E PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 GENNAIO 1956, N.164 - DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE E DELL'IMPIEGO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI (Con Allegato).
Sono pervenuti a questo Ministero diversi quesiti concernenti
questioni connesse all'utilizzazione dei ponteggi metallici
fissi; poiché tali problematiche rivestono carattere
di generalità lo scrivente, al fine di pervenire
a soluzioni univoche sul piano operativo, ha predisposto
le seguenti istruzioni, in conformità al parere
espresso al riguardo dalla Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1) Premessa L'impiego dei ponteggi metallici fissi è
subordinato alla osservanza delle norme contenute nel
capo V del D.P.R. 7-1-1956, n.164 e delle istruzioni
per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio, che costituiscono
parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal
Ministero del lavoro ai sensi dell'art.30 del suddetto
decreto.
Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di
riscontro della rispondenza della struttura e dei singoli
elementi alle norme di cui al citato capo V e successivi
decreti ministeriali di riconoscimento di efficacia
sulla base quindi, di una potenziale idoneità
del ponteggio ad un impiego generalizzato nel rispetto
sempre degli schemi autorizzati.
Pertanto, ove non espressamente previsto dal costruttore
nella richiesta di autorizzazione, non vengono prese
in considerazione specifiche misure di sicurezza relative
a casi ed utilizzazioni particolari.
La disciplina prevista dal legislatore per la costruzione
e l'impiego dei ponteggi metallici fissi influisce,
per vari aspetti, nella attività di vigilanza
sull'impiego di queste opere provvisionali.
Infatti, mentre nel caso di accertamenti su ponteggi
ed impalcature in legname ogni apprezzamento è
demandato agli organi di vigilanza sulla scorta delle
disposizioni di legge - che in via generale sono espresse
dall'art.7 ed in particolare da tutti gli articoli
del Capo IV del D.P.R. n.164/56 - quando trattasi di
ponteggi metallici fissi, la vigilanza si raccorda,
per così dire, su un controllo di merito già
effettuato a suo tempo dal Ministero del lavoro che
ha rilasciato la relativa autorizzazione all'impiego.
E' del tutto evidente che non è compito connesso
alla vigilanza sull'impiego dei ponteggi metallici
entrare nel merito delle caratteristiche di resistenza
dei materiali, delle sollecitazioni, dei coefficienti
di sicurezza, ecc. poiché tali aspetti sono
già stati esaminati, a suo tempo, dal Ministero
che ha concesso l'autorizzazione; rientra, invece,
tra i predetti compiti accertare, in primo luogo, se
nel cantiere dove il ponteggio è impiegato,
è tenuto il "libretto" contenente
copia della documentazione di cui all'ultimo comma
dell'art.30 del D.P.R. 164/56 e copia del disegno esecutivo
dal quale risultino tutti i dati, così come
è stabilito dall'art.33 sempre del D.P.R. n.164/56,
che dispone, fra l'altro l'obbligo della tenuta di
questi documenti e della loro esibizione agli incaricati
della vigilanza.
Quanto sopra soltanto qualora si tratti di opere provvisionali
"normali" di altezza inferiori ai 20 metri;
per ponteggi più alti o di notevole importanza
e complessità in rapporto alle loro dimensioni
o ai sovraccarichi trova applicazione l'art.32 che
fa obbligo di erigere il ponteggio sulla base di un
progetto specifico redatto e firmato da un professionista
abilitato; in tal caso presso il cantiere deve essere
tenuta, oltre alla documentazione indicata in precedenza,
anche copia del progetto e dei disegni esecutivi.
E' opportuno precisare, in proposito, che sia la progettazione
sia i calcoli devono essere eseguiti secondo le istruzioni
approvate nell'autorizzazione ministeriale - istruzioni
che devono essere fornite dal fabbricante e rese disponibili
in cantiere - (art.32 punto 1 D.P.R. n.164/56) ed in
ogni caso nel rispetto di tutte le norme relative alle
caratteristiche costruttive previste dalle varie norme
del già citato Capo V del D.P.R. n.164/56 nonché,
ovviamente, delle norme di buona tecnica.
Per le situazioni che necessariamente richiedono l'uso
di ponteggi strutturati in parziale difformità
dagli schemi autorizzati (costruzione o manutenzione
di manufatti di forma peculiare: ad es. serbatoi a
fungo, costruzioni con notevoli aggetti ecc.), dovrà
essere redatto un progetto, firmato da un professionista
abilitato, seguendo i criteri esposti al punto 7-1
dell'allegato 1 alla presente circolare che riassume
i principali riferimenti per le verifiche di stabilità.
Si deve inoltre tener presente che - fatta eccezione
dei casi in cui ciò sia previsto dalle relative
autorizzazioni - non è consentito utilizzare
elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso
e/o misto, ancorché trattasi di elementi di
ponteggi autorizzati, a meno che ciò non sia
previsto da uno specifico progetto, redatto secondo
i già citati criteri del punto 7 dell'allegato
1.
Al di fuori di tali particolari circostanze si configurerebbe
la violazione dell'art.30, ultimo comma, in quanto
il ponteggio è stato eretto in difformità
dagli schemi autorizzati. D'altronde dall'assemblaggio
di parti di per sé giudicate idonee in sede
di autorizzazione non necessariamente deriva l'idoneità
dell'opera presa nel suo complesso, a maggiore ragione
ove si considerino i problemi di incompatibilità
dimensionale tra i vari elementi (basti pensare, ad
esempio alle diagonali dei telai prefabbricati ed alle
differenze dei valori di scorrimento tra i vari tipi
di giunti e di tubi).
2) PROBLEMI DI INSTABILITÀ STRUTTURALE CONNESSI
CON IL NUMERO DEGLI IMPALCATI.
I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari
multipiani caratterizzate da una notevole snellezza
delle aste e quindi comportanti rischi di crollo improvviso
o fenomeni di instabilità locale e d'insieme,
difficilmente valutabili in relazione: ai giochi esistenti
fra le parti costituenti il ponteggio, al numero -
necessariamente discontinuo - di ancoraggi ed alla
indeterminazione degli effetti stabilizzanti dovuti
alle diagonali di facciata, di stilata e nei piani
orizzontali (in pianta).
Per risolvere le indeterminazioni di calcolo i prototipi
dei ponteggi vengono sottoposti a prove sperimentali
di collasso che ne caratterizzano, per gli schemi previsti
dal fabbricante, i limiti di impiego.
In relazione a tali limiti le autorizzazioni alla costruzione
ed all'impiego fissano in modo univoco il numero massimo
di impalcati carichi e scarichi che possono essere
montati sulla stessa verticale.
L'aumento di impalcati, rispetto a quelli massimi previsti
dagli schemi-tipo autorizzati, comporta una progressiva
riduzione del grado di sicurezza della struttura, con
rischio tanto più grave in quanto il collasso
si manifesta in modo improvviso, al raggiungimento
del carico critico e senza alcuna manifestazione di
fenomeni di deformazione; conseguentemente la semplice
esistenza di impalcati supplementari oltre quelli consentiti
potrebbe determinare - soprattutto nel caso di ponteggi
di rilevante sviluppo verticale già di per sé
ai limiti dei valori ammissibili di sicurezza - rischi
di crollo, a prescindere dai sovraccarichi potenziali.
Tale rischio non può essere, ovviamente giustificato
da altre esigenze, seppure di carattere antinfortunistico,
che comunque possono essere soddisfatte da misure che
non inficiano la stabilità dell'opera. Infatti,
nei ponteggi da costruzione l'accesso agli impalcati
- ancorché posti in alto - può avvenire
dai solai già gettati, a mezzo di apposite andatoie,
ed il rischio di caduta dai piani non muniti di impalcati
viene evitato - ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n.164/56
- mediante sbarramento delle aperture. In quelli di
manutenzione, non sussistendo il secondo tipo di rischio,
occorre far sì che l'accesso avvenga in modo
agevole e sicuro.
Particolari soluzioni che si volessero prevedere nello
schema costruttivo del ponteggio dovranno essere comprese
nell'autorizzazione.
Da quanto sopra esposto discende che, in sede di vigilanza,
si dovranno tenere presenti le seguenti indicazioni:
a) Ponteggi a telaio prefabbricato: presentano la stessa
struttura portante sia per i tipi da costruzione che
per quelli da manutenzione; varia però, generalmente,
il numero massimo degli impalcati ammissibili e dei
carichi di esercizio considerati, per ciascuno di essi,
nell'autorizzazione. Si dovrà quindi accertare,
nei singoli casi di specie, che il numero di impalcati
non sia superiore a quello della autorizzazione e che
l'attività lavorativa non si svolga contemporaneamente
su un numero di impalcati superiore a quelli per i
quali sono stati considerati i carichi di servizio
nella autorizzazione stessa.
b) Ponteggi a tubi e giunti: gli schemi da costruzione
e da manutenzione sono differenti; si dovrà
esigere sempre il rigoroso rispetto dell'autorizzazione
nei ponteggi da costruzione (e cioè che il numero
di impalcati non sia superiore a quello autorizzato
e che l'attività lavorativa non si svolga contemporaneamente
su un numero di impalcati superiore a quelli considerati
carichi nell'autorizzazione).
Per i ponteggi di manutenzione, invece, si potrà
accettare un aumento del numero degli impalcati alle
seguenti condizioni:
1) la struttura portante dovrà essere integrata
in modo da riprodurre lo schema da costruzione;
2) il numero complessivo degli impalcati da considerare
carichi ed i carichi di servizio, devono risultare
tali da mantenere il carico globale, al piede della
stilata, entro i limiti di quello previsto per il ponteggio
da costruzione.
Inoltre:
- il numero complessivo degli impalcati;
- il numero degli impalcati carichi;
- i carichi di servizio devono essere riportati in calce
al disegno esecutivo, firmato dal responsabile del
cantiere, ai sensi dell'art.33 del citato D.P.R. n.164.
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo che, ogni qualvolta si deroghi dagli schemi tipo e dalle condizioni di carico previste nell'autorizzazione, il ponteggio venga eretto in base ad un progetto redatto da un professionista abilitato, ferma restando la schematizzazione strutturale prevista nelle prove (diagonali e correnti).
Al fine di assicurare un corretto uso del ponteggio
e di evitare la possibilità che venga sovraccaricato
oltre i limiti ammissibili, emerge l'opportunità
- anche in relazione al disposto dell'art.4 lettera
b) del decreto del Presidente della Repubblica n.547/55
- che, a cura dell'utente, venga esposto in cantiere,
in modo chiaramente visibile, un cartello riportante
le caratteristiche essenziali del ponteggio e, più
precisamente:
1) natura (da costruzione o da manutenzione);
2) numero complessivo degli impalcati;
3) numero degli impalcati su cui è consentita
l'attività lavorativa e carichi ammissibili.
3) PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio,
dei ponteggi contenute nelle autorizzazioni ministeriali,
prevedono (punto 6.3.1.) la messa in opera di uno o
più "parasassi" capaci di intercettare
la caduta di materiali, fissandone altresì le
caratteristiche costruttive.
La chiusura frontale del ponteggio mediante teli - recentemente
diffusasi nei cantieri - non realizza le stesse garanzie
di sicurezza dei "parasassi" predetti e,
conseguentemente, non può essere ritenuta sostitutiva
delle anzidette protezioni.
Trattasi, comunque, di una misura di sicurezza aggiuntiva
- peraltro non prevista specificamente da alcuna norma
del decreto del Presidente della Repubblica n.164/56
- che può essere adottata a condizione che non
venga modificata la funzione protettiva del "parasassi".
Inoltre la presenza di teli così come di affissi
pubblicitari sul fronte del ponteggio aumenta la superficie
esposta al vento, il carico dovuto al proprio peso
e, conseguentemente, la sollecitazione indotta da questo
fattore sulla struttura, rispetto ai valori presi in
considerazione nei calcoli presentati ai fini dell'autorizzazione.
Pertanto, non essendo accettabile una valutazione in
astratto delle condizioni di sicurezza senza una apposita
verifica di calcolo che tenga conto delle maggiori
sollecitazioni, incombe all'utilizzatore l'obbligo
di far predisporre la predetta verifica, a cura di
un professionista abilitato e di tenerne copia presso
il cantiere.
4) CONTROLLI DIMENSIONALI
Ai fini del rispetto, da parte dei fabbricanti, delle
dimensioni (e relative tolleranze ammissibili) degli
elementi di ponteggio, con particolare riferimento
soprattutto agli spessori dei tubi e dei profilati,
gli Ispettorati del lavoro procederanno ad accertamenti
sistematici a campione presso gli stabilimenti di produzione
od i depositi dei fabbricanti e dei loro rivenditori.
In caso di accertata non rispondenza delle dimensioni,
nei limiti delle tolleranze ammissibili rispetto a
quelle nominali, si dovrà provvedere e trasmettere
rapporto allo scrivente Ministero, per l'adozione dei
provvedimenti previsti nella autorizzazione stessa.
Allegato 1
CRITERI FONDAMENTALI PER LE VERIFICHE DI STABILITA' DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
1. I ponteggi metallici fissi da costruzione e da manutenzione sono opere provvisionali a struttura reticolare, caratterizzata da una notevole snellezza delle aste, staticamente non indipendenti in quanto la loro stabilità dipende in misura essenziale dal numero, dalla distribuzione e dalle caratteristiche degli ancoraggi che li vincolano all'edificio alla cui costruzione o manutenzione i ponteggi consentono di provvedere.
2. Il cedimento dei ponteggi metallici sotto le sollecitazioni cui sono assoggettati nel pratico impiego, cedimento che può assumere le caratteristiche di un crollo improvviso, è essenzialmente dovuto a fenomeni di instabilità locale e/o d'insieme che si manifestano quando le tensioni, nelle aste, raggiungono i valori critici corrispondenti alle snellezze in gioco.
3. Per impostare le verifiche di stabilità dei
ponteggi in assenza di riscontri sperimentali, occorre
necessariamente ipotizzare a priori il comportamento
(che può risultare di tipo euleriano ovvero
cinematico) della struttura in prossimità delle
condizioni critiche che preludono il collasso.
Tale comportamento a parità d'ogni altra condizione
(numero, caratteristiche e distribuzione degli ancoraggi;
numero e schemi delle controventature...), dipende
in misura essenziale dalla rigidezza dei nodi strutturali
e dai giochi inevitabilmente presenti negli accoppiamenti
(o attacchi) i cui effetti sinergici sulla stabilità
della struttura sono, generalmente, di difficile ed
incerta valutazione a priori, partendo dai disegni
costruttivi quotati degli elementi componenti e dal
loro schema d'assemblaggio.
4. Per superare le indeterminazioni di calcolo e consentire
la impostazione delle verifiche su basi oggettive,
con criterio uniforme per tutti i ponteggi, in Italia
i prototipi dei ponteggi, montati, controventati ed
ancorati secondo gli schemi previsti dai fabbricanti,
vengono sottoposti, in laboratorio, a prove di carico
spinte fino ad ottenere il collasso della struttura.
Dai risultati delle prove si ricavano i parametri che
consentono di affrontare, senza indeterminazioni, con
procedura semplificata, le verifiche di stabilità.
5. Chiaramente, se si variano gli schemi strutturali (se si varia ad es. il tipo di controventatura o il numero delle controventature) variano, generalmente, i carichi di collasso del ponteggio e quindi i parametri che ne caratterizzano le condizioni di stabilità e ne definiscono, conseguentemente, i limiti di un sicuro impiego.
6. Le autorizzazioni ministeriali alla costruzione ed
all'impiego dei ponteggi garantiscono, in condizioni
normali di impiego corretto, la stabilità delle
strutture:
a) alte fino a 20 m (misurati dal piano d'appoggio delle
basette all'estradosso del piano di lavoro più
alto);
b) realizzata conformemente agli schemi tipo riportati
nei libretti contenenti, oltre la copia dell'autorizzazione,
le istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio
(per i quali schemi sono stati individuati sperimentalmente
i parametri);
c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non
superiore a quello riportato negli schemi tipo;
d) con gli ancoraggi distribuiti (almeno un ancoraggio
ogni 22 mq) e realizzati conformemente alle indicazioni
riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari
efficacia;
e) con sovraccarico complessivo in proiezione verticale
non superiore a quello preso in considerazione nella
verifica di stabilità del ponteggio; la verifica
è riportata (cap. IV) nel libretto di istruzioni;
f) con una superficie esposta all'azione del vento non
superiore, per ciascun modulo (m 1,80x1,80 per i ponteggi
a tubi e giunti e m 1,80x2 per i ponteggi a telai prefabbricati),
a quella presa in considerazione nella verifica di
stabilità del ponteggio; la verifica è
riportata (cap. IV) nel libretto di istruzioni;
g) con i collegamenti (attacchi) bloccati mediante l'attivazione
dei relativi dispositivi di sicurezza.
I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto
delle condizioni precedentemente indicate non garantiscono
il livello di sicurezza che è presupposto all'autorizzazione
ministeriale.
Quando vengono adottate varianti rispetto anche ad una
sola delle condizioni di cui alle lettere a), b), c),
e), f), la stabilità del ponteggio dev'essere
accertata con una specifica verifica di calcolo firmata
da un ingegnere o architetto abilitato all'esercizio
della professione. Copia del progetto, con i disegni
esecutivi e la relazione di calcolo, deve essere tenuta
in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.
7. A proposito di dette verifiche di calcolo specifiche
si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.
7.1 Quando vengono adottati schemi di montaggio diversi
dagli schemi tipo autorizzati (ad es. quando si modificano
o si riducono le controventature) non è consentito
effettuare le verifiche con la procedura semplificata
di calcolo riportata sul libretto di istruzioni contenente
l'autorizzazione ministeriale utilizzando i parametri
(Beta), (lambda) ed (omega), ivi considerati.
Se si vuole, anche in questo caso, adottare la citata
procedura semplificata di calcolo, occorre fare riferimento
a nuovi parametri (Beta), (lambda) ed (omega) la cui
determinazione è vincolata all'esecuzione di
nuove prove di laboratorio effettuate sugli schemi
che si intendono adottare.
E' ammessa deroga a questo criterio generale unicamente
nel caso in cui le modifiche che si apportano allo
schema tipo risultano palesemente a vantaggio della
stabilità della struttura (tale risulterebbe,
ad es., la sostituzione delle diagonali prefabbricate
con diagonali in tubo e giunto). In questo caso è
ancora consentito far riferimento ai parametri propri
dello schema tipo di base contenuti nel libretto di
istruzioni.
7.2 Se si varia, in senso sfavorevole alla stabilità della struttura, anche soltanto una delle condizioni di carico di cui alle lettere a), c), e), f), ma si adotta uno schema di montaggio conforme ad uno schema tipo autorizzato, riportato sul libretto di istruzioni, è ammesso effettuare le specifiche verifiche di stabilità con la procedura semplificata di calcolo utilizzando i parametri (Beta), (lambda) ed (omega) propri dello schema tipo adottato, assumendo naturalmente le sollecitazioni assiali (N) e flessionali (M) indotte dalle peculiari condizioni di carico considerate.
7.3 Si rileva, infine, che i ponteggi a telai prefabbricati
realizzati secondo un determinato schema di montaggio
non presentano tutti la medesima capacità di
sovraccarico e quindi non si prestano tutti, in egual
misura, ad essere notevolmente sviluppati in altezza
oltre i 20 m, sia in rapporto al maggior peso proprio
della struttura, sia in rapporto alla maggiore spinta
esercitata sulla struttura dal vento che, per altezze
maggiori di 20 m, si considera crescente con legge
lineare a partire dal valore costante che si assume
per i primi 20 m. (v. CNR - UNI 10012).
Per i ponteggi a telai prefabbricati il parametro cui
deve farsi riferimento, per un immediato giudizio in
merito, è il valore sperimentale del carico
critico complessivo (relativo ad 8 montanti) del ponteggio
montato secondo lo schema adottato (valore riportato
nel libretto delle istruzioni). I ponteggi che presentano
un carico critico complessivo prossimo a 20 tonnellate
(valore minimo accettabile) mal si prestano (quantomeno
senza rinforzi - ad es. con un maggior numero di controventature
e/o di ancoraggi efficaci) a significativi sviluppi
in altezza oltre i 20 m.
(c) 1996 Note's