[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 17 DICEMBRE 1986, N.42

(G.U. 5-2-1987, N.29)

CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DI QUESTIONI E PROBLEMI DI PREVENZIONE INCENDI.

Di seguito alla circolare n.36 del 11-12-1985 si ritiene opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare i più significativi quesiti di prevenzione incendi posti a questa amministrazione nel corso del corrente anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito, ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10 del D.P.R. 29-7-1982, n.577.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase provvisoria prevista dalla legge n.818 del 1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno, pertanto, ai concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.

1) Punto 75) del D.M. 16-2-1982 - limiti inferiori.
Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali rientrano nel punto 75) del D.M. 16-2-1982 se impiegano isotopi radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall'art.110 del D.P.R. 13-2-1964, n.185, che rimanda agli artt. 3 e 5 del D.M. 14-7-1970.
Resta valido quanto chiarito al punto 8 della circolare Ministeriale n.36 del 11-12-1985, per le attività che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma dell'art.96 del citato D.P.R. 13-2-1964, n.185.

2) Case da gioco - punto 83) del D.M. 16-2-1982 (locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a cento posti).
Le "case da gioco" sono locali di spettacolo e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto 83) del D.M. 16-12-1982. Alle stesse vanno applicate le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare n.16 del 15-2-1951, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44, 45 e ferme restando le competenze delle commissioni provinciali di vigilanza.

3) Sale consiliari - punto 83) del D.M. 16-2-1982 (locali di spettacolo di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti).
Le "sale consiliari" (sale per consigli regionali, provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n.52 del 20-11-1982, punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83) del D.M. 16-2-1982.

4) Locali di spettacolo e trattenimento - punto 1 dell'art.2 del D.M. 6-7-1983 - passaggi in genere.
Per "passaggi in genere" si intendono i percorsi "esterni" al locale di spettacolo o trattenimento verso le uscite.

5) Locali di spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a centocinquanta posti - numero delle uscite.
Tutti i locali classificati all'art.17 della circolare n.16 del 15-2-1951, con capienza inferiore a centocinquanta posti possono essere dotati di due sole uscite, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n.79 del 27-8-1971 per i locali indicati al punto 4 del citato art.17 della circolare n.16 del 1951.

6) Circolare n.16 del 16-6-1980 - punto B.3 - applicabilità alle sale da ballo.
Il punto B.3 della circolare n.16 del 16-6-1980 è applicabile unicamente alle multisale cinematografiche e non alle multisale da ballo che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendi.

7) Locali di spettacolo e trattenimento - installazione di cucine a gas con densità non superiore a 0,8.
L'installazione di cucine alimentate a gas con densità non superiore a 0,8 a servizio di locali di spettacolo e trattenimento è consentita purché le cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione tra il locale di spettacolo e trattenimento con quello in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del D.M. 30-11-1983. Devono comunque essere osservate tutte le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata la lettera circolare n.8242/4183 del 5-4-1979, che non può essere applicata al caso di specie essendo relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi, ospedali e simili che presentano problematiche difformi ai fini della sicurezza antincendio.

8) Edifici destinati al culto - punto 83) del D.M. 16-2-1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti).
Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n.52 del 20-11-1982, punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83) del D.M. 16-2-1982. Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art.15, punto 5 del D.P.R. del 29-7-1982, n.577

9) Decreto ministeriale 6-7-1983, e successive variazioni e/o integrazioni - applicabilità ai materiali di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e fiere.
In attesa dell'emanazione delle specifiche normative ed in considerazione che il D.M. 6-7-1983, e successive variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione degli stands, la posa in opera di materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, devono comunque essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di controllo. Per la composizione numerica delle predette squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo, per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali omologati o semplicemente certificati oppure trattati con sostanze protettive di documentata efficacia.

10) Art.6 della legge 17-5-1983, n.217: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini - punto 84) del D.M. 16-2-1982 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti letto).
- Alberghi: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982.
- Motels: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982.
- Villaggi-albergo: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982.
- Residenze turistico-alberghiere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 (vedi circ. del 11-12-1985, n.36).
- Campeggi: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita commissione, della quale fa parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco, prevista dall'art.3 della legge 21-3-1958, n.326, nonché dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 20-6-1961, n.869, attuativo della citata legge n.326.
- Villaggi turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Alloggi agro-turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Affittacamere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Case e appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 (vedi circ. del 11-12-1985, n.36).
- Case per ferie: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Rifugi alpini: i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni meteorologiche, non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell'allegato A alla legge n.406 del 19-7-1980 che prevedono, riferiti al caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:
1) il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi di riscaldamento in genere e funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili liquidi o gassosi;
2) il divieto di tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività;
3) l'obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale le indicazioni sui provvedimenti più appropriati da adottare e le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli utenti;
4) l'obbligo di installare un estintore di classe 5A ogni 20 mq di superficie netta.
Restano comunque soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico quali impianti per la produzione del calore (centrali termiche, cucine, ecc., con potenzialità superiore a 100.000 cal/h), gruppi elettrogeni, ecc. e qualsiasi attività rientrante nel D.M. 16-2-1982.

11) Densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali.
Per la determinazione della densità di affollamento delle aree destinate ad uffici a servizio di attività commerciali può essere accettata una dichiarazione del titolare dell'attività circa il numero dei dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà essere aumentato del 20%.

12) Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, librerie - Decreto ministeriale 16-2-1982.
I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento, le librerie rientrano unicamente nel punto 87) del D.M. 16-2-1982 qualora superino i 400 mq di superficie lorda comprensiva dei servizi e depositi.

13) Ascensori e montacarichi - rilascio del nulla osta provvisorio - condotti suborizzontali per l'aerazione dei locali macchina.
Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio previsto dalla legge n.818 del 1984 è ammessa l'installazione di condotti suborizzontali per l'aerazione del locale macchina a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee.




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