LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. SOSTITUZIONE DI MATERIALI COMPONENTI POLTRONE IMBOTTITE.
Con il manifestarsi di esigenze di sostituzione di materiali
di rivestimento di poltrone imbottite installate in
locali di pubblico spettacolo, pervengono a questo
Ministero richieste di parere in merito alla possibilità
di effettuare la sostituzione stessa, nei vari casi
che possano presentarsi, senza inficiare l'attuale
rispondenza, temporanea o permanente, di tali arredi
alle normative di prevenzione incendi concernenti la
reazione al fuoco.
Si forniscono di seguito, in via generale, le precisazioni
atte a rimuovere problemi interpretativi delle normative
vigenti per gli aspetti connessi alle necessità
di sostituzione dei componenti di poltrone imbottite
aventi influenza ai fini della classificazione alla
reazione al fuoco di tali arredi.
Le poltrone imbottite, installate in locali di pubblico
spettacolo, diverse da quelle la cui possibilità
di utilizzazione, ai sensi del D.M. 28-2-1987, scade
in ogni caso alla data 31-12-1987, rientrano comunque
in una delle due seguenti tipologie:
a) poltrone la cui utilizzazione è consentita
fino alla scadenza di anni 8, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del D.M. 28-8-1984, in quanto
rispondenti alle specificazioni di cui all'art.5 comma
1 del decreto ministeriale stesso o a quelle di cui
all'art.3 del D.M. 4-2-1985;
b) poltrone idoneamente comprovate di classe IM di reazione
al fuoco.
A riguardo delle poltrone individuate al punto a) è
opportuno chiarire che le normative contenute nel D.M.
28-8-1984 e nel D.M. 4-2-1985, non consentono la sostituzione
dei materiali di rivestimento stante la cessata possibilità
della relativa applicazione oltre la data 31-12-1985
fissata dallo stesso D.M. 4-2-1985.
Di conseguenza, al verificarsi di circostanze che rendono
non più utilizzabili, per deterioramento o usura
dei materiali, tali poltrone imbottite, le stesse devono
essere o rimpiazzate con altre appartenenti alla richiesta
classe IM di reazione al fuoco o adeguate a tale classe
previa la sostituzione del materiale di rivestimento
nonché dei materiali di imbottitura e di eventuale
interposto.
In ordine a ciascuna delle due possibilità innanzi
indicate si richiama quanto segue:
- l'idoneità delle nuove poltrone imbottite,
per gli aspetti della reazione al fuoco, è comprovabile
unicamente attraverso il relativo certificato di omologazione
(o di estensione di omologazione) accompagnato dalla
corrispondente dichiarazione di conformità rilasciata
dal produttore titolare dell'atto stesso;
- l'idoneità di poltrone adeguate è invece
attestabile con la relativa certificazione (ad hoc),
connessa alla procedura contemplata dall'art.10 del
D.M. 26-6-1984, salvo il caso in cui, l'adeguamento
stesso, venga attuato con il ricorso alla procedura
prevista al punto 2) della circolare n.27 MI.SA.(85)7,
in data 21-9-1985, la quale, tra l'altro, specifica
anche la documentazione atta a comprovare la validità
dell'intervento.
In merito alle poltrone di cui al punto b) si rendono
necessarie le puntualizzazioni di seguito riportate.
La sostituzione di uno o più materiali tra quelli
costituenti rivestimento, imbottitura ed eventuale
interposto è sempre attuabile su poltrone di
tipo omologato o ad esso assimilabile (estensione di
omologazione o adeguamento definitivo realizzato con
la procedura di cui alla circolare 27 MI.SA.(85)7 del
21-9-1985) a condizione che l'intervento sia eseguito
dalla ditta intestataria del corrispondente atto di
omologazione o di estensione di omologazione.
In tal caso, comunque, la precitata ditta deve rilasciare
all'esercente apposita dichiarazione attestante:
1) Quali tipi di materiali costituenti il manufatto
abbia sostituito;
2) La conformità delle caratteristiche apparenti
e non apparenti dei nuovi materiali posti in opera
a quelle degli stessi materiali appartenenti al prototipo
sottoposto a prove ai fini del rilascio dell'atto di
omologazione originario del modello di poltrona;
3) Il numero di poltrone oggetto dell'intervento;
4) La specificazione del locale nel quale sono installate
le poltrone su cui è stato effettuato l'intervento.
Con riferimento al contenuto del punto 2) e a quanto
di seguito espresso, per atto di omologazione originario
deve intendersi, in relazione al caso che si presenta,
uno dei seguenti:
- atto di omologazione riferito allo specifico modello
di poltrona oggetto dell'intervento;
- atto di omologazione dal quale è derivato quello
di estensione di omologazione concernente il modello
di poltrona oggetto dell'intervento;
- atto di omologazione del modello di poltrona in base
al quale si è effettuato l'adeguamento delle
poltrone ai sensi della circolare da ultimo richiamata.
L'intervento di sostituzione di materiali, su poltrone
già certificate ai sensi dell'art.10 del D.M.
26-6-1984 (ad hoc) o l'intervento comunque eseguito
su poltrone omologate ovvero dotate di estensione di
omologazione, effettuato da ditta diversa da quella
titolare dell'atto di omologazione originario, comporta
invece il ricorso, rispettivamente ulteriore o nuovo,
alle procedure di cui all'art.10 del decreto stesso,
onde poter acquisire nuova certificazione atta a comprovare
che al manufatto è ancora attribuibile la medesima
classe di reazione al fuoco.
Si sottolinea infine che, ai sensi di quanto stabilito
al punto 2.3 dell'art.2 del D.M. 26-6-1984, non è
da ritenersi comprovabile attraverso l'esibizione del
relativo atto di omologazione o atto d'estensione di
omologazione nonché di pertinente dichiarazione
di conformità, l'idoneità di manufatti
forniti ed installati in data anteriore a quella di
rilascio di uno o di entrambi tali documenti.
Si raccomanda di dare la più ampia diffusione
alla presente circolare i cui contenuti costituiscono
norma per la corretta esecuzione degli interventi innanzi
trattati.
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