INTEGRAZIONI PROCEDURALI ALLE CIRCOLARI N.2/1984, N.5/1985 E LETTERA-CIRCOLARE PROT.N.3/2223 PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE LEGGI N.47/1985 E N.52/1985
I condizionamenti imposti dalla pressione degli imprevedibili
influssi in attuazione della legge n.47/1985, unitamente
all'approssimarsi del termine previsto per l'entrata
in vigore della legge n.52/1985 - con particolare riferimento
all'art.13 che modifica l'art.2826 del codice civile,
con effetti per rinvio anche sull'art.2659 - inducono
a rivedere, seppure marginalmente, talune delle norme
dettate con la circolare n.2/1984, già temporaneamente
modificate dalla circolare n.5/1985 e disciplinate
altresì dalla avvertenza metodologica contenuta
nella lettera circolare prot. n.3/2223 del 20-7-1985.
I mutamenti che si ritiene opportuno introdurre sono
mirati principalmente a non perdere l'obiettivo di
consentire che le dichiarazioni di nuova costruzione
siano accompagnate dal mod.55- autoallestito fornito
di identificativi definitivi fin dall'origine, la cui
copia - munita a vista da parte dell'Ufficio del numero
di partita - possa svolgere (quando occorre), previa
la sola regolarizzazione amministrativa, la funzione
di certificazione; e che del pari in occasione delle
variazioni, la copia da restituire del Mod.44 sia posta
in condizioni di poter essere utilizzata per lo stesso
scopo.
Si introduce il criterio - come già previsto
nel nuovo Mod.1N- che tutte le richieste di accatastamento
e variazioni possano essere sottoscritte dai professionisti
iscritti agli albi che, sotto la propria responsabilità,
dichiarino di agire per conto di chi sarebbe tenuto
a presentarle. Tale facoltà si estende anche
alla richiesta di copia di planimetrie, e pertanto
nel Mod.R.C. relativo deve essere apposta la firma
e timbro del professionista in luogo della lettera
di incarico professionale.
Si dispone altresì che anche gli accatastamenti
di nuova costruzione da presentare in previsione di
atti traslativi o per la richiesta dell'abitabilità,
primo comma dell'art.52 della legge n.47/1985 vengano
consegnati in seconda sezione come già indicato
nella circolare n.5/1985 per quelli riguardanti la
sanatoria edilizia in quanto, unificando la procedura,
tutti si dovranno concludere con il rilascio immediato
della copia del Mod.55. Pertanto la ricevuta prevista
in detta circolare, riguardante le nuove costruzioni,
resta valida come specifica dei documenti presentati,
mentre quella per le variazioni può essere utilizzata
come ricevuta provvisoria.
Si stabilisce inoltre, in considerazione dei motivi
già espressi, che i protocolli Mod.97 vengano
dalla quarta sezione fisicamente disgiunti per le operazioni
di accettazione delle domande di voltura, degli accatastamenti
di nuova costruzione e delle variazioni; l'attuale
protocollo dovrà proseguire per l'accettazione
delle domande di voltura mentre per le altre operazioni
dovranno essere istituiti, contraddistinguendoli con
una serie letterale, altri Mod.97; e qualora l'Ufficio
lo ritenga opportuno, anche più protocolli per
lo stesso genere di operazione. La disposizione deve
consentire l'apertura di più sportelli per il
rapido smaltimento di accettazione delle documentazioni.
Per l'accettazione dei documenti di accatastamento
di nuova costruzione la quarta sezione dovrà
pertanto fornire alla seconda sezione i Mod.97 (uno
o più) come sopra costituiti, consentendo così
una protocollazione definitiva che altrimenti dovrebbe
essere ristabilita in quarta sezione. I numeri finora
utilizzati dalla seconda sezione per il rilascio di
ricevute dovranno essere lasciati provvisoriamente
liberi nei sopradetti Mod.97, per essere completati
quanto prima dalla sezione stessa.
Vengono pure ricordate o aggiunte alcune precisazioni
dettate particolarmente dalla necessità del
condono; ad esempio la presentazione della denuncia
di nuova costruzione di fabbricati rurali o la loro
trasformazione in urbani.
Interpretando compiutamente la norma portata dal primo
comma dell'art.52 della legge n.47/1985, che non impone
l'autenticazione della copia della documentazione,
si precisa infine che sarà cura del professionista,
senza alcun intervento da parte dell'Ufficio predisporre
la copia della documentazione catastale da presentare
al Comune per la richiesta dell'abitabilità;
e pertanto si abroga la relativa disposizione contenuta
nella circolare n.5/1985.
Non si ritiene di enunciare una per una le modifiche
apportate alla circolare n.2/1984. Esse appariranno
nel contesto della ricapitolazione che segue, con cui
si vuole opportunamente richiamare la procedura al
momento attuale.
A) ACCATASTAMENTO DI NUOVE COSTRUZIONI URBANE
1 - ESTRATTO DI MAPPA PER LA REDAZIONE DEL TIPO MAPPALE
L'estratto (Mod.51 modif.) deve essere richiesto dall'Ufficio
con Mod.R.C. Il professionista può predisporsi
direttamente il Mod.51, desumendolo da un foglio di
mappa in suo possesso o da analogo estratto precedentemente
acquisito e, utilizzando la procedura prevista (cod.14
del Mod.R.C.), farlo convalidare. Esso, è ovvio,
deve corrispondere a quanto attualmente indicato nei
fogli di visura.
Tale procedura è da consigliare, poiché
pone l'Ufficio, riscossi i tributi dovuti e rilasciata
la ricevuta, nella condizione di restituire immediatamente
l'estratto, rinviando la formalizzazione di convalida
a quando sarà introdotto in mappa il tipo mappale.
In questo caso la ricevuta o sua copia va unita al
tipo mappale da presentare.
Per rendere più attuabile il suggerimento dato,
fino alla scadenza dei termini previsti dalla legge
n.47/1985, compatibilmente con la possibilità
connessa alla situazione logistica, può essere
consentito ai professionisti di estrarre disegni dal
foglio di visura, contestualmente all'accertamento
delle intestazioni catastali.
Qualora le particelle da richiedere o autenticare derivino
da un tipo di frazionamento per il quale sia stata
rinviata l'approvazione e quindi ancora non indicato
in mappa, l'estratto deve essere desunto dal tipo stesso.
Pertanto, se l'estratto viene richiesto, si deve indicare
nel Mod.R.C. l'atto traslativo che contiene il tipo
non approvato, mentre se ne è richiesta la convalida,
il professionista deve indicare gli estremi dell'atto
sul Mod.51 stesso. In ambedue i casi l'Ufficio deve
provvedere, senza obbligo di introduzione in mappa
del tipo, a prenotare sul Mod.50 i numeri necessari
per l'immediata sostituzione dei subalterni letterali
richiesti, indicandoli sull'estratto e opportunamente
anche sul tipo rinviato.
2 - TIPO MAPPALE (MOD. 51 MODIF. - ORIGINALE E 1 COPIA)
Si ricorda che il tipo mappale ha l'obiettivo di definire
nel lotto la rappresentazione dei corpi di fabbrica
edificati. Tuttavia può presentarsi il caso
che esso serva anche per definire il "lotto edificato"
nell'ambito di un più ampio appezzamento individuato
da una o più particelle. In questa evenienza,
il tipo mappale non costituisce tipo di frazionamento;
è necessario che esso sia presentato preventivamente
all'Ufficio, al solo scopo di ottenere il rilascio
immediato dei numeri di mappa - prenotati a Mod.50
- necessari per la distinzione fra lotto edificato
e parte residua.
Qualora lo si voglia utilizzare anche come tipo di frazionamento,
e quindi ottenere il rilascio del "secondo originale"
in vista di una transazione che interessi la parte
residua dell'appezzamento, occorre compilare il Mod.51
F TP per la dimostrazione del frazionamento, produrre
una ulteriore copia in bollo, consegnare la copia di
quella depositata presso il Comune (art.18 legge n.47/1985)
ed attendere i tempi necessari per l'approvazione preventiva.
Quando, per meglio indicare le misure di rilievo, sia
necessario sviluppare il disegno del lotto o porzione
di esso, questo va rappresentato o sullo spazio del
modello non utilizzato per l'estratto o su un lucido
da allegare al tipo. Lo sviluppo, a scelta del professionista,
può essere espresso in scala o come semplice
abbozzo. Le misure da indicare devono essere quelle
realmente riscontrate sul terreno e qualora nella mappa
si riscontrino difformità con le misure rilevate,
deve esserne data notizia sul tipo. La rappresentazione
dei fabbricati deve comunque sempre risultare nell'estratto
rilasciato o autenticato.
Nel lotto devono essere rappresentati i soli fabbricati,
escluse quindi linee che definiscono pertinenze scoperte
esclusive o comuni; e pertanto vanno depennate in rosso
sull'estratto di mappa le eventuali linee inutili ai
fini della chiarezza del "lotto" e i numeri
delle particelle da sopprimere, nonché gli eventuali
fabbricati preesistenti e demoliti, per i quali è
necessario allegare il Mod.44 di variazione ovvero
dichiarare se essi non sono censiti nel C.E.U.
Diversamente da quanto previsto dalla circolare n.2/1984,
il professionista stesso deciderà quale numero
attribuire all'intero lotto, scegliendolo tra quelli
che lo costituiscono, e - con parziale innovazione
- ad esso deve graffare tutti i corpi di fabbrica rappresentati.
3 - DENUNCIA DI CAMBIAMENTO (MOD. 3 SPC - ORIGINALE
E 1 COPIA)
In attesa di una nuova ristampa del Mod.3 SPC, alla
presente circolare si allega un prototipo formalmente
più idoneo a contenere le informazioni richieste
per l'accatastamento. Si invitano gli Uffici e gli
Ordini professionali a farne copie per la massima divulgazione
e per la immediata utilizzazione.
Esso deve contenere:
1) nella prima pagina, oltre al Comune ed eventualmente
la sezione censuaria, l'elenco di tutti i denuncianti
l'immobile completi dei dati anagrafici, ovvero della
ragione sociale e dei rispettivi titoli di possesso;
il nome del redattore del tipo mappale o che sottoscrive
la dichiarazione di rispondenza topografica (vedi I.2.2.
dalla CIRC.2/84); nonché la firma di uno degli
interessati o del professionista;
2) nella seconda pagina al quadro A, le particelle eventualmente
suddivise, atte ad individuare il lotto edificato;
al quadro B tutte le particelle intere e quelle definite
nel quadro A che compongono il lotto con le relative
superfici, partite e intestazioni catastali da desumersi
dagli atti del Catasto terreni; al quadro C l'elemento
di identificazione attribuito dopo le eventuali indicazioni
di soppressione di particelle eseguite sul tipo mappale
e la superficie complessiva del lotto;
3) nella terza pagina al quadro D, qualora l'intestazione
catastale non corrisponda alla ditta che dichiara l'immobile,
gli estremi degli atti traslativi che ne assicurano
la continuità storica e, barrando l'apposita
casella, quale delle due condizioni si è verificata.
Nel caso della seconda condizione dovrà essere
costituita la ditta catastale, che ai soli fini della
conservazione del Catasto e senza pregiudizio di qualunque
diritto e ragione, sarà iscritta sul Mod.55
- autoallestito, con l'avvertenza di indicare prima
i denuncianti poi quelli rilevati dall'ultimo atto
traslativo o dalle scritture catastali, dei quali non
sono obbligatori i dati anagrafici completi se non
conosciuti.
Si ricorda che nei casi di particelle iscritte in Catasto
nella partita "enti urbani", gli atti da
indicare sono quelli antecedenti il passaggio a partita
1 ovvero, quando le particelle sono fin dall'impianto
in detta partita, solo l'ultimo atto traslativo che
in questo caso è obbligatorio allegare.
4 - ELABORATO PLANIMETRICO (ORIGINALE)
L'elaborato va compilato solo per le dichiarazioni di
nuova costruzione o di ristrutturazione totale e costituisce
la chiave di lettura della subalternazione delle u.i.u.
eseguita dal professionista. Esso non è necessario
e quindi non richiesto, quando l'immobile è
costituito da una sola unità immobiliare, anche
se articolata in più corpi di fabbrica.
La regola da osservare nella subalternazione è
quella di utilizzare sequenzialmente i numeri, coprendo
con detti indicativi sia la parte edificata che le
aree scoperte e, nel caso di più fabbricati,
di essere consecutiva per ciascun corpo di fabbrica,
facendo procedere o seguire quella delle aree scoperte.
Pertanto l'elaborato deve contenere:
a) l'indicazione del Comune ed eventualmente della sezione
censuaria e del foglio di mappa;
b) la rappresentazione della mappa di Catasto terreni
da lucidarsi direttamente dal tipo mappale;
c) l'orientamento e la scala prescelta per la rappresentazione
dell'elaborato, che comunque non può essere
inferiore a 1:500;
d) le strade ed i confinanti;
e) di ogni piano, la rappresentazione delle parti coperte
e di quelle scoperte, con l'avvertenza di rappresentare
integralmente la delimitazione delle aree scoperte,
solo il contorno dell'edificato e l'indicazione dell'accesso
delle u.i.u. Non sono richieste misure per la definizione
delle pertinenze esclusive o comuni, ma, qualora il
professionista per sua scelta lo ritenga opportuno,
possono essere indicate;
f) per ogni porzione rappresentata, il subalterno assegnato
ed eventuali riferimenti di posizione (interno). Per
le porzioni di pertinenze esclusive (in generale i
giardini) può essere, a scelta del professionista,
utilizzato lo stesso indicativo dell'appartamento,
come già stabilito per cantine e simili; per
le parti comuni non censibili (vedi 1.3.3.2 della CIRC.2/84),
godute da uno stesso insieme di unità immobiliari
(scale, androne, viale di accesso, ecc.) è opportuno
utilizzare un solo subalterno;
g) una legenda che, per ogni subalterno assegnato, indichi
la destinazione e i riferimenti di posizione (interno,
piano, numero del box, ecc.);
h) firma e timbro del professionista.
Per facilitare le riproduzioni con mezzi ottico-meccanici
è consigliabile utilizzare i formati A/3 o A/4
e, quando occorre, fogli disgiunti di essi.
5 - PLANIMETRIE (MOD. A E B)
Ogni planimetria deve definire compiutamente la rappresentazione
grafica dell'unità immobiliare urbana e pertanto
vanno compilate tante schede quante sono le unità
dichiarate.
La scala di rappresentazione deve essere uguale per
tutto il fabbricato e scelta dal professionista tra
le scale 1:100 o 1:200 per unità censibili nei
gruppi A - B - C e non inferiore a 1:500 per i gruppi
D - E.
Essa deve contenere:
a) il Comune ed eventualmente la sezione censuaria ed
i dati toponomastici;
b) la ditta, anche abbreviata nel caso di molti intestati;
c) i riferimenti di posizione (fabbricato, palazzina,
scala, piano, interno, ecc.);
d) la rappresentazione dell'u.i.u., l'altezza interna
ed i confinanti espressi con il solo riferimento di
posizione (interno n... box n.... condominio di via....
ecc.).
Nel caso di notevole dimensione è consentito
rappresentare la pertinenza scoperta e il contorno
della parte coperta in scala 1:500 e quindi la parte
coperta in scala 1:100 o 1:200, oppure utilizzare la
carta lucida millimetrata, completata con le stesse
notizie previste nel modello usuale;
e) l'orientamento e la scala di rappresentazione;
f) i riferimenti di foglio, particella, subalterno,
ovviamente corrispondenti a quelli attribuiti nell'elaborato
planimetrico e Mod.55, da indicarsi nello spazio bianco
riservato per l'annotazione d'ufficio;
g) la data, il timbro e la firma del professionista.
6 - MOD.1N PARTE I E PARTE II
I modelli, compilati in ogni loro parte e sottoscritti
dal professionista, vanno utilizzati per le sole unità
immobiliari ricadenti nei gruppi A, B e C, mentre resta
valido il Mod.2 per quelle riguardanti le categorie
D ed E.
Qualora tutte le unità immobiliari costituenti
il fabbricato appartengano alla stessa ditta, va compilato
il quadro "C" e/o "C bis" del Mod.1N
- Parte I; nel caso invece che anche una sola delle
unità dichiarate (ad esclusione dei beni comuni
censibili) appartenga a ditta diversa, vanno compilati
tutti quadri "c" e/o "c bis" del
Mod.1N - Parte II.
Si chiarisce che negli anzidetti quadri non devono essere
indicati quegli intestati che, come richiesto nel quadro
D di pagina 3 del Mod.3 SPC, sono stati aggiunti ai
dichiaranti per costituire la ditta catastale e in
tal caso nello spazio dei "diritti reali"
dovrà indicarsi "ciascuno per i propri
diritti".
7 - MOD. 55 - AUTOALLESTITO (ORIGINALE E 2 COPIE)
Il modello deve essere compilato con macchina da scrivere
o a stampatello ed in modo chiaro con inchiostro di
china.
In esso deve essere indicato:
- col. 1: "1" per tutti gli intestati componenti
la ditta catastale;
- col. 2: gli intestatari della ditta esposta nel frontespizio
del Mod.3 SPC, con i rispettivi titoli e quote, oppure
quelli esposti nel quadro D di pag. 3 del Mod.3 SPC
cointestandoli nel titolo "ciascuno per i propri
diritti";
- col. 3: codici fiscali dei soli dichiaranti;
- col. 6: nel caso di cointestazione nel titolo, la
dicitura "Ditta intestata a seguito di dichiarazione
di N.C. non convalidata da titolo reso pubblico, ai
soli fini della conservazione del Catasto senza pregiudizio
di qualunque ragione e diritto";
- col. 8: "1" per tutte le unità dichiarate;
- col. 9: la sigla "N.C." (Nuova Costruzione);
- col. 12/15: gli indicativi catastali (come già
espressi nell'elaborato planimetrico e planimetrie);
- col. 17/21: dati toponomastici e di posizione;
- col. 22: utilità comuni censibili (vedi 1.3.3.1
della CIRC.2/84);
- col. 37: "1";
- col. 38 sigla "N.C.";
- col. 49: il numero delle u.i.u. dichiarate nelle schede;
- col. 53: sigla "N.C.".
La seconda sezione, cui va presentata in questo periodo
di eccezionalità tutta la documentazione prevista
per l'accatastamento delle nuove costruzioni, rilascerà
all'interessato copia del Mod.55, dopo aver completato
la col. 7 con l'indicazione della partita di C.E.U.
- per il quale, si dispone, la sezione quarta fornirà
alla seconda sezione per ciascun comune i numeri da
utilizzare - e le colonne 47 e 48 con il numero di
Mod.97 e data, ed avere apposto un timbro, possibilmente
sotto col. 6, contenente la dicitura "continuità
storica da verificare".
Si precisa che qualora il numero di particella di seconda
selezione indicato nella redazione del Mod.55 risulti
già utilizzato dalla sezione quarta, la stessa
dovrà procedere - a suo tempo - alla sostituzione,
indicando nel quadro delle mutazioni la casuale "Sostituzione
riferimenti di mappa". Nella stessa occasione,
è appena il caso di ricordarlo, dovranno essere
eseguite le operazioni connesse con le eventuali denunce
di demolizione, dichiarare con Mod.44, contenute nel
tipo mappale.
B) VARIAZIONI DI U.I.U.
Tutti i cambiamenti che si riferiscono a unità
immobiliari urbane già riportate a Mod.55, di
cui pertanto si conosce l'indicativo catastale, nonché
quelle dichiarate ma non ancora in atti, di cui si
conosce solamente la data ed il numero di protocollo,
devono essere denunciati con Mod.44 in duplice copia
e separatamente per ciascuna u.i.u., allegando - quando
previsto - nuove planimetrie. Le variazioni per fusioni
di u.i.u. e quelle per demolizione totale del fabbricato,
devono essere contenute nello stesso modello.
Nel modello 44 del quale, in attesa di una nuova ristampa
si allega un prototipo più idoneo a contenere
le informazioni richieste, deve indicarsi:
a) il nome del denunciante o del professionista incaricato;
b) a seconda dei casi, uno dei motivi elencati ai punti
1o, 2o e 3o e, per quelli non compresi nell'elenco,
al punto 4o;
c) il numero delle planimetrie presentate a corredo
del Mod.44
d) nel caso che la ditta richiedente la variazione non
corrisponda alla ditta intestata a Mod.55 o - se non
in atti - a quella in precedenza dichiarata, copia
dell'atto che da titolo per la diversa intestazione;
e) la ditta catastale, da desumersi dal Mod.55 o - se
non in atti - dalla dichiarazione, seguita, qualora
essa non corrisponda alla situazione reale, dagli intestatari
risultanti dall'ultimo atto traslativo;
f) nella seconda pagina, nel quadro A, tutti i riferimenti
catastali desunti dal Mod.55, ovvero i numeri di protocollo
e riferimenti toponomastici se la variazione si riferisce
ad immobili dichiarati, ma non in atti;
g) nel quadro B, la indicazione delle unità derivate
dalla variazione, completa dei soli dati conosciuti
dal professionista (foglio, numero, ubicazione) e -
quando la variazione non coinvolge altre unità
immobiliari - anche l'indicazione del subalterno, che
pertanto coinciderà con quello indicato nel
quadro A;
h) nell'ultima parte del modello, le informazioni schematiche
richieste per l'eventuale accertamento senza sopralluogo
di variazioni censuarie.
A tale proposito si introduce una modifica della circolare
n.2/1984, nel senso che anche nei casi di ampliamento
o demolizione parziale la u.i.u. conserva il proprio
subalterno, compresi quelli che determinano una modifica
in pianta del fabbricato, nel qual caso al Mod.44 va
allegato un nuovo tipo mappale privo peraltro di dichiarazione
Mod.3 SPC.
Per le denunce di variazioni conseguenti a fusione o
frazionamento, sarà invece l'ufficio, prenotandoli
a Mod.57, ad assegnare nuovi subalterni alle nuove
unità derivate, indicandole sul Mod.44 a completamento
dell'indicativo catastale, mentre per le demolizioni
totali assegnerà o confermerà la particella
da indicare per l'individuazione dell'<<Area
urbana>> di risulta.
Quando peraltro la variazione attenga ad u.i.u. solamente
dichiarate, a modifica di quanto indicato nell'allegato
17 della circolare n.2/1984, il professionista indicherà
i soli dati di ubicazione, che l'Ufficio completerà
indicando per ciascuna unità derivata, in luogo
dei riferimenti di mappa, i nuovi numeri di protocollo
Mod.97.
Da ultimo si ritiene opportuno richiamare l'argomento
già trattato nel secondo comma del $ 1.1 della
circolare n.2/1984: si tratta dell'accatastamento di
singole unità immobiliari, afferenti fabbricati
composti di più unità a proprietà
divisa, non dichiarate benché di non recente
costruzione, a suo tempo trasferite con rogiti antecedenti
l'anno 1970, ovvero di qualche unità non ancora
dichiarata in un fabbricato in parte già denunciato.
Si ribadisce che la procedura non può che essere
quella precedente la circolare surrichiamata, limitandosi
pertanto alla presentazione della planimetria, completa
della ditta da iscrivere in Catasto così come
risulta dall'atto traslativo, e da una denuncia Mod.44
con funzioni di collegamento, contenente al punto 4
l'indicazione "Recupero o completamento di situazione
pregressa", la ditta catastale da intestare, nel
quadro A i riferimenti di mappa e nel quadro B i soli
riferimenti toponomastici: l'Ufficio dal canto suo
provvederà a completare il quadro B con riferimento
di protocollo come per gli accatastamenti presentati
prima della circolare n.2/1984.
Tutte le procedure sopraindicate devono concludersi
con la consegna agli interessati della copia del Mod.44
completo dei riferimenti catastali. Qualora l'operazione
non possa essere espletata in giornata, l'Ufficio rilascerà
a vista una ricevuta provvisoria, ma comunque renderà
disponibile non oltre il quinto giorno la copia di
cui sopra.
C) FABBRICATI RURALI
1 - NUOVO ACCATASTAMENTO
Per l'accatastamento dei fabbricati rurali di nuova
costruzione si osserva che nulla è sostanzialmente
innovato.
In ogni caso si ribadisce che la richiesta di accatastamento
va presentata con Mod.26, con allegata una dichiarazione,
dal quale risultino, ai fini della verifica delle condizioni
previste dalla legge per il riconoscimento della ruralità,
i dati richiesti, nonché una dimostrazione grafica
della suddivisione delle aree coperte e scoperte -
meglio su supporto trasparente, - rappresentante la
configurazione catastale del terreno e la posizione
dei fabbricati dei quali si richiede la ruralità.
Si dispone che tutta la documentazione sia prodotta
in duplice copia, una delle quali sarà restituita
al richiedente dopo che l'Ufficio avrà apposto
il numero di protocollo (Mod.29) e l'annotazione: "Valida
anche ai fini dell'art.35 della legge n.47/1985, in
pendenza di verifica per il riconoscimento della ruralità".
Come è noto l'Ufficio darà pratica attuazione
a quanto richiesto in sede di verifica ordinaria o,
se richiesto e comunque secondo le disponibilità
dell'Ufficio da rendersi note con avviso al pubblico,
in sede di verifica straordinaria a pagamento.
Gli esiti di tale verifica andranno come di consueto
notificati all'interessato per l'apertura di un eventuale
contenzioso. Nei casi di non riconosciuta ruralità,
anche parziale, l'Ufficio deve rigorosamente renderne
edotto anche il Comune interessato, per i riscontri
delle agevolazioni eventualmente concesse con il condono
edilizio.
Accogliendo suggerimenti da più parti espressi,
si acconsente che la "dimostrazione grafica della
suddivisione delle superfici" sia prodotta adottando
la procedura prevista per i fabbricati rurali urbani
(tipo mappale e Mod.3 SPC) qualora l'interessato voglia
che essi siano in ogni caso rappresentati in mappa
prima della verifica. Tale procedura non può
comunque prevedere la tabella di variazione per la
definizione delle qualità, prima di aver eseguito
l'accertamento.
2 - SUDDIVISIONE DI FABBRICATI GIÀ ACCERTATI
RURALI O DI PORZIONI DI ESSI
La richiesta va presentata con Mod.6 in duplice copia,
compilando la prima parte con i dati di identificazione
e di subalternazione e la seconda parte, raffigurando
in scala non maggiore di 1:200 le porzioni suddivise.
La subalternazione è affidata al professionista
qualora la suddivisione interessi l'intero fabbricato,
all'Ufficio quando il fabbricato risulti già
suddiviso.
Se la procedura di suddivisione coincide con quella
di accatastamento, alla denuncia Mod.26 va allegato
anche il Mod.6, allestito come sopra indicato.
Nel caso che la suddivisione dell'intero fabbricato
rurale, preveda di definire tra le altre anche parti
urbane, deve contestualmente richiedersi l'accatastamento
all'urbano del fabbricato, producendo Mod.3 SPC, tipo
mappale nella semplice forma di estratto autentico
o copia della mappa non autenticata elaborato planimetrico,
Mod.1N (Parte I e Parte II), planimetrie, Mod.55 -
autoallestito per la parte urbana e Mod.6 per parte
rurale.
La subalternazione è ovviamente affidata anche
in questo caso al professionista, che dovrà
chiarirla nell'elaborato planimetrico.
3 - PASSAGGIO DA RURALE AD URBANO
Si possono avere i seguenti casi:
a) passaggio all'urbano di intero fabbricato: la procedura
da seguire è uguale a quella di accatastamento
delle nuove costruzioni urbane e pertanto vanno compilati
tutti gli elaborati previsti;
b) passaggio all'urbano di una o più porzioni:
vanno prodotti Mod.3 SPC, estratto o copia della mappa
Mod.1N (Parte I e Parte II) per la sola parte urbana
planimetrie delle u.i.u., Mod.55 - autoallestito utilizzando
gli stessi identificativi di Catasto terreni;
c) passaggio all'urbano di porzione rurale di fabbricato
promiscuo: la richiesta va presentata compilando il
Mod.44 - che in questo caso assolve la funzione di
collegamento - e la planimetria, individuando l'immobile
con lo stesso indentificativo di Catasto terreni.
Si confida nella riconosciuta professionalità
dei tecnici incaricati e nel senso di responsabilità
ed abnegazione di tutto il personale addetto, per una
applicazione coerente delle richiamate norme nell'interesse
concorde dell'attività professionale e della
snellezza del servizio.
(c) 1996 Note's