D.M. 26 MARZO 1985 <<PROCEDURE E REQUISITI PER
L'AUTORIZZAZIONE E
LA ISCRIZIONE DI ENTI E LABORATORI NEGLI ELENCHI DEL
MINISTERO
DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N.818>>.
Ai sensi della legge n.818 del 7-12-1984, articolo 1,
con decreto del Ministro dell'Interno in data 26-3-1985,
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
sono state stabilite le procedure ed i requisiti necessari
per l'autorizzazione a rilasciare certificazioni e
per l'iscrizione di Enti e Laboratori negli elenchi
del Ministero dell'Interno di cui ai commi secondo
e terzo del precitato articolo
L'articolo 1, primo comma, del D.M. in argomento stabilisce
che enti e laboratori, autorizzati dal Ministero dell'Interno
previo accertamento dei requisiti di cui al decreto
stesso, rilasciano le certificazioni di prova, che
i Comandi dei vigili del fuoco possono richiedere al
fine dell'approvazione di un progetto e/o del rilascio
del certificato di prevenzione incendi, ai sensi della
legge precitata.
Il richiamato articolo del decreto puntualizza inoltre
che tali certificazioni riguardano l'accertamento dei
requisiti stabiliti o richiamati dalle norme di prevenzione
incendi con l'adozione delle procedure stabilite dalle
stesse o, in assenza, di quelle procedure poste in
essere presso il Centro studi ed esperienze del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Nel campo delle certificazioni rilasciate da enti e
laboratori autorizzati da questo Ministero rientrano
anche le certificazioni necessarie per ottenere, da
parte del Ministero dell'Interno, l'approvazione di
tipo e la omologazione ai fini della prevenzione incendi,
dei materiali, dei dispositivi, dei componenti e degli
impianti nei casi in cui ciò è regolato
da specifiche norme in materia. Ulteriore precisazione
al riguardo è contenuta nel comma 2 dell'articolo
13 del decreto di cui trattasi.
Gli articoli 2 e 3 determinano rispettivamente alcune
caratteristiche professionali richieste al personale
del laboratorio nonché il periodo minimo di
attività che il laboratorio deve aver maturato
ai fini del rilascio della autorizzazione.
L'articolo 4 tratta delle responsabilità del
direttore del laboratorio ed evidenzia il divieto di
operare, nel campo delle certificazioni di prova, in
favore di richiedenti con i quali il laboratorio abbia
rapporti di interdipendenza o interessi commerciali.
In merito al comma 1 dell'articolo 5, si ritiene opportuno
precisare che, nel caso in cui in un determinato settore
di certificazione le modalità di prova non siano
espressamente contenute nella norma di prevenzione
incendi, il Centro studi ed esperienze, su richiesta
dei laboratori, è tenuto a comunicare con il
necessario dettaglio le specifiche modalità
di prova, in uso presso il Centro studi ed esperienze
stesso, al fine di consentire ai medesimi di predisporre
le procedure e le attrezzature che il caso richiede
per ottenere l'autorizzazione a certificare nel settore
stesso.
Il Centro studi ed esperienze, parimenti, dovrà
comunicare ai laboratori, già autorizzati da
questo Ministero, le eventuali variazioni inerenti
le modalità di prova e quanto altro indicato
al comma 2 dell'articolo 5.
L'articolo 6 concerne le verifiche ed i controlli che
questa Amministrazione esegue sui laboratori, prima
dell'autorizzazione e nel corso dell'esercizio, nonché
la competenza in materia del Centro studi ed esperienze.
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 trattano delle procedure per
la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione, della
validità e della possibilità di revoca
della stessa nonché della formazione e pubblicazione
degli elenchi dei laboratori autorizzati.
Le richieste delle certificazioni di prova, secondo
quanto specificato all'art.12, comportano, da parte
dei richiedenti, la presentazione delle necessarie
documentazioni e campionature che i laboratori sono
tenuti ad indicare.
A tal fine il Centro studi ed esperienze, nell'applicazione
di quanto disposto dall'articolo 6, comma primo, punto
a) e dal comma secondo dell'articolo stesso, provvede
a predisporre, in congruenza con le proprie procedure
in materia di certificazioni, modelli unificati per
la presentazione della documentazione necessaria nonché
a definire, in via generale, le caratteristiche delle
campionature occorrenti ai laboratori per l'esecuzione
delle prove inerenti ogni singolo tipo di materiale,
manufatto, ecc.
Ove non stabilito da specifiche norme, il Centro studi
ed esperienze provvederà inoltre a fissare il
periodo di validità dei vari tipi di certificazioni,
da riportarsi sulle stesse, a cura del laboratorio
certificante, per ogni tipo di materiale, manufatto,
ecc. sottoposto a prova (art.15).
L'articolo 17 riguarda l'autorizzazione provvisoria
dei laboratori ad emettere certificazioni di prova,
in attesa della pubblicazione degli elenchi.
Si precisa in merito che i laboratori saranno autorizzati
con appositi decreti ministeriali da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale.
(c) 1996 Note's