosta provvisori rilasciati anteriormente
al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività
alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18-7-1980,
n.406, sono validi fino al 30 giugno 1994 >>
(Comma così sostituito dall'art.22, L.128/90).
7. Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili
del fuoco devono effettuare le visite-sopralluogo per
il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
8. Qualsiasi variante all'organizzazione strutturale
o produttiva dell'attività soggetta a controllo
che, durante il periodo di validità del nullaosta
provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza,
ne determina la decadenza; in tale caso si applicano
le procedure ordinarie di richiesta e di concessione
del certificato di prevenzione incendi previste per
i progetti di nuovi impianti o di nuove costruzioni.
Art.3.
<<1. Per le attività soggette alle visite
di prevenzione incendi, indicate nel decreto del Ministro
dell'interno in data 16-2-1982, svolte nell'ambito
degli edifici di interesse artistico e storico, il
nulla osta provvisorio è rilasciato dai comandi
provinciali dei vigili del fuoco previo accertamento
della rispondenza alle misure più urgenti ed
essenziali di prevenzione incendi previste, per le
attività medesime, dal decreto del Ministro
dell'interno in data 8-3-1985. I comandi provinciali
dei vigili del fuoco effettuano tale accertamento secondo
le procedure previste dall'art.2.
2. L'adeguamento delle attività predette alle
misure più urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi è realizzato in armonia con le vigenti
disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.
3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
di concerto con il Ministro dell'interno, sarà
dettata, entro il 31 dicembre 1987, la normativa tecnica
per il rilascio del certificato di prevenzione incendi,
compatibile con la legislazione di tutela degli edifici
di interesse artistico e storico e di quelli destinati
a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie,
collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni
culturali>> (Articolo interamente sostituito
dall'art.4, L.149/87; come da art.9, L.158/91, la normativa
tecnica relativa a questo comma, <<deve essere
emanata con Decreto del Ministro per i beni culturali
e ambientali, di concerto con il Ministro dell'Interno,
entro il 31 dicembre 1991>>).
Art.4
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione
incendi, relativo alle attività esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco possono accettare,
in luogo del preventivo accertamento in loco, una dichiarazione
del titolare dell'attività, presentata in tempo
utile, in cui si attesti che non è mutata la
situazione valutata alla data del rilascio del certificato
stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto
riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti
antincendio.
2. Il rinnovo ha la validità prevista dal decreto
del Ministro dell'interno 16-2-1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982. n.98, e deve
essere concesso entro novanta giorni dalla data di
presentazione della relativa domanda.
Art.5
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle
attività di cui al D.M. 16-2-1982 indicato nell'articolo
precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo
del certificato di prevenzione incendi, nonché
il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito
con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
2. Chiunque, nelle certificazioni previste negli artt.
2, terzo comma, e 4, primo comma, attesti fatti non
rispondenti al vero, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila
a lire un milione. La stessa pena si applica a chi
contraffà o altera le certificazioni medesime.
Artt. 7 / 18
Si omettono poiché inerenti l'ordinamento del
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
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