[Note's] LEGGE 29 NOVEMBRE 1982, N.887

(G.U. 3-12-1982 n.333)

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 1982, N.697 CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DI REGIME FISCALE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CINEMATOGRAFICHE E DI RIORDINAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

Modificata ai sensi del:
DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1987, N.9
(G.U. 26-1-1987, n.20)
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE ED ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N.517, SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO.

convertito con modificazioni e integrazioni in:
LEGGE 27 MARZO 1987, N.121
(G.U. 28-3-1987, n.73)

Di tale legge si riportano solo i primi quattro commi dell'art.8 - come modificato dalle norme sopra richiamate - in quanto gli altri commi ed articoli non rivestono particolare interesse tecnico.

Art.8.
1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11-6-1971, n.426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.
2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11-6-1971, n.426 non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al secondo comma richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli artt. 1 e seguenti della legge 28-1-1977, n.10 e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'art.8 del decreto-legge 23-1-1982 n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25-3-1982, n.94.
4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n.558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima (la lettera b), secondo comma, dell'art.1 della L.558/1971 - Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio - stabilisce che l'orario complessivo non debba superare le 44 ore di apertura), i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art.54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616("Art. 54 - Attribuzioni ai comuni - Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:
a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo;
b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione;
d) alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative;
e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgano attività all'ingrosso fuori dei mercati;
f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E e nell'ambito di criteri generali determinati dalla regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste")
, fissano limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21.




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