[Note's] CIRCOLARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 SETTEMBRE 1986, N.06927/26

(G.U. 12-9-1986, n.212)

CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE NORME SUL RECUPERO E LA SANATORIA DI ABUSI EDILIZI E SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO.

La legge 28-2-1985, n.47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, è già in fase di avanzata attuazione. Il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi e la sanatoria degli illeciti edilizi (previsti rispettivamente nei capi III e IV della legge) rimuovono l'antigiuridicità degli abusi irreversibilmente commessi con la costruzione di opere non conformi alla disciplina di piano e dell'edificazione e, in tal guisa, cassano lesioni ormai consumate all'interesse pubblico. La legge, peraltro, non è (e non potrebbe essere) intesa a consentire che dagli edifici sanati si continuino a scaricare acque impure in modi impropri o si producano immissioni comunque pericolose per la salute pubblica, procurando danni permanenti e progressivi all'ambiente. Ed anzi l'attuazione della stessa può e deve costituire occasione per le autorità preposte alla tutela dell'igiene ambientale e del corretto assetto del territorio per operare la necessaria verifica - con la conoscenza delle situazioni di fatto - delle occorrenze utili a ripristinare e ad assicurare la salubrità dell'ambiente.
Ed infatti la legge non deroga e non consente infrazioni ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27-7-1934, n.1265, né alle disposizioni di cui alla legge 10-5-1976, n.319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento o a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n.915, in materia di smaltimento di rifiuti o a quelle relative alla protezione delle acque potabili o di balneazione o relative alla disciplina degli scarichi dei rifiuti in mare.
La legge stessa, del resto, si pone in linea di coerenza, in un disegno unico di protezione della salute da qualsivoglia effetto inquinante, con la successiva legge 8-7-1986, n.349 istitutiva del Ministero dell'ambiente, al quale sono stati attribuiti, oltre al compito di tutela delle acque ai sensi delle citate disposizioni, quelli:
a) di assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero di condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento (art.1, comma 2);
b) di collaborare, in un'ottica di reciprocità, in vista della effettiva protezione dell'ambiente, con le regioni, le province e i comuni, sia in relazione ad "aree ad elevato rischio di crisi ambientali" (art.7 legge n.349/86 cit.) sia per prevenire "gravi danni ecologici" ai sensi dell'art.8 della legge medesima, stabilendo per tali casi l'obbligo di adozione di adeguate misure provvisorie di salvaguardia e di ripristino da parte delle regioni e degli enti locali interessati ed il potere-dovere del Ministro dell'ambiente di intervenire anche in via sostitutiva;
c) di garantire l'osservanza del principio delineato dall'art.18 della legge stessa, secondo il quale il danno all'ambiente costituisce danno alla collettività e quindi allo Stato. Come tale esso è da prevenire e comporta comunque per iniziativa dello stesso Stato "nonché degli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo", l'obbligo di ripristinare l'equilibrio alterato per iniziativa dello stesso Stato.
Da quanto suesposto consegue che l'attuazione della legge 28-2-1985, n.47, deve risultare congruente con le esigenze della tutela dell'ambiente, ed in particolare con quelle espresse dalla normativa sull'inquinamento, e ciò in considerazione del carattere unitario e non settoriale della tutela stessa e della sua natura di interesse essenziale di rilievo costituzionale.
Quanto sopra premesso, si richiama l'attenzione delle competenti autorità sui seguenti punti.
In sede di predisposizione della disciplina di cui all'art.29 della legge n.47/85, il principio fondamentale contenuto nella lettera b) del comma 1 di tale articolo ("rispetto degli interessi di carattere ambientale") vale ad assicurare che le varianti per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi siano corredate dalle necessarie prescrizioni per il trattamento e lo smaltimento degli scarichi civili e dei rifiuti solidi. Tale esigenza, che si estende - ovviamente - ad ogni tipo di insediamento, risulta tanto più rilevante e di indifferibile soddisfazione se si pensa che i nuclei abusivi da recuperare attraverso le varianti costituiscono sempre un carico imprevisto ed aggiuntivo rispetto al grado di tollerabilità ambientale assunto a base delle previsioni di trasformazione territoriale dello strumento urbanistico.
Analoghe cautele dovranno essere messe in opera dai comuni in sede di applicazione del terzo comma del medesimo art.29, nelle ipotesi in esso previste.
E' appena il caso di ricordare, poi, che i programmi di cui alla lettera f) del secondo comma dell'art.29, la determinazione degli oneri di cui alla lettera g) dello stesso e le convenzioni di cui al successivo quarto comma dovranno sempre tener conto dell'entità delle risorse necessarie al soddisfacimento delle esigenze ora descritte.
Le opere per le quali è rilasciato il provvedimento in sanatoria devono tuttavia essere rese, se necessario, conformi alle prescrizioni recate dalla normativa vigente in materia di inquinamento ambientale, con particolare riferimento all'osservanza della legge n.319 del 1976, e successive modificazioni e integrazioni, di cui alle leggi 8-10-1976, n.690, 24-12-1979, n.650, 5-3-1982, n.62, 27-2-1984, n.18 e 25-7-1984, n.381.
A tal uopo è indifferibile che i comuni provvedano all'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie ad evitare inquinamenti o, secondo le circostanze, impongano ai concessionari la realizzazione di impianti adeguati salvo corrispondente riduzione del contributo di concessione.
Nel rilasciare il certificato di abitabilità o agibilità il sindaco è tenuto a verificare che la costruzione sia conforme alle leggi statali e regionali in materia igienico-sanitaria ed ambientale.
E' appena il caso di ricordare che i sindaci sono tenuti all'adozione delle misure necessarie alla difesa dalle lavorazioni insalubri (articoli 216 e 217 testo unico legge sanitaria regio decreto 27-7-1934, n.1265).
Particolare cautela, infine, dovrà essere posta nell'esercizio delle attività di competenza degli enti ed organi in indirizzo nelle ipotesi in cui i nuclei e le opere da recuperare, dei quali si richiede la sanatoria, siano ubicati in aree demaniali di rilevanza naturalistica.
In tal caso le prescrizioni del quarto comma dell'art.32 della legge n.47/85 devono trovare applicazione particolarmente rigorosa, sia sul piano della motivazione del provvedimento con cui lo Stato o l'ente interessato potrebbe dichiarare la propria disponibilità ai sensi della norma ora richiamata, sia in relazione alla obiettiva necessità di assicurare che importanti settori del demanio non vengano sostanzialmente abbandonati alle conseguenze di una sanatoria indiscriminata.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra gli enti, amministrazioni ed organi in indirizzo vorranno attivare con il Ministero dell'ambiente, nella cui precipua responsabilità rientra la materia trattata nella presente circolare, uno scambio di reciproche informazioni, in uno spirito collaborativo e nel rispetto delle rispettive competenze, in vista dell'esigenza non più differibile di realizzare una effettiva applicazione delle leggi di tutela dell'ambiente.




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