ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO NEI LOCALI DEI CIRCOLI PRIVATI - ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE PRIVATO O PUBBLICO DEL LOCALE.
Da più parti, negli ultimi tempi, è stata
richiamata l'attenzione di questo Ministero sul crescente
fenomeno di circoli o clubs privati svolgenti un'attività
i cui caratteri sono tali da farla assimilare agli
spettacoli ed ai trattenimenti pubblici, per i quali,
com'è noto, è prescritto il rilascio
di specifiche autorizzazioni di polizia.
Nella mancanza di un'espressa disciplina legislativa
che definisca i connotati dei circoli privati, la questione
della loro caratterizzazione, già affrontata
da questo Ministero con la precedente circolare n.104660/13500
del 12-10-1976, si presenta di non facile soluzione.
Da un canto vi è infatti la necessità
di salvaguardare i diritti di riunione e di associazione
riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione,
mentre, per altro verso, si impone l'obbligo di far
rispettare le norme poste a tutela dell'ordine pubblico,
della sicurezza e della incolumità pubblica
nei casi non infrequenti in cui venga a rilievo che
i trattenimenti o gli spettacoli svolgentisi in circoli
asseriti come "privati" siano in effetti
destinati al pubblico, ossia a chiunque abbia interesse
ad assistervi.
Ai fini dell'attribuzione del carattere "privato"
o "pubblico" del locale, sembra opportuno
richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza
della Corte Costituzionale n.56 del 9-4-1970, secondo
cui ad un determinato locale va in genere attribuito
il carattere di locale "pubblico" quando
si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo,
che in esso si svolga un'attività professionalmente
organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio
o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi,
in altri termini, di attività svolta da un imprenditore,
inteso nei sensi di cui agli articoli 2082 e 2083 del
Codice Civile.
In correlazione al suesposto principio, la giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione ha enucleato parametri
più analitici e riferimenti sintomatici più
concreti, sulla scorta dei quali devono ritenersi assoggettabili
alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici
i locali che, ancorché asseriti come privati,
presentino i seguenti elementi:
a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta
per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna
formalità particolare, di tessere associative
a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti,
a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto
o alla visione della generalità dei cittadini;
c) complessità del locale dove si svolge l'attività,
nel senso che appaia trattarsi di struttura avente
caratteristiche tali da essere impiegata in attività
di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali
del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi
riferimento al criterio previsto dal D.M. 16-2-1982
che impone l'obbligo della certificazione antincendi
per i locali di spettacolo e trattenimento in genere,
con capienza superiore a 100 posti.
Ne consegue che ove ricorrano le circostanze succitate,
i circoli privati che intendano svolgere rappresentazioni
dovranno munirsi di licenza ed essere sottoposti alle
prescrizioni generalmente previste per lo svolgimento
in pubblico di dette attività.
(c) 1996 Note's