LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N.818 <<NULLA OSTA PROVVISORIO PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI>>; DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 1985 <<DIRETTIVE SULLE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI (ART.2 LEGGE 7-12-1984 N.818)>>. INDICAZIONI APPLICATIVE DELLE NORME.
GENERALITA'
La legge 7-12-1984, n.818, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.338 del 10-12-1984 <<Nulla osta provvisorio
per le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi>> è entrata in vigore il giorno
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art.18)
e pertanto il 10-12-1984.
Come previsto all'art.2 della legge medesima, in data
8-3-1985, è stato emanato il relativo decreto
del Ministro dell'Interno contenente le direttive sulle
misure più urgenti ed essenziali di prevenzione
incendi.
Nella prima parte della presente circolare sono formulati
chiarimenti agli articoli della legge relativi alla
prevenzione incendi, mentre nella seconda parte sono
formulati chiarimenti ai vari articoli del D.M..
Le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento
di legge si possono così riassumere:
- carenze di normative tecniche in alcuni settori e
necessità di aggiornare le normative esistenti;
- ritardi nell'espletamento dei servizi di prevenzione
a causa di preesistenti carenze strutturali (nell'organico
e nelle attrezzature) nel Corpo dei Vigili del Fuoco;
- esigenze di introdurre nel sistema organizzativo del
Corpo le metodologie dell'informatica;
- necessità di dare alla grande maggioranza degli
operatori pubblici e privati, che non erano in regola
con gli adempimenti di legge sulla sicurezza antincendio,
il tempo tecnico per attuare i lavori occorrenti alla
regolarizzazione delle attività;
- opportunità di dare alla maggioranza degli
operatori il modo di programmare gli interventi connessi
all'attuazione delle opere e dei lavori necessari per
regolarizzare, ai fini antincendio, le attività
sottoposte a controllo;
- esigenza di attivare una più diretta partecipazione
degli operatori alla sicurezza antincendio, sia responsabilizzandoli
sui problemi di gestione della loro attività,
sia coinvolgendoli nella fase di elaborazione delle
normative tecniche.
Il <<nulla osta>> è un provvedimento
che si integra pienamente con le precedenti disposizioni
sulla prevenzione incendi, riconfermando certe posizioni
(obbligo del servizio, rilascio del certificato di
prevenzioni incendi, articolazione del servizio, ecc.)
ma introducendo al tempo stesso modifiche, in via temporanea
e per tre anni, alle procedure ed alle misure tecniche
di sicurezza da applicare ai fini del certificato di
prevenzione incendi.
Le modificazioni introdotte dalla legge si propongono
di superare nella fase provvisoria che come detto è
di tre anni, le carenze riscontrate, dando agli operatori
esterni la possibilità di meglio programmare
e realizzare le condizioni per la regolarità
definitiva delle singole attività soggette a
controllo. Parallelo a questo obiettivo c'è
quello di permettere ai Vigili del Fuoco di superare,
sempre nella fase provvisoria di tre anni, le loro
attuali difficoltà, recuperando l'arretrato
e perfezionando la normativa di sicurezza, realizzando
una mappa delle attività a rischio di incendio
notevole. Come obiettivo ulteriore, c'è quello
di attivare una maggiore diffusione tra la popolazione
della cultura della sicurezza antincendio.
Un altro punto decisivo riguarda la responsabilizzazione
degli operatori esterni, nella fase transitoria, per
attuare le misure più urgenti ed essenziali
per la prosecuzione delle attività imprenditoriali,
commerciali, artigianali esistenti, ma non in regola
perché non ancora munite del certificato di
prevenzione incendi.
Per le attività che non sono in regola con le
attuali disposizioni antincendio si tratterà
di mettere in atto le misure tecniche più urgenti
ed essenziali, per completare poi, nel triennio previsto,
gli standard di sicurezza relativi a ciascuna attività.
Queste stesse attività potranno disporre di
semplificazioni alle procedure di controllo, facendo
ricorso a certificazioni e perizie giurate prodotte
dall'operatore stesso per attestare la rispondenza
dell'attività interessata alle misure tecniche
più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi,
con la previsione di sanzioni in caso di infedele dichiarazione.
Per le attività, invece, che erano già
in regola, rinnovo dei certificati di prevenzione incendi
su semplice presentazione da parte dell'operatore di
certificazione attestante che per l'attività
interessata non si sono registrate modificazioni rispetto
alla situazione a suo tempo accertata.
L'attribuzione al <<nulla osta provvisorio>>
degli stessi effetti legali riconosciuti al <<Certificato
di prevenzione incendi>> può consentire,
nel triennio previsto, l'esercizio delle singole attività
senza incertezze sul piano delle disposizioni di legge
e sul piano delle eventuali azioni di tipo giudiziario.
Il decreto ministeriale 8-3-1985 contiene indicazioni
che, senza contrastare le norme della legge n.818 del
1984, coprono gli spazi possibili offerti dalla legge
stessa per apportare i necessari miglioramenti al provvedimento
sul piano della pratica attuazione.
Sotto il profilo tecnico le direttive contenute nel
decreto stesso sono state dimensionate per essere realmente
<<misure più urgenti ed essenziali>>,
secondo il dettato della legge.
Tali direttive non rappresentano l'optimum della sicurezza
antincendio per le numerose attività sottoposte
al controllo di prevenzione incendi, ma costituiscono
un prodotto fedele allo spirito della legge n.818/84
e un primo passo per andare a regolarizzare, nel triennio
previsto, le molteplici situazioni presenti nel Paese.
Per migliore interpretazione delle disposizioni e chiarimenti
contenuti nella presente circolare si uniscono tre
allegati riferentesi alle modulistiche, ai contenuti
delle direttive e ad alcuni particolari inerenti le
attività di cui ai punti 89 e 91 del D.M. 16-2-1982.
Prima Parte
CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DELLA LEGGE 7-12-1984,
N.818
Art.1 - Il primo comma ribadisce che i titolari delle
attività indicate nel D.M. 16-2-82 sono tenuti
a richiedere il certificato di prevenzione incendi
secondo le procedure di cui alla legge n.966 del 1965
ed al D.P.R. n.577 del 1982.
Per quanto concerne in particolare le attività
esistenti la condizione indispensabile per poter richiedere
il nulla osta provvisorio è pertanto di avere
già richiesto il certificato di prevenzione
incendi nei modi contemplati dalle suddette disposizioni
legislative: presentazione di regolare istanza, di
attestato comprovante l'avvenuto versamento, di idonea
documentazione tecnico-illustrativa e di eventuali
certificazioni come già per altro chiarito con
la circolare n.46 del 7-10-1982.
Di tale avvenuta richiesta del certificato di prevenzione
incendi, il titolare dell'attività deve fare
esplicita menzione in occasione della richiesta di
nulla osta provvisorio da effettuarsi su apposito modello
a stampa in distribuzione presso la sede del Comando.
Ovviamente l'istanza per il rilascio del certificato
di prevenzione incendi può essere accettata
anche se è contestuale a quella del rilascio
del nulla osta provvisorio, purché prodotta
conformemente a quanto sopra specificato.
L'art.1 della legge precisa inoltre che nell'attesa
del rilascio del certificato di prevenzione incendi
come sopra indicato, i titolari delle attività
esistenti alla data di entrata in vigore della legge
stessa debbono presentare istanza per il rilascio del
nulla osta provvisorio nei termini di tempo previsti
dal quinto comma dell'articolo stesso.
I titolari delle citate attività pertanto, ove
non in possesso di certificato di prevenzione incendi,
hanno comunque l'obbligo di richiedere il nulla osta
provvisorio di cui all'art.2 della legge in argomento
con le modalità previste dal D.M. 8-3-1985.
Art.2. - Il primo e terzo comma precisano che i Comandi,
a richiesta dei titolari, rilasciano un nulla osta
provvisorio che consente l'esercizio delle attività
di cui al D.M. 16-2-1982, esistenti alla data del 10-12-1984,
dopo aver accertato la loro rispondenza alle prescrizioni
e condizioni imposte sulla base delle direttive contenute
nel D.M. 8-3-1985, esaminando la documentazione e le
certificazioni presentate e precisate nell'art.2 del
decreto suddetto.
I Comandi hanno la facoltà di richiedere una
perizia giurata, attestante la rispondenza dell'attività
alle prescrizioni e condizioni imposte se le certificazioni
presentate non sono ritenute qualitativamente esaurienti,
o anche effettuare visite-sopralluogo per controllare
l'osservanza delle prescrizioni impartite (quarto comma).
Il nulla osta provvisorio produce gli stessi effetti
del certificato di prevenzioni incendi e la relativa
istanza per il rilascio, purché presentata nei
termini temporali prescritti, consente la prosecuzione
dell'attività (quinto comma). E' pertanto necessario
che, come indicato nel D.M. 8-3-1985, il titolare dell'attività
possa dimostrare l'avvenuta presentazione dell'istanza
al Comando Provinciale per poter continuare ad esercitare
nell'attesa del rilascio del nulla osta provvisorio
la cui validità non può essere superiore
a 3 anni (sesto comma).
Il comma ottavo ribadisce, in diretto riferimento al
primo comma dell'art.1, l'obbligo che hanno i Comandi
di effettuare il sopralluogo per il definitivo rilascio
del certificato di prevenzione incendi, entro il termine
di validità del nulla osta rilasciato ad ogni
singola attività.
Il comma nono precisa un concetto, già in vigore
anche per il certificato di prevenzione incendi, secondo
cui qualsiasi variazione nell'ambito delle attività
che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza,
già accertate come previsto dalla legge 818/84
provoca la decadenza del nulla osta e di conseguenza
in tali casi devono applicarsi le normali procedure
per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
Quanto sopra detto ricade tra i precisi obblighi del
titolare il quale è tenuto, durante il periodo
di validità del nulla osta provvisorio, ad osservare
e far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni
di esercizio nonché a curare il mantenimento
della efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle
attrezzature finalizzati alla prevenzione incendi.
E' facoltà dei Comandi, tuttavia, eseguire in
qualsiasi momento, sopralluoghi di controllo sia prima
che dopo il rilascio del nulla osta provvisorio.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' ALBERGHIERE ESISTENTI ESCLUSE QUELLE PER LE QUALI E' STATO RILASCIATO IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Definizioni preliminari:
nulla osta provvisorio in virtù della legge n.818
del 1984 - n.o.p. 818;
nulla osta provvisorio in virtù della legge n.406
del 1980 - n.o.p. 406.
- L'art.2 della legge n.818 del 1984 prevede il rilascio
del nulla osta provvisorio (n.o.p. 818) previo accertamento,
mediante l'esame di documentazione e certificazioni
o di perizia giurata, della rispondenza delle attività
alle prescrizioni contenute nell'allegato A alla legge
n.406 del 1980 (secondo comma).
La validità del nulla osta in atto (n.o.p. 406)
prorogata di 2 anni (settimo comma).
- L'art.6 della legge n.818 del 1984 abroga l'art.1
della legge n.406 del 1980.
Possono pertanto ipotizzarsi i seguenti casi con le
disposizioni da attuare per ciascun caso:
1) Attività per le quali non è stato mai
richiesto il n.o.p. 406:
- i titolari devono attenersi integralmente alle disposizioni
della legge n.818 del 1984 relative al <<nulla
osta>> provvisorio.
2) Attività in possesso del n.o.p. 406;
- tale nulla osta provvisorio deve intendersi automaticamente
convalidato fino al 10 dicembre 1986.
A richiesta degli interessati i Comandi ne esplicita
comunicazione anche alle Autorità competenti,
facendo presente che deve essere richiesto anche il
certificato di prevenzione incendi.
3) Attività in possesso di n.o.p. 406 contenente
le prescrizioni contenute nell'allegato A alla legge
406/80 (da ottemperarsi entro 6 o 9 mesi) e per le
quali i titolari hanno regolarmente richiesto ai Comandi
Provinciali il sopralluogo di controllo nei termini
previsti e prima della legge n.818 del 1984;
I Comandi possono rilasciare il n.o.p. 818, avente validità
di 3 anni, sia effettuando visite-sopralluogo, sia
mediante l'esame della documentazione e certificazioni
prodotte dai titolari secondo la legge n.818 del 1984.
4) Attività in possesso di n.o.p. 406 contenente
le prescrizioni dell'allegato A alla legge n.406 del
1980 (da ottemperarsi entro 6 o 9 mesi) e per le quali:
a) non è stato richiesto il sopralluogo di controllo
nei termini previsti;
b) non sono state attuate le prescrizioni come accertato
da sopralluogo;
c) non è stato richiesto il sopralluogo di controllo
non essendo trascorsi i 6 o 9 mesi previsti dalla legge
n.406 del 1980;
d) è stato richiesto il sopralluogo di controllo
entro 6 o 9 mesi ma dopo la legge n.818 del 1984.
5) Attività per le quali é stato richiesto
il n.o.p. 406 prima della legge n.818 del 1984 e per
le quali si è in attesa di comunicazioni da
parte del Comando.
Essendo abrogato l'art.1 della legge n.406 del 1980,
i titolari delle attività devono attenersi integralmente
alle disposizioni della legge n.818 del 1984 per il
rilascio del relativo n.o.p. 818.
L'accertamento della rispondenza delle attività
alberghiere alle prescrizioni tecniche contenute nei
punti 1, 2, 3 dell'allegato A annesso alla legge 18-7-1980,
n.406 (centrali termiche, autorimesse, cucine e relativi
impianti, locali di spettacolo e simili a servizio
delle attività alberghiere) dovrà essere
effettuato imponendo le corrispondenti condizioni e
prescrizioni contenute negli allegati A e B al D.M.
8-3-1985 ai punti 91, 92, 83 del D.M. 16-2-1982.
Tenuto conto del fatto che il rilascio del n.o.p. 818
non rientra tra i servizi a pagamento previsti dall'art.1
della legge n.966 del 1965 (art.4 D.M. 8-3-85), gli
eventuali versamenti già effettuati dai titolari
delle attività ai fini dell'ottenimento del
n.o.p. 406 vanno considerati come deposito provvisorio
per il definitivo rilascio del certificato di prevenzione
incendi che deve, in ogni caso, essere richiesto come
in precedenza già detto per tutte le attività.
Art.3. - Per gli edifici pregevoli per arte e storia
(punto 90 del D.M. 16-2-1982) il <<nulla osta
provvisorio>> è rilasciato dal Comando
dei Vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza
dell'attività alle norme tecniche di cui al
Regio decreto 7-11-1942, n.1564, esaminando la documentazione
e le certificazioni prodotte dall'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali.
Anche per tali attività devono applicarsi le
procedure previste dalla legge n.818 del 1984 e dal
D.M. 8-3-1985 ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio
nonché le procedure previste dalla legge n.966
del 1965 e dal D.P.R. n.577 del 1982 per il definitivo
rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Qualora nell'ambito degli edifici di che trattasi debbano
svolgersi manifestazioni di qualsiasi genere aperte
al pubblico, dovrà ottemperarsi alle disposizioni
contenute nell'art.15 punto 5) del D.P.R. n.577 del
1982 trattandosi di attività non esistenti alla
data di entrata in vigore della legge n.818 del 1984.
Art.4. - L'art.4 si riferisce alle attività esistenti
alla data del 10-12-84, già in possesso del
certificato di prevenzione incendi.
Per tali attività i Comandi possono procedere
al rinnovo del certificato di prevenzione incendi,
accettando, in luogo del preventivo sopralluogo, una
dichiarazione del titolare dell'attività che
attesti che non è mutata la situazione valutata
dal Comando al momento del rilascio del certificato
di prevenzione incendi e corredata da una perizia giurata
relativa alla efficienza dei dispositivi, sistemi e
impianti antincendio (primo comma ).
Al riguardo possono ipotizzarsi i seguenti casi:
1) certificato di prevenzione incendi scaduto prima
del 10 dicembre 1984 e per il quale è stato
richiesto il rinnovo con le regolari procedure;
2) certificato di prevenzione incendi scaduto prima
del 10 dicembre 1984 e per il quale non è stato
richiesto il rinnovo;
3) certificato di prevenzione incendi scaduto dopo il
10 dicembre 1984.
Nei suddetti casi, tenendo conto delle finalità
della legge, il Comando può accettare la domanda
di rinnovo effettuata secondo l'art.4 della legge n.818
del 1984.
Considerando che il rinnovo del certificato di prevenzione
incendi rientra tra i servizi a pagamento previsti
dalla legge n.966 del 1965, dovrà anche essere
effettuato il relativo versamento secondo le normali
procedure tenendo conto dell'effettivo tempo necessario
per lo svolgimento della pratica e, in caso di applicazione
dell'art.4 della legge n.818 del 1984, del fatto che
non viene effettuata la visita-sopralluogo.
La perizia giurata, redatta dai professionisti di cui
agli art.1 e 2 della legge, deve riguardare unicamente
l'efficienza dei dispositivi, sistemi, impianti fissi
antincendio escluse le attrezzature mobili di estinzione.
Ovviamente, se ritenuto opportuno, i Comandi hanno la
facoltà di procedere al rinnovo del certificato
di prevenzione incendi dopo visita-sopralluogo secondo
quanto previsto dalla legge n.966 del 1965 e dal D.P.R.
n.577 del 1982. E' da tenere presente comunque che
l'art.4 della legge n.818 del 1984 prevede un tempo
massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza
per concedere o meno il rinnovo del certificato di
prevenzione incendi stesso (secondo comma).
Art.5. - L'art.5 prevede sanzioni per il titolare dell'attività che ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi nonché il rilascio del nulla osta provvisorio, per i professionisti che nelle certificazioni attestino fatti non rispondenti al vero e per chi contraffà o altera le certificazioni medesime.
Seconda Parte
CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL D.M. 8-3-1985
Art.1. - Il primo comma ribadisce che le prescrizioni
e condizioni che impone il Comando hanno come base
le direttive contenute negli allegati A e B.
Il secondo comma precisa gli atti che devono essere
presentati dal titolare per accertare il requisito
di attività esistente al 10 dicembre 1984.
Il terzo comma richiama il D.M. 2-8-1984 per il requisito
di esistenza delle attività ad alto rischio
che, peraltro, deve intendersi riferito alla data di
entrata in vigore della legge 7-12-1984, n.818.
Al fine del rilascio del nulla osta provvisorio, per
dette attività a rischio di incidenti rilevanti
comprese nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983,
si applicano le disposizioni contenute nel decreto
8-3-1985, salvo gli obblighi di presentazione del rapporto
di sicurezza e di osservanza dei connessi adempimenti,
qualora nel periodo di validità del nulla osta
provvisorio vengano apportate nell'attività
modifiche rilevanti nel senso definitivo al punto 3.3
del D.M. 2-8-1984 o, in generale, intervengano nuove
disposizioni con il provvedimento di recepimento della
direttiva CEE n.82/501 nell'ordinamento statuale.
Quanto sopra anche in riferimento all'ultimo comma del
punto 4 dell'allegato A del decreto 8-3-1985.
Art.2. - Il primo e secondo comma prevedono che l'istanza
debba essere redatta unicamente su appositi modelli
da ritirare presso le sedi dei Comandi Provinciali.
Il titolare dell'attività deve completare, in
duplice copia, la prima pagina del modello; l'ultima
pagina comprende la lettera che il Comando restituisce
o spedisce all'interessato con le prescrizioni più
urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio
del nulla osta provvisorio e riportate all'interno
del modello stesso in corrispondenza delle varie attività
soggette a controllo.
Il Comando tratterrà agli atti la copia bollata
e restituirà o spedirà la seconda copia
la cui ultima pagina, come sopra detto, rappresenta
la lettera con le prescrizioni.
Il terzo comma precisa la documentazione che il titolare
deve allegare all'istanza e che è costituita
da:
- relazione: deve consistere in una sintetica e chiara
descrizione dei luoghi idonei a fornire precisi riferimenti
con particolare riguardo alla sicurezza antincendi;
- elaborati grafici: deve trattarsi in genere di planimetrie
in scala opportuna dove sono chiaramente individuabili
le aree a rischio di incendio, le distanze di sicurezza,
le vie di esodo, l'ubicazione degli impianti antincendio
e quant'altro occorra per un esame completo ed obiettivo
dell'attività sotto lo specifico profilo della
sicurezza antincendi;
- documento attestante la preesistenza dell'attività;
- documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante
l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando
sulla base delle direttive contenute negli allegati
A e B al decreto; tale documentazione, in via generale,
potrà essere sottoscritta da un tecnico qualificato
sotto la propria personale responsabilità.
Il Comando, in dipendenza dei singoli casi di specie,
può richiedere documentazioni suppletive redatte
nelle forme ritenute necessarie per un accertamento
più compiuto ed esauriente.
Nel caso di attività già sottoposta a
visita di controllo da parte del Comando e che abbia
avuto, in data antecedente al 10 dicembre 1984, un
parere favorevole condizionato all'esecuzione di prescrizioni
diverse da quelle previste per l'attività stessa
negli allegati A e B al D.M. 8-3-1985 può essere
accettata, ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio,
in luogo della documentazione qualificata sul piano
tecnico, la lettera del Comando con il parere favorevole
condizionato, che automaticamente attesta che le prescrizioni
necessarie per il rilascio del nulla osta provvisorio
sono state già attuate.
- Certificazioni rilasciate da professionisti indicati
agli artt. 1 e 2 della legge n.818 del 1984 e relative
ai punti 3.1, 3.2, 4, 5.2, 5.3, 6.1 (strutture in legno),
6.2 (strutture in legno), 7, 11 (impianti automatici)
dell'allegato A; tali certificazioni devono dimostrare
l'osservanza delle prescrizioni indicate ai suddetti
punti e previste per la specifica attività sottoposta
a controllo.
Ove la suddetta documentazione, nelle forme sopraindicate,
sia stata già parzialmente o totalmente presentata
in allegato all'istanza per il rilascio del certificato
di prevenzione incendi, copia della stessa può
essere allegata anche all'istanza per il rilascio del
nulla osta provvisorio.
Il quarto comma prevede la possibilità per il
titolare dell'attività di completare la documentazione
entro 60 giorni dalla data della nota del Comando.
Il quinto comma conferma che il rilascio del nulla osta
provvisorio deve avvenire entro 120 giorni dalla data
di presentazione dell'istanza da parte del titolare
dell'attività.
Il sesto comma prevede che il titolare può perfezionare
l'istanza entro 60 giorni dalla data di comunicazione
da parte del Comando sulla eventuale necessità
di documentazioni o certificazioni suppletive o più
esaurienti o di perizia giurata o di altre prescrizioni
che dovrebbero comunque essere attinenti essenzialmente
a divieti o limitazioni, adeguamento di impianti antincendio,
servizi di vigilanza o emergenza come indicato al settimo
comma.
L'ottavo comma richiama la necessità di tener
conto dei ridotti limiti temporali che la legge prevede
per il rilascio del nulla osta provvisorio.
A tal fine è da tenere presente che l'iter della
pratica deve terminare entro 120 giorni dalla data
di presentazione dell'istanza da parte del titolare
dell'attività il quale comunque, nelle more
del rilascio, può continuare ad esercire come
indicato nell'art.2 della legge n.818 del 1984.
Nel richiamare l'attenzione sul predetto termine temporale
di 120 giorni, si fa comunque presente che a tale indicazione
non fa seguito alcuna specifica sanzione.
Art.3. - L'art.3 contempla l'eventualità che,
a seguito degli accertamenti eseguiti, emergano condizioni
tali da non consentire il rilascio del nulla osta provvisorio.
In tal caso il Comando Provinciale deve motivare il
diniego ed informare, oltre che l'interessato, anche
le Autorità competenti (Prefetto, Autorità
Giudiziaria, Sindaco, Autorità P.S., ecc.) per
gli eventuali provvedimenti successivi.
Art.4. - L'art.4 stabilisce che il rilascio del nulla
osta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento
previsti dall'art.1 della legge n.966 del 1965.
E' da tenere comunque presente che, come più
volte detto, la richiesta del nulla osta provvisorio
è subordinata alla richiesta di rilascio di
certificato di prevenzione incendi per la quale deve
essere effettuato il relativo deposito provvisorio
con le modalità previste dalle disposizioni
in vigore.
Art.5. - L'art.5 richiama esplicitamente quanto già
indicato nella legge n.818 del 1984 in merito all'obbligo
del titolare dell'attività di ottemperare a
tutte le prescrizioni richieste per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi entro il termine
di validità del nulla osta provvisorio.
Detto obbligo comporta la necessità che i Comandi
Provinciali dei Vigili del fuoco provvedano in tempo
utile a programmare e ad eseguire gli accertamenti-sopralluogo
nonché il completamento delle procedure necessarie
all'eventuale rilascio del certificato di prevenzione
incendi.
CONCLUSIONI
L'entrata in vigore del provvedimento relativo al <<nulla osta provvisorio>> insieme alle precedenti disposizioni di legge che regolano la prevenzione incendi ha contribuito a dare un quadro legislativo e operativo più completo per la certezza degli adempimenti, per la partecipazione degli operatori esterni al processo di modernizzazione del servizio di sicurezza antincendio, per l'allargamento dell'area di responsabilizzazione, che è destinata ad incidere sulla maggiore capacità degli addetti ai lavori. Da tutto ciò, oltre ad ottenere l'osservanza delle misure di sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di rischio a cui la popolazione risulta esposta, può scaturire una spinta a promuovere quel miglioramento tecnologico nel settore antincendio che potrà avere ripercussioni positive in varie direzioni.
(c) 1996 Note's