[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 15 OTTOBRE 1987, N.37 MI.SA. 22

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. SOSTITUZIONE DI MATERIALI COMPONENTI POLTRONE IMBOTTITE.

Con il manifestarsi di esigenze di sostituzione di materiali di rivestimento di poltrone imbottite installate in locali di pubblico spettacolo, pervengono a questo Ministero richieste di parere in merito alla possibilità di effettuare la sostituzione stessa, nei vari casi che possano presentarsi, senza inficiare l'attuale rispondenza, temporanea o permanente, di tali arredi alle normative di prevenzione incendi concernenti la reazione al fuoco.
Si forniscono di seguito, in via generale, le precisazioni atte a rimuovere problemi interpretativi delle normative vigenti per gli aspetti connessi alle necessità di sostituzione dei componenti di poltrone imbottite aventi influenza ai fini della classificazione alla reazione al fuoco di tali arredi.
Le poltrone imbottite, installate in locali di pubblico spettacolo, diverse da quelle la cui possibilità di utilizzazione, ai sensi del D.M. 28-2-1987, scade in ogni caso alla data 31-12-1987, rientrano comunque in una delle due seguenti tipologie:
a) poltrone la cui utilizzazione è consentita fino alla scadenza di anni 8, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 28-8-1984, in quanto rispondenti alle specificazioni di cui all'art.5 comma 1 del decreto ministeriale stesso o a quelle di cui all'art.3 del D.M. 4-2-1985;
b) poltrone idoneamente comprovate di classe IM di reazione al fuoco.
A riguardo delle poltrone individuate al punto a) è opportuno chiarire che le normative contenute nel D.M. 28-8-1984 e nel D.M. 4-2-1985, non consentono la sostituzione dei materiali di rivestimento stante la cessata possibilità della relativa applicazione oltre la data 31-12-1985 fissata dallo stesso D.M. 4-2-1985.
Di conseguenza, al verificarsi di circostanze che rendono non più utilizzabili, per deterioramento o usura dei materiali, tali poltrone imbottite, le stesse devono essere o rimpiazzate con altre appartenenti alla richiesta classe IM di reazione al fuoco o adeguate a tale classe previa la sostituzione del materiale di rivestimento nonché dei materiali di imbottitura e di eventuale interposto.
In ordine a ciascuna delle due possibilità innanzi indicate si richiama quanto segue:
- l'idoneità delle nuove poltrone imbottite, per gli aspetti della reazione al fuoco, è comprovabile unicamente attraverso il relativo certificato di omologazione (o di estensione di omologazione) accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore titolare dell'atto stesso;
- l'idoneità di poltrone adeguate è invece attestabile con la relativa certificazione (ad hoc), connessa alla procedura contemplata dall'art.10 del D.M. 26-6-1984, salvo il caso in cui, l'adeguamento stesso, venga attuato con il ricorso alla procedura prevista al punto 2) della circolare n.27 MI.SA.(85)7, in data 21-9-1985, la quale, tra l'altro, specifica anche la documentazione atta a comprovare la validità dell'intervento.
In merito alle poltrone di cui al punto b) si rendono necessarie le puntualizzazioni di seguito riportate.
La sostituzione di uno o più materiali tra quelli costituenti rivestimento, imbottitura ed eventuale interposto è sempre attuabile su poltrone di tipo omologato o ad esso assimilabile (estensione di omologazione o adeguamento definitivo realizzato con la procedura di cui alla circolare 27 MI.SA.(85)7 del 21-9-1985) a condizione che l'intervento sia eseguito dalla ditta intestataria del corrispondente atto di omologazione o di estensione di omologazione.
In tal caso, comunque, la precitata ditta deve rilasciare all'esercente apposita dichiarazione attestante:
1) Quali tipi di materiali costituenti il manufatto abbia sostituito;
2) La conformità delle caratteristiche apparenti e non apparenti dei nuovi materiali posti in opera a quelle degli stessi materiali appartenenti al prototipo sottoposto a prove ai fini del rilascio dell'atto di omologazione originario del modello di poltrona;
3) Il numero di poltrone oggetto dell'intervento;
4) La specificazione del locale nel quale sono installate le poltrone su cui è stato effettuato l'intervento.
Con riferimento al contenuto del punto 2) e a quanto di seguito espresso, per atto di omologazione originario deve intendersi, in relazione al caso che si presenta, uno dei seguenti:
- atto di omologazione riferito allo specifico modello di poltrona oggetto dell'intervento;
- atto di omologazione dal quale è derivato quello di estensione di omologazione concernente il modello di poltrona oggetto dell'intervento;
- atto di omologazione del modello di poltrona in base al quale si è effettuato l'adeguamento delle poltrone ai sensi della circolare da ultimo richiamata.
L'intervento di sostituzione di materiali, su poltrone già certificate ai sensi dell'art.10 del D.M. 26-6-1984 (ad hoc) o l'intervento comunque eseguito su poltrone omologate ovvero dotate di estensione di omologazione, effettuato da ditta diversa da quella titolare dell'atto di omologazione originario, comporta invece il ricorso, rispettivamente ulteriore o nuovo, alle procedure di cui all'art.10 del decreto stesso, onde poter acquisire nuova certificazione atta a comprovare che al manufatto è ancora attribuibile la medesima classe di reazione al fuoco.
Si sottolinea infine che, ai sensi di quanto stabilito al punto 2.3 dell'art.2 del D.M. 26-6-1984, non è da ritenersi comprovabile attraverso l'esibizione del relativo atto di omologazione o atto d'estensione di omologazione nonché di pertinente dichiarazione di conformità, l'idoneità di manufatti forniti ed installati in data anteriore a quella di rilascio di uno o di entrambi tali documenti.
Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti costituiscono norma per la corretta esecuzione degli interventi innanzi trattati.




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