[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 3 MAGGIO 1986

(G.U. 16-5-1986, N.112)

PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI DOTTORI AGRONOMI, DEI DOTTORI FORESTALI E DEI PERITI AGRARI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984 N.818. DELIMITAZIONE DEL SETTORE DI OPERATIVITA' DI TALI PROFESSIONISTI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE INCENDI.

Art.1
1. I professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori agronomi e forestali ed in quello dei periti agrari, possono essere autorizzati, nell'ambito delle rispettivi competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi e/o di nulla osta provvisorio, le certificazioni previste dalla legge 7-12-1984, n.818 e dal decreto del Ministero dell'interno 8-3-1985, unicamente per le attivitą rispondenti ad entrambe le seguenti condizioni:
a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti 9) - 15) - 18) - 35) - 36) - 37) - 38) - 39) - 40) - 41) - 46) - 50) - 60) - 87) - 88) - 91) - 92) dell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno adottato 16-2-1982 di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) siano strettamente attinenti il settore agricolo o quello rurale.
2. La sussistenza della condizione di cui al punto b) del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare dell'attivitą mediante atto rilasciato da autoritą o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietą resa nelle forme di legge.

Art.2.
Salvo quanto specificato nel seguente art.3, per l'autorizzazione e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7-12-1984, n.818, art.1, comma secondo, o per l'autorizzazione provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art.1 si adottano, per i professionisti di cui all'articolo stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto del Ministro dell'interno 25-3-1985.

Art.3.
A riguardo dei professionisti di cui all'art.1 viene stabilito quanto segue:
1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti contemplati nell'art.4, secondo comma, punti b), d) ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25-3-1985;
2) la lettera di individuazione di ciascuna professione, indicata come "lettera iniziale delle professioni" all'art.11 terzo comma, del decreto del Ministro dell'interno 25-3-1985, é stabilita come segue: R per i dottori agronomi e per i dottori forestali, T per i periti agrari.




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