LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE.
OGGETTO DELLA SANATORIA E SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERLA
(art.31, L.47/85)
Sono suscettibili di sanatoria nel concorso delle condizioni
della legge e particolarmente e specificamente, per
quanto concerne la competenza di questa Azienda, nel
concorso delle condizioni di cui agli artt. 31 e 32,
le opere considerate abusive perché eseguite
senza licenza o senza concessione edilizia, ovvero
in difformità delle stesse: oppure in base a
titolo concessorio o autorizzatorio ormai inidoneo
(annullamento, decadenza, declaratoria di inefficacia
ovvero esistenza di procedimenti intesi a detti provvedimenti):
le stesse opere devono essere state ultimate entro
il 1o ottobre 1983.
La competenza primaria nella materia della sanatoria
edilizia di cui trattasi viene ovviamente rimessa dal
legislatore al Comune il quale, con il rilascio dell'atto
concessorio o autorizzatorio, sana in senso giuridico-amministrativo
il vizio di "abusivismo" che rendeva illegittima
l'opera eseguita.
In altri termini il principio essenziale che informa
la disciplina del condono del passato abusivismo si
concreta nella considerazione per cui la sanatoria
delle opere abusive può ottenersi soltanto attraverso
il rilascio da parte del Comune competente, della concessione
in sanatoria, la quale deve essere espressamente domandata
dai soggetti interessati i quali sono quelli indicati
dal paragr. 3.1 della circolare ministeriale n.3356
del 1985 sopracitata.
Va esclusa conseguentemente la possibilità che
alla sanatoria possa pervenirsi di ufficio, vale a
dire in assenza di domanda da parte del soggetto interessato
e legittimato.
Con la domanda di concessione in sanatoria si pone in
essere il procedimento amministrativo inteso a concludersi
con la regolarizzazione edilizio-urbanistica dell'opera
abusiva: nondimeno detta regolarizzazione può
non avverarsi, atteso che la legge prevede ipotesi
di esclusione discrezionale ed ipotesi di esclusione
tassativa della sanatoria in concessione con particolari
vincoli (artt. 32 e 33) tra i quali si annoverano,
per quanto di competenza di questa Azienda le fasce
di inedificabilità statuite a protezione del
nastro stradale ed autostradale.
OPERE SUSCETTIBILI DI SANATORIA COSTRUITE SU AREE SOTTOPOSTE
A VINCOLO A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE ED AUTOSTRADALE
- DISTANZE DA OSSERVARSI NELLE COSTRUZIONI (art.32).
E' noto che anteriormente all'entrata in vigore della
legge 6-8-1967, n.765 (art.19) e del successivo decreto
di concerto ministeriale 1-4-1968 fuori dei centri
abitati la distanza minima da osservarsi per costruzioni
e muri di cinta lungo le strade risultava di metri
tre dal confine stradale.
Con la legge ed il decreto sopra menzionati l'indicata
distanza dal confine stradale ed autostradale è
stata largamente ampliata per l'edificazione da effettuarsi
fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti
previsti dai piani regolatori generali e dai programmi
di fabbricazione (artt. 4 e 5 del D.M.1-4-68).
In particolare, per quanto di competenza di questa Azienda,
le distanze da osservarsi dal ciglio della strada e
da misurarsi in proiezione orizzontale sono state così
stabilite:
- strade di tipo A: m.60,00 (autostrade, raccordi autostradali
riconosciuti come autostrade, aste di accesso alle
autostrade);
- strade di tipo B: m.40,00 (strade statali comprendenti
itinerari internazionali, strade statali di grande
comunicazione, raccordi non riconosciuti, strade a
scorrimento veloce);
- strade di tipo C: m.30,00 (strade statali non comprese
nel tipo precedente).
Per le distanze in corrispondenza di incroci trova poi
applicazione l'art.5 del citato decreto ministeriale
1-4-1968.
L'art.32 della legge n.47 del 1985, come successivamente
modificata ed integrata prevede, tra l'altro, che siano
suscettibili di sanatoria le opere insistenti fuori
del perimetro del centro abitato su aree vincolate
a protezione del nastro stradale ed autostradale a
termini del ricordato decreto ministeriale 1-4-1968
quando il vincolo sia sopravvenuto rispetto all'esecuzione
dell'opera.
La sanatoria, per evidenti finalità di tutele
specifici interessi pubblici della viabilità
ed in particolare dell'interesse della sicurezza del
traffico e degli utenti, viene rimessa a preventive
valutazioni e ad accurati accertamenti di questa Amministrazione
medesima in modo da eliminare pericoli od incovenienti,
tenuto equamente conto che il vincolo ostativo alla
regolarizzazione è successivo alla esecuzione
delle opere.
La circolare ministeriale n.3356/25/1985 indica i criteri
per stabilire se nella singola fattispecie esiste una
minaccia alla sicurezza del traffico; detti criteri,
per opportuna organicità di esposizione, vengono
riportati qui di seguito:
a) ABUSI SINGOLI SU STRADA IN RETTILINEO
Quando l'abuso sia costituito da un fabbricato di piccole
dimensioni su strada dritta senza intersezioni, curve
o singolarità piano-volumetriche prossime, la
concessione edilizia in sanatoria sarà ammissibile
ove il manufatto disti dalla strada almeno 5 metri,
ovvero almeno metà della larghezza della strada,
se superiore tale frazione a 5 metri.
b) ABUSI SINGOLI SU INTERSEZIONI STRADALI
Sarà opportuno assumere una perimetrazione flessibile
con valori minimi e massimi, entro i quali l'amministrazione
comunale, sentito l'ente proprietario della strada,
possa adottare le sue determinazioni:
- valore minimo: lo stesso di cui al punto a);
- valore massimo: quello di cui al decreto ministeriale
1-4-1968, n.1404, ma con distacchi limitati ad una
sola lunghezza.
Al di fuori di tali valori, la concessione in sanatoria
sarà comunque negata.
c) ABUSI PLURIMI O DI DIMENSIONI NOTEVOLI SU STRADA
IN RETTILINEO
Non potranno essere rilasciate concessioni quando manchi
un distacco pari almeno alla metà dei valori
di cui alla tabella dell'art.4 del decreto ministeriale
1-4-1968, n.1404.
d) ABUSI PLURIMI SU INTERSEZIONE STRADALE
Sarà opportuno considerare una fascia avente
la dimensione:
- minima: corrispondente all'art.5 del decreto ministeriale
1-4-1968, n.1404 con distacchi limitati ad una sola
lunghezza;
- massima: il valore integrale dell'art.5 dello stesso
decreto ministeriale.
Al di sotto di detti valori minimi non appare possibile
alcuna concessione in sanatoria.
e) ABUSI SINGOLI O PLURIMI IN CORRISPONDENZA DI CURVE,
DOSSI, DISUNIFORMITA' PIANOVOLUMETRICHE
<<L'ampia diversificazione dei casi in concreto
riscontrabili - precisa la circolare ministeriale -
suggerisce di conferire l'accertamento della minaccia
alla valutazione documentata delle amministrazioni
comunali e degli enti proprietari delle strade, fermo
restando il minimo inderogabile di cui al comma 3 dell'art.19
della legge 6-8-1967, n.765 (5 metri). Naturalmente
le amministrazioni dovranno tenere massimo conto della
casistica degli incidenti verificatisi in dette zone.
Si ritiene, inoltre, essenziale prescrivere che nei
casi c), d) ed e), le amministrazioni comunali subordinino
il rilascio della concessione in sanatoria alla destinazione
a parcheggio, mediante atto d'obbligo in forma pubblica
della intera fascia residua tra strada ed edificio:
a destinazione privata per quanto richiesto dall'art.18
della legge 6-8-1967, n.765, e dall'ultimo comma dell'art.26
della legge n.47 del 1985, ed anche a destinazione
pubblica ove nei fabbricati coesistano attività
commerciali, artigianali o produttive>>.
In ordine alle prescrizioni di natura squisitamente
tecnica della citata circolare ministeriale soprariportate
si ravvisano necessarie le integrazioni e precisazioni
che seguono.
Relativamente ai punti b) e d) questa Azienda ritiene
che per le arterie di propria competenza debba essere
assunta la perimetrazione in base ai valori massimi
fissati dalla stessa circolare ministeriale.
Relativamente al punto e) si è d'avviso che per
le strade statali e le autostrade in linea generale
debbano essere assunti limiti inderogabili non inferiori
a quelli fissati per abusi, singoli e plurimi, su strade
in rettilineo.
Per quanto poi concerne gli abusi in corrispondenza
di curve si rammenta che, come previsto dalla circolare
ministeriale del 10-10-1968 oltre ai vincoli imposti
dal decreto ministeriale 1-4-1968, permane il vincolo
imposto dal penultimo comma dell'art.1 del Regio decreto
n.1740 del 1933, di inedificabilità fuori degli
abitati in corrispondenza delle curve stradali di raggio
inferiore a m.100.
In relazione a quanto sopra si precisa che non sono
suscettibili di sanatoria le costruzioni realizzate
posteriormente all'entrata in vigore del citato Regio
decreto n.1740 del 1933 e in contrasto con il disposto
dell'art.1 dello stesso Regio decreto.
Fermo restando i limiti inderogabili stabiliti dalla
circolare ministeriale per gli abusi di cui ai punti
a) e c) si precisa che per gli abusi di cui ai punti
a), d) ed e) possono essere assunti valori inferiori
e meno rigorosi di quelli stabiliti in linea generale
fino ai minimi assoluti stabiliti nella circolare ministeriale,
soltanto nelle zone in cui il vincolo sia sostanzialmente
già compromesso dalla esistenza di opere non
abusive e come tali escluse dalla necessità
della sanatoria, e cioè di opere ultimate prima
dell'1-9-1967 per le quali non era richiesto, ai sensi
della legge urbanistica del 1942 e dei regolamenti
edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione
e di costruzioni realizzate in corrispondenza di curve
inferiori e m.100 di raggio, anteriormente all'entrata
in vigore del Regio decreto n.1740 del 1933.
Va, da sé che tutte le distanze vanno misurate
in base ai criteri stabiliti dagli artt. 2 e 4 del
decreto ministeriale 1-4- 1968.
Non sembra superfluo peraltro aggiungere e specificare
che per la rete stradale e autostradale interessata
da traffico più intenso e più veloce
detti criteri, sempre da osservarsi, possano essere
integrati in qualche caso, di specificità singolare
e sempre per meglio garantire la sicurezza e l'incolumità
degli utenti, da particolari espresse prescrizioni
che integrino e condizionino il parere favorevole di
questa Azienda alla concessione in sanatoria (specifica
segnaletica, costruzioni di spartitraffico, installazione
di un semaforo e simili).
Non può infatti trascurarsi la considerevole
delicatezza della valutazione che deve precedere il
rilascio del benestare alla sanatoria, anche in relazione
alla prevenzione di eventuali responsabilità,
anche di carattere penale, che potrebbero configurarsi
per incidenti nella circolazione nei quali voglia ravvisarsi
la permanenza della costruzione a distanza dalla strada
inferiore a quella attualmente prevista, come causa
efficiente, anche se soltanto concorrente, dell'incidente
medesimo.
Si è d'avviso altresì che nelle delineate
singolari circostanze il parere favorevole di questa
Amministrazione possa anche essere, eventualmente,
parziale e limitato nel senso che venga subordinato
a modifiche riduttive dell'opera costruita in maniera
da escludere i pericoli temuti.
Va da sé che il diniego del parere favorevole
o l'inosservanza delle eventuali prescrizioni, alle
quali il concesso parere favorevole venga subordinato,
comportano l'esclusione della sanatoria.
Per le costruzioni che siano interessate dal vincolo
di inedificabilità a protezione del nastro stradale
ed autostradale, sopravvenuto rispetto alla costruzione
stessa, deve poi escludersi la possibilità che
si formi ed intervenga il silenzio-assenso sulla domanda
di concessione in sanatoria, di cui all'art.35, comma
8 della legge, fino a quando non sia espresso il parere
favorevole di questa Amministrazione.
Infatti la mancanza del parere favorevole di cui all'art.32,
comma 1, e la mancanza della esclusione del pericolo
per il traffico, quale valutazione di questa Amministrazione,
impediscono sia il rilascio della concessione in sanatoria,
sia la formazione del silenzio-assenso: confortano
l'indicata interpretazione il carattere certamente
vincolante del parere del soggetto preposto alla tutela
del vincolo e la prevista applicazione del disposto
dell'art.33 per il mancato avverarsi del parere favorevole
che deve precedere la concessione in sanatoria.
OPERE NON SUSCETTIBILI DI SANATORIA (art.33)
Non saranno suscettibili di sanatoria - e pertanto questa
Amministrazione non accorderà il benestare alla
sanatoria stessa - le opere che risultino costruite
dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 1-4-1968,
vale a dire dopo il 13 aprile 1968, nella fascia di
rispetto stabilita fuori del perimetro abitato a protezione
del nastro stradale ed autostradale.
Ai termini dell'art.33 della legge in esame infatti
le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria
quando contrastino con un vincolo di inedificabilità
anteriore e preesistente rispetto alla costruzione
abusiva.
Deve peraltro trattarsi di inedificabilità assoluta
(come è quella delle fasce di rispetto fuori
del perimetro dell'abitato a protezione di strade ed
autostrade di cui al decreto ministeriale 1-4-68),
nel senso che il vincolo escluda in assoluto qualsivoglia
edificazione, ovvero qualsivoglia ulteriore attività
costruttiva nell'ipotesi in cui già esisteva
una costruzione prima dell'imposizione del vincolo
(per esempio ampliamento abusivo effettuato dopo la
imposizione del vincolo).
Non costituisce invece ipotesi di inedificabilità
assoluta il vincolo che risulti attenuato dalla possibilità
di edificare entro determinati limiti ovvero subordinato
a specifica autorizzazione in deroga al vincolo generale:
come è il caso per le costruzioni abusive realizzate
lungo le autostrade ed entro il perimetro del centro
abitato dopo l'entrata in vigore dell'art.9 della legge
24-7-1961 n.729.
E' noto che l'art.9, comma 1, della legge 24-7-1961,
n.729 ha statuito una distanza di rispetto minima di
metri 25 dal limite di occupazione dell'autostrada
da osservarsi entro e fuori gli abitati, salva la deroga
di cui al comma 2 dello stesso articolo. Con l'entrata
in vigore del decreto ministeriale 1-4-1968 per le
costruzioni lungo le autostrade fuori del perimetro
del centro abitato la distanza di rispetto dalla zona
di occupazione autostradale è stata estesa da
metri 25 a metri 60, mentre per le stesse costruzioni
lungo le autostrade ubicate all'interno del perimetro
del centro abitato è rimasto in vigore, anche
dopo il decreto ministeriale citato, il disposto dell'art.9,
comma 1, della legge n.729 del 1961 (salvo che gli
strumenti urbanistici prevedano ed impongano una distanza
maggiore).
Atteso che peraltro per il comma 2 del predetto art.9
la distanza di metri 25 dalla zona di occupazione dell'autostrada
può, ove le circostanze lo consiglino, essere
ridotta con la procedura ivi descritta, il vincolo
di inedificabilità che investe le costruzioni
abusive all'interno del perimetro del centro abitato
lungo le autostrade non può ravvisarsi investito
dalla previsione dell'art.33 (inedificabilità
assoluta non sanabile) ma va più correttamente
riportato nell'ambito di previsione dell'art.32 (vincolo
di inedificabilità sanabile), sempre che venga
accordata da questa Azienda la deroga ai sensi del
comma 2 dell'art.9 sopramenzionato e nei limiti della
deroga medesima.
In sintesi per quanto concerne la sanabilità
o non sanabilità delle costruzioni abusive ubicate
lungo le autostrade può concludersi nei termini
seguenti:
a) costruzioni abusive realizzate lungo le autostrade
fuori del perimetro del centro abitato prima del 13
aprile 1968 (entrata in vigore del decreto ministeriale
1-4-68) senza l'osservanza della distanza di metri
60 dalla zona di occupazione dell'autostrada: sono
sanabili;
b) costruzioni abusive realizzate lungo le autostrade
fuori del perimetro del centro abitato dopo la suddetta
data del 13 aprile 1968 senza la osservanza della distanza
prescritta dal decreto ministeriale 1-4-68: non sono
sanabili;
c) costruzioni abusive realizzate lungo le autostrade
entro l'abitato senza il rispetto della distanza di
metri 25 dalla zona di occupazione dell'autostrada
(art.9, L.729/61): sono sanabili se ed in quanto venga
accordata la deroga prevista dal comma 2 dell'art.9
ricordato, ma la sanatoria potrà valere nei
limiti della deroga medesima.
Per le costruzioni abusive ubicate fuori dal perimetro
del centro abitato lungo la rete viaria statale non
autostradale può sinteticamente concludersi,
da quanto sopra precisato, che risultano sanabili,
previo benestare di questa Amministrazione, le costruzioni
effettuate prima del 13 aprile 1968 senza l'osservanza
delle distanze di rispetto imposte dal decreto ministeriale
1-4- 1968 (art.32 della L.47/85); non saranno sanabili
le costruzioni abusive insistenti, sempre fuori dal
perimetro del centro abitato, nella fascia di rispetto
a protezione della strada statale e realizzate a decorrere
dalla ripetuta data del 13 aprile 1968.
Gli Uffici periferici, territorialmente competenti,
faranno conoscere il proprio motivato avviso nel termine
di 180 giorni al Comune richiedente ovvero, nell'ipotesi
anomala e prevedibilmente infrequente che la richiesta
sia rivolta a questa Amministrazione direttamente dal
soggetto interessato, allo stesso soggetto.
Per le costruzioni abusive lungo le autostrade in concessione
il parere motivato in ordine all'eventuale sanatoria
sarà espresso nel predetto termine della Società
concessionaria, sentito preventivamente il competente
Ufficio Speciale Autostradale di questa Azienda.
Si sottolinea e si ribadisce la necessità che
il parere, sempre motivato, venga comunicato all'ente
locale, ovvero al soggetto interessato, con rigorosa
osservanza del termine sopraindicato in guisa da escludere
la formazione di un silenzio-diniego immotivato.
La comunicazione con la quale si porta a conoscenza
dei richiedenti (Comune o soggetto interessato) il
benestare ovvero il diniego in ordine alla sanatoria
verrà trasmessa, per conoscenza, anche a questa
Sede Centrale.
Quanto sopra precisato in ordine alla sanabilità
o non sanabilità delle opere abusive di terzi
interessanti le zone di rispetto a protezione del nastro
stradale ed autostradale, occorre fare con l'occasione
un breve riferimento all'opportunità, ravvisata
da questa Sede Centrale, di dar corso agli adempimenti
di ordine urbanistico previsti dall'art.81 del decreto
Presidente della Repubblica n.616 del 1977 per le opere
di questa Azienda intraprese o ultimate e per le quali
a detti adempimenti non si è dato corso a suo
tempo.
Trattasi evidentemente di una procedura e di una facoltà
che non possono correttamente definirsi come forme
di condono edilizio, in quanto preesistenti alla legge
n.47 del 1985 e prive degli elementi caratterizzanti
il condono stesso.
Infatti l'ordinamento già anteriormente a detta
legge ha previsto per le opere statuali, e pertanto
per le strade statali e le autostrade, soltanto un
obbligo di osservanza sostanziale dell'assetto urbanistico
locale, ma non anche l'obbligo del preventivo assenso
comunale (licenza prima e concessione ora): riesce
quindi agevole concludere che la realizzazione di un'opera
viaria statuale senza l'accertamento in conformità
agli strumenti urbanistici da parte del Ministro dei
Lavori Pubblici, ovvero senza l'intesa tra Stato e
Regione in caso di difformità dagli strumenti
stessi, si configura come violazione in ogni tempo
riparabile la quale, come tale, non può far
attribuire la qualifica di abusiva in via definitiva
all'opera statuale realizzata senza l'adempimento urbanistico
che può successivamente intervenire.
Infatti l'attuazione a posteriori, e perciò in
via di sanatoria, degli adempimenti urbanistici di
cui al citato art.81 per le opere di competenza di
questa Amministrazione:
a) non soggiace, neppure adesso, ad oblazione commisurata
al contributo di concessione;
b) non è esposta all'irrogazione di provvedimenti
comunali di diffida e di sanzione;
c) non incontra, come non incontrava per il passato,
termini temporali.
Gli Uffici in indirizzo pertanto, ciascuno nella rispettiva
competenza, avranno cura, nel quadro delle istruzioni
della presente circolare e della circolare ministeriale
30-7-1985, di dar corso, in via di sanatoria, alle
procedure previste dall'art.81 del decreto Presidente
della Repubblica n.616 del 1977 per le opere intraprese
e realizzate dopo l'entrata in vigore dello stesso
decreto presidenziale e per le quali le dette procedure
non sono state espletate a suo tempo.
(c) 1996 Note's