(G.U. 3-12-1982 n.333)
CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 1982, N.697 CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DI REGIME FISCALE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CINEMATOGRAFICHE E DI RIORDINAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
Modificata ai sensi del:
DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1987, N.9
(G.U. 26-1-1987, n.20)
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
ED ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1975,
N.517, SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO.
convertito con modificazioni e integrazioni in:
LEGGE 27 MARZO 1987, N.121
(G.U. 28-3-1987, n.73)
Di tale legge si riportano solo i primi quattro commi dell'art.8 - come modificato dalle norme sopra richiamate - in quanto gli altri commi ed articoli non rivestono particolare interesse tecnico.
Art.8.
1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e
di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale
stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della
legge 11-6-1971, n.426, i criteri ai quali la commissione
comunale per il commercio prevista da tale legge deve
attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge
stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione
del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti
comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni
relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio
di generi di largo e generale consumo.
2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo
24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11-6-1971,
n.426 non può essere negata l'autorizzazione
amministrativa all'ampliamento della superficie di
vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento
nell'ambito del territorio comunale degli esercizi
con superficie di vendita non superiore a 200 metri
quadrati. In entrambi i casi l'attività deve
essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì
essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo
esercizio con superficie di vendita non superiore a
600 metri quadrati si intenda concentrare l'attività
di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico
e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni.
Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la
revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui
al secondo comma richiedano trasformazioni urbanistiche
ed edilizie ai sensi degli artt. 1 e seguenti della
legge 28-1-1977, n.10 e successive modificazioni, per
il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni
si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia
residenziale dall'art.8 del decreto-legge 23-1-1982
n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25-3-1982,
n.94.
4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio
1971, n.558, a modificazione dell'articolo 1, secondo
comma, lettera b), della legge medesima (la lettera
b), secondo comma, dell'art.1 della L.558/1971 - Disciplina
dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita
al dettaglio - stabilisce che l'orario complessivo
non debba superare le 44 ore di apertura), i sindaci,
in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni
ai sensi dell'art.54 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.616("Art. 54 - Attribuzioni
ai comuni - Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative relative:
a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti
in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per
il commercio al minuto;
c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso
dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle
carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati
alla produzione;
d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti
dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei
negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo
di alimenti e bevande, nonché degli impianti
stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli
impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli
operatori che svolgano attività all'ingrosso
fuori dei mercati;
f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni
del C.I.P.E e nell'ambito di criteri generali determinati
dalla regione, alla installazione di distributori di
carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di
quelli installati sulle autostrade;
g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste"),
fissano limiti giornalieri degli orari di vendita al
dettaglio, anche differenziati per settori merceologici,
indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre
le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore
20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore
l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei
limiti così fissati l'operatore commerciale
può scegliere l'orario di apertura e di chiusura
con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre
rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana
e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque
non può avvenire oltre le ore 21.
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