(G.U. 24-4-1985 N.95 suppl.)
PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N.818
Titolo I
PROCEDURE E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI
NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art.1.
Le certificazioni di cui alla legge 7-12-1984, n.818,
sono rilasciate da professionisti iscritti negli albi
professionali degli architetti, dei chimici, degli
ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in
possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.
Art.2.
I professionisti di cui all'art.1, nel seguito del presente
Titolo I indicati con il termine "professionisti",
sono autorizzati, nell'ambito delle rispettive competenze
professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti,
a rilasciare le certificazioni ai fini dell'approvazione
di progetto o del rilascio di certificato di prevenzione
incendi e/o di nullaosta provvisorio.
Art.3.
Per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli
appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui
alla legge 7-12- 1984, n.818, art.1, comma secondo,
i professionisti debbono essere in possesso, alla data
della domanda stessa, dei seguenti requisiti;
a) iscrizione all'albo professionale da almeno due anni;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del
corso di specializzazione antincendi di cui al successivo
art.5.
Art.4.
1. Il requisito temporale di cui al punto a) dell'art.3
non è richiesto ai professionisti di cui alle
lettere a), b), c) e d) del successivo comma.
2. L'attestazione di cui al punto b) dell'art.3 non
è richiesta ai professionisti per i quali sussistano
i requisiti indicati in almeno uno dei seguenti punti:
a) siano professori universitari di ruolo, ordinari
o associati, in discipline tecniche, anche se cessati
dal servizio;
b) comprovino di essere appartenuti per almeno un anno
ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed abbiano
cessato di prestare servizio;
c) siano stati componenti, per almeno due anni, del
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali
per la prevenzione incendi previsti, rispettivamente,
agli artt. 10 e 20 del D.P.R. 29-7-1982, n.577;
d) siano stati responsabili, per un periodo di almeno
5 anni, del settore antincendi, nell'ambito di attività,
comprese tra quelle dell'elenco allegato al decreto
del Ministro dell'interno 16-2-1982, che dispongano
di apposita organizzazione interna preposta agli aspetti
della sicurezza;
e) abbiamo anzianità di almeno 10 anni di iscrizione
all'albo professionale;
f) abbiano anzianità non inferiore a 5 anni di
iscrizione all'albo professionale congiuntamente ad
una comprovata attività professionale, svolta
antecedentemente alla data di pubblicazione del presente
decreto, nella materia della sicurezza antincendio.
3. I requisiti di cui ai precedenti punti b) o c) saranno
comprovati dall'interessato, all'ordine o al collegio
professionale di appartenenza, mediante attestazione
da richiedersi al Ministero dell'Interno e, nel caso
di professionisti che siano stati componenti dei comitati
tecnici regionali o interregionali di prevenzione incendi,
agli ispettori regionali o interregionali dei vigili
del fuoco.
4. Il requisiti di cui al punto d) dovrà essere
comprovato dall'interessato all'ordine o al collegio
professionale di appartenenza mediante dichiarazione
del titolare dell'attività presso la quale svolga
o abbia svolto l'incarico di responsabile del servizio
antincendi.
5. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal comando
provinciale dei vigili del fuoco competente sul territorio
dove ha sede l'attività presso la quale il professionista
svolge l'incarico di cui al precedente comma.
Art.5.
1. Il Ministero dell'Interno, Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi, Servizio
tecnico centrale, stabilisce, in linea di massima,
i programmi e la durata di appositi corsi di specializzazione
di prevenzione incendi per i professionisti.
2. La direzione e l'organizzazione particolareggiata
di detti corsi - distinti per ciascuna categoria professionale
- sono approvate dallo stesso Ministero che valuterà
con criteri di uniformità le proposte che i
singoli consigli nazionali delle professioni elencate
all'art.1 o le autorità scolastiche e universitarie
competenti formulano d'intesa anche con gli ordini
o collegi professionali.
3. Il Ministero dell'Interno, per la docenza dei corsi
di cui al primo comma, può designare funzionari
appartenenti al ruolo tecnico del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e, ove necessario, funzionari già
appartenuti al ruolo stesso nonché esperti,
in materie attinenti al corso, dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e del
Consiglio Nazionale delle ricerche.
4. Gli ordini e i collegi professionali e le autorità
scolastiche competenti potranno altresì designare
esperti qualificati nelle singole discipline per l'affidamento
degli incarichi di docenza.
5. I programmi dei corsi, con riguardo agli aspetti
interdisciplinari della prevenzione incendi, debbono
contenere almeno le materie di cui al presente comma
e prevedere il numero minimo d'ore di insegnamento
a fianco di ciascuna indicato, ferma restando all'ente
proponente la facoltà di inserire ulteriori
argomenti per una durata complessiva maggiore:
a) Obiettivi e fondamenti delle prevenzione incendi...ore
10
b) Fisica e chimica dell'incendio...ore 6
c) Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione...ore
30
d) Tecnologie dei materiali e delle strutture - Protezione
passiva...ore 15
e) Tecnologie dei sistemi e degli impianti - Protezione
attiva...ore 15
f) Legislazione generale...ore 4
g) Esercitazioni pratiche o visite conoscitive presso
attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi...ore 10
Totale... ore 90
6. I corsi possono svolgersi presso: le scuole centrali
antincendi del Corpo nazionale del vigili del fuoco,
le università, il Consiglio Nazionale delle
ricerche, gli istituti tecnici per geometri o periti
industriali, le altre sedi indicate dagli ordini e
dai collegi professionali.
7. A conclusione di ogni singolo corso si terrà
un colloquio inteso ad accertare il profitto acquisito
dai partecipanti.
8. La commissione preposta a tale adempimento sarà
formata da un presidente e da quattro componenti designati,
tra i docenti, dalla direzione del corso.
9. Il presidente della commissione preposta ad effettuare
detto colloquio è il comandante delle scuole
centrali antincendi per i corsi svolti presso tale
sede e un ispettore regionale o interregionale dei
vigili del fuoco, ovvero un dirigente del Corpo nazionale,
per i corsi svolti in altra sede.
10. Gli ordini e i collegi professionali o le autorità
scolastiche competenti, a seguito di favorevole esito
del colloquio, rilasciano l'attestazione di cui all'art.3,
lettera b).
Art.6
1. Le documentate richieste di iscrizione dei professionisti
negli appositi elenchi di cui all'art.3 sono inviate
dagli interessati agli ordini ed ai collegi professionali
competenti e, per conoscenza, ai comandi provinciali
dei vigili del fuoco dei capoluoghi sedi degli ordini
e collegi medesimi.
2. Gli ordini e i collegi professionali verificano la
validità della istanza e la sussistenza dei
prescritti requisiti di cui agli artt. 3 e 4 entro
novanta giorni dalla data di presentazione della istanza
stessa.
3. Il comando provinciale dei vigili del fuoco competente
per territorio può effettuare controlli a campione.
4. In esito alle favorevoli risultanze dell'esame degli
atti di cui al comma precedente, gli ordini e i collegi
trasmettono semestralmente (ai sensi dell'art.4, secondo
comma, del D.M. 30-4-1993, le comunicazioni dovranno
essere annuali e riferite al 31 dicembre di ogni anno)
al Ministero dell'Interno, Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi, ai fini
della pubblicazione, i nominativi dei professionisti
da iscriversi negli appositi elenchi del Ministero
stesso con l'indicazione dei dati specificati all'art.11,
commi secondo e terzo.
5. Gli ordini e i collegi professionali comunicano altresì
periodicamente al Ministero dell'Interno i nominativi
cancellati dall'albo dei professionisti al fine dell'aggiornamento
degli elenchi (ai sensi dell'art.4, secondo comma,
del D.M. 30-4-1993 le comunicazioni di cui sopra dovranno
essere annuali e riferite al 31 dicembre di ogni anno).
6. I professionisti iscritti negli elenchi del Ministero
dell'Interno possono rilasciare le certificazioni di
cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto sull'intero
territorio nazionale indipendentemente dall'ordine
o collegio professionale di appartenenza.
Art.7
1. Gli aggiornamenti professionali nel campo della prevenzione
incendi, anche in relazione alla emanazione di nuove
normative, potranno formare oggetto di appositi corsi
e/o seminari, destinati agli iscritti negli elenchi
del Ministero dell'Interno, per i quali, con provvedimento
del Ministero stesso saranno emanate indicazioni e
modalità di esecuzione.
Titolo II
AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE
Art.8
1. In applicazione dell'art.1, comma quarto, della legge
7-12- 1984, n.818, e fino alla pubblicazione degli
elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art.3
del presente decreto, le certificazioni richiamate
agli artt. 1 e 2 sono rilasciate dai professionisti
iscritti da almeno due anni negli albi indicati all'art.1
per i quali sussistano requisiti indicati in almeno
uno dei punti elencati al precedente art.4, secondo
comma, fatto salvo quanto disposto dal primo comma
dell'articolo stesso.
Art.9
1. Gli ordini e i collegi professionali, previo accertamento
e valutazione dei requisiti sopra richiamati, rilasciano
a domanda, entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza, ai singoli professionisti una dichiarazione
di sussistenza dei requisiti medesimi con la quale
il professionista è autorizzato provvisoriamente
ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e
2 del presente decreto.
Art.10
1. I professionisti nel rilasciare le certificazioni
di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto dovranno
allegare copia della dichiarazione di cui all'art.9.
2. I professionisti in possesso della predetta dichiarazione
possono rilasciare le certificazioni sull'intero territorio
nazionale indipendentemente dall'ordine o collegio
di appartenenza.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art.11
1. Il Ministero dell'Interno provvede alla pubblicazione
degli elenchi previsti all'art.3 distintamente per
ciascuna delle professioni elencate all'art.1.
2. Ciascun elenco è articolato per provincia
o, ove occorra, per gruppi di province e riporta per
ciascun nominativo le generalità, la specializzazione,
se prevista, nonché il codice di individuazione
assegnato dall'ordine o collegio e da questo comunicato
al professionista il quale lo riporterà su ogni
certificazione rilasciata.
3. Tale codice è costituito dalla sequenza alfanumerica
indicante, nell'ordine, la sigla della provincia sede
dell'ordine o del collegio, il numero di iscrizione
all'albo professionale, la lettera iniziale della professione
(A per architetto, C per chimico, G per geometra, I
per Ingegnere e P per perito industriale) e infine
il numero progressivo della dichiarazione rilasciata
dall'ordine o dal collegio professionale.
Art.12
1. Con proprio decreto il Ministro dell'Interno, in
relazione al completamento di tutti gli adempimenti
atti a consentire la pubblicazione degli elenchi di
cui all'art.3, stabilirà la data di cessazione
della validità delle autorizzazioni provvisorie
rilasciate in applicazione dell'art.9.
Art.13
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai fini della progettazione in generale nelle materie
oggetto delle attività comprese nell'elenco
allegato al decreto del Ministro dell'Interno 16-2-1982
nonché ai fini della formulazione del rapporto
di sicurezza prescritto ai sensi del decreto del Ministro
dell'Interno 2-8-1984 per le attività comprese
nel campo di applicazione del decreto 16-11-1983 del
Ministro stesso.
(c) 1996 Note's