(G.U. 28-5-1986, n.122)
PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO AI FUNZIONARI DEI RUOLI TECNICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI, DI INCARICHI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N.818
Art.1.
1. Agli architetti, chimici, ingegneri, geometri, periti
industriali, dottori agronomi, dottori forestali e
periti agrari appartenenti ai ruoli tecnici delle amministrazioni
statali, delle regioni e degli enti locali territoriali,
ad eccezione di quelli del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, possono essere conferiti dalle amministrazioni
di appartenenza e nell'ambito delle attribuzioni loro
riconosciute dai rispettivi ordinamenti, singoli incarichi
per rilasciare le certificazioni, di cui alla legge
7-12- 1984, n.818, attinenti l'approvazione di progetti,
il certificato di prevenzione incendi ed il nulla osta
provvisorio.
Art.2.
1. I singoli incarichi possono essere conferiti ai tecnici
di cui al precedente articolo esclusivamente nell'ambito
dell'amministrazione di appartenenza e devono riguardare
unicamente attività svolte dalle predette amministrazioni
e, comunque, ricomprese nell'allegato A del D.M. 16-2-1982,
modificato con D.M. 27-3-1985.
Art.3.
1. Il requisito dell'iscrizione nei ruoli di cui al
precedente art.1 ed il conferimento di ciascun incarico
dovrà essere documentato mediante apposita attestazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, da
allegare alla certificazione prodotta ai comandi provinciali
dei vigili del fuoco.
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