[Note's] DECRETO MINISTERO TURISMO E SPETTACOLO 22 MAGGIO 1987

(G.U. 30-5-1987, n.124)

ADOZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PREVISTI DALL'ART.1 COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 3 GENNAIO 1987, N.2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 MARZO 1987, N.65, RECANTE: "MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE, COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO".

Art.1. INDIRIZZI E FINALITA' DI CARATTERE GENERALE
In attuazione dell'indirizzo programmatico della legge, la distribuzione dei finanziamenti dovrà essere ispirata al principio del riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive.
Nel rispetto di tale fondamentale principio, i criteri sono elaborati avuto riguardo ai seguenti elementi:
- rispondenza alle reali esigenze sportive del territorio;
- polivalenza sia per la tipologia degli impianti, sia per i diversi livelli di attività, ivi compresa la polifunzionalità eventuale, e ciò nel caso in cui le risorse finanziarie consiglino la realizzazione di impianti da destinare sia alla promozione, sia all'agonismo;
- economicità, tenendo conto del rapporto tra costi (costruzione e gestione) e benefici (utenti) per tipologie omogenee e tempi di realizzazione;
- gestionabilità degli impianti secondo modalità che assicurino la più diffusa fruizione degli stessi;
- risparmi energetici;
- sicurezza e comfort per atleti e pubblico;
- distribuzione territoriale dei finanziamenti secondo le esigenze delle diverse discipline sportive;
- possibilità di modulare gli interventi in diversi esercizi finanziari nel caso in cui si preveda la realizzazione di complessi sportivi costituiti da una serie articolata di impianti che siano destinati esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva.
In questo quadro i parametri, cui fare riferimento per individuare le linee e le priorità di intervento, debbono scaturire dall'analisi dei seguenti dati:
1) popolazione;
2) dotazione, in atto, degli impianti pubblici, riferita alle diverse discipline sportive, dislocati nel territorio per bacini d'utenza, nonché privati se di proprietà di società o di associazioni sportive;
3) esigenze agonistiche delle diverse discipline sportive in relazione ai vari livelli dei campionati;
4) esigenze di sviluppo che scaturiscono dalla richiesta di utenza - stabile e stagionale - e dalla esigenza obiettiva di diffusione dell'attività sportiva.
Per l'acquisizione dei dati si fa riferimento, per quanto concerne la popolazione, alle statistiche ufficiali ISTAT. Le notizie di cui ai punti 2), 3) e 4) saranno fornite dal CONI. I dati di cui al punto 2) saranno verificati dal CONI con le regioni.
Le risorse finanziarie vanno distribuite alle aree territoriali per le diverse discipline sportive, attraverso il meccanismo che tiene conto, in modo equilibrato, dei parametri individuati, contemperando le esigenze immediate con quelle connesse al riequilibrio ed allo sviluppo territoriale; la distribuzione deve tener conto della salvaguardia garantita dalla riserva comunque destinata alle aree meridionali ed insulari, a norma dell'art.107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Art.2. INDIRIZZI SPECIFICI
Attesa la necessità che gli interventi di cui alla legge in epigrafe siano inquadrati nella oggettiva dimensione finanziaria dalla stessa legge prevista, gli interventi medesimi saranno svolti nel rispetto dei seguenti ulteriori specifici indirizzi:
a) Impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali:
le tipologie degli impianti finanziabili sono quelle utilizzabili per le esigenze dei campionati nazionali delle diverse discipline sportive.
Si individuano in particolare due livelli d'impianto, secondo il numero dei posti spettatori:
1) fino a 2.000 al chiuso; fino a 5.000 all'aperto;
2) oltre 2.000 al chiuso; oltre 5.000 all'aperto.
L'intervento a totale carico dello Stato è finalizzato alla realizzazione delle opere il cui costo, per impianti di primo livello, risulti contenuto a lire 3.500 milioni - se trattasi di nuovi impianti - e per i completamenti ed ammodernamenti a lire 2.000 milioni.
Per gli impianti di secondo livello l'intervento statale può essere erogato sino al 70% (graduabile all'80% per le aree del Mezzogiorno) della cifra ammessa, con riferimento, per gli impianti di calcio, ad un tetto comunque non superiore a quello stabilito per gli impianti dei mondiali 1990 e, per gli altri impianti, ai tetti ritenuti necessari per le diverse tipologie, secondo le indicazioni tecniche del CONI, in relazione alle esigenze dei vari campionati e per un importo, in ogni caso, non superiore a lire 7.000 milioni.
I criteri di priorità secondo cui i finanziamenti sono assegnati fanno riferimento a:
oggettive esigenze di campionato;
adeguamento a norma di sicurezza;
polivalenza dell'intervento.
b) Impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali:
le tipologie d'impianti finanziabili sono tutte quelle utilizzabili per le attività sportive, rispondenti ai criteri progettuali e alle norme CONI-FSN con presenza di pubblico fino a 700 spettatori per impianti al chiuso e fino a 2.000 per impianti all'aperto. Sono finanziabili spazi, integrati con impianti sportivi, utilizzabili per attività di livello formativo e propedeutico.
L'intervento a totale carico dello Stato è finalizzato alla realizzazione di impianti il cui costo, per singola opera, risulti contenuto in lire 2.500 milioni - se trattasi di nuovi impianti - e per i completamenti ed ammodernamenti, in lire 1.000 milioni;
i criteri di priorità secondo cui i finanziamenti sono assegnati fanno riferimento a:
- presenza di un idoneo bacino d'utenza tenendo conto del rapporto tra tipo d'impianto e utenti serviti;
- carenza d'impianti similari nell'area tenendo conto anche dell'utilizzo degli impianti scolastici esistenti;
- convenienza economica dell'intervento in rapporto ai costi sia di costruzione che di gestione, per tipologie omogenee;
- preferenze per progettazioni su tipologie CONI;
- presenza di organizzazione sportiva sul territorio (società sportive, associazioni riconosciute, altri soggetti);
- polivalenza dell'intervento.

Art.3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. DOCUMENTAZIONE
Le domande dovranno essere prodotte in originale al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport ed in copia al CONI - Foro Italico - Roma.
Per il corrente anno il termine di presentazione è fissato in giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per gli anni successivi entro il 31 gennaio.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
1) deliberazione dell'ente o del soggetto promotore;
2) relazione tecnica illustrativa, da cui si rilevi la rispondenza dell'iniziativa alle finalità della legge 6 marzo 1987 n.65, e si deduca chiaramente il territorio ed il bacino d'utenza dell'impianto da realizzare, anche in rapporto a strutture già esistenti nella zona;
3) il preventivo di massima delle opere da eseguire;
4) elaborati di progetto che contengano la chiara identificazione della costruzione da eseguire con disegno di insieme in numero e scala idonei a consentire l'individuazione e lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera.
Per la documentazione relativa alle istanze intese ad ottenere il contributo del 4% in conto interessi sui mutui dell'Istituto per il credito sportivo si fa riferimento ai criteri e alla normativa che regolano l'attività del predetto Istituto.
I soggetti richiedenti possono indicare, in via subordinata, che ove le opere non ottengano i finanziamenti con mutui da ammortizzare a totale carico dello Stato le opere stesse siano ammesse a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'art.2, comma 1-ter, della legge.
Per l'anno 1987 è altresì possibile ottenere il contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa prevista. Tale forma di contributo potrà essere concessa nella misura massima di lire 400 milioni per lotti funzionali di lavoro non superiore a lire 800 milioni.
Sulla parte residua non finanziata in conto capitale è possibile ottenere il contributo del 4% in conto interessi.
Le domande debbono indicare espressamente le provvidenze di cui si intende fruire.
Le domande eventualmente già presentate vanno integrate od aggiornate, a cura dei soggetti interessati, entro il termine sopra fissato, sulla base dei criteri e parametri indicati dal presente decreto.

Art.4. COLLAUDI
Per le opere assegnatarie dei benefici di cui all'art.2, comma 1, lettera b), e di quelle previste dallo stesso art.2, comma 2, del D.L. 3 gennaio 1987, n.2, convertito in legge 6 marzo 1987, n.65, secondo il testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 18 marzo 1987, agli effetti dell'art.2, comma 1, dello stesso decreto legge le apposite commissioni di collaudo, anche in corso d'opera, ove previste, sono presiedute da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato o docente universitario di discipline aziendali o da un dirigente del Ministero del turismo e dello spettacolo, scelto dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art.5. VIGILANZA
E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione di vigilanza sullo stato di attuazione del programma di cui al presente decreto.
La commissione, presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da suo delegato, si compone di dodici membri, di cui quattro scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra magistrati amministrativi o contabili, tra avvocati dello Stato o docenti universitari di discipline aziendali, quattro scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione dallo stesso Ministro e quattro componenti tecnici designati dal CONI.
Alla commissione compete, tra l'altro, di vigilare sull'avanzamento delle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti, nonché di predisporre gli elementi per la relazione al Parlamento di cui all'art.1, comma 5, del D.L. 3-1-1987, n.2, convertito nella legge 6-3-1987, n.65.
Con successivo decreto sarà determinato il trattamento da corrispondere ai membri della commissione.




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