NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI DA APPLICARSI NELL'AMBITO DI COMUNITA' RELIGIOSE.
Sono pervenute da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili
del fuoco e da comunità religiose interessate
al problema quesiti riguardanti le norme di prevenzione
incendi da applicarsi nell'ambito delle comunità
suddette.
A tale riguardo si precisa che:
Per le comunità religiose non è direttamente
ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo
antincendi e, infatti, il decreto interministeriale
16-2-1982, recante l'elenco delle attività soggette
al controllo di prevenzione incendi, non prevede una
voce specifica in tal senso.
Comunità del tipo accennato riuniscono, di norma,
persone che vivono per scopi religiosi in uno stesso
fabbricato, permanentemente residenti negli stessi
ambienti con comportamenti umani, densità di
affollamento e situazione dei luoghi in generale molto
simili a quanto si verifica nell'ambito di un comune
fabbricato di civile abitazione.
Premesso tale asserto di validità generale, le
comunità religiose rientrano negli obblighi
dell'attuale normativa di prevenzione incendi in tutti
quei casi in cui, da parte e nell'ambito della comunità,
siano esercite attività specifiche che, come
tali, rientrano fra quelle contemplate nell'elenco
allegato al predetto decreto 16-2-1982.
A titolo esemplificativo l'obbligo di osservanza delle
norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell'ambito
della comunità religiosa, siano operanti scuole
con più di 100 persone presenti, posti letto
in numero maggiore di 25 utilizzati come albergo, pensione,
dormitorio e simili ovvero come ospedale, casa di cura
e simili, locali di spettacolo o trattenimento con
capienza superiore a 100 posti, depositi di merci pericolose
nonché impianti tecnologici e servizi (centrali
termiche o di condizionamento, autorimesse, ecc.) aventi
caratteristiche tali da rientrare tra le attività
pure soggette al controllo di prevenzione incendi.
In conclusione, per le comunità religiose, in
quanto tali, non si ravvisa alcuna necessità
di prevedere una normativa specifica di prevenzione
incendi, essendo estranea al problema la particolare
qualificazione di chi esplica l'attività soggetta.
(c) 1996 Note's