(G.U. 30-5-1987, n.124)
ADOZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PREVISTI DALL'ART.1 COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 3 GENNAIO 1987, N.2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 MARZO 1987, N.65, RECANTE: "MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO".
Art.1. INDIRIZZI E FINALITA' DI CARATTERE GENERALE
In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge,
la distribuzione dei finanziamenti dovrà essere
ispirata al principio del riequilibrio territoriale,
anche con riferimento alle diverse discipline sportive.
Nel rispetto di tale fondamentale principio, i criteri
sono elaborati avuto riguardo ai seguenti elementi:
- rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio;
- polivalenza sia per la tipologia degli impianti, sia
per i diversi livelli di attività, ivi compresa
la polifunzionalità eventuale, e ciò
nel caso in cui le risorse finanziarie consiglino la
realizzazione di impianti da destinare sia alla promozione,
sia all'agonismo;
- economicità, tenendo conto del rapporto tra
costi (costruzione e gestione) e benefici (utenti)
per tipologie omogenee e tempi di realizzazione;
- gestionabilità degli impianti secondo modalità
che assicurino la più diffusa fruizione degli
stessi;
- risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per atleti e pubblico;
- distribuzione territoriale dei finanziamenti secondo
le esigenze delle diverse discipline sportive;
- possibilità di modulare gli interventi in diversi
esercizi finanziari nel caso in cui si preveda la realizzazione
di complessi sportivi costituiti da una serie articolata
di impianti che siano destinati esclusivamente all'esercizio
della pratica sportiva.
In questo quadro i parametri, cui fare riferimento per
individuare le linee e le priorità di intervento,
debbono scaturire dall'analisi dei seguenti dati:
1) popolazione;
2) dotazione, in atto, degli impianti pubblici, riferita
alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio
per bacini d'utenza, nonché privati se di proprietà
di società o di associazioni sportive;
3) esigenze agonistiche delle diverse discipline sportive
in relazione ai vari livelli dei campionati;
4) esigenze di sviluppo che scaturiscono dalla richiesta
di utenza - stabile e stagionale - e dalla esigenza
obiettiva di diffusione dell'attività sportiva.
Per l'acquisizione dei dati si fa riferimento, per quanto
concerne la popolazione, alle statistiche ufficiali
ISTAT. Le notizie di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno
fornite dal CONI. I dati di cui al punto 2) saranno
verificati dal CONI con le regioni.
Le risorse finanziarie vanno distribuite alle aree territoriali
per le diverse discipline sportive, attraverso il meccanismo
che tiene conto, in modo equilibrato, dei parametri
individuati, contemperando le esigenze immediate con
quelle connesse al riequilibrio ed allo sviluppo territoriale;
la distribuzione deve tener conto della salvaguardia
garantita dalla riserva comunque destinata alle aree
meridionali ed insulari, a norma dell'art.107 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Art.2. INDIRIZZI SPECIFICI
Attesa la necessità che gli interventi di cui
alla legge in epigrafe siano inquadrati nella oggettiva
dimensione finanziaria dalla stessa legge prevista,
gli interventi medesimi saranno svolti nel rispetto
dei seguenti ulteriori specifici indirizzi:
a) Impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati
delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali:
le tipologie degli impianti finanziabili sono quelle
utilizzabili per le esigenze dei campionati nazionali
delle diverse discipline sportive.
Si individuano in particolare due livelli d'impianto,
secondo il numero dei posti spettatori:
1) fino a 2.000 al chiuso; fino a 5.000 all'aperto;
2) oltre 2.000 al chiuso; oltre 5.000 all'aperto.
L'intervento a totale carico dello Stato è finalizzato
alla realizzazione delle opere il cui costo, per impianti
di primo livello, risulti contenuto a lire 3.500 milioni
- se trattasi di nuovi impianti - e per i completamenti
ed ammodernamenti a lire 2.000 milioni.
Per gli impianti di secondo livello l'intervento statale
può essere erogato sino al 70% (graduabile all'80%
per le aree del Mezzogiorno) della cifra ammessa, con
riferimento, per gli impianti di calcio, ad un tetto
comunque non superiore a quello stabilito per gli impianti
dei mondiali 1990 e, per gli altri impianti, ai tetti
ritenuti necessari per le diverse tipologie, secondo
le indicazioni tecniche del CONI, in relazione alle
esigenze dei vari campionati e per un importo, in ogni
caso, non superiore a lire 7.000 milioni.
I criteri di priorità secondo cui i finanziamenti
sono assegnati fanno riferimento a:
oggettive esigenze di campionato;
adeguamento a norma di sicurezza;
polivalenza dell'intervento.
b) Impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attività
sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali:
le tipologie d'impianti finanziabili sono tutte quelle
utilizzabili per le attività sportive, rispondenti
ai criteri progettuali e alle norme CONI-FSN con presenza
di pubblico fino a 700 spettatori per impianti al chiuso
e fino a 2.000 per impianti all'aperto. Sono finanziabili
spazi, integrati con impianti sportivi, utilizzabili
per attività di livello formativo e propedeutico.
L'intervento a totale carico dello Stato è finalizzato
alla realizzazione di impianti il cui costo, per singola
opera, risulti contenuto in lire 2.500 milioni - se
trattasi di nuovi impianti - e per i completamenti
ed ammodernamenti, in lire 1.000 milioni;
i criteri di priorità secondo cui i finanziamenti
sono assegnati fanno riferimento a:
- presenza di un idoneo bacino d'utenza tenendo conto
del rapporto tra tipo d'impianto e utenti serviti;
- carenza d'impianti similari nell'area tenendo conto
anche dell'utilizzo degli impianti scolastici esistenti;
- convenienza economica dell'intervento in rapporto
ai costi sia di costruzione che di gestione, per tipologie
omogenee;
- preferenze per progettazioni su tipologie CONI;
- presenza di organizzazione sportiva sul territorio
(società sportive, associazioni riconosciute,
altri soggetti);
- polivalenza dell'intervento.
Art.3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. DOCUMENTAZIONE
Le domande dovranno essere prodotte in originale al
Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione
generale degli affari generali, del turismo e dello
sport ed in copia al CONI - Foro Italico - Roma.
Per il corrente anno il termine di presentazione è
fissato in giorni quindici dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e per gli anni successivi entro
il 31 gennaio.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione tecnica:
1) deliberazione dell'ente o del soggetto promotore;
2) relazione tecnica illustrativa, da cui si rilevi
la rispondenza dell'iniziativa alle finalità
della legge 6 marzo 1987 n.65, e si deduca chiaramente
il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da
realizzare, anche in rapporto a strutture già
esistenti nella zona;
3) il preventivo di massima delle opere da eseguire;
4) elaborati di progetto che contengano la chiara identificazione
della costruzione da eseguire con disegno di insieme
in numero e scala idonei a consentire l'individuazione
e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera.
Per la documentazione relativa alle istanze intese ad
ottenere il contributo del 4% in conto interessi sui
mutui dell'Istituto per il credito sportivo si fa riferimento
ai criteri e alla normativa che regolano l'attività
del predetto Istituto.
I soggetti richiedenti possono indicare, in via subordinata,
che ove le opere non ottengano i finanziamenti con
mutui da ammortizzare a totale carico dello Stato le
opere stesse siano ammesse a fruire del contributo
in conto interessi previsto dall'art.2, comma 1-ter,
della legge.
Per l'anno 1987 è altresì possibile ottenere
il contributo in conto capitale nella misura del 50%
della spesa prevista. Tale forma di contributo potrà
essere concessa nella misura massima di lire 400 milioni
per lotti funzionali di lavoro non superiore a lire
800 milioni.
Sulla parte residua non finanziata in conto capitale
è possibile ottenere il contributo del 4% in
conto interessi.
Le domande debbono indicare espressamente le provvidenze
di cui si intende fruire.
Le domande eventualmente già presentate vanno
integrate od aggiornate, a cura dei soggetti interessati,
entro il termine sopra fissato, sulla base dei criteri
e parametri indicati dal presente decreto.
Art.4. COLLAUDI
Per le opere assegnatarie dei benefici di cui all'art.2,
comma 1, lettera b), e di quelle previste dallo stesso
art.2, comma 2, del D.L. 3 gennaio 1987, n.2, convertito
in legge 6 marzo 1987, n.65, secondo il testo coordinato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 18 marzo
1987, agli effetti dell'art.2, comma 1, dello stesso
decreto legge le apposite commissioni di collaudo,
anche in corso d'opera, ove previste, sono presiedute
da un magistrato amministrativo o contabile, o da un
avvocato dello Stato o docente universitario di discipline
aziendali o da un dirigente del Ministero del turismo
e dello spettacolo, scelto dal Ministro del turismo
e dello spettacolo.
Art.5. VIGILANZA
E' istituita presso il Ministero del turismo e dello
spettacolo una commissione di vigilanza sullo stato
di attuazione del programma di cui al presente decreto.
La commissione, presieduta dal Ministro del turismo
e dello spettacolo o da suo delegato, si compone di
dodici membri, di cui quattro scelti dal Ministro del
turismo e dello spettacolo tra magistrati amministrativi
o contabili, tra avvocati dello Stato o docenti universitari
di discipline aziendali, quattro scelti tra dirigenti
della pubblica amministrazione dallo stesso Ministro
e quattro componenti tecnici designati dal CONI.
Alla commissione compete, tra l'altro, di vigilare sull'avanzamento
delle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati
nei relativi atti, nonché di predisporre gli
elementi per la relazione al Parlamento di cui all'art.1,
comma 5, del D.L. 3-1-1987, n.2, convertito nella legge
6-3-1987, n.65.
Con successivo decreto sarà determinato il trattamento
da corrispondere ai membri della commissione.
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