(G.U. 15-2-1986, n.38)
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI AUTORIMESSE E SIMILI.
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per
la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili,
allegate al presente decreto.
Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in
vigore in materia.
NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI
0. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Altezza dei piani: è l'altezza libera interna
tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza
è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza
del piano d'imposta e l'altezza massima, all'intradosso
della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque
che presentano sporgenze di travi, l'altezza è
la media ponderale delle varie altezze riferite alle
superfici in pianta.
Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area
coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e
manutenzione di autoveicoli.
Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al
ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli
con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse
le tettoie aperte almeno su due lati.
Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area
coperta destinata all'esposizione e alla vendita di
autoveicoli.
Autosilo: volume destinato al ricovero alla sosta e
alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di
dispositivi meccanici.
Autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combustione
interna.
Box: volume delimitato da strutture di resistenza al
fuoco definita e di superficie non superiore a mq.40.
Capacità di parcamento: è data dal rapporto
tra la superficie netta del locale e la superficie
specifica di parcamento.
Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza,
cortile, o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.
Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare
dislivelli.
Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni
piano, superiormente o lateralmente, per un minimo
del 30% della sua superficie in pianta con aperture
di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero
oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore
a quella sopra definita e a distanza non inferiore
a m.3,50 da pareti, se finestrate, di edifici esterni
che si affacciano sulla stessa rampa.
Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento
antincendio avente accesso per ogni piano - mediante
porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata
e dotata di congegno per la chiusura automatica in
caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno
aperto per almeno un lato su spazio scoperto.
Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche
e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione,
esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania,
alloggio custode.
Superficie specifica di parcamento: area necessaria
alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo.
1 - GENERALITA'
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza
intesi a perseguire la tutela dell'incolumità
delle persone e la preservazione dei beni contro i
rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati
alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione
di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti
con l'osservanza delle presenti norme.
1.1 Classificazione.
1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati
a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati
ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati
da questi;
b) miste: tutte le altre.
1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse
e simili si classificano in:
a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore
a quello di riferimento;
b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non
inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate
fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse
aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello
di riferimento, purché l'intradosso del solaio
o il piano che determina l'altezza del locale sia a
quota superiore a quella del piano di riferimento di
almeno m.0,6 e purché le aperture di aerazione
abbiano altezza non inferiore a m.0,5.
1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti
perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:
a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali
su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale
di aerazione permanente non inferiore al 60% della
superficie delle pareti stesse e comunque superiore
al 15% della superficie in pianta;
b) chiuse: tutte le altre.
1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o
di uso le autorimesse e simili si distinguono in:
a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi
automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provvisti
di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario
di apertura;
b) non sorvegliate: tutte le altre.
1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni
le autorimesse e simili si suddividono in:
a) a box;
b) a spazio aperto.
1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse
ed alle attività indicate al precedente punto
1.0, di nuova istituzione o in caso di modifiche che
comportino variazioni di classificazione o di superficie,
in più o in meno, superiori al 20% della superficie
in pianta o comunque eccedente i mq.180.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione
possono essere applicate le disposizioni in vigore
alla data del provvedimento amministrativo comunale
di autorizzazione a costruire.
E' in facoltà del richiedente applicare le presenti
norme anche per quelle esistenti.
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore
a nove e per quelle a box, purché ciascuno di
questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero,
si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo
punto 2, anziché quelle di cui al punto 3.
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli
che si intendono ricoverare deve risultare da apposita
dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità
del titolare del diritto all'uso del locale, al quale
compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui
al punto 2.
2. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI
2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli
non superiore a nove:
- le strutture portanti orizzontali e verticali devono
essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno
REI 60;
- le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali
a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio
nel quale sono inserite, devono essere protette con
porte metalliche piene a chiusura automatica; sono
comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti
a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;
- la superficie di aerazione naturale complessiva deve
essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta
del locale;
- l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2
metri;
- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere
realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti
in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100
di quella in pianta; l'aerazione può avvenire
anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente
realizzate nel serramento di chiusura del box.
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli
non superiore a nove:
- le strutture verticali e orizzontali devono essere
realizzate con materiali non combustibili;
- la superficie di aerazione naturale deve essere non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta;
- l'eventuale suddivisione interna in box deve essere
realizzata con strutture realizzate con materiali non
combustibili;
- ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti
in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100
di quella in pianta; l'aerazione può avvenire
anche con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a m.2.
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi
su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore
a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto
2.1 se miste e 2.2 se isolate.
2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box non inferiore a mc.40, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.
3. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI
3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.
3.1. Isolamento
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere
separate da edifici adiacenti con strutture di tipo
non inferiore a REI 120. E' consentito che tali strutture
siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa
è protetta da impianto fisso di spegnimento
automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti
da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono
essere direttamente sottostanti ad aperture di locali
destinati ad attività di cui ai punti 83, 84,
85, 86 e 87 del D.M. 16-2-1982.
3.2. Altezza dei piani
L'altezza dei piani non può essere inferiore
a m.2,40 con un minimo di m.2 sotto trave. Per gli
autosilo è consentita un'altezza di m.1,80.
3.3. Superficie specifica di parcamento
La superficie specifica di parcamento non può
essere inferiore a:
- 20 mq per autorimesse non sorvegliate;
- 10 mq per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle autorimesse box purché di volume netto,
per ogni box, non inferiore a mc.40 è consentito
l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero
di non più di due autoveicoli.
3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme
sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi
previsti dalla legge 2-2-1974, n.64 dovranno essere
osservate le seguenti disposizioni:
3.4.1. Strutture dei locali
I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati
con strutture non separanti non combustibili di tipo
R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso
edificio devono essere di tipo non inferiore a REI
90 e per gli autosilo non inferiore a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati
ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91
di cui al D.M. 16-2-1982 devono essere almeno di tipo
REI 180.
Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le
strutture orizzontali e verticali non di separazione
possono essere non combustibili.
3.5. Comunicazioni
3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni
con locali destinati ad attività di cui al punto
77 del D.M. 16-2-1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e
non oltre il secondo interrato possono comunicare con
locali di attività ad altra destinazione non
elencate nel D.M. 16-2-1982 e/o fabbricati di civile
abitazione e di altezza antincendi non superiore a
m.32 a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE
120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono
comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza
non inferiore a m.24 a mezzo aperture munite di porte
metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre
il secondo interrato possono comunicare con locali
destinati ad altra attività attraverso disimpegno,
anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60
munite di congegno di autochiusura con esclusione dei
locali destinati ad attività di cui ai punti
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87,
89, 90 e 91 del D.M. 16-2-1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre
il secondo interrato possono comunicare attraverso
filtri, come definiti dal D.M. 30-11-1983, con locali
destinati a tutte le altre attività con l'esclusione
di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78,
79 e 80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso
filtri come definito dal D.M. 30-11-1983 con locali
destinati ad attività di cui al D.M. 16-2-1982
con l'esclusione delle attività di cui ai punti
1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.
3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione
con altri locali.
3.6. Sezionamenti
3.6.1. Compartimentazione
Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per
ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente
quelle indicate nella seguente tabella:
Un compartimento può essere anche costituito
da più piani di autorimessa, a condizione che
la superficie complessiva sia non superiore al 50%
di quella risultante dalla somma delle superfici massime
consentite per i singoli piani della precedente tabella
e che la superficie del singolo piano non sia eccedente
quella consentita da quello più elevato per
le autorimesse sotterranee o più basso per quelle
fuori terra né che le singole superfici per
piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.
Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra,
primo e secondo interrato e primo, secondo, terzo e
quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono
raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento
automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto
piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre
essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.
Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino
al quinto piano fuori terra, le superfici indicate
possono essere triplicate in presenza di impianti fissi
di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette
autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.
Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono
essere realizzate con strutture di tipo almeno REI
90; è consentito realizzare, attraverso le pareti
di suddivisione, aperture di comunicazione munite di
porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso
di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe
pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono
essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con
strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e
muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di
autochiusura.
3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile
movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza
non inferiore a m.4,50 e a m.5 nei tratti antistanti
i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
3.7. Accessi
3.7.0. Ingressi
Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati
su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private,
o su spazi a cielo scoperto.
Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso
l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa
coperta.
3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale
per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale,
di dimensioni minime m.4,50 x 5,50, deve avere le stesse
caratteristiche costruttive dell'autosilo.
3.7.2. Rampe
Ogni compartimento deve essere servito da almeno una
coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza
ciascuna non inferiore a m.3 o da una rampa a doppio
senso di marcia di ampiezza non inferiore a m.4,50.
Per le autorimesse sino a quindici autovetture è
consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore
a m.3.
Diversi compartimenti, realizzati anche su più
piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica
coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra
descritto purché le rampe siano aperte o a prova
di fumo.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20%
con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo
esterno della curva non inferiore a m.8,25 per le rampe
a doppio senso di marcia e di m.7 per rampe a senso
unico di marcia.
3.8. Pavimenti
3.8.0. Pendenza
I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il
convogliamento in collettori delle acque e la loro
raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi
infiammabili dalle acque residue.
3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con
materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.
3.8.2. Spandimento di liquidi
Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti
e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente
superiore (cm.3-4) a quello dei pavimenti contigui
per evitare spargimento di liquidi da un compartimento
all'altro.
3.9. Ventilazione
3.9.0. Ventilazione naturale
Le autorimesse devono essere munite di un sistema di
aerazione naturale costituito da aperture ricavate
nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da
consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente,
nonché lo smaltimento del calore e dei fumi
di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei
locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite
il più possibile uniformemente e a distanza
reciproca non superiore a m.40.
3.9.1. Superficie di ventilazione
Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie
non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del
compartimento. Nei casi nei quali non è previsto
l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo
punto, una frazione di tale superficie - non inferiore
a mq.0,003 per metro quadrato di pavimento - deve essere
completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente
per ogni piano.
Per autorimesse sotterranee la ventilazione può
avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizza
la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza
della ventilazione per piano, si può ricorrere
al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazione
di tipo "shunt".
Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale
deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione
può essere ottenuta con canalizzazioni verso
l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra,
prive di serramenti e di superficie non inferiore ad
1/100 di quella in pianta del box stesso.
3.9.2. Ventilazione meccanica
Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato
con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse
sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano
superiore a quello riportato nella seguente tabella:
Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
- primo piano 125;
- secondo piano 100;
- terzo piano 75;
- oltre il terzo piano 50.
Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema
di aerazione naturale va integrato con impianto di
aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli
superiori a 250.
3.9.3 Ventilazione meccanica. Caratteristiche
La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve
essere non inferiore a tre ricambi orari.
Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente
per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico,
da ubicarsi in prossimità delle uscite.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta
individuati dalla contemporaneità della messa
in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o
dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da
indicatori opportunamente predisposti.
L'impianto di ventilazione meccanica può essere
sostituito da camini indipendenti per ogni piano o
di tipo "shunt" aventi sezione non inferiore
a mq.0,2 per ogni 100 mq di superficie.
I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore
alla copertura del fabbricato.
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento
autoveicoli deve essere installato un doppio impianto
di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione,
comandato manualmente da un controllore sempre presente,
o automaticamente da apparecchiature di rivelazione
continua di miscele infiammabili di CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di
miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente
in funzione della superficie e della geometria degli
ambienti da proteggere e delle condizioni locali della
ventilazione naturale; comunque il loro numero non
può essere inferiore a due per ogni tipo di
rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti
in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario,
di azionamento dell'impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in funzione quando:
a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle
concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m;
b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei
delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m;
c) uno o più indicatori rivelano valori delle
concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il
20% del limite inferiore di infiammabilità.
Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore
a cinquecento è sufficiente l'installazione
di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista
un'aerazione naturale pari ad 1 mq ogni 200 mc di volume.
In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione
meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto
di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari
al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a
m.1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio
di m.10 dai camini stessi.
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso
di emergenza
3.10.0. Densità di affollamento
La densità di affollamento va calcolata in base
alla ricettività massima; ai fini del calcolo,
essa non dovrà comunque essere mai considerata
inferiore ad una persona per ogni mq.10 di superficie
lorda di pavimento (0,1 persone/mq) per le autorimesse
non sorvegliate e una persona per ogni mq.100 di superficie
lorda di pavimento (0,01 persone/mq) per le autorimesse
sorvegliate.
3.10.1. Capacità di deflusso
1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2. Vie di uscita
Le autorimesse devono essere provviste di un sistema
organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido
e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo
sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono
terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile
apertura dall'interno.
3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita
Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione
del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di
quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1.
3.10.4. Larghezza delle vie di uscita
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla
del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m.1,2).
Nel caso di due o più uscite, è consentito
che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi
stabilita e comunque non inferiore a m.0,6.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita
nel punto più stretto dell'uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è
determinata dal rapporto fra il massimo affollamento
ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati
anche gli ingressi carrabili.
3.10.5. Ubicazione delle uscite
Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono
essere ubicate in modo da essere raggiungibili con
percorsi inferiori a m.40 o 50 se l'autorimessa è
protetta da impianto di spegnimento automatico.
3.10.6. Numero delle uscite
Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano)
inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente
contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso
massimo di esodo è inferiore a m.30 il numero
delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita
anche solo dalla rampa di accesso purché sicuramente
fruibile ai fini dell'esodo.
3.10.7. Scale - Ascensori
Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza
antincendi maggiore di m.32, le scale e gli ascensori
devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse
situate in edifici di altezza antincendi inferiore
a m.32 sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.
3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a
prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne
non superiori a m.60. Tali scale devono essere raggiungibili
dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul
lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno cm.90
oltre l'ingombro degli autoveicoli.
4. - IMPIANTI TECNOLOGICI
4.1. Impianti di riscaldamento
Il riscaldamento delle autorimesse può essere
realizzato con:
- radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata
o vapore;
- impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo
dell'aria ambiente se l'autorimessa è destinata
al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;
- generatori ad aria calda a scambio diretto; è
ammessa l'installazione dei generatori all'interno
dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero
di soli autoveicoli di tipo Diesel.
5. - IMPIANTI ELETTRICI
5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1-3-1968, n.186.
5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento
autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti
di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente
di energia indipendente da quella della rete di illuminazione
normale. In particolare, detti impianti di illuminazione
di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
1) inserimento automatico ed immediato non appena venga
a mancare l'illuminazione normale;
2) intensità di illuminazione necessaria allo
svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque
non inferiore a 5 lux.
6. - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
6.1. Impianti idrici antincendio
6.1.0. Caratteristiche
Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato
di capacità superiore a cinquanta autoveicoli
deve essere installato come minimo un idrante ogni
cinquanta autoveicoli o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacità
superiore a trenta autoveicoli deve essere installato
come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità
appresso indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti
da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello,
con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle
rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni
piano dell'autorimessa, deve essere derivata con tubazione
di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante
UNI 45 presso ogni uscita.
Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre
il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto
piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono
essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento
automatico.
6.1.1. Custodia degli idranti
La custodia deve essere installata in un punto ben visibile.
Deve essere munita di sportello in vetro trasparente,
deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente
a m.0,35 e m.0,55 ed una profondità che consenta
di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia
permanentemente collegate.
6.1.2. Tubazione flessibile e lance
La tubazione flessibile deve essere costituita da un
tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che
consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area
protetta.
6.1.3. Tubazioni fisse
La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro
zincato o materiali equivalenti protetti contro il
gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi
sanitari.
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche
tali da garantire al bocchello della lancia, nelle
condizioni più sfavorevoli di altimetria e di
distanza, una portata non inferiore a 120 litri al
minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L'impianto
deve essere dimensionato per una portata totale determinata
considerando la probabilità di contemporaneo
funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante,
degli idranti di almeno due piani.
6.1.5. Alimentazione dell'impianto
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
cittadino. Può essere alimentato anche da riserva
idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto
di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla
rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente
punto. Tale soluzione dovrà essere sempre adottata
qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità,
nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.
6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco
L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione
e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei
vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile
e facilmente accessibile ai mezzi stessi.
6.1.7. Capacità della riserva idrica
La riserva idrica deve avere una capacità tale
da assicurare il funzionamento dell'impianto per 30
minuti primi alle condizioni di portata e di pressione
prescritte in precedenza.
6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico
devono essere del tipo a pioggia (sprinkler) con alimentazione
ad acqua oppure del tipo ad erogatore aperto per erogazione
di acqua/schiuma.
6.2. Mezzi di estinzione portatili
Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili
di "tipo approvato" per fuochi delle classi
"A", "B" e "C" con capacità
estinguente non inferiore a "21 A" e "89
B".
Il numero di estintori deve essere il seguente: uno
ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli;
per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni
dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi
o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.
7. - AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a m.1,5 lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.
7.2. Pavimenti
7.2.0. Pendenza
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti
devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.
7.2.1. Pavimentazione
Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione
deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli
e impermeabili.
7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere
provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori
a m.80, atte ad assicurare il deflusso delle persone
verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo
di altra natura.
7.4. Impianti idrici antincendio
Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato
come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.
8. - SERVIZI ANNESSI
8.1. Generalità
E' consentito destinare parti della superficie dei locali
delle autorimesse a:
a) officine di riparazione annesse;
b) stazione di lavaggio e lubrificazione;
c) uffici, guardianie, alloggio custode.
8.1.0. Officine di riparazione
Le officine di riparazione annesse con lavorazione a
freddo possono essere situate all'interno dell'autorimessa,
possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione
metalliche piene.
La superficie occupata dalle officine annesse non può
comunque essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano
terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che
prevedono l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili,
purché limitate ad un solo posto di saldatura
e di verniciatura, possono essere situate all'interno
dell'autorimessa, alle seguenti condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI
30 e avere anche un accesso indipendente dall'autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione
locale sul posto di verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite
in contemporaneità con le operazioni di verniciatura,
a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta
apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione
indipendente;
e) la vernice, per un quantitativo massimo di kg.50,
deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito
armadietto metallico.
8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione
Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere
situate all'interno delle autorimesse. I lubrificanti,
in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di
mc.2, devono essere depositati in apposito locale,
munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata
di m.0,2.
8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode
E' consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno
delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti
da quelli delle autorimesse stesse.
L'alloggio del custode dovrà essere completamente
isolato dai locali dell'autorimessa, salvo eventualmente
un collegamento tramite porta di tipo REI 60.
9. - AUTOSALONI
Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.
10. - NORME DI ESERCIZIO
10.1. Nell'autorimessa è vietato:
a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili,
salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1;
c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto
previsto in 8.1.0;
d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di
carburanti o lubrificanti.
10.2. Entro l'autorimessa è proibito fumare. Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8-6-1982, n.524 espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.
10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.
10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.
10.7 Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato.
11 - NORME TRANSITORIE
Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a m.3 purché munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
12 - DEROGHE
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.
(c) 1996 Note's