(G.U. 8-8-1985, N.186)
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47; DECRETO LEGGE 23 APRILE 1985, N.148, CONVERTITO NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N.298. ART.7, COMMA 7: ELENCO DEI RAPPORTI RIGUARDANTI OPERE E LOTTIZZAZIONI ABUSIVAMENTE INIZIATE.
La legge 28-2-1985, n.47, prevede una organica e articolata
normativa intesa a contrastare il fenomeno dell'abusivismo
edilizio e a colpire rigorosamente i responsabili,
che coinvolge l'attività della pubblica amministrazione
a tutti i livelli: statale, regionale, comunale.
Questo Ministero, con la presente circolare, intende
indirizzare e coordinare il comportamento delle amministrazioni
e degli uffici competenti, in ordine all'applicazione
dell'art.7, comma 7, della legge n.47 del 1985, che
prevede la redazione, da parte del segretario comunale,
dell'elenco mensile dei rapporti riguardanti opere
o lottizzazioni realizzate abusivamente e la sua trasmissione
anche a questo Ministero; e dell'art.9, commi 3 e 4
del decreto legge n.146 del 1985, convertito nella
legge n.298 del 1985, che fa carico all'amministrazione
dei lavori pubblici di eseguire accertamenti circa
l'efficacia delle nuove norme di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e di riferire annualmente
al Parlamento.
1. I segretari comunali, come si è già
accennato, sono tenuti a redigere e pubblicare mensilmente
l'elenco dei rapporti della polizia giudiziaria riguardanti
opere e lottizzazioni abusivamente iniziate, contenente
anche l'indicazione delle relative ordinanze di sospensione
emesse dal sindaco. Lo stesso elenco è trasmesso
all'autorità giudiziaria e al presidente della
giunta regionale, per i provvedimenti di competenza;
nonché al Ministero dei lavori pubblici, a fini
conoscitivi.
L'elenco deve comprendere i rapporti relativi ad opere
eseguite in assenza di concessione, in totale difformità
da questa o con variazioni essenziali; nonché
a quella di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza
di concessione o in totale difformità da essa
(come stabilisce anche il comma 5 dell'art.9 della
legge n.47 del 1985) e quelle eseguite in parziale
difformità dalla concessione. Non sono invece
da comunicare le violazioni relative ad interventi
non soggetti a concessione, quali ad esempio le manutenzioni
straordinarie eseguite senza autorizzazione o le varianti
in corso d'opera, soggette ad approvazione.
La redazione e la trasmissione dell'elenco non è
competenza dell'amministrazione comunale in quanto
tale, ma è diretto ad esclusivo compito del
segretario comunale, che è responsabile della
redazione, completezza e tempestiva trasmissione dell'elenco
medesimo.
Considerata l'importanza di una immediata conoscenza
degli abusi, ai fini del tempestivo intervento degli
organi chiamati a provvedere, si ritiene di indicare
il giorno 5 di ciascun mese, come termine per l'invio
dell'elenco degli abusi verificatisi nel mese precedente.
Deve farsi presente - anche se la legge prevede un "elenco
dei rapporti comunicati" - che i segretari comunali
dovranno effettuare il loro rapporto anche se negativo:
e ciò per completezza di informazione, in quanto,
altrimenti, non risulterebbe se la mancata segnalazione
dipenda da inadempimento, ovvero da inesistenza di
abusi, da disguido postale, ecc.
2. Il decreto legge n.146 del 1985, come è noto,
ha precisato che la trasmissione dell'elenco deve essere
effettuata "per il tramite delle prefetture".
La norma risulta quanto mai opportuna, per due ordini
di motivi. In primo luogo - poiché la trasmissione
degli elenchi a questa amministrazione è prevista
a fini essenzialmente conoscitivi, cioè per
assicurare una conoscenza diretta ed immediata degli
effetti della applicazione della legge, necessaria
per la redazione della relazione al Parlamento - la
concentrazione presso questo Ministero degli elenchi
mensili relativi ad oltre 8.000 comuni sarebbe pregiudizievole
per la migliore organizzazione del servizio. Le prefetture,
invece, tratterranno gli elenchi comunali ed invieranno
mensilmente a questo Ministero un compendio degli elenchi
medesimi, da redigere su modelli che questo Ministero
si riserva di predisporre. Tale compendio deve essere
trasmesso a questo Ministero entro la fine del mese
cui si riferisce.
3. La legge attribuisce ai presidenti delle giunte regionali
il compito di intervenire in via sostitutiva nei confronti
dei sindaci, ove questi rimangono inerti di fronte
all'inosservanza della normativa urbanistico-edilizia.
La legge stabilisce anche che i provvedimenti adottati
debbono essere contestualmente comunicati all'autorità
giudiziaria.
Questo Ministero, che deve riferire annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione della legge n.47 del 1985,
con particolare riguardo all'attuazione e all'efficacia
delle norme di prevenzione e di repressione dell'abusivismo,
ha necessità di conoscere quali e quanti provvedimenti
saranno adottati in via sostitutiva.
Si pregano, pertanto, i signori presidenti delle giunte
regionali di voler dare anche ai signori prefetti comunicazione
dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 8 dell'art.7.
I signori prefetti vorranno includere detti provvedimenti
nel compendio mensile.
4. La trasmissione degli elenchi da parte dei segretari
comunali assicurerà alle prefetture la conoscenza
degli abusi commessi. Conseguentemente, le forze dell'ordine
avranno la possibilità di esplicare efficacemente
l'attività di vigilanza e repressione, anche
ai sensi dell'art.4, ultimo comma, della legge n.47
del 1985. A questo proposito, si fa riferimento alle
circolari di questo Ministero del 2-8-1984, n.1567
e del 21-12- 1984, n.2484; ed a quella del Ministero
dell'interno del 10-9- 1984, n.1300/113.
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