DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 1983 - CHIARIMENTI.
Pervengono da più parti a questo Ministero quesiti
in ordine all'applicazione del D.M. 6-7-1983 in merito
ai requisiti di reazione al fuoco dei materiali per
la copertura di aree destinate ad attività sportive,
circhi, teatri-tenda e simili.
L'argomento ha costituito oggetto di esame da parte
del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29-7-1982, n.577,
che ha espresso al riguardo il parere di seguito indicato:
Il punto 2) dell'art.2 lett. b) del D.M. 6-7-1983 dispone
che "... i materiali suscettibili di prendere
fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di
rivestimento siano di classe 1"; e il comma 2
dell'art.4 stabilisce che "I materiali impiegati
nella copertura del locale debbono avere caratteristiche
di reazione al fuoco secondo quanto indicato nell'art.2,
lett. b)".
Poiché i materiali impiegati nelle coperture
di aree destinate ad attività sportive, circhi,
teatri tenda e simili sono suscettibili di prendere
fuoco su entrambe le facce, essi devono essere di classe
di reazione al fuoco "1" o classe "2"
qualora sussistano "accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza".
L'inciso "sulla base dei criteri indicati nell'art.202
della Circolare ministeriale n.16 del 15-2-1951"
deve intendersi riferito agli "effettivi accorgimenti
migliorativi delle condizioni globali di sicurezza"
e quindi i criteri predetti valgono sia per gli impianti
preesistenti che per quelli di nuova costruzione.
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