[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 30 LUGLIO 1985 N.3356/25

(G.U. 8-8-1985, N.186)

LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47; DECRETO LEGGE 23 APRILE 1985, N.148, CONVERTITO NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N.298. ART.7, COMMA 7: ELENCO DEI RAPPORTI RIGUARDANTI OPERE E LOTTIZZAZIONI ABUSIVAMENTE INIZIATE.

La legge 28-2-1985, n.47, prevede una organica e articolata normativa intesa a contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio e a colpire rigorosamente i responsabili, che coinvolge l'attività della pubblica amministrazione a tutti i livelli: statale, regionale, comunale.
Questo Ministero, con la presente circolare, intende indirizzare e coordinare il comportamento delle amministrazioni e degli uffici competenti, in ordine all'applicazione dell'art.7, comma 7, della legge n.47 del 1985, che prevede la redazione, da parte del segretario comunale, dell'elenco mensile dei rapporti riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e la sua trasmissione anche a questo Ministero; e dell'art.9, commi 3 e 4 del decreto legge n.146 del 1985, convertito nella legge n.298 del 1985, che fa carico all'amministrazione dei lavori pubblici di eseguire accertamenti circa l'efficacia delle nuove norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e di riferire annualmente al Parlamento.
1. I segretari comunali, come si è già accennato, sono tenuti a redigere e pubblicare mensilmente l'elenco dei rapporti della polizia giudiziaria riguardanti opere e lottizzazioni abusivamente iniziate, contenente anche l'indicazione delle relative ordinanze di sospensione emesse dal sindaco. Lo stesso elenco è trasmesso all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale, per i provvedimenti di competenza; nonché al Ministero dei lavori pubblici, a fini conoscitivi.
L'elenco deve comprendere i rapporti relativi ad opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità da questa o con variazioni essenziali; nonché a quella di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa (come stabilisce anche il comma 5 dell'art.9 della legge n.47 del 1985) e quelle eseguite in parziale difformità dalla concessione. Non sono invece da comunicare le violazioni relative ad interventi non soggetti a concessione, quali ad esempio le manutenzioni straordinarie eseguite senza autorizzazione o le varianti in corso d'opera, soggette ad approvazione.
La redazione e la trasmissione dell'elenco non è competenza dell'amministrazione comunale in quanto tale, ma è diretto ad esclusivo compito del segretario comunale, che è responsabile della redazione, completezza e tempestiva trasmissione dell'elenco medesimo.
Considerata l'importanza di una immediata conoscenza degli abusi, ai fini del tempestivo intervento degli organi chiamati a provvedere, si ritiene di indicare il giorno 5 di ciascun mese, come termine per l'invio dell'elenco degli abusi verificatisi nel mese precedente.
Deve farsi presente - anche se la legge prevede un "elenco dei rapporti comunicati" - che i segretari comunali dovranno effettuare il loro rapporto anche se negativo: e ciò per completezza di informazione, in quanto, altrimenti, non risulterebbe se la mancata segnalazione dipenda da inadempimento, ovvero da inesistenza di abusi, da disguido postale, ecc.
2. Il decreto legge n.146 del 1985, come è noto, ha precisato che la trasmissione dell'elenco deve essere effettuata "per il tramite delle prefetture".
La norma risulta quanto mai opportuna, per due ordini di motivi. In primo luogo - poiché la trasmissione degli elenchi a questa amministrazione è prevista a fini essenzialmente conoscitivi, cioè per assicurare una conoscenza diretta ed immediata degli effetti della applicazione della legge, necessaria per la redazione della relazione al Parlamento - la concentrazione presso questo Ministero degli elenchi mensili relativi ad oltre 8.000 comuni sarebbe pregiudizievole per la migliore organizzazione del servizio. Le prefetture, invece, tratterranno gli elenchi comunali ed invieranno mensilmente a questo Ministero un compendio degli elenchi medesimi, da redigere su modelli che questo Ministero si riserva di predisporre. Tale compendio deve essere trasmesso a questo Ministero entro la fine del mese cui si riferisce.
3. La legge attribuisce ai presidenti delle giunte regionali il compito di intervenire in via sostitutiva nei confronti dei sindaci, ove questi rimangono inerti di fronte all'inosservanza della normativa urbanistico-edilizia. La legge stabilisce anche che i provvedimenti adottati debbono essere contestualmente comunicati all'autorità giudiziaria.
Questo Ministero, che deve riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n.47 del 1985, con particolare riguardo all'attuazione e all'efficacia delle norme di prevenzione e di repressione dell'abusivismo, ha necessità di conoscere quali e quanti provvedimenti saranno adottati in via sostitutiva.
Si pregano, pertanto, i signori presidenti delle giunte regionali di voler dare anche ai signori prefetti comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 8 dell'art.7. I signori prefetti vorranno includere detti provvedimenti nel compendio mensile.
4. La trasmissione degli elenchi da parte dei segretari comunali assicurerà alle prefetture la conoscenza degli abusi commessi. Conseguentemente, le forze dell'ordine avranno la possibilità di esplicare efficacemente l'attività di vigilanza e repressione, anche ai sensi dell'art.4, ultimo comma, della legge n.47 del 1985. A questo proposito, si fa riferimento alle circolari di questo Ministero del 2-8-1984, n.1567 e del 21-12- 1984, n.2484; ed a quella del Ministero dell'interno del 10-9- 1984, n.1300/113.




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