[Note's] LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 13 GIUGNO 1984, N.12818/4109

DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 1983 - CHIARIMENTI.

Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti in ordine all'applicazione del D.M. 6-7-1983 in merito ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali per la copertura di aree destinate ad attività sportive, circhi, teatri-tenda e simili.
L'argomento ha costituito oggetto di esame da parte del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29-7-1982, n.577, che ha espresso al riguardo il parere di seguito indicato:
Il punto 2) dell'art.2 lett. b) del D.M. 6-7-1983 dispone che "... i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1"; e il comma 2 dell'art.4 stabilisce che "I materiali impiegati nella copertura del locale debbono avere caratteristiche di reazione al fuoco secondo quanto indicato nell'art.2, lett. b)".
Poiché i materiali impiegati nelle coperture di aree destinate ad attività sportive, circhi, teatri tenda e simili sono suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, essi devono essere di classe di reazione al fuoco "1" o classe "2" qualora sussistano "accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza".
L'inciso "sulla base dei criteri indicati nell'art.202 della Circolare ministeriale n.16 del 15-2-1951" deve intendersi riferito agli "effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza" e quindi i criteri predetti valgono sia per gli impianti preesistenti che per quelli di nuova costruzione.




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