ISTRUZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA PER LE TUBAZIONI. DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 12 DICEMBRE 1985.
A) INTRODUZIONE
Le presenti istruzioni hanno lo scopo di agevolare,
mediante chiarimenti e con l'ausilio di opportuni suggerimenti,
la comprensione e la corretta applicazione delle norme
tecniche concernenti la progettazione, la costruzione
ed il collaudo delle tubazioni.
Le <<tubazioni>> come noto, figurano tra
gli argomenti elencati all'art.1, 20 comma, lettera
d) della legge 2-2-1974 n.64, la cui trattazione ai
fini della emanazione delle corrispondenti normative
tecniche riservata, in base alla legge medesima, alla
competenza del Ministro dei LL.PP.
Pertanto, le norme tecniche, cui si riferiscono le presenti
istruzioni, devono intendersi innanzitutto, coordinate
con le altre norme tecniche emanate nello stesso ambito
dell'art.1 della citata legge n.64/1974.
Esse, inoltre, devono intendersi integrate con le norme
tecniche sulle costruzioni in cemento armato ordinario
e precompresso ed a struttura metallica, emanate in
attuazione della legge 5-11-1971 n.1086, nonché
con le norme tecniche di cui all'art.2 della legge
10-5-1976 n.319 per la tutela delle acque dall'inquinamento,
con particolare riferimento agli, allegati 3 e 4 alla
deliberazione del Comitato - Interministeriale 4-2-1977,
contenenti <<norme tecniche generali per l'installazione
e l'esercizio>> rispettivamente <<degli
impianti di acquedotto>> e quelli <<di
fognatura>>, inclusi nei secondi gli impianti
di depurazione.
Peraltro, a riguardo del richiamo di quest'ultima normativa
si osserva che, poiché <<l'installazione
di un impianto comprende, ovviamente, le tre fasi della
progettazione, esecuzione e collaudo dell'impianto
medesimo, sia formalmente corretto dedurre che la materia
<<acquedotti e fognature>> - anche se questi
argomenti siano elencati, unitamente ai serbatoi e
torri, all'art.1 della legge 2- 2-1974 n.64 - sia stata
successivamente riservata, con la legge 1o maggio 1976,
n.319, alla competenza dell'apposito Comitato Interministeriale.
Ad ogni modo, anche quando si volesse distinguere con
riferimento all'argomento <<acquedotti e fognature>>
il tema della disciplina emanata nell'ambito dell'art.2
della 319, che certamente privilegia l'aspetto della
sicurezza sotto il profilo igienico e della tutela
ambientale, da quello di una disciplina complementare
ed integrativa, che potrebbe essere emanata nell'ambito
dell'art.1 della legge n.64/1974, per l'aspetto della
sicurezza sotto il profilo statico e della funzionalità
idraulica, la Normativa Tecnica sull'argomento <<tubazioni>>,
cui si riferiscono le presenti istruzioni, si ritiene
soccorra in misura adeguata, allo stato attuale delle
conoscenze tecnologiche, allo scopo, che è quello
appunto, di regolare tutti gli aspetti della sicurezza
relativamente agli acquedotti e fognature.
Altrettanto può dirsi per l'argomento <<serbatoi
e torri>>; queste ultime, come <<torri
piezometriche>>, costituenti, unitamente ai serbatoi,
opere ricorrenti nella installazione degli impianti
di acquedotto, ovvero - limitatamente ai serbatoi,
nell'accezione di <<vasche>> - della fognatura,
relativamente ai trattamenti per la depurazione degli
scarichi.
Al momento, infatti, si ritiene esauriente, ai fini
dell'aspetto della sicurezza sotto il profilo statico
dei serbatoi e delle torri, la normativa tecnica in
vigore sulle costruzioni in cemento armato ed a struttura
metallica emanata nell'ambito della legge 5 novembre
1971 n.1086, integrata con le speciali prescrizioni
per le costruzioni in zone sismiche, (di cui all'art.3
della legge 2-2-1974 n.64), oltreché con la
normativa che disciplina <<le indagini sui terreni
e sulle rocce, la progettazione, l'esecuzione ed il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione>>, emanata nell'ambito dello
stesso art.1 della legge n.64/1974.
B) ISTRUZIONI
0. GENERALITA'.
A riguardo di questo capitolo delle norme, giova sottolineare
che, in ottemperanza al dettato del legislatore, la
normativa tecnica, come questa sulle <<tubazioni>>,
di competenza statale, in quanto emanata nell'ambito
della legge n.64/1974, è di carattere <<generale>>;
intesa cioè: da un lato a salvaguardare l'uniformità
dei criteri per un affidabile impiego delle tubazioni;
dall'altro a garantire l'omogeneità delle condizioni
di sviluppo della produzione su tutto il territorio
nazionale.
La normativa in questione si integra con una normativa
di competenza regionale connessa con la costruzione
di acquedotti e fognature la cui materia è espressamente
attribuita alle Regioni dal D.P.R. 24-7-1977, n.616.
1. CRITERI GENERALI.
La normativa indica gli approfondimenti tecnici più
significativi nella progettazione, esecuzione e collaudo
delle tubazioni per conferire affidabilità all'opera
condottuale. In particolare le scelte della tipologia
delle tubazioni devono trovare corrispondenza nei documenti
progettuali e nelle diverse fasi della costruzione
e collaudo delle opere.
1.2 Preliminarmente all'accettazione dei tubi, dei giunti
e dei pezzi speciali ed ancora durante la costruzione
delle opere, potrà richiedersi l'intervento
del progettista ad esprimersi su specifici terni tecnici.
Eventuali varianti di tipologia delle tubazioni dovranno,
per quanto possibile, essere approvati dal progettista.
Nel corso della realizzazione delle opere condottuali
potrà essere richiesta l'assistenza tecnica
della ditta fornitrice dei tubi, quando per il loro
impiego si richiedono la osservanza di modalità
e l'applicazione di magisteri particolari. Di tale
esigenza dovrà farsi cenno nel Capitolato speciale
di appalto elaborato a cura del progettista, dandone
carico all'Impresa che, ovviamente, è libera
nella scelta della ditta fornitrice.
1.3 Il collaudo dell'opera condottuale trova significativo riscontro nella prova di pressione in campo, riferita, con adeguati coefficienti, alle condizioni di esercizio previste in progetto.
2. CRITERI CONCERNENTI LA SICUREZZA E L'AFFIDABILITÀ DI COMPORTAMENTO DELLE TUBAZIONI.
2.1 Progetto.
2.1.1 Tutti i provvedimenti idonei a garantire l'efficienza
dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali devono trovare
esauriente descrizione nelle specifiche tecniche del
disciplinari e del Capitolato Speciale di Appalto.
2.1.2 La corrispondenza delle caratteristiche funzionali
delle tubazioni, dei giunti e dei pezzi speciali alle
prescrizioni progettuali deve essere comprovata dall'impresa,
preliminarmente alla fornitura, mediante prove sperimentali
e/o documentazioni idonee.
2.1.3 Viene precisato il significato di <<pressione
di esercizio>> e di <<pressione nominale>>,
nel modo seguente:
- pressione di esercizio , intesa come massima pressione
assiale conseguente ai possibili prevedibili esercizi
del sistema idraulico, ivi comprese le massime sovrappressioni
di moto vario conseguenti a prevedibili condizioni
di esercizio, quando anche di carattere temporaneo
e/o accidentale;
- pressione nominale Prv, intesa come somma della pressione
di esercizio PE e della pressione equivalente p; quest'ultima
è una pressione assiale, che conferisce al tubo
tensioni di trazione massima eguali a quelle calcolate
per condizioni non connesse con l'esercizio idraulico
del sistema (come carico del terreno, sovraccarico
accidentale, condizioni di appoggio, variazioni termiche,
azioni sismiche, ecc.) e, nei tubi di grande diametro,
a quelle conseguenti alla distribuzione idrostatica
delle pressioni sul diametro verticale.
Le scelte progettuali richiedono un attento confronto
dei valori delle pressioni di esercizio e delle pressioni
nominali, determinati dal calcolo con:
a) valori delle pressioni di classifica per le serie
costruttive standard, attraverso coefficienti di sicurezza;
b) valori delle pressioni desumibili in correlazione
con le classi costruttive d'impiego che sono caratterizzate
da assegnati valori di rapporti spessore: diametro.
Viene sottolineato, per una corretta valutazione del
comportamento dei materiali delle tubazioni, il diverso
effetto delle azioni applicate staticamente, e delle
azioni applicate dinamicamente, le due diverse modalità
di applicazione dei carichi trovano nelle norme distinte
essenziali indicazioni di validità generale,
indipendentemente dalla tipologia delle tubazioni nei
seguenti confronti:
- le azioni applicate staticamente hanno significativo
confronto in due diverse prove sperimentali comuni
per tutte le tipologie di tubazioni: la prova a pressione
interna, che saggia il comportamento del prodotto ad
azioni di natura idraulica e la prova di schiacciamento,
che saggia il comportamento dei prodotto ad azioni
esterne. I risultati di dette prove definiscono le
principali condizioni statiche d'impiego.
Le tabelle I e II specificano i riferimenti delle metodologie
di prova, dei relativi valori limite e, ove precisato,
i coefficienti di sicurezza per le attuali tipologie
di tubi commerciali; le tabelle fanno riferimento alle
normative UNI vigenti alla data del presente decreto,
per quanto indicato.
Per le tubazioni di cemento armato ordinario e precompresso,
qualora la pressione di collaudo in campo (par. 4.1.)
risulti superiore alla pressione nominale, le verifiche
di sicurezza devono fare riferimento alla pressione
di collaudo.
Per le tubazioni di diversa tipologia o diversa caratterizzazione
le scelte progettuali devono essere motivate con ampia
documentazione dei risultati di prove sperimentali,
effettuate in laboratori ufficiali, con tecniche e
valori caratteristici di confrontabile affidabilità
con quelli indicati nelle tabelle I e II.
Le prove a pressione interna e di schiacciamento non
esauriscono per tutte le tipologie di tubazioni le
prove e le verifiche sperimentali, atte a caratterizzare
il comportamento del prodotto e dei materiali: dette
prove di natura tecnica e tecnologica devono essere
considerate nelle scelte progettuali.
Le azioni applicate dinamicamente, per quanto attiene
le pressioni di colpo d'ariete, devono essere contenute
entro limiti riportati nella tabella III; è
raccomandato l'impiego di affidabili provvedimenti
atti a contenere la loro insorgenza secondo idonea
documentazione progettuale.
La valutazione dell'attitudine dei materiali e dei prodotti
all'impiego in presenza di significative pressioni
e/o azioni applicate dinamicamente rientra nel complesso
delle scelte progettuali e richiede documentata motivazione
negli elaborati progettuali.
Per quanto attiene gli adempimenti dell'impresa circa
la dimostrazione delle caratteristiche funzionali delle
tubazioni, dei giunti e dei pezzi speciali e della
loro rispondenza alle prescrizioni progettuali, si
rinvia a quanto indicato al punto 2.1.3.
Concludendo su questo paragrafo 2.1 che è la
parte centrale ed innovata delle norme, tenuto conto
dell'ampiezza e della profondità delle indagini
e degli studi richiesti nei punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
e 2.1.4, con conseguente impegno tecnico ed economico,
anche in termini di tempi, notevole, appare utile suggerire
che dette indagini e studi siano svolti, ove possibile,
una sola volta, in sede di progetto generale.
Consegue da ciò la possibilità per l'Ente
Gestore dei servizi di acquedotti e fognature di definire,
sulla base dei risultati delle indagini e degli studi
prescritti, nell'ambito dello stesso progetto generale,
tabelle di unificazione, capitolati speciali e prescrizioni
specifiche particolari, confacenti con la presente
normativa generale, cui dovranno uniformarsi i progetti
dei vari lotti esecutivi.
Tali elaborati normativi unificati, validi per l'attuazione
di un determinato progetto generale, potranno riguardare:
- le caratteristiche del liquido da trasportare;
- le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno;
- i materiali ed i tipi di tubazioni e canalizzazioni
e corrispondenti caratteristiche dimensionali e di
impiego, nonché, ove sia opportuno lasciare
un margine di libertà anche in relazione a condizioni
contingenti di mercato e per altri motivi, i relativi
criteri di scelta;
- i tipi di apparecchiature speciali: strumenti di misura,
organi di intercettazione, dispositivi di comando e
di controllo elettrico;
- le modalità di conduzione dell'impianto;
- i criteri di unificazione interna di esercizio, relativi
ad operazioni ripetitive di controllo e di manutenzione.
Nei progetti esecutivi particolari sarà fatto
esplicito riferimento a detti elaborati che giustificheranno,
quindi - fatta salva, ovviamente, la verifica della
loro aderenza al caso in cui vengano applicati - la
qualità dei progetti medesimi, conforme alle
esigenze di sicurezza e di affidabilità delle
opere, richieste dalla presente normativa tecnica generale;
nel contempo i tempi delle fasi di redazione e di istruttoria
dei progetti esecutivi particolari risulteranno abbreviati
ed anche i costi conseguentemente saranno ridotti.
3 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE
3.1 Accettazione dei tubi
La buona qualità del materiale impiegato nella
fabbricazione dei tubi, la bontà della lavorazione
e la corrispondenza dei tubi all'uso cui devono servire
dovrà essere accertata già in officina,
sottoponendo i materiali ed i tubi a tutte quelle prove
che il Direttore dei lavori riterrà opportuno
eseguire, in relazione a specifiche prescrizioni riportate
nel Capitolato Speciale di Appalto.
A tale scopo, la Ditta prescelta per la fornitura del
materiale, su richiesta dell'Impresa acquirente - che
per Capitolato è tenuta ad assicurare gli accertamenti
da parte del Direttore dei lavori darà - libero
accesso nella propria officina agli incaricati della
Direzione Lavori e si presterà a consentire,
in ogni momento, l'esecuzione delle verifiche intese
ad accertare che siano esattamente osservate le prescrizioni
di fabbricazione e fornitura.
Tubi, giunti e pezzi speciali dovranno essere presentati
alle verifiche finali in stabilimento completamente
ultimati, salvo per i manufatti in acciaio o in ghisa,
i rivestimenti protettivi interni ed esterni.
Per l'esame di specifici temi tecnici che dovranno essere
affrontati in relazione alla fornitura dei tubi, dei
giunti e dei pezzi speciali ed alle modalità
della loro posa in opera, il Direttore dei Lavori potrà
richiedere, qualora ne ravvisi l'opportunità,
l'intervento del progettista.
3.2 Il carico, il trasporto e lo scarico dei tubi.
Per evitare il danneggiamento delle estremità,
a causa di vibrazioni durante il trasporto, sarà
opportuno supportare i tubi per tutta la loro lunghezza.
Nella movimentazione dei tubi e pezzi speciali dovrà
evitarsi di far cadere i tubi o, qualora siano sospesi,
di farli urtare contro corpi rigidi.
Il rotolamento dei tubi può essere consentito
solo qualora i piani di rotolamento siano esenti da
asperità ed il movimento sia controllato.
Si dovrà evitare tassativamente che i tubi siano
fatti strisciare per terra o sulle sponde dei mezzi
di trasporto sia in fase di carico che in fase di scarico,
sollevandoli, invece, ed appoggiandoli accuratamente,
utilizzando ganci e/o imbracature opportunamente rivestite
di materiale morbido per evitare danneggiamenti alle
estremità e/o ai rivestimenti.
Qualora i tubi provengano imballati, essi dovranno essere
scaricati, se possibile, prima di sciogliere gli imballi.
All'apertura di questi, si dovrà evitare che
i tubi negli strati più alti, rotolino al suolo.
3.3 Accatastamento dei tubi.
I tubi muniti di bicchiere dovranno essere accatastati
interponendo appositi distanziatori in modo che sia
evitato il mutuo contatto tra i bicchieri, al fine
di evitarne la deformazione.
Dovrà anche aversi cura al fine di evitare che
i bicchieri subiscano sollecitazioni, che i tubi si
appoggino l'uno all'altro lungo intere generatrici,
disponendo i bicchieri alternativamente sistemati da
una parte e dall'altra della catasta e sporgenti da
essa.
I tubi in materiale plastico e quelli provvisti di rivestimento
bitumico, qualora non se ne preveda l'impiego per un
lungo periodo, dovranno essere protetti dai raggi solari
diretti.
3.4 Il deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli
accessori.
Sarà consigliabile conservare le guarnizioni
entro i sacchi o le scatole in cui sono pervenute in
cantiere e proteggere i contenitori dalla luce solare,
da olii e grassi, da sorgenti di calore e da sovraccarichi.
3.6 - 3.8 La posa in opera - la giunzione dei tubi.
Per le operazioni di posa in opera sarà opportuno
accertare preventivamente la specializzazione delle
maestranze addette prevedendo in Capitolato che in
questa fase sia assicurata, a cura dell'impresa, l'assistenza
della ditta fornitrice dei tubi. Qualora non sia possibile
prevedere tale assistenza, si dovranno osservare le
raccomandazioni ed istruzioni fornite dal costruttore
dei tubi.
In particolare nelle operazioni di posa in opera dei
tubi in acciaio, il personale saldatore deve possedere
la necessaria specializzazione e preparazione tecnica
risultante da attestati di lavoro o da diplomi rilasciati
da scuole di specializzazione o la patente rilasciata
dal Registro Navale Italiano. Il personale potrà
anche essere sottoposto ad esperimento pratico di saldatura.
Per gli altri tipi di tubazione potrà prescriversi
nei Capitolati che l'appaltatore affidi la formazione
dei giunti ad operai specializzati indicati dal costruttore.
3.7 La prova di isolamento.
Qualora la determinazione della resistenza di isolamento,
eseguita ad esempio a mezzo di rilevatori a scintilla,
rilevi dispersioni elettriche al di sopra dei valori
ammissibili fissati in Capitolato, si dovrà
procedere alla riparazione dei rivestimenti lesionati
con le modalità consigliate dal costruttore
in relazione al tipo di rivestimento di cui la tubazione
è dotata.
La riuscita del restauro del rivestimento dovrà
essere nuovamente controllata mediante il rilevatore
originariamente utilizzato.
Il ripristino del rivestimento protettivo esterno dovrà
essere eseguito con ogni cura, dopo la saldatura delle
giunzioni ai due lati del giunto su una larga superficie
ben ravvivata e munita di invito a becco di flauto,
facendo attenzione che non si creino soluzioni di continuità
fra il rivestimento già esistente sui tubi e
quello ripristinato in corrispondenza del giunto.
Le caratteristiche dei materiali da impiegarsi nel ripristino
del rivestimento e le modalità di esecuzione
dovranno essere conformi alle istruzioni indicate dal
costruttore.
3.10 La prova idraulica.
Data la delicatezza delle operazioni connesse con la
esecuzione della prova idraulica e della interpretazione
dei dati per giudicare della sua accettabilità,
sarà opportuno che il Direttore dei Lavori richieda
all'impresa che sia assicurata in tutte le fasi di
prova, l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.
Comunque la buona riuscita di ogni prova sarà
dimostrata dai concreti risultati dell'esame dei giunti
e del manometro registratore. Non potrà convalidarsi
una prova in base all'indicazione, ancorché
buone, del solo manometro registratore, senza che sia
stata effettuata la completa ispezione dei giunti.
4. COLLAUDO
La prova di collaudo in campo per pressione interna
saggia l'opera condotta al termine delle diverse operazioni
di costruzione, trasporto e posa in opera - giunzione
essa rappresenta la verifica finale dell'opera di significato
globale per le diverse operazioni.
La pressione minima di collaudo in campo viene fissata
in un valore unico per tutte le differenti tipologie
di tubazioni correlato con la pressione di esercizio
PE, salva possibilità del progettista di precisare
maggiori valori nel Capitolato Speciale di Appalto
in considerazione delle finalità dell'opera.
La sostituzione di tubazioni, dimostrate difettose durante
la prova di collaudo, ove sia prevista nel Capitolato,
deve rappresentare, comunque, un evento episodico di
carattere eccezionale e di cui si possa identificare
le caratteristiche.
(c) 1996 Note's