(G.U. 4-11-1985, n.259)
LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47 - ART.35. PROCEDIMENTO PER LA SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE.
Questo Ministero, con la circolare in data 30-7-1985,
n.3357/25 ha fatto presente, a proposito del procedimento
per la sanatoria degli abusi edilizi (9.1) che "la
presentazione della domanda è soggetta ad un
termine perentorio, ma che l'incompletezza della documentazione
non è motivo di invalidità della domanda
medesima".
Per meglio chiarire l'avviso così espresso deve
farsi riferimento ai commi 6 ("entro 120 giorni
dalla presentazione della domanda, l'interessato integra,
ove necessario, la domanda a suo tempo presentata")
e 9 ("il sindaco, esaminata la domanda.. invita
l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione")
dell'art.35 della legge n.47 del 1985.
Da tali disposizioni risulta chiaramente che il legislatore,
pur stabilendo che alla domanda di concessione in sanatoria
devono essere allegati alcuni documenti, ha poi espressamente
previsto che l'interessato può integrare la
domanda medesima in un momento successivo e che il
sindaco, riscontrata l'incompletezza della domanda,
può chiedere i documenti non presentati.
Il legislatore, pertanto, pur indicando un procedimento
ha escluso che carenze e imperfezioni - quando siano
eliminabili - comportino invalidità o irricevibilità
della domanda.
Ciò stante le SS.LL., istruendo le domande di
concessione in sanatoria dovranno ricevere anche quelle
carenti della prescritta documentazione; e chiederanno
agli interessati l'integrazione della domanda, purché
presentata nei termini.
Le carenze possono riguardare sia atti di cui è
chiesta la presentazione in allegato alla domanda di
concessione (quali la prova dell'avvenuta presentazione
all'UTE della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento);
sia atti che condizionano il rilascio della concessione,
ma per i quali non è posto alcun termine (la
disponibilità dell'ente proprietario a concedere
l'uso del suolo, provvedimenti di sdemanializzazione,
ecc.).
Ovviamente, l'incompletezza della documentazione non
è senza conseguenze. Innanzitutto, fino a quando
tutti i documenti necessari non siano stati presentati,
le SS.LL. non potranno rilasciare la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria; inoltre, non si formerà
il silenzio assenso, non potrà darsi inizio
ai lavori di completamento delle opere abusive, ecc.
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