[Note's] CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 17 APRILE 1985 N.8

LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N.818 <<NULLA OSTA PROVVISORIO PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI>>; DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 1985 <<DIRETTIVE SULLE MISURE PIU' URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI (ART.2 LEGGE 7-12-1984 N.818)>>. INDICAZIONI APPLICATIVE DELLE NORME.

GENERALITA'

La legge 7-12-1984, n.818, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.338 del 10-12-1984 <<Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi>> è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art.18) e pertanto il 10-12-1984.
Come previsto all'art.2 della legge medesima, in data 8-3-1985, è stato emanato il relativo decreto del Ministro dell'Interno contenente le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi.
Nella prima parte della presente circolare sono formulati chiarimenti agli articoli della legge relativi alla prevenzione incendi, mentre nella seconda parte sono formulati chiarimenti ai vari articoli del D.M..
Le motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento di legge si possono così riassumere:
- carenze di normative tecniche in alcuni settori e necessità di aggiornare le normative esistenti;
- ritardi nell'espletamento dei servizi di prevenzione a causa di preesistenti carenze strutturali (nell'organico e nelle attrezzature) nel Corpo dei Vigili del Fuoco;
- esigenze di introdurre nel sistema organizzativo del Corpo le metodologie dell'informatica;
- necessità di dare alla grande maggioranza degli operatori pubblici e privati, che non erano in regola con gli adempimenti di legge sulla sicurezza antincendio, il tempo tecnico per attuare i lavori occorrenti alla regolarizzazione delle attività;
- opportunità di dare alla maggioranza degli operatori il modo di programmare gli interventi connessi all'attuazione delle opere e dei lavori necessari per regolarizzare, ai fini antincendio, le attività sottoposte a controllo;
- esigenza di attivare una più diretta partecipazione degli operatori alla sicurezza antincendio, sia responsabilizzandoli sui problemi di gestione della loro attività, sia coinvolgendoli nella fase di elaborazione delle normative tecniche.
Il <<nulla osta>> è un provvedimento che si integra pienamente con le precedenti disposizioni sulla prevenzione incendi, riconfermando certe posizioni (obbligo del servizio, rilascio del certificato di prevenzioni incendi, articolazione del servizio, ecc.) ma introducendo al tempo stesso modifiche, in via temporanea e per tre anni, alle procedure ed alle misure tecniche di sicurezza da applicare ai fini del certificato di prevenzione incendi.
Le modificazioni introdotte dalla legge si propongono di superare nella fase provvisoria che come detto è di tre anni, le carenze riscontrate, dando agli operatori esterni la possibilità di meglio programmare e realizzare le condizioni per la regolarità definitiva delle singole attività soggette a controllo. Parallelo a questo obiettivo c'è quello di permettere ai Vigili del Fuoco di superare, sempre nella fase provvisoria di tre anni, le loro attuali difficoltà, recuperando l'arretrato e perfezionando la normativa di sicurezza, realizzando una mappa delle attività a rischio di incendio notevole. Come obiettivo ulteriore, c'è quello di attivare una maggiore diffusione tra la popolazione della cultura della sicurezza antincendio.
Un altro punto decisivo riguarda la responsabilizzazione degli operatori esterni, nella fase transitoria, per attuare le misure più urgenti ed essenziali per la prosecuzione delle attività imprenditoriali, commerciali, artigianali esistenti, ma non in regola perché non ancora munite del certificato di prevenzione incendi.
Per le attività che non sono in regola con le attuali disposizioni antincendio si tratterà di mettere in atto le misure tecniche più urgenti ed essenziali, per completare poi, nel triennio previsto, gli standard di sicurezza relativi a ciascuna attività. Queste stesse attività potranno disporre di semplificazioni alle procedure di controllo, facendo ricorso a certificazioni e perizie giurate prodotte dall'operatore stesso per attestare la rispondenza dell'attività interessata alle misure tecniche più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, con la previsione di sanzioni in caso di infedele dichiarazione. Per le attività, invece, che erano già in regola, rinnovo dei certificati di prevenzione incendi su semplice presentazione da parte dell'operatore di certificazione attestante che per l'attività interessata non si sono registrate modificazioni rispetto alla situazione a suo tempo accertata.
L'attribuzione al <<nulla osta provvisorio>> degli stessi effetti legali riconosciuti al <<Certificato di prevenzione incendi>> può consentire, nel triennio previsto, l'esercizio delle singole attività senza incertezze sul piano delle disposizioni di legge e sul piano delle eventuali azioni di tipo giudiziario.
Il decreto ministeriale 8-3-1985 contiene indicazioni che, senza contrastare le norme della legge n.818 del 1984, coprono gli spazi possibili offerti dalla legge stessa per apportare i necessari miglioramenti al provvedimento sul piano della pratica attuazione.
Sotto il profilo tecnico le direttive contenute nel decreto stesso sono state dimensionate per essere realmente <<misure più urgenti ed essenziali>>, secondo il dettato della legge.
Tali direttive non rappresentano l'optimum della sicurezza antincendio per le numerose attività sottoposte al controllo di prevenzione incendi, ma costituiscono un prodotto fedele allo spirito della legge n.818/84 e un primo passo per andare a regolarizzare, nel triennio previsto, le molteplici situazioni presenti nel Paese.
Per migliore interpretazione delle disposizioni e chiarimenti contenuti nella presente circolare si uniscono tre allegati riferentesi alle modulistiche, ai contenuti delle direttive e ad alcuni particolari inerenti le attività di cui ai punti 89 e 91 del D.M. 16-2-1982.

Prima Parte
CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DELLA LEGGE 7-12-1984, N.818

Art.1 - Il primo comma ribadisce che i titolari delle attività indicate nel D.M. 16-2-82 sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge n.966 del 1965 ed al D.P.R. n.577 del 1982.
Per quanto concerne in particolare le attività esistenti la condizione indispensabile per poter richiedere il nulla osta provvisorio è pertanto di avere già richiesto il certificato di prevenzione incendi nei modi contemplati dalle suddette disposizioni legislative: presentazione di regolare istanza, di attestato comprovante l'avvenuto versamento, di idonea documentazione tecnico-illustrativa e di eventuali certificazioni come già per altro chiarito con la circolare n.46 del 7-10-1982.
Di tale avvenuta richiesta del certificato di prevenzione incendi, il titolare dell'attività deve fare esplicita menzione in occasione della richiesta di nulla osta provvisorio da effettuarsi su apposito modello a stampa in distribuzione presso la sede del Comando. Ovviamente l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi può essere accettata anche se è contestuale a quella del rilascio del nulla osta provvisorio, purché prodotta conformemente a quanto sopra specificato.
L'art.1 della legge precisa inoltre che nell'attesa del rilascio del certificato di prevenzione incendi come sopra indicato, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa debbono presentare istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio nei termini di tempo previsti dal quinto comma dell'articolo stesso.
I titolari delle citate attività pertanto, ove non in possesso di certificato di prevenzione incendi, hanno comunque l'obbligo di richiedere il nulla osta provvisorio di cui all'art.2 della legge in argomento con le modalità previste dal D.M. 8-3-1985.

Art.2. - Il primo e terzo comma precisano che i Comandi, a richiesta dei titolari, rilasciano un nulla osta provvisorio che consente l'esercizio delle attività di cui al D.M. 16-2-1982, esistenti alla data del 10-12-1984, dopo aver accertato la loro rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte sulla base delle direttive contenute nel D.M. 8-3-1985, esaminando la documentazione e le certificazioni presentate e precisate nell'art.2 del decreto suddetto.
I Comandi hanno la facoltà di richiedere una perizia giurata, attestante la rispondenza dell'attività alle prescrizioni e condizioni imposte se le certificazioni presentate non sono ritenute qualitativamente esaurienti, o anche effettuare visite-sopralluogo per controllare l'osservanza delle prescrizioni impartite (quarto comma).
Il nulla osta provvisorio produce gli stessi effetti del certificato di prevenzioni incendi e la relativa istanza per il rilascio, purché presentata nei termini temporali prescritti, consente la prosecuzione dell'attività (quinto comma). E' pertanto necessario che, come indicato nel D.M. 8-3-1985, il titolare dell'attività possa dimostrare l'avvenuta presentazione dell'istanza al Comando Provinciale per poter continuare ad esercitare nell'attesa del rilascio del nulla osta provvisorio la cui validità non può essere superiore a 3 anni (sesto comma).
Il comma ottavo ribadisce, in diretto riferimento al primo comma dell'art.1, l'obbligo che hanno i Comandi di effettuare il sopralluogo per il definitivo rilascio del certificato di prevenzione incendi, entro il termine di validità del nulla osta rilasciato ad ogni singola attività.
Il comma nono precisa un concetto, già in vigore anche per il certificato di prevenzione incendi, secondo cui qualsiasi variazione nell'ambito delle attività che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza, già accertate come previsto dalla legge 818/84 provoca la decadenza del nulla osta e di conseguenza in tali casi devono applicarsi le normali procedure per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Quanto sopra detto ricade tra i precisi obblighi del titolare il quale è tenuto, durante il periodo di validità del nulla osta provvisorio, ad osservare e far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio nonché a curare il mantenimento della efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature finalizzati alla prevenzione incendi.
E' facoltà dei Comandi, tuttavia, eseguire in qualsiasi momento, sopralluoghi di controllo sia prima che dopo il rilascio del nulla osta provvisorio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' ALBERGHIERE ESISTENTI ESCLUSE QUELLE PER LE QUALI E' STATO RILASCIATO IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Definizioni preliminari:
nulla osta provvisorio in virtù della legge n.818 del 1984 - n.o.p. 818;
nulla osta provvisorio in virtù della legge n.406 del 1980 - n.o.p. 406.
- L'art.2 della legge n.818 del 1984 prevede il rilascio del nulla osta provvisorio (n.o.p. 818) previo accertamento, mediante l'esame di documentazione e certificazioni o di perizia giurata, della rispondenza delle attività alle prescrizioni contenute nell'allegato A alla legge n.406 del 1980 (secondo comma).
La validità del nulla osta in atto (n.o.p. 406) prorogata di 2 anni (settimo comma).
- L'art.6 della legge n.818 del 1984 abroga l'art.1 della legge n.406 del 1980.
Possono pertanto ipotizzarsi i seguenti casi con le disposizioni da attuare per ciascun caso:
1) Attività per le quali non è stato mai richiesto il n.o.p. 406:
- i titolari devono attenersi integralmente alle disposizioni della legge n.818 del 1984 relative al <<nulla osta>> provvisorio.
2) Attività in possesso del n.o.p. 406;
- tale nulla osta provvisorio deve intendersi automaticamente convalidato fino al 10 dicembre 1986.
A richiesta degli interessati i Comandi ne esplicita comunicazione anche alle Autorità competenti, facendo presente che deve essere richiesto anche il certificato di prevenzione incendi.
3) Attività in possesso di n.o.p. 406 contenente le prescrizioni contenute nell'allegato A alla legge 406/80 (da ottemperarsi entro 6 o 9 mesi) e per le quali i titolari hanno regolarmente richiesto ai Comandi Provinciali il sopralluogo di controllo nei termini previsti e prima della legge n.818 del 1984;
I Comandi possono rilasciare il n.o.p. 818, avente validità di 3 anni, sia effettuando visite-sopralluogo, sia mediante l'esame della documentazione e certificazioni prodotte dai titolari secondo la legge n.818 del 1984.
4) Attività in possesso di n.o.p. 406 contenente le prescrizioni dell'allegato A alla legge n.406 del 1980 (da ottemperarsi entro 6 o 9 mesi) e per le quali:
a) non è stato richiesto il sopralluogo di controllo nei termini previsti;
b) non sono state attuate le prescrizioni come accertato da sopralluogo;
c) non è stato richiesto il sopralluogo di controllo non essendo trascorsi i 6 o 9 mesi previsti dalla legge n.406 del 1980;
d) è stato richiesto il sopralluogo di controllo entro 6 o 9 mesi ma dopo la legge n.818 del 1984.
5) Attività per le quali é stato richiesto il n.o.p. 406 prima della legge n.818 del 1984 e per le quali si è in attesa di comunicazioni da parte del Comando.
Essendo abrogato l'art.1 della legge n.406 del 1980, i titolari delle attività devono attenersi integralmente alle disposizioni della legge n.818 del 1984 per il rilascio del relativo n.o.p. 818.
L'accertamento della rispondenza delle attività alberghiere alle prescrizioni tecniche contenute nei punti 1, 2, 3 dell'allegato A annesso alla legge 18-7-1980, n.406 (centrali termiche, autorimesse, cucine e relativi impianti, locali di spettacolo e simili a servizio delle attività alberghiere) dovrà essere effettuato imponendo le corrispondenti condizioni e prescrizioni contenute negli allegati A e B al D.M. 8-3-1985 ai punti 91, 92, 83 del D.M. 16-2-1982.
Tenuto conto del fatto che il rilascio del n.o.p. 818 non rientra tra i servizi a pagamento previsti dall'art.1 della legge n.966 del 1965 (art.4 D.M. 8-3-85), gli eventuali versamenti già effettuati dai titolari delle attività ai fini dell'ottenimento del n.o.p. 406 vanno considerati come deposito provvisorio per il definitivo rilascio del certificato di prevenzione incendi che deve, in ogni caso, essere richiesto come in precedenza già detto per tutte le attività.

Art.3. - Per gli edifici pregevoli per arte e storia (punto 90 del D.M. 16-2-1982) il <<nulla osta provvisorio>> è rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco previo accertamento della rispondenza dell'attività alle norme tecniche di cui al Regio decreto 7-11-1942, n.1564, esaminando la documentazione e le certificazioni prodotte dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.
Anche per tali attività devono applicarsi le procedure previste dalla legge n.818 del 1984 e dal D.M. 8-3-1985 ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio nonché le procedure previste dalla legge n.966 del 1965 e dal D.P.R. n.577 del 1982 per il definitivo rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Qualora nell'ambito degli edifici di che trattasi debbano svolgersi manifestazioni di qualsiasi genere aperte al pubblico, dovrà ottemperarsi alle disposizioni contenute nell'art.15 punto 5) del D.P.R. n.577 del 1982 trattandosi di attività non esistenti alla data di entrata in vigore della legge n.818 del 1984.

Art.4. - L'art.4 si riferisce alle attività esistenti alla data del 10-12-84, già in possesso del certificato di prevenzione incendi.
Per tali attività i Comandi possono procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, accettando, in luogo del preventivo sopralluogo, una dichiarazione del titolare dell'attività che attesti che non è mutata la situazione valutata dal Comando al momento del rilascio del certificato di prevenzione incendi e corredata da una perizia giurata relativa alla efficienza dei dispositivi, sistemi e impianti antincendio (primo comma ).
Al riguardo possono ipotizzarsi i seguenti casi:
1) certificato di prevenzione incendi scaduto prima del 10 dicembre 1984 e per il quale è stato richiesto il rinnovo con le regolari procedure;
2) certificato di prevenzione incendi scaduto prima del 10 dicembre 1984 e per il quale non è stato richiesto il rinnovo;
3) certificato di prevenzione incendi scaduto dopo il 10 dicembre 1984.
Nei suddetti casi, tenendo conto delle finalità della legge, il Comando può accettare la domanda di rinnovo effettuata secondo l'art.4 della legge n.818 del 1984.
Considerando che il rinnovo del certificato di prevenzione incendi rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge n.966 del 1965, dovrà anche essere effettuato il relativo versamento secondo le normali procedure tenendo conto dell'effettivo tempo necessario per lo svolgimento della pratica e, in caso di applicazione dell'art.4 della legge n.818 del 1984, del fatto che non viene effettuata la visita-sopralluogo.
La perizia giurata, redatta dai professionisti di cui agli art.1 e 2 della legge, deve riguardare unicamente l'efficienza dei dispositivi, sistemi, impianti fissi antincendio escluse le attrezzature mobili di estinzione.
Ovviamente, se ritenuto opportuno, i Comandi hanno la facoltà di procedere al rinnovo del certificato di prevenzione incendi dopo visita-sopralluogo secondo quanto previsto dalla legge n.966 del 1965 e dal D.P.R. n.577 del 1982. E' da tenere presente comunque che l'art.4 della legge n.818 del 1984 prevede un tempo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza per concedere o meno il rinnovo del certificato di prevenzione incendi stesso (secondo comma).

Art.5. - L'art.5 prevede sanzioni per il titolare dell'attività che ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi nonché il rilascio del nulla osta provvisorio, per i professionisti che nelle certificazioni attestino fatti non rispondenti al vero e per chi contraffà o altera le certificazioni medesime.

Seconda Parte
CHIARIMENTI AI VARI ARTICOLI DEL D.M. 8-3-1985

Art.1. - Il primo comma ribadisce che le prescrizioni e condizioni che impone il Comando hanno come base le direttive contenute negli allegati A e B.
Il secondo comma precisa gli atti che devono essere presentati dal titolare per accertare il requisito di attività esistente al 10 dicembre 1984.
Il terzo comma richiama il D.M. 2-8-1984 per il requisito di esistenza delle attività ad alto rischio che, peraltro, deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore della legge 7-12-1984, n.818.
Al fine del rilascio del nulla osta provvisorio, per dette attività a rischio di incidenti rilevanti comprese nel campo di applicazione del D.M. 16-11-1983, si applicano le disposizioni contenute nel decreto 8-3-1985, salvo gli obblighi di presentazione del rapporto di sicurezza e di osservanza dei connessi adempimenti, qualora nel periodo di validità del nulla osta provvisorio vengano apportate nell'attività modifiche rilevanti nel senso definitivo al punto 3.3 del D.M. 2-8-1984 o, in generale, intervengano nuove disposizioni con il provvedimento di recepimento della direttiva CEE n.82/501 nell'ordinamento statuale.
Quanto sopra anche in riferimento all'ultimo comma del punto 4 dell'allegato A del decreto 8-3-1985.

Art.2. - Il primo e secondo comma prevedono che l'istanza debba essere redatta unicamente su appositi modelli da ritirare presso le sedi dei Comandi Provinciali.
Il titolare dell'attività deve completare, in duplice copia, la prima pagina del modello; l'ultima pagina comprende la lettera che il Comando restituisce o spedisce all'interessato con le prescrizioni più urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio del nulla osta provvisorio e riportate all'interno del modello stesso in corrispondenza delle varie attività soggette a controllo.
Il Comando tratterrà agli atti la copia bollata e restituirà o spedirà la seconda copia la cui ultima pagina, come sopra detto, rappresenta la lettera con le prescrizioni.
Il terzo comma precisa la documentazione che il titolare deve allegare all'istanza e che è costituita da:
- relazione: deve consistere in una sintetica e chiara descrizione dei luoghi idonei a fornire precisi riferimenti con particolare riguardo alla sicurezza antincendi;
- elaborati grafici: deve trattarsi in genere di planimetrie in scala opportuna dove sono chiaramente individuabili le aree a rischio di incendio, le distanze di sicurezza, le vie di esodo, l'ubicazione degli impianti antincendio e quant'altro occorra per un esame completo ed obiettivo dell'attività sotto lo specifico profilo della sicurezza antincendi;
- documento attestante la preesistenza dell'attività;
- documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando sulla base delle direttive contenute negli allegati A e B al decreto; tale documentazione, in via generale, potrà essere sottoscritta da un tecnico qualificato sotto la propria personale responsabilità.
Il Comando, in dipendenza dei singoli casi di specie, può richiedere documentazioni suppletive redatte nelle forme ritenute necessarie per un accertamento più compiuto ed esauriente.
Nel caso di attività già sottoposta a visita di controllo da parte del Comando e che abbia avuto, in data antecedente al 10 dicembre 1984, un parere favorevole condizionato all'esecuzione di prescrizioni diverse da quelle previste per l'attività stessa negli allegati A e B al D.M. 8-3-1985 può essere accettata, ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio, in luogo della documentazione qualificata sul piano tecnico, la lettera del Comando con il parere favorevole condizionato, che automaticamente attesta che le prescrizioni necessarie per il rilascio del nulla osta provvisorio sono state già attuate.
- Certificazioni rilasciate da professionisti indicati agli artt. 1 e 2 della legge n.818 del 1984 e relative ai punti 3.1, 3.2, 4, 5.2, 5.3, 6.1 (strutture in legno), 6.2 (strutture in legno), 7, 11 (impianti automatici) dell'allegato A; tali certificazioni devono dimostrare l'osservanza delle prescrizioni indicate ai suddetti punti e previste per la specifica attività sottoposta a controllo.
Ove la suddetta documentazione, nelle forme sopraindicate, sia stata già parzialmente o totalmente presentata in allegato all'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, copia della stessa può essere allegata anche all'istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio.
Il quarto comma prevede la possibilità per il titolare dell'attività di completare la documentazione entro 60 giorni dalla data della nota del Comando.
Il quinto comma conferma che il rilascio del nulla osta provvisorio deve avvenire entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del titolare dell'attività.
Il sesto comma prevede che il titolare può perfezionare l'istanza entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte del Comando sulla eventuale necessità di documentazioni o certificazioni suppletive o più esaurienti o di perizia giurata o di altre prescrizioni che dovrebbero comunque essere attinenti essenzialmente a divieti o limitazioni, adeguamento di impianti antincendio, servizi di vigilanza o emergenza come indicato al settimo comma.
L'ottavo comma richiama la necessità di tener conto dei ridotti limiti temporali che la legge prevede per il rilascio del nulla osta provvisorio.
A tal fine è da tenere presente che l'iter della pratica deve terminare entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del titolare dell'attività il quale comunque, nelle more del rilascio, può continuare ad esercire come indicato nell'art.2 della legge n.818 del 1984.
Nel richiamare l'attenzione sul predetto termine temporale di 120 giorni, si fa comunque presente che a tale indicazione non fa seguito alcuna specifica sanzione.

Art.3. - L'art.3 contempla l'eventualità che, a seguito degli accertamenti eseguiti, emergano condizioni tali da non consentire il rilascio del nulla osta provvisorio.
In tal caso il Comando Provinciale deve motivare il diniego ed informare, oltre che l'interessato, anche le Autorità competenti (Prefetto, Autorità Giudiziaria, Sindaco, Autorità P.S., ecc.) per gli eventuali provvedimenti successivi.

Art.4. - L'art.4 stabilisce che il rilascio del nulla osta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento previsti dall'art.1 della legge n.966 del 1965.
E' da tenere comunque presente che, come più volte detto, la richiesta del nulla osta provvisorio è subordinata alla richiesta di rilascio di certificato di prevenzione incendi per la quale deve essere effettuato il relativo deposito provvisorio con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

Art.5. - L'art.5 richiama esplicitamente quanto già indicato nella legge n.818 del 1984 in merito all'obbligo del titolare dell'attività di ottemperare a tutte le prescrizioni richieste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi entro il termine di validità del nulla osta provvisorio.
Detto obbligo comporta la necessità che i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco provvedano in tempo utile a programmare e ad eseguire gli accertamenti-sopralluogo nonché il completamento delle procedure necessarie all'eventuale rilascio del certificato di prevenzione incendi.

CONCLUSIONI

L'entrata in vigore del provvedimento relativo al <<nulla osta provvisorio>> insieme alle precedenti disposizioni di legge che regolano la prevenzione incendi ha contribuito a dare un quadro legislativo e operativo più completo per la certezza degli adempimenti, per la partecipazione degli operatori esterni al processo di modernizzazione del servizio di sicurezza antincendio, per l'allargamento dell'area di responsabilizzazione, che è destinata ad incidere sulla maggiore capacità degli addetti ai lavori. Da tutto ciò, oltre ad ottenere l'osservanza delle misure di sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di rischio a cui la popolazione risulta esposta, può scaturire una spinta a promuovere quel miglioramento tecnologico nel settore antincendio che potrà avere ripercussioni positive in varie direzioni.




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