(G.U. 22-4-1985, N.95)
PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DI ENTI E LABORATORI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984, N.818.
Titolo I
PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI LABORATORI
Art.1. GENERALITA'
1. Le certificazioni di prova che i comandi dei vigili
del fuoco richiedono per l'applicazione della legge
7-12-1984, n.818, e per le finalità di cui all'art.18
del D.P.R. 29-7-1982, n.577, sono rilasciate dagli
enti e dai laboratori, nel seguito del presente decreto
indicati con il termine "laboratori", in
possesso dei requisiti indicati nei successivi articoli
e autorizzati dal Ministero dell'Interno.
2. Le suddette certificazioni concernono l'accertamento
di requisiti, stabiliti o richiamati dalle norme di
prevenzione incendi secondo procedure fissate dalle
norme stesse o, in mancanza, adottate dal centro studi
ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le certificazioni, nei casi previsti dalle norme
di prevenzione incendi, possono essere rilasciate anche
per l'ottenimento dell'approvazione di tipo e della
omologazione ai fini della prevenzione ed estinzione
degli incendi, secondo le procedure stabilite nelle
norme medesime e in quelle che saranno emanate con
successivi provvedimenti.
4. A tali fini le circolari e le lettere circolari del
Ministero dell'Interno si applicano ai sensi ed agli
effetti del disposto del D.P.R. 29-7-1982, n.577, art.22,
primo comma.
Art.2. PERSONALE
1. Il laboratorio deve avere alle proprie dipendenze
personale professionalmente competente a condurre in
maniera idonea le procedure di prova, la elaborazione
dei dati, le certificazioni relative e la connessa
attività di gestione tecnica e amministrativa.
2. La funzione di direttore del laboratorio deve essere
affidata ad un tecnico laureato, abilitato all'esercizio
professionale, che coordina l'attività svolta
dal laboratorio e provvede a firmare tutti gli atti
di certificazione prodotti dal laboratorio stesso.
3. Il predetto direttore, in caso di assenza o impedimento,
deve essere sostituito da altro tecnico in possesso
dei medesimi requisiti professionali.
Art.3. ESPERIENZA ACQUISITA
Il laboratorio deve avere svolto attività sperimentale
per il periodo di almeno 2 anni, maturati all'atto
della richiesta di autorizzazione, nello specifico
settore o in uno affine.
Art.4. ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA'
1. L'esecuzione delle prove, l'emissione delle certificazioni
nonché l'organizzazione dei servizi e delle
procedure interne si svolgono sotto la diretta responsabilità
del direttore del laboratorio.
2. Nessuna responsabilità può essere attribuita
all'amministrazione in conseguenza dell'attività
del laboratorio connessa al rilascio delle certificazioni.
3. Le attività di cui al primo comma, devono
essere svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro.
4. Il laboratorio deve assicurare altresì, pena
la revoca dell'autorizzazione, la riservatezza delle
informazioni acquisite nel corso della propria attività
di certificazione, nonché l'imparziale formulazione
dei giudizi in rapporto alle possibili applicazioni
di natura commerciale e industriale.
5. In particolare il laboratorio non può rilasciare
certificazioni di prova a favore di richiedenti con
i quali sussistano o intervengano rapporti di dipendenza
o interessi commerciali.
Art.5. METODICHE DI PROVA
1. Le apparecchiature, le tarature e le modalità
di prova, adottati dal laboratorio, debbono rispondere
alle vigenti leggi e regolamenti, ivi comprese le circolari
del Ministero dell'Interno, e alle normative di prova
adottate dal centro studi ed esperienze ai fini dell'armonizzazione
metodologica e della corrispondenza, estesa anche nel
tempo, delle certificazioni rilasciate dal laboratorio.
2. Il Ministero dell'Interno, e per esso il centro studi
ed esperienze, provvede ad informare il laboratorio
delle variazioni concernenti le modalità di
prova e/o di certificazione e/o il periodo di validità
della certificazione stessa che intervengano a seguito
di modificazioni e/o integrazioni di norme e procedure
che il laboratorio medesimo è tenuto ad osservare.
Art.6. CONTROLLI
1. Il Ministero dell'interno dispone i necessari sopralluoghi
e/o controlli ai laboratori intesi ai seguenti accertamenti:
a) verifica dell'idoneità delle apparecchiature
di prova di cui all'art.5 e della regolarità
delle procedure di cui all'art.1;
b) verifica dell'uniformità e della riproducibilità
dei risultati di prova, mediante sperimentazione interlaboratorio
secondo le modalità fissate dal centro studi
ed esperienze;
c) verifica a campione delle certificazioni, mediante
ripetizione delle prove sulla campionatura testimone
di cui al successivo art.14;
d) verifica di ogni altro requisito ritenuto necessario
dall'amministrazione per l'espletamento dell'attività
di certificazione.
2. Delle verifiche di cui ai precedenti punti a), b)
e c) è incaricato il centro studi ed esperienze.
3. La periodicità di detti controlli, ove non
diversamente stabilita nei decreti relativi alle specifiche
normative, non potrà essere superiore a tre
anni.
Art.7. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
1. Il titolare del laboratorio che intende essere autorizzato
ad espletare l'attività di certificazione di
prova di cui all'art.1 deve presentare documentata
istanza in carta legale al Ministero dell'Interno -
Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi - Servizio tecnico centrale, precisando
i settori di attività in cui intende operare
in base alle norme di cui all'art.1, secondo comma.
2. Detta domanda dovrà essere corredata della
seguente documentazione in duplice copia:
a) forma o stato giuridico del laboratorio;
b) relazione che dimostri la sussistenza dei requisiti
indicati negli artt. 2, 3, 4 e 5;
c) generalità del direttore del laboratorio e
del suo sostituto con l'indicazione degli estremi di
iscrizione nell'albo professionale;
d) generalità del rappresentante legale del laboratorio;
e) documentazione su eventuali riconoscimenti o autorizzazioni
riguardanti i laboratori da parte di pubbliche amministrazioni
o altri organismi pubblici;
f) dichiarazione di impegno ad attenersi alle norme,
alle procedure ed alle prescrizioni di cui agli artt.
1, 4 e 5 del presente decreto;
g) dichiarazione di impegno e notificare al Ministero
dell'Interno - Direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico
centrale, qualsiasi variazione concernente ciascuno
degli elementi di cui al presente articolo entro 15
giorni dalla data della variazione stessa.
3. Per i laboratori delle università statali,
dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, delle stazioni sperimentali del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
Consiglio nazionale delle ricerche e di altre pubbliche
amministrazioni statali alle domande può non
essere allegata la documentazione indicata al secondo
comma del presente articolo, punti a), b) (limitatamente
ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4 c), d) ed e).
Art.8. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
1. Il Ministero dell'Interno accerta la regolarità
e la completezza dell'istanza e richiede al centro
studi ed esperienze l'effettuazione dei controlli di
cui al primo comma, punto a), dell'art.6.
2. In esito alle favorevoli risultanze degli accertamenti
di cui al precedente comma, il Ministero dell'Interno
autorizza il laboratorio a rilasciare le certificazioni
di prova di cui all'art.1 indicandone i settori di
attività.
Art.9. VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
L'autorizzazione concessa al laboratorio ai sensi del
presente decreto ha durata di 10 anni e può
essere rinnovata, alla scadenza, su richiesta del laboratorio
stesso, previa verifica della sussistenza dei requisiti
formali e tecnico-scientifici richiesti dalle norme
vigenti all'atto della presentazione dell'istanza di
rinnovo.
Art.10. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE - LIMITAZIONI - RICORSI
1. Il Ministero dell'Interno si riserva la facoltà
di revocare, con motivato atto formale, l'autorizzazione
concessa al laboratorio.
2. I provvedimenti di revoca sono atti definitivi.
Art.11. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
1. La pubblicazione degli elenchi dei laboratori autorizzati,
di cui alla legge 7-12-1984, n.818, art.1, secondo
comma, è disposta con provvedimento del Ministero
dell'Interno, a completamento degli adempimenti previsti
nel presente decreto.
2. Gli elenchi sono articolati per settori di attività
e riportano per ciascun laboratorio, la denominazione,
l'indirizzo e il codice di individuazione alfanumerico
attribuito dal Ministero dell'Interno e che ciascun
laboratorio è tenuto a riportare su ciascuna
certificazione rilasciata.
Titolo II
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI
Art.12. RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE
Al fine di ottenere la certificazione di prova di cui
all'art.1 il richiedente deve inoltrare al laboratorio
autorizzato apposita domanda corredata dalle necessarie
documentazioni e campionature che il laboratorio stesso
è tenuto ad indicare in conformità alle
norme e alle procedure di cui all'art.1 stesso.
Art.13. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
1. Il laboratorio, espletate le prescritte prove e valutati
i risultati ottenuti, rilascia al richiedente la certificazione
di prova redatta in armonia con quanto stabilito dalle
norme e dalle procedure di cui all'art.1.
2. La certificazione rilasciata per gli scopi indicati
al terzo comma dell'art.1 deve essere allegata, unitamente
alla eventuale ulteriore documentazione richiesta,
ad apposita domanda in carta legale da inoltrarsi al
Ministero dell'Interno.
Art.14. CONSERVAZIONE DELLA CAMPIONATURA
Il laboratorio è tenuto a conservare la campionatura
testimone per cinque anni dalla data del rilascio della
certificazione di prova.
Art.15. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE
La validità della certificazione rilasciata dal
laboratorio, ove non stabilita da specifiche norme,
avrà la durata prevista nelle procedure adottate
dal centro studi ed esperienze.
Art.16. RINNOVO, REVOCA E RICORSI
1. Il Ministero dell'Interno può, con motivato
atto formale, provvedere al rinnovo o alla revoca della
validità delle certificazioni di prova.
2. I provvedimenti di revoca sono atti definitivi.
Art.17. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL RILASCIO DELLE
CERTIFICAZIONI DI PROVA
In attesa della pubblicazione degli elenchi del Ministero
dell'Interno i laboratori in possesso dell'autorizzazione
di cui all'art.8 possono rilasciare certificazioni
sostituendo all'indicazione del codice alfanumerico
di cui al precedente art.11 copia del provvedimento
di autorizzazione da allegarsi alla certificazione
stessa.
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