[Note's] CIRCOLARE MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 2 OTTOBRE 1985, N.273

(G.U. 11-10-1985, n.240)

PIANO DI ISTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 1986-87

L'intervento statale volto a realizzare un sempre maggiore incremento del numero dei bambini che possono avvalersi del servizio educativo nell'età prescolastica si attuerà, anche per l'anno scolastico 1986-87, con la determinazione di un piano nazionale di istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale. Come per i decorsi anni, il piano si articola:
a) nella istituzione di nuove scuole;
b) nella integrazione di scuole statali preesistenti. Per i criteri da seguire ai fini della formulazione delle proposte si richiamano le istruzioni già impartite in occasione della previsione dei precedenti piani di sviluppo e, al fine di evitare determinazioni di questo Ministero in contrasto con le richieste dei comuni e proposte delle autorità scolastiche locali, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare evidenza le seguenti raccomandazioni:
1) devono essere evitate proposte di istituzione di sezioni per le quali non sia accertata la condizione di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni caso non devono essere al di sotto di 13 ovvero di 10, se trattasi di sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps (secondo comma, art.12, legge 20-5-1982, n.270) (La legge 270/82 concerne la <<Revisione della disciplina dei reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria o artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente>>).
2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite secondo la prescrizione della legge 18-3-1968, n.444 soltanto nei centri minori per i quali non sia possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto gratuito;
3) ove lo richieda la consistenza della popolazione scolastica, accertabile tra l'altro dal numero delle domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le scuole statali preesistenti;
4) ai fini dell'acquisizione di maggiori elementi di giudizio da parte di questo Ministero dovrà essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps; nel caso di sezioni integrative, dovrà altresì essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti per il corrente anno e, presumibilmente, per l'anno scolastico 1986-87 soggetti handicappati;
5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni é indispensabile l'acquisizione del parere dei competenti direttori didattici i quali dovranno pronunciarsi sull'effettiva consistenza, a loro giudizio, delle condizioni indispensabili ai fini dell'istituzione delle sezioni richieste. Le SS.LL. provvederanno alla restituzione ai direttori didattici delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi perché provvedano ad apporlo;
6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono essere opportunamente controllate per quanto concerne:
a) il numero dei bambini in età prescolare residenti nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;
b) le scuole materne, statali e non statali, già esistenti nel comune e nella zona o località sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse iscritti;
c) l'effettiva disponibilità dei locali indicati come sede delle istituende sezioni. In proposito si sottolinea l'opportunità di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle scuole elementari site in zone ove siasi verificato il decremento della popolazione scolastica.
Devesi altresì evidenziare la necessità che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano conto delle realtà desumibili dalle documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata;
7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione di sezioni preesistenti non statali deve essere espressamente manifestata e ampiamente motivata la volontà degli enti locali o degli altri enti di cessare l'attività;
8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo delle priorità (allegato 2) si ricorda che ai fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma dell'art.9 della legge n.463/78 deve essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili (es. erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresì assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico che, come noto, per le scuole materne statali, non può essere inferiore a 10 mesi.
Ciò premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti per la determinazione del piano e si raccomanda la puntuale osservanza di tali termini perché il piano medesimo possa essere definito con tempestività tale da consentire un razionale calendario di tutte le altre operazioni che condizionano la regolare ripresa dell'attività scolastica per l'anno 1986-87.

TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
Invio da parte dei comuni ai direttori didattici delle domande corredate da:
a) copia della delibera approvata dall'autorità tutoria con la quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle istituende sezioni, in via provvisoria, lei adeguati e una sufficiente dotazione di arredi e si impegna altresì all'assunzione degli oneri previsti dall'art.7/legge n.444;
b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in ogni sua parte da sotto scriversi dal sindaco e con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda scuola;
c) pianta dei locali da adibirsi al primo funzionamento delle sezioni corredata dall'attestato di agibilità e dall'attestato di idoneità igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonché del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco o il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.
Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative entro il 1o dicembre 1985.

Si omette la restante parte della circolare concernente i rapporti tra gli organismi scolastici; si omettono inoltre gli allegati, riportati nella Gazzetta Ufficiale 11-10-1985, n.240.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's