(G.U. 11-10-1985, n.240)
PIANO DI ISTITUZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA MATERNA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 1986-87
L'intervento statale volto a realizzare un sempre maggiore
incremento del numero dei bambini che possono avvalersi
del servizio educativo nell'età prescolastica
si attuerà, anche per l'anno scolastico 1986-87,
con la determinazione di un piano nazionale di istituzione
di nuove sezioni di scuola materna statale. Come per
i decorsi anni, il piano si articola:
a) nella istituzione di nuove scuole;
b) nella integrazione di scuole statali preesistenti.
Per i criteri da seguire ai fini della formulazione
delle proposte si richiamano le istruzioni già
impartite in occasione della previsione dei precedenti
piani di sviluppo e, al fine di evitare determinazioni
di questo Ministero in contrasto con le richieste dei
comuni e proposte delle autorità scolastiche
locali, si invitano le SS.LL. a tenere in particolare
evidenza le seguenti raccomandazioni:
1) devono essere evitate proposte di istituzione di
sezioni per le quali non sia accertata la condizione
di un numero sufficiente di iscrizioni che in ogni
caso non devono essere al di sotto di 13 ovvero di
10, se trattasi di sezioni che accolgono bambini portatori
di handicaps (secondo comma, art.12, legge 20-5-1982,
n.270) (La legge 270/82 concerne la <<Revisione
della disciplina dei reclutamento del personale docente
della scuola materna, elementare, secondaria o artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure
idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente>>).
2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere
istituite secondo la prescrizione della legge 18-3-1968,
n.444 soltanto nei centri minori per i quali non sia
possibile provvedere con opportuni servizi di trasporto
gratuito;
3) ove lo richieda la consistenza della popolazione
scolastica, accertabile tra l'altro dal numero delle
domande di iscrizione non accolte, le nuove sezioni
devono essere destinate ad incrementare le scuole statali
preesistenti;
4) ai fini dell'acquisizione di maggiori elementi di
giudizio da parte di questo Ministero dovrà
essere provveduto a specificare se per le sezioni richieste
sia prevista integrazione di bambini portatori di handicaps;
nel caso di sezioni integrative, dovrà altresì
essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano
iscritti per il corrente anno e, presumibilmente, per
l'anno scolastico 1986-87 soggetti handicappati;
5) in ordine alle singole domande inoltrate dai comuni
é indispensabile l'acquisizione del parere dei
competenti direttori didattici i quali dovranno pronunciarsi
sull'effettiva consistenza, a loro giudizio, delle
condizioni indispensabili ai fini dell'istituzione
delle sezioni richieste. Le SS.LL. provvederanno alla
restituzione ai direttori didattici delle domande che
risulteranno prive del motivato parere degli stessi
perché provvedano ad apporlo;
6) le notizie contenute nelle schede compilate dai comuni
devono essere opportunamente controllate per quanto
concerne:
a) il numero dei bambini in età prescolare residenti
nell'intero territorio del comune e quanti di tali
bambini risiedono nella zona in cui le nuove sezioni
dovrebbero operare;
b) le scuole materne, statali e non statali, già
esistenti nel comune e nella zona o località
sede della nuova scuola e numero dei bambini ad esse
iscritti;
c) l'effettiva disponibilità dei locali indicati
come sede delle istituende sezioni. In proposito si
sottolinea l'opportunità di prendere in considerazione
come possibili sedi delle nuove sezioni i locali delle
scuole elementari site in zone ove siasi verificato
il decremento della popolazione scolastica.
Devesi altresì evidenziare la necessità
che i pareri espressi dagli organi scolastici tengano
conto delle realtà desumibili dalle documentazioni
prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione
di giudizi contrastanti con gli elementi rilevabili
dalle notizie contenute nelle schede dei comuni medesimi
sia debitamente motivata;
7) nei casi in cui le sezioni richieste risultino in
sostituzione di sezioni preesistenti non statali deve
essere espressamente manifestata e ampiamente motivata
la volontà degli enti locali o degli altri enti
di cessare l'attività;
8) relativamente all'orario di funzionamento delle istituende
sezioni che deve essere indicato nel prospetto riassuntivo
delle priorità (allegato 2) si ricorda che ai
fini dell'adozione dell'orario previsto dal primo comma
dell'art.9 della legge n.463/78 deve essere accertata
la sussistenza delle condizioni indispensabili (es.
erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere
altresì assicurata per l'intera durata dell'anno
scolastico che, come noto, per le scuole materne statali,
non può essere inferiore a 10 mesi.
Ciò premesso, si indicano di seguito le scadenze
degli adempimenti per la determinazione del piano e
si raccomanda la puntuale osservanza di tali termini
perché il piano medesimo possa essere definito
con tempestività tale da consentire un razionale
calendario di tutte le altre operazioni che condizionano
la regolare ripresa dell'attività scolastica
per l'anno 1986-87.
TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
Invio da parte dei comuni ai direttori didattici delle
domande corredate da:
a) copia della delibera approvata dall'autorità
tutoria con la quale il comune si impegna a mettere
a disposizione delle istituende sezioni, in via provvisoria,
lei adeguati e una sufficiente dotazione di arredi
e si impegna altresì all'assunzione degli oneri
previsti dall'art.7/legge n.444;
b) scheda di cui all'unito fac-simile debitamente compilata
in ogni sua parte da sotto scriversi dal sindaco e
con allegato l'elenco nominativo delle scuole non statali
funzionanti nell'intero comune e nella zona della istituenda
scuola;
c) pianta dei locali da adibirsi al primo funzionamento
delle sezioni corredata dall'attestato di agibilità
e dall'attestato di idoneità igienico-sanitaria
rispettivamente rilasciati dall'ufficio tecnico e dall'ufficio
sanitario del comune, nonché del certificato
di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale
dei vigili del fuoco o il nulla osta provvisorio di
prevenzione incendi.
Tali atti dovranno essere prodotti dai comuni anche
nel caso di richiesta di istituzione di sezioni integrative
entro il 1o dicembre 1985.
Si omette la restante parte della circolare concernente i rapporti tra gli organismi scolastici; si omettono inoltre gli allegati, riportati nella Gazzetta Ufficiale 11-10-1985, n.240.
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