LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47 - DECRETO-LEGGE 23 APRILE 1985, N.146, CONVERTITO NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1985, N.298 - SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DA TERZI SU AREE DI PROPRIETA' DELLO STATO E DELLE OPERE INTERNE REALIZZATE IN IMMOBILI STATALI.
La legge 28-2-1985, n.47 e successive modificazioni
ed integrazioni - recante "Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"
- prevede, fra l'altro, la possibilità della
sanatoria per le opere abusive realizzate da privati
su aree di proprietà dello Stato. L'art.32,
comma 4, dispone infatti che "per le opere eseguite
da terzi su aree di proprietà dello Stato o
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo
che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della
concessione e dell'autorizzazione in sanatoria è
subordinato anche alla disponibilità dell'Ente
proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni
previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione".
Con circolare 30-7-1985, n.3357/25, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.186 dell'8-8-1985, il Ministero
dei lavori pubblici, al fine di fornire un indirizzo
per una interpretazione omogenea ed uniforme della
citata legge n.47 e per una sua corretta applicazione,
ha manifestato il proprio avviso sulle disposizioni
riguardanti il recupero e la sanatoria delle opere
abusive, contenute nei capi terzo e quarto e su quelle
del capo quinto, connesse con la stessa materia, nonché
sulla normativa riguardante le "opere interne"
di cui agli artt. 26 e 48.
Con la presente circolare, questo Ministero intende
ora fornire alcuni chiarimenti in ordine alla particolare
disposizione contenuta nell'art.32 sopra riportato,
che ha posto, tra le condizioni per il rilascio della
concessione in sanatoria delle opere abusive eseguito
da terzi su aree di proprietà statale, la dichiarazione
della "disponibilità dall'ente proprietario"
a concedere a titolo oneroso l'uso del suolo su cui
insiste la costruzione.
I chiarimenti si riferiscono, in particolare, ai problemi
relativi alla individuazione dell'Amministrazione statale
competente a rilasciare la dichiarazione di "disponibilità"
all'obbligo del soggetto interessato di presentare
l'apposita istanza, al contenuto della stessa dichiarazione
nonché alla regolarizzazione dei rapporti patrimoniali
con il soggetto che ha ottenuto dal Comune la concessione
in sanatoria.
Prima di passare all'esame dei singoli problemi, si
ritiene opportuno formulare, in via preliminare, e
per una migliore comprensione delle connesse questioni,
alcune considerazioni circa la condizione giuridica
in cui versano le costruzioni abusive su suoli statali.
Su tali suoli possono, in effetti, essersi verificate
due distinte specie di abuso:
- una, di natura "demaniale" derivante dalla
occupazione senza titolo idoneo del bene statale;
- l'altra, di natura "edilizia" derivante
dalla realizzazione dell'opera senza la prescritta
licenza o concessione edilizia.
In taluni casi può essere presente soltanto "l'abuso
demaniale" qualora l'occupatore del suolo statale
abbia realizzato l'opera munito di regolare licenza
edilizia. Queste fattispecie possono essersi verificate
anteriormente all'entrata in vigore della legge 28-1-1977,
n.10, in quanto la normativa precedente non imponeva
ai Comuni, ai fini del rilascio della licenza edilizia,
di accertare la proprietà del suolo o l'esistenza
di un apposito titolo al godimento del bene, rilasciato
dai competenti Organi dell'Amministrazione (art.4,
comma 2, della legge n.10/1977).
E', invece, presente solo "l'abuso edilizio"
quando il terzo costruttore, pur munito di un idoneo
titolo al godimento del bene statale che lo abbia autorizzato
anche a costruire, abbia realizzato la costruzione
in assenza o in difformità dalla licenza o concessione
edilizia.
Le due specie di abuso il più delle volte sono
coesistenti: il terzo ha occupato senza titolo il suolo
demaniale e vi ha costruito l'opera senza licenza o
concessione edilizia.
Comunque, in tutti i casi di abuso perpetrato ai danni
della proprietà statale, le opere realizzate
sono indubbiamente da considerarsi acquisite, in virtù
della normativa vigente, alla proprietà dello
Stato.
La materia è, infatti, disciplinata dall'art.934
del codice civile, il quale, contemplando che "qualunque
piantagione, costruzione od opera esistente sopra o
sotto il suolo appartiene al proprietario di questo",
sancisce il generale principio del diritto di accessione.
Tale diritto trova ulteriore e più puntuale conferma
nel codice della navigazione (art.49), il quale espressamente
prevede l'acquisizione gratuita allo Stato delle opere
realizzate su suoli di demanio marittimo.
Ed ancora, l'art.15 della legge 28-1-1977, n.10, sanciva
che "le opere eseguite da terzi in totale difformità
dalla concessione o in assenza di esse, su suoli di
proprietà dello Stato, sono gratuitamente acquisite
al demanio dello Stato, salvo il potere di ordinarne
la demolizione qualora l'opera contrasti con rilevanti
interessi urbanistici ed ambientali". In sostanza,
il citato art.15 (ora sostituito dalle disposizioni
di cui al capo primo della legge n.47/1985) rendeva
più rigorosa l'applicazione del principio dell'accessione,
in quanto, estendendo l'acquisizione gratuita allo
Stato delle opere realizzate su tutte le categorie
di beni statali, non riconosceva al costruttore abusivo
il diritto di credito scaturente dall'art.936 del codice
civile.
E', pertanto, di tutta evidenza che nei casi contemplati
dall'art.32 della legge n.47/1985 - che sono in sostanza
quelli relativi alle ipotesi di opere realizzate dal
terzo su aree di proprietà statale in assenza
o in difformità dalla licenza o concessione
edilizia ed in mancanza di apposito titolo rilasciato
dall'Amministrazione che lo abbia autorizzato a costruire
- lo Stato debba considerarsi proprietario a tutti
gli effetti anche delle opere realizzate, trovandosi
il terzo costruttore (o suo avente causa) nei confronti
di queste soltanto in una situazione giuridica di mera
detenzione.
Va, peraltro, chiarito al riguardo che l'Amministrazione,
anche se proprietaria delle suddette opere, non può
ritenersi portatrice di alcun interesse all'ottenimento
della sanatoria urbanistica, sia perché non
ne è stata il soggetto costruttore, sia perché
tali opere non vengono utilizzate per soddisfare dirette
esigenze governative ma si trovano nel godimento dei
terzi costruttori (o loro aventi causa), ai quali incombe
quindi, sempre che vi abbiano interesse ed al fine
di evitare le sanzioni previste nel capo primo della
legge n.47/1985, l'onere di richiedere la relativa
concessione.
Va, altresì, precisato che coloro che abbiano
chiesto ed ottenuto la concessione in sanatoria dovranno
successivamente provvedere a regolarizzare con l'amministrazione,
sulla base delle norme del codice civile e di quelle
vigenti in materia di amministrazione dei beni immobili
di proprietà dello Stato, i rapporti attinenti
alla utilizzazione sia passata che futura delle opere
realizzate.
In effetti il riferimento dell'art.32 della legge in
esame alla disponibilità a concedere onerosamente
(soltanto) l'uso del suolo su cui insiste la costruzione
deve intendersi finalizzato esclusivamente all'ottenimento
della sanatoria urbanistica (dato che un eventuale
diniego a concedere in uso il suolo occupato comporta
l'impossibilità di sanare l'opera abusivamente
realizzata), non potendo ritenersi che tale previsione
vada ad incidere sul diritto dell'Amministrazione di
pretendere un corrispettivo anche per il godimento
della costruzione acquisita di diritto alla proprietà
statale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio
di Stato (voto n.1354/85 emesso dalla Sezione terza
nell'adunanza del 15-10-1985) il quale ha, tra l'altro,
considerato che "la dichiarazione di disponibilità
dell'ente proprietario si inserisce nel procedimento
di sanatoria ed ha come destinataria l'Autorità
comunale, cui interessa unicamente il nulla osta dell'Ente
proprietario in relazione all'uso del suolo e non anche
l'ulteriore definizione dei rapporti patrimoniali conseguenti
alla edificazione su suolo altrui.
Inoltre l'espressa menzione dell'onerosità della
futura concessione del suolo trova la sua ragione nell'evitare
che il pagamento dell'oblazione e del contributo di
concessione (artt. 34 e 37) potesse considerarsi satisfattivo
anche della ulteriore e diversa pretesa dell'Ente territoriale
al canone per l'uso del suolo".
Quanto sopra considerato e precisato, si passa ora a
fornire i necessari chiarimenti in ordine ai problemi
riguardanti la individuazione dell'Amministrazione
statale competente a rilasciare la dichiarazione di
"disponibilità" l'obbligo del soggetto
interessato di presentare apposita domanda, il contenuto
della dichiarazione nonché la regolarizzazione
dei rapporti patrimoniali.
A) I suoli sui quali i terzi hanno eseguito opere abusive
possono appartenere al demanio pubblico o al patrimonio,
disponibile o indisponibile, dello Stato.
La dichiarazione di disponibilità a concedere
l'uso del suolo, richiesta dall'art.32, presuppone
evidentemente una valutazione circa la compatibilità
dell'opera su di esso realizzata con le norme poste
a tutela della specifica categoria dei beni di demanio
pubblico nella quale rientra il suolo medesimo o, qualora
quest'ultimo appartenga al patrimonio dello Stato,
con lo specifico servizio o interesse pubblico al cui
soddisfacimento eventualmente è destinato.
E' indubbio che, sulla base della normativa generale
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato e di quella particolare contenuta
in leggi speciali, tale valutazione non può
che essere adottata, per i suoli di demanio pubblico,
dall'Amministrazione statale cui per legge sono demandate
la tutela e la gestione dei medesimi, per i suoli del
patrimonio indisponibile, dall'Amministrazione che
ne ha l'assegnazione in uso e, per quelli del patrimonio
disponibile, dall'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, in relazione alle singole categorie dei beni
di demanio pubblico elencate nell'art.822 del codice
civile, la competenza al rilascio della dichiarazione
di "disponibilità" spetta al Ministero
della marina mercantile per i suoli appartenenti al
demanio marittimo; al Ministero dei lavori pubblici
per i suoli del demanio idrico; al Ministero della
difesa per i suoli del demanio militare; al Ministero
dei trasporti (Direzione Generale dell'Aviazione Civile)
per i suoli del demanio aeronautico civile; al Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali per i suoli appartenenti
al demanio storico, artistico, archeologico e culturale.
Competenti, invece, a rilasciare la dichiarazione di
"disponibilità" per i suoli del patrimonio
indisponibile e per quelli del patrimonio disponibile
sono, rispettivamente, le Amministrazioni statali usuarie
e le intendenze di Finanza.
Ovviamente, le Amministrazioni Autonome dello Stato
sono competenti a rilasciare la dichiarazione stessa
per le aree rientranti nel proprio patrimonio.
B) Il soggetto interessato al conseguimento della sanatoria
delle opere costruite su suoli di proprietà
dello Stato deve presentare, ai competenti uffici periferici
delle Amministrazioni come sopra individuate, apposita
domanda da redigersi su foglio in bollo di lire 3000
tendente ad ottenere la dichiarazione disponibilità
dell'Amministrazione medesima a concedergli l'uso del
suolo su cui insiste la costruzione.
Tale domanda deve contenere gli stessi dati identificativi
del soggetto richiedente e le stesse notizie generali
e particolari riguardanti l'opera oggetto di sanatoria
indicati nel frontespizio, nella sezione prima e nella
sezione seconda del modello n.47/85 predisposto, in
relazione alle singole tipologie di abuso, dal Ministero
dei lavori pubblici ed approvato con decreto ministeriale
19-7-1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.177
del 29-7- 1985.
La indicazione delle suddette notizie si presenta necessaria
per dare all'Amministrazione la possibilità
di avere un'esauriente conoscenza della tipologia,
consistenza e localizzazione dell'opera abusiva e per
porla, quindi, in grado di rilasciare nel più
breve tempo possibile - previa valutazione della compatibilità
dell'opera stessa con le norme poste a tutela delle
singole categorie dei beni di demanio pubblico o con
le specifiche destinazioni pubbliche date ai beni del
patrimonio indisponibile - la dichiarazione di disponibilità
prevista dall'art.32.
Per quanto riguarda le opere eseguite su suoli appartenenti
al patrimonio disponibile, questo Ministero ritiene
che Intendenze di Finanza, accertata la natura patrimoniale
disponibile dell'area occupata, dovranno procedere
all'ulteriore valutazione della compatibilità
della costruzione con gli interessi pubblici presenti
nella fattispecie concreta, e comunque, espressamente
della assenza di danno per l'erario. Solo dopo tale
favorevole valutazione si potrà procedere al
rilascio della dichiarazione di disponibilità.
Le singole Amministrazioni statali competenti cureranno
l'invio all'Intendenza di Finanza competente per territorio,
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, di copia
della dichiarazione di disponibilità o del provvedimento
di diniego, unitamente ad una copia conforme della
domanda prodotta dall'interessato con la relativa documentazione.
C) Valutata positivamente la compatibilità dell'opera
abusiva con le norme poste a tutela delle singole categorie
dei beni di demanio pubblico o con la specifica destinazione
pubblica del suolo sul quale è stata realizzata,
e più in generale con gli interessi dell'Amministrazione,
i competenti Uffici provvederanno a rilasciare al soggetto
richiedente la dichiarazione di disponibilità
di cui trattasi.
In tale dichiarazione, dopo aver fatto riferimento alla
domanda presentata dall'interessato ed aver descritto
sommariamente la costruzione realizzata, verrà
attestata la disponibilità dell'Amministrazione
a concedere a titolo oneroso l'uso del suolo occupato
(del quale verrà indicata la natura giuridica,
se cioè appartenente al demanio pubblico, al
patrimonio indisponibile od a quello disponibile dallo
Stato), con la precisazione che la dichiarazione medesima
viene rilasciata al solo fine del conseguimento della
sanatoria urbanistica e con la riserva di procedere
con il richiedente, dopo l'ottenimento della concessione
in sanatoria, alla regolarizzazione dei rapporti patrimoniali
relativi alla utilizzazione passata e futura del suolo
e dell'opera su di esso insistente.
In caso di esito negativo del giudizio di compatibilità
di cui sopra, gli Uffici competenti emaneranno il conseguente
provvedimento, opportunamente motivato, attestante
la indisponibilità a concedere l'uso del suolo
occupato dalla costruzione.
Giova ricordare, in proposito, che il termine di presentazione
al Comune della domanda per ottenere la concessione
o l'autorizzazione in sanatoria è fissato perentoriamente
al 30 novembre 1985, per cui si presenta necessario
che la dichiarazione di disponibilità venga
rilasciata dalla competente Amministrazione tempestivamente
o, comunque, in tempo utile perché il richiedente
possa rispettare il termine anzidetto.
D) Ottenuta dal Comune la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria, gli interessati ne daranno comunicazione
scritta, allegando copia del provvedimento, all'Ufficio
statale che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità
nonché alla Intendenza di Finanza competente
per territorio, perché si possa nei loro confronti
procedere alla regolarizzazione dei rapporti concernenti
la utilizzazione del suolo e delle costruzioni su di
esso realizzate.
Per le opere eseguite su aree appartenenti al demanio
marittimo ed al demanio aeronautico, civile e militare,
la regolarizzazione di cui sopra sarà di competenza,
rispettivamente, dell'Amministrazione della Marina
Mercantile e di quella dei Trasporti (Direzione Generale
dell'Aviazione Civile) o della Difesa, alle quali è
demandata dal codice della navigazione la gestione
di tali beni.
Per le costruzioni realizzate su suoli appartenenti
alle altre categorie dei beni di demanio pubblico elencate
nell'art.822 del codice civile nonché al patrimonio,
disponibile e indisponibile, dello stato, alla regolarizzazione
dei rapporti con i terzi provvederà l'Amministrazione
finanziaria, d'intesa, ove occorra, con le altre Amministrazioni
statali interessate.
Tale regolarizzazione sarà effettuata, come in
precedenza accennato, sulla base delle norme del codice
civile e di quelle vigenti in materia di amministrazione
dei beni immobili di proprietà dello Stato nonché
di disposizioni contenute in leggi speciali, si da
consentire al terzo - tenendo conto di eventuali diritti
di credito al medesimo spettanti per effetto della
eseguita costruzione - di poter utilizzare il bene
per un congruo periodo di tempo, la cui durata verrà
stabilita caso per caso in relazione alla tipologia
e alla consistenza dell'opera realizzata, o di poter
addivenire, nei casi consentiti, alla acquisizione
in proprietà del bene stesso.
OPERE INTERNE
L'art.48 della legge 28-2-1985, n.47, nel testo sostituito
dall'art.1, comma 1, del decreto-legge 23-4-1985, n.146,
prevede anche la facoltà di regolarizzare, con
procedura semplificata, le "opere interne"
definite dal precedente art.26, realizzate abusivamente
prima dell'entrata in vigore della legge medesima (17-3-1985)
o in corso di esecuzione a tale data.
Con la sopra richiamata circolare 30-7-1985, n.3357/25,
il Ministero dei Lavori Pubblici ha fornito ampi chiarimenti
sulla nozione delle opere interne, sull'esatta individuazione
delle varie categorie delle stesse nonché sulle
modalità da seguirsi per ottenerne la sanatoria,
subordinata soltanto all'invio al Sindaco, entro il
31 dicembre 1985, di una relazione descrittiva delle
opere realizzate.
Ciò stante, tale sanatoria si rende necessaria
anche nel caso in cui le predette opere siano state
eseguite, o fossero in corso di esecuzione alla data
del 17 marzo 1985, da terzi (concessionari, locatari
od usuari a qualsiasi titolo), in immobili di proprietà
dello Stato.
Poiché, peraltro, l'Amministrazione statale non
è in condizione di poter conoscere tutti i casi
di esecuzione di opere interne negli immobili di sua
proprietà, appare opportuno che all'adempimento
previsto dal citato art.48 (redazione di apposita relazione
descrittiva delle opere realizzate) provvedano i singoli
usuari degli immobili stessi in quanto esecutori delle
opere.
A tal fine, le Intendenze di Finanza, per il tramite
dei competenti Uffici del Registro, vorranno richiedere
a ciascun concessionario o locatario di immobili dalle
medesime amministrati l'invio di una relazione, datata
e sottoscritta, attestante le eventuali opere interne
realizzate (o in corso di realizzazione alla data del
17 marzo 1985) oppure di una dichiarazione attestante
la non esecuzione di alcuna opera, con l'avvertenza
che verrà posto a loro carico qualsiasi onere
che dovesse ricadere sull'Amministrazione statale a
causa dell'esecuzione delle opere in parola e/o per
effetto del mancato riscontro alla richiesta.
In quest'ultima si avrà cura di precisare che,
qualora le opere realizzate non possano essere comprese
nella categoria delle opere interne, così come
individuata dal Ministero dei Lavori Pubblici nella
richiamata circolare del 30-7-1985, dovrà porsi
in essere la procedura prevista per l'ottenimento della
concessione in sanatoria.
Le Intendenze di Finanza provvederanno poi ad inoltrare
le relazioni pervenute, copia delle quali verrà
acquisita ai propri atti, al Sindaco del Comune competente.
Gli adempimenti di cui sopra (l'invito a presentare
la relazione o la dichiarazione negativa e l'inoltro
al sindaco delle relazioni pervenute) saranno espletati
dalle Intendenze di finanza per quanto concerne gli
immobili appartenenti al patrimonio, disponibile o
indisponibile, dello Stato ed al demanio pubblico,
con esclusione degli immobili di pertinenza del demanio
marittimo e del demanio aeronautico, civile e militare,
per i quali gli adempimenti stessi saranno curati,
rispettivamente, dall'Amministrazione della Marina
Mercantile e di quella dei Trasporti (Direzione Generale
dell'Aviazione Civile) o della Difesa, alle quali compete,
come dianzi detto, la gestione di tali beni.
Per le opere interne eventualmente realizzate dagli
assegnatari di alloggi economici e popolari di proprietà
dello Stato, dati in gestione agli Istituti Autonomi
per le Case Popolari od ai Comuni, la applicazione
del citato art.48, secondo le modalità sopra
suggerite, sarà curata direttamente dai predetti
Enti, i quali non mancheranno di inviare alle competenti
Intendenze di Finanza una copia della relazione descrittiva
delle opere stesse.
Perché i soggetti interessati alla sanatoria
delle opere eseguite su suoli di proprietà dello
Stato siano in grado di porre in essere, in tempo utile,
gli adempimenti stabiliti con la presente circolare,
si pregano le Intendenze di Finanza e gli altri Uffici
statali competenti di dare alla stessa la massima diffusione
e di fornire la necessaria assistenza.
(c) 1996 Note's