(G.U. 23-10-1985)
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47, RECANTE: "NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE"
Le istruzioni contenute nella presente circolare riguardano
la legge 28-2-1985, n.47, nella parte che disciplina
la sanatoria delle opere edilizie abusive - capo IV,
artt. 31 e 44 - e sono intese a chiarire la ratio,
il contenuto e la portata delle disposizioni che interessano
specificamente l'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali allo stato attuale della elaborazione
interpretativa che le riguarda.
La circolare non concerne, quindi, l'intera disciplina
contenuta nella legge n.47 del 1985 negli ulteriori
aspetti che implicano attribuzioni dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali - in particolare,
non concerne il nuovo regime sanzionatorio delle opere
edilizie abusive né esaurisce l'argomento della
sanatoria in tutti i possibili profili applicativi,
ma è diretta ad un primo esame delle complesse
questioni poste dalla nuova normativa, per il limitato
settore relativo al "condono" allo scopo
di assicurare una uniforme e, per quanto possibile,
corretta applicazione di essa da parte degli uffici
in indirizzo.
Alcune disposizioni della circolare riguardano il profilo
organizzativo degli interventi dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali, che, previe opportune
intese con i comuni, ai quali fanno capo tutti i procedimenti
di sanatoria, renderanno possibile semplificare e rendere
più efficaci gli interventi di competenza di
questo Ministero.
I problemi emergenti dalle prime esperienze applicative,
siano essi attinenti a profili peculiari dell'interpretazione
della nuova disciplina ovvero derivino da difficoltà
di carattere organizzativo eventualmente insorgenti
in casi particolari, tempestivamente segnalati, consentiranno
di raccogliere utili indicazioni per l'aggiornamento,
il perfezionamento e la modifica delle presenti istruzioni.
Con successiva circolare verranno impartite le istruzioni
per l'applicazione delle disposizioni del capo I della
legge n.47 del 1985 in materia di nuove sanzioni per
le opere edilizie abusive.
ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RELATIVA
ALLA SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE CONTENUTA NEL CAPO
IV DELLA LEGGE 28- 2-1985, N.47, RECANTE: "NORME
IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA,
SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE".
1 - L'intervento dell'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali, nei procedimenti per la sanatoria delle
opere edilizie abusive, regolati dalla legge 28-2-1985,
n.47, si concreta nella emanazione dei pareri previsti
dall'art.32, comma 1, prima parte, della citata legge
per il quale: "Il rilascio della concessione o
della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite
su aree sottoposte a vincoli è subordinato al
parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso".
Dalla formulazione della disposizione - che si riferisce
genericamente ai "vincoli" incidenti sulle
aree interessate dalle opere edilizie abusive per le
quali è stata chiesta la sanatoria, e che collega
la competenza all'emanazione del predetto parere esclusivamente
alle attribuzioni istituzionalmente demandate dall'ordinamento
a ciascuna amministrazione - si trae la conclusione
che l'intervento dell'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali rappresenta un momento insopprimibile
di tutti i procedimenti di sanatoria degli abusi edilizi
realizzati su aree sottoposte a vincoli ricadenti nell'ambito
dell'attività di tutela di questa amministrazione.
Dal successivo art.33, comma 2, della stessa legge n.47
del 1985, emerge testualmente che il parere dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali riguarda i procedimenti
di sanatoria relativi a costruzioni abusive realizzate
su aree (e su edifici) vincolati ai sensi della legge
1-6-1939, n.1089.
Il parere dell'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali è richiesto, quindi, per i procedimenti
di sanatoria relativi a costruzioni eseguite su aree
vincolate ai sensi delle leggi 1-6-1939, n.1089 e 29-6-1939,
n.1497.
La competenza dell'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali ad esprimere il parere di cui all'art.32,
comma 1, della legge n.47 del 1985, anche in relazione
ad aree vincolate ai sensi delle normative statali
e regionali di protezione delle bellezze naturali,
emerge dall'art.82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24-7-1977, n.616.
La norma ora citata, infatti, ha delegato alle regioni
a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato per
la protezione delle bellezze naturali, per quanto attiene
alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni, ma ha riservato al Ministro per i beni culturali
e ambientali, oltre alla facoltà di integrare
gli elenchi delle bellezze naturali già approvati
dalle regioni, anche "il potere di inibire i lavori
e disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio
a beni qualificabili come bellezze naturali, anche
indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi"
(comma 4).
La precitata disposizione, come è noto, è
stata modificata dalla recente legge 8-8-1985, n.431,
che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge
27-6-1985, n.312, recante: "Disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"
con la quale si sono ridefiniti i criteri di riparto
delle competenze, nella materia di cui trattasi, tra
Stato e regioni, in guisa da riservare al Ministro
per i beni culturali e ambientali anche un potere proprio
che si concretizza nelle facoltà:
a) di intervenire nel procedimento autorizzatorio, di
cui all'art.7 della legge 29-6-l939, n.1497, mediante
il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, a richiesta
dell'interessato, in caso di silenzio della regione,
nonché mediante l'annullamento dell'autorizzazione
regionale entro 60 giorni dalla comunicazione della
stessa da parte della regione (comma 4, art.1, della
legge n.431 del 1985);
b) di autorizzare con potere esclusivo la realizzazione
di opere pubbliche in aree vincolate (comma 4, art.1,
della legge n.431 del 1985);
c) di autorizzare, previa intesa col Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le attività
di ricerca ed estrazione (comma 7, art.1, della legge
n.431 del 1985);
d) di vigilare sull'osservanza del vincolo apposto con
la legge n.431 del 1985.
Dalla disposizione emerge, pertanto, chiaramente la
persistenza di un autonomo potere del Ministro per
i beni culturali e ambientali di inibire la realizzazione
di opere che risultassero in contrasto con i vincoli
posti a protezione delle bellezze naturali.
Da quanto precede deriva che anche la compatibilità
delle opere edilizie abusive con i suddetti vincoli,
ai fini di una loro sanatoria, deve costituire oggetto
di valutazione da parte del Ministro per i beni culturali
e ambientali e che, quindi, il parere previsto dall'art.32,
comma1, della legge n.47 del 1985, che rappresenta
l'unico strumento giuridico posto a disposizione dell'amministrazione
competente per la tutela degli interessi cui ciascun
vincolo è preordinato, deve essere espresso
da questo Ministero.
2 - Il parere dovrà essere richiesto non solo
nelle ipotesi in cui esso si sostanzierà in
un giudizio di compatibilità delle opere di
cui è stata richiesta la sanatoria con i vincoli
incidenti sull'area, in dipendenza di un giudizio rimesso
alla discrezionalità dell'amministrazione, ma
anche nei casi in cui la insanabilità delle
opere è disposta direttamente dalla legge in
base ad elementi di obiettivo rilievo. Il parere in
questo caso viene ad assumere, in realtà, il
carattere di atto di mero accertamento dell'esistenza
dei presupposti, in presenza dei quali l'opera realizzata
è definita insanabile dalla stessa legge.
Nelle ipotesi previste dalla norma in esame, pertanto,
l'amministrazione si limiterà a dichiarare di
aver accertato la esistenza dei presupposti ai quali
la legge collega la esclusione della ipotesi stessa
dal condono.
3 - L'art.33 stabilisce che non sono "sanabili"
le opere in contrasto con i "vincoli imposti da
leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti
urbanistici a tutela di interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali,
idrogeologici" (comma 1, lettera a); con i "vincoli
imposti da norme statali e regionali a difesa delle
coste marine, lacuali e fluviali" (lettera b),
con i "vincoli imposti a tutela di interessi della
difesa militare e della sicurezza interna" (lettera
c) e con "ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità"
e che siano stati imposti prima della esecuzione delle
opere stesse.
La norma richiede alcune precisazioni:
a) in primo luogo deve ritenersi che il richiamo a "vincoli
imposti da norme statali o regionali" vada riferito
anche ai "vincoli" imposti per provvedimento
amministrativo "in base a leggi o a norme statali
o regionali". Se così non fosse, se cioè
la disposizione in esame avesse voluto limitare le
opere non suscettibili di sanatoria soltanto a quelle
realizzate su aree vincolate direttamente dalla legge,
o dalla norma regionale, l'ambito di operatività
risulterebbe oltremodo ridotto con esclusione delle
ipotesi più gravi di abusivismo edilizio;
b) in secondo luogo, va rilevato che la "inedificabilità"
cui si riferisce la disposizione e che esclude il condono
è la "inedificabilità assoluta".
Ed, invero, qualora per inedificabilità dovesse
intendersi la edificazione in eccesso rispetto ad indici,
sia pure minimi, consentiti, tale interpretazione finirebbe
con l'escludere dal regime di sanatoria la maggior
parte delle opere abusive e le finalità della
legge verrebbero anche per questa via notevolmente
frustrate.
4 - In tutte le ipotesi diverse da quelle regolate dall'art.33,
pertanto, gli organi dell'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali dovranno esprimere un parere,
che si concreterà in una valutazione non diversa,
quanto al contenuto, da quella che si esprime ordinariamente
in relazione alla previsione di realizzazione di opere
su aree interessate da vincoli che non comportano la
inedificabilità o la immodificabilità
assoluta dell'area.
Il parere di compatibilità dovrà in sostanza
esprimersi in relazione a tutte le opere realizzate
su aree sottoposte ai vincoli previsti dall'art.33,
quando questi non comportano la inedificabilità
assoluta dell'area ovvero, pur comportando tale inedificabilità,
sono stati imposti successivamente alla realizzazione
delle opere stesse.
Ciò si desume dal raffronto tra il citato art.33
e comma 1 dell'art.32.
Il comma 2 dell'art.33 della legge in esame, per il
quale "diventano" insanabili le opere realizzate
su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della
legge 1-6-1939, n.1089, che non siano ritenute compatibili
con la tutela medesima, costituisce una specificazione,
per l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
del parere generalmente richiesto dall'art.32.
5 - L'art.32, comma 1, seconda parte, attribuisce al
parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei
vincoli imposti sulle aree, carattere di parere vincolante
"il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria è subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo".
Il parere si estrinseca in una valutazione di compatibilità
delle opere realizzate abusivamente con gli interessi
cui è preordinato il vincolo imposto sull'area
(o sull'edificio), analoga, nella sostanza, a quella
sottostante ai provvedimenti positivi o negativi che
devono precedere le concessioni o le autorizzazioni
sugli stessi beni in via ordinaria.
E' appena il caso di sottolineare che anche il parere
favorevole deve essere congruamente motivato a tutela
dei terzi che dall'assentimento in sanatoria della
concessione o dell'autorizzazione potrebbero essere
lesi e potrebbero essere indotti ad impugnarlo.
Deve anche richiarmarsi l'attenzione sulla circostanza
che il parere favorevole dell'amministrazione preposta
alla tutela del vincolo è condizione indispensabile
perché gli interessati possano completare le
opere per le quali sia stata già avanzata domanda
di sanatoria e siano stati espletati gli altri incombenti
stabiliti dall'art.35 della legge n.47 del 1985 a norma
del comma 8 dello stesso art.35.
Qualora il parere non venga reso nei 180 giorni della
domanda, si intende reso in senso negativo. In questo
caso, è necessario ricordare che a norma del
comma 13 dell'art.35 della legge medesima, non si potrà
perfezionare il silenzio assenso sull'istanza del privato,
diretta ad ottenere la concessione in sanatoria del
condono, trascorsi 2 anni dalla presentazione della
domanda medesima (comma 12 dell'art.35).
Ove il richiedente si rivolga direttamente all'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali, il termine di 180
giorni decorrerà dalla presentazione dell'istanza.
Qualora, invece, la presentazione avvenga tramite l'amministrazione
comunale, il termine decorrerà dalla ricezione
delle richieste o degli eventuali elenchi che i comuni
invieranno agli uffici periferici del Ministero per
i beni culturali e ambientali.
6 - E' inoltre necessario precisare che, ove le aree su cui insistono le opere abusive siano state vincolate dopo l'esecuzione delle stesse, il ricordato art.32 prevede, per quanto concerne i vincoli a tutela dei beni culturali e ambientali in forza del comma 1, la verifica della compatibilità delle opere con le esigenze di tutela ed, inoltre, un regime di condonabilità speciale qualora vi sia stata violazione di norme antisismiche (lettera a), di norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici (lettera b) e violazione delle distanze minime poste a protezione del nastro stradale (lettera c).
7 - Per quanto concerne le modalità di esercizio
delle attribuzioni spettanti al Ministero per i beni
culturali e ambientali nel procedimento del condono
(rilascio del parere vincolante), si ritiene indispensabile,
al fine di mettere in condizione le soprintendenze
di portare a termine con celerità l'istruttoria
per il rilascio del parere, in considerazione della
perentorietà dei termini previsti dalla normativa
in esame, che vengano raggiunte intese con i comuni
affinché gli stessi inviino le domande di condono
non singolarmente, ma cumulativamente, come già
detto in precedenza.
Sempre al fine di facilitare il rilascio del parere
da parte degli uffici periferici del Ministero, in
considerazione della quantità di casi che verranno
sottoposti al loro esame, è opportuno che i
privati documentino, nel presentare l'istanza di condono,
il vincolo.
Ciò metterebbe in condizione le amministrazioni
comunali di conoscere immediatamente l'esistenza del
vincolo e conseguentemente di non rilasciare concessione
in sanatoria.
8 - Infine, come si è visto, il parere dell'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali è vincolante.
Pertanto, ove si tratti di opere rientranti nella fattispecie
dell'art.33, ovvero di opere per le quali non intervenga,
ai sensi dell'art.32, il parere positivo dell'amministrazione
medesima, l'effetto non può che essere il diniego
della concessione in sanatoria da parte del comune.
In questi casi non si formerà silenzio assenso,
decorsi 2 anni dalla presentazione della domanda (comma
12 dell'art.35).
In ogni caso l'Amministrazione per i beni culturali
e ambientali deve dare notizia alle amministrazioni
comunali dei pareri resi in modo esplicito, sia sulle
istanze presentate direttamente ai propri uffici dai
privati, decorsi i 180 giorni dalla presentazione delle
stesse, che sulle istanze trasmesse dai comuni.
(c) 1996 Note's