(G.U. 12-9-1986, n.212)
CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE NORME SUL RECUPERO E LA SANATORIA DI ABUSI EDILIZI E SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO.
La legge 28-2-1985, n.47, recante norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
è già in fase di avanzata attuazione.
Il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi
e la sanatoria degli illeciti edilizi (previsti rispettivamente
nei capi III e IV della legge) rimuovono l'antigiuridicità
degli abusi irreversibilmente commessi con la costruzione
di opere non conformi alla disciplina di piano e dell'edificazione
e, in tal guisa, cassano lesioni ormai consumate all'interesse
pubblico. La legge, peraltro, non è (e non potrebbe
essere) intesa a consentire che dagli edifici sanati
si continuino a scaricare acque impure in modi impropri
o si producano immissioni comunque pericolose per la
salute pubblica, procurando danni permanenti e progressivi
all'ambiente. Ed anzi l'attuazione della stessa può
e deve costituire occasione per le autorità
preposte alla tutela dell'igiene ambientale e del corretto
assetto del territorio per operare la necessaria verifica
- con la conoscenza delle situazioni di fatto - delle
occorrenze utili a ripristinare e ad assicurare la
salubrità dell'ambiente.
Ed infatti la legge non deroga e non consente infrazioni
ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27-7-1934,
n.1265, né alle disposizioni di cui alla legge
10-5-1976, n.319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento
o a quelle del decreto del Presidente della Repubblica
10-9-1982, n.915, in materia di smaltimento di rifiuti
o a quelle relative alla protezione delle acque potabili
o di balneazione o relative alla disciplina degli scarichi
dei rifiuti in mare.
La legge stessa, del resto, si pone in linea di coerenza,
in un disegno unico di protezione della salute da qualsivoglia
effetto inquinante, con la successiva legge 8-7-1986,
n.349 istitutiva del Ministero dell'ambiente, al quale
sono stati attribuiti, oltre al compito di tutela delle
acque ai sensi delle citate disposizioni, quelli:
a) di assicurare, in un quadro organico, la promozione,
la conservazione ed il recupero di condizioni ambientali
conformi agli interessi fondamentali della collettività
ed alla qualità della vita, nonché la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento
(art.1, comma 2);
b) di collaborare, in un'ottica di reciprocità,
in vista della effettiva protezione dell'ambiente,
con le regioni, le province e i comuni, sia in relazione
ad "aree ad elevato rischio di crisi ambientali"
(art.7 legge n.349/86 cit.) sia per prevenire "gravi
danni ecologici" ai sensi dell'art.8 della legge
medesima, stabilendo per tali casi l'obbligo di adozione
di adeguate misure provvisorie di salvaguardia e di
ripristino da parte delle regioni e degli enti locali
interessati ed il potere-dovere del Ministro dell'ambiente
di intervenire anche in via sostitutiva;
c) di garantire l'osservanza del principio delineato
dall'art.18 della legge stessa, secondo il quale il
danno all'ambiente costituisce danno alla collettività
e quindi allo Stato. Come tale esso è da prevenire
e comporta comunque per iniziativa dello stesso Stato
"nonché degli enti territoriali sui quali
incidano i beni oggetto del fatto lesivo", l'obbligo
di ripristinare l'equilibrio alterato per iniziativa
dello stesso Stato.
Da quanto suesposto consegue che l'attuazione della
legge 28-2-1985, n.47, deve risultare congruente con
le esigenze della tutela dell'ambiente, ed in particolare
con quelle espresse dalla normativa sull'inquinamento,
e ciò in considerazione del carattere unitario
e non settoriale della tutela stessa e della sua natura
di interesse essenziale di rilievo costituzionale.
Quanto sopra premesso, si richiama l'attenzione delle
competenti autorità sui seguenti punti.
In sede di predisposizione della disciplina di cui all'art.29
della legge n.47/85, il principio fondamentale contenuto
nella lettera b) del comma 1 di tale articolo ("rispetto
degli interessi di carattere ambientale") vale
ad assicurare che le varianti per il recupero urbanistico
degli insediamenti abusivi siano corredate dalle necessarie
prescrizioni per il trattamento e lo smaltimento degli
scarichi civili e dei rifiuti solidi. Tale esigenza,
che si estende - ovviamente - ad ogni tipo di insediamento,
risulta tanto più rilevante e di indifferibile
soddisfazione se si pensa che i nuclei abusivi da recuperare
attraverso le varianti costituiscono sempre un carico
imprevisto ed aggiuntivo rispetto al grado di tollerabilità
ambientale assunto a base delle previsioni di trasformazione
territoriale dello strumento urbanistico.
Analoghe cautele dovranno essere messe in opera dai
comuni in sede di applicazione del terzo comma del
medesimo art.29, nelle ipotesi in esso previste.
E' appena il caso di ricordare, poi, che i programmi
di cui alla lettera f) del secondo comma dell'art.29,
la determinazione degli oneri di cui alla lettera g)
dello stesso e le convenzioni di cui al successivo
quarto comma dovranno sempre tener conto dell'entità
delle risorse necessarie al soddisfacimento delle esigenze
ora descritte.
Le opere per le quali è rilasciato il provvedimento
in sanatoria devono tuttavia essere rese, se necessario,
conformi alle prescrizioni recate dalla normativa vigente
in materia di inquinamento ambientale, con particolare
riferimento all'osservanza della legge n.319 del 1976,
e successive modificazioni e integrazioni, di cui alle
leggi 8-10-1976, n.690, 24-12-1979, n.650, 5-3-1982,
n.62, 27-2-1984, n.18 e 25-7-1984, n.381.
A tal uopo è indifferibile che i comuni provvedano
all'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie
ad evitare inquinamenti o, secondo le circostanze,
impongano ai concessionari la realizzazione di impianti
adeguati salvo corrispondente riduzione del contributo
di concessione.
Nel rilasciare il certificato di abitabilità
o agibilità il sindaco è tenuto a verificare
che la costruzione sia conforme alle leggi statali
e regionali in materia igienico-sanitaria ed ambientale.
E' appena il caso di ricordare che i sindaci sono tenuti
all'adozione delle misure necessarie alla difesa dalle
lavorazioni insalubri (articoli 216 e 217 testo unico
legge sanitaria regio decreto 27-7-1934, n.1265).
Particolare cautela, infine, dovrà essere posta
nell'esercizio delle attività di competenza
degli enti ed organi in indirizzo nelle ipotesi in
cui i nuclei e le opere da recuperare, dei quali si
richiede la sanatoria, siano ubicati in aree demaniali
di rilevanza naturalistica.
In tal caso le prescrizioni del quarto comma dell'art.32
della legge n.47/85 devono trovare applicazione particolarmente
rigorosa, sia sul piano della motivazione del provvedimento
con cui lo Stato o l'ente interessato potrebbe dichiarare
la propria disponibilità ai sensi della norma
ora richiamata, sia in relazione alla obiettiva necessità
di assicurare che importanti settori del demanio non
vengano sostanzialmente abbandonati alle conseguenze
di una sanatoria indiscriminata.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra gli enti,
amministrazioni ed organi in indirizzo vorranno attivare
con il Ministero dell'ambiente, nella cui precipua
responsabilità rientra la materia trattata nella
presente circolare, uno scambio di reciproche informazioni,
in uno spirito collaborativo e nel rispetto delle rispettive
competenze, in vista dell'esigenza non più differibile
di realizzare una effettiva applicazione delle leggi
di tutela dell'ambiente.
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