(G.U. 5-2-1987, N.29)
CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DI QUESTIONI E PROBLEMI DI PREVENZIONE INCENDI.
Di seguito alla circolare n.36 del 11-12-1985 si ritiene
opportuno, per uniformità di indirizzo, riportare
i più significativi quesiti di prevenzione incendi
posti a questa amministrazione nel corso del corrente
anno, nonché i chiarimenti formulati, sentito,
ove necessario, il parere del comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.10
del D.P.R. 29-7-1982, n.577.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella
fase provvisoria prevista dalla legge n.818 del 1984,
che nella fase definitiva per il rilascio del certificato
di prevenzione incendi, si atterranno, pertanto, ai
concetti contenuti nei chiarimenti di seguito riportati.
1) Punto 75) del D.M. 16-2-1982 - limiti inferiori.
Gli istituti, i laboratori, gli stabilimenti e i depositi
in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche
scientifiche o attività industriali rientrano
nel punto 75) del D.M. 16-2-1982 se impiegano isotopi
radioattivi eccedenti i limiti stabiliti dall'art.110
del D.P.R. 13-2-1964, n.185, che rimanda agli artt.
3 e 5 del D.M. 14-7-1970.
Resta valido quanto chiarito al punto 8 della circolare
Ministeriale n.36 del 11-12-1985, per le attività
che detengono o impiegano macchine radiogene a scopo
terapeutico autorizzate dal medico provinciale a norma
dell'art.96 del citato D.P.R. 13-2-1964, n.185.
2) Case da gioco - punto 83) del D.M. 16-2-1982 (locali
di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza
superiore a cento posti).
Le "case da gioco" sono locali di spettacolo
e di trattenimento e pertanto sono comprese al punto
83) del D.M. 16-12-1982. Alle stesse vanno applicate
le disposizioni di sicurezza contenute nella circolare
n.16 del 15-2-1951, e successive modificazioni ed integrazioni,
salvo quanto previsto agli artt. 34, 41, 42, 43, 44,
45 e ferme restando le competenze delle commissioni
provinciali di vigilanza.
3) Sale consiliari - punto 83) del D.M. 16-2-1982 (locali
di spettacolo di trattenimento in genere con capienza
superiore a cento posti).
Le "sale consiliari" (sale per consigli regionali,
provinciali, comunali, aule di tribunali, ecc.) non
sono locali di spettacolo e trattenimento, secondo
i chiarimenti contenuti nella circolare n.52 del 20-11-1982,
punto 4.1, e pertanto non sono comprese nel punto 83)
del D.M. 16-2-1982.
4) Locali di spettacolo e trattenimento - punto 1 dell'art.2
del D.M. 6-7-1983 - passaggi in genere.
Per "passaggi in genere" si intendono i percorsi
"esterni" al locale di spettacolo o trattenimento
verso le uscite.
5) Locali di spettacolo e trattenimento con capienza
inferiore a centocinquanta posti - numero delle uscite.
Tutti i locali classificati all'art.17 della circolare
n.16 del 15-2-1951, con capienza inferiore a centocinquanta
posti possono essere dotati di due sole uscite, in
analogia a quanto già previsto dalla circolare
n.79 del 27-8-1971 per i locali indicati al punto 4
del citato art.17 della circolare n.16 del 1951.
6) Circolare n.16 del 16-6-1980 - punto B.3 - applicabilità
alle sale da ballo.
Il punto B.3 della circolare n.16 del 16-6-1980 è
applicabile unicamente alle multisale cinematografiche
e non alle multisale da ballo che presentano problematiche
difformi ai fini della sicurezza antincendi.
7) Locali di spettacolo e trattenimento - installazione
di cucine a gas con densità non superiore a
0,8.
L'installazione di cucine alimentate a gas con densità
non superiore a 0,8 a servizio di locali di spettacolo
e trattenimento è consentita purché le
cucine siano installate in locali appositi. La comunicazione
tra il locale di spettacolo e trattenimento con quello
in cui sono installate le cucine, deve avvenire tramite
filtro a prova di fumo, realizzato nel rispetto del
D.M. 30-11-1983. Devono comunque essere osservate tutte
le altre norme di sicurezza vigenti per gli impianti
di produzione di calore alimentati a gas, eccettuata
la lettera circolare n.8242/4183 del 5-4-1979, che
non può essere applicata al caso di specie essendo
relativa ad impianti di cucina e lavaggio stoviglie
a servizio di ristoranti, mense collettive, alberghi,
ospedali e simili che presentano problematiche difformi
ai fini della sicurezza antincendio.
8) Edifici destinati al culto - punto 83) del D.M. 16-2-1982
(locali di spettacolo e di trattenimento in genere
con capienza superiore a cento posti).
Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo
e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella
circolare n.52 del 20-11-1982, punto 4.1, e pertanto
non sono compresi nel punto 83) del D.M. 16-2-1982.
Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute
nell'art.15, punto 5 del D.P.R. del 29-7-1982, n.577
9) Decreto ministeriale 6-7-1983, e successive variazioni
e/o integrazioni - applicabilità ai materiali
di allestimento (stands) utilizzati nelle mostre e
fiere.
In attesa dell'emanazione delle specifiche normative
ed in considerazione che il D.M. 6-7-1983, e successive
variazioni e/o integrazioni, non fa riferimento ai
materiali di allestimento di tipo standistico utilizzati
per mostre e fiere, le commissioni provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo ed i comandi provinciali
dei vigili del fuoco, possono accettare, per la realizzazione
degli stands, la posa in opera di materiali non classificati
ai fini della reazione al fuoco. Sotto la diretta responsabilità
del titolare dell'attività, devono comunque
essere adottati effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni globali di sicurezza mediante l'utilizzo
di squadre di vigilanza aziendale opportunamente attrezzate
e ritenute numericamente sufficienti dall'organo di
controllo. Per la composizione numerica delle predette
squadre di vigilanza, deve tenersi conto della riduzione
delle condizioni di rischio conseguente all'utilizzo,
per gli allestimenti di tipo standistico, di materiali
omologati o semplicemente certificati oppure trattati
con sostanze protettive di documentata efficacia.
10) Art.6 della legge 17-5-1983, n.217: alberghi, motels,
villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere,
campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici,
affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case
per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini
- punto 84) del D.M. 16-2-1982 (alberghi, pensioni,
motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti
letto).
- Alberghi: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982.
- Motels: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982.
- Villaggi-albergo: rientrano nel punto 84) del D.M.
16-2-1982.
- Residenze turistico-alberghiere: non rientrano nel
punto 84) del D.M. 16-2-1982 (vedi circ. del 11-12-1985,
n.36).
- Campeggi: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982;
gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita
commissione, della quale fa parte il comandante provinciale
dei vigili del fuoco, prevista dall'art.3 della legge
21-3-1958, n.326, nonché dall'art.4, comma 2,
del D.P.R. 20-6-1961, n.869, attuativo della citata
legge n.326.
- Villaggi turistici: non rientrano nel punto 84) del
D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità
immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Alloggi agro-turistici: non rientrano nel punto 84)
del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono
unità immobiliari con oltre venticinque posti
letto cadauna.
- Affittacamere: non rientrano nel punto 84) del D.M.
16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità
immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Case e appartamenti per vacanze: non rientrano nel
punto 84) del D.M. 16-2-1982 (vedi circ. del 11-12-1985,
n.36).
- Case per ferie: non rientrano nel punto 84) del D.M.
16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità
immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Ostelli per la gioventù: non rientrano nel
punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non
esistono unità immobiliari con oltre venticinque
posti letto cadauna.
- Rifugi alpini: i rifugi alpini intesi come locali
aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti,
come base per escursioni o ascensioni e come riparo
e sosta al rientro in caso di avverse condizioni meteorologiche,
non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982. Devono
comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità
del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi
imposti dai punti 7, 8, 10, 11 dell'allegato A alla
legge n.406 del 19-7-1980 che prevedono, riferiti al
caso specifico di rifugi alpini, quanto segue:
1) il divieto di impiegare fornelli di qualsiasi tipo
per il riscaldamento di vivande, stufe e apparecchi
di riscaldamento in genere e funzionamento elettrico
con resistenza in vista o alimentati con combustibili
liquidi o gassosi;
2) il divieto di tenere depositi, anche modesti, di
sostanze infiammabili nei locali facenti parte del
volume destinato all'attività;
3) l'obbligo di tenere in chiara evidenza, in ogni locale
le indicazioni sui provvedimenti più appropriati
da adottare e le istruzioni sul comportamento che in
caso di incendio dovranno tenere gli utenti;
4) l'obbligo di installare un estintore di classe 5A
ogni 20 mq di superficie netta.
Restano comunque soggette ai controlli antincendio le
aree a rischio specifico quali impianti per la produzione
del calore (centrali termiche, cucine, ecc., con potenzialità
superiore a 100.000 cal/h), gruppi elettrogeni, ecc.
e qualsiasi attività rientrante nel D.M. 16-2-1982.
11) Densità di affollamento delle aree destinate
ad uffici a servizio di attività commerciali.
Per la determinazione della densità di affollamento
delle aree destinate ad uffici a servizio di attività
commerciali può essere accettata una dichiarazione
del titolare dell'attività circa il numero dei
dipendenti impiegati negli uffici e tale dato dovrà
essere aumentato del 20%.
12) Negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento,
librerie - Decreto ministeriale 16-2-1982.
I negozi di profumeria, di mobili, di abbigliamento,
le librerie rientrano unicamente nel punto 87) del
D.M. 16-2-1982 qualora superino i 400 mq di superficie
lorda comprensiva dei servizi e depositi.
13) Ascensori e montacarichi - rilascio del nulla osta
provvisorio - condotti suborizzontali per l'aerazione
dei locali macchina.
Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio previsto
dalla legge n.818 del 1984 è ammessa l'installazione
di condotti suborizzontali per l'aerazione del locale
macchina a condizione che sia assicurato un adeguato
tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche
idonee.
(c) 1996 Note's