(G.U. 16-5-1986, N.112)
PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI DOTTORI AGRONOMI, DEI DOTTORI FORESTALI E DEI PERITI AGRARI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1984 N.818. DELIMITAZIONE DEL SETTORE DI OPERATIVITA' DI TALI PROFESSIONISTI NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE INCENDI.
Art.1
1. I professionisti iscritti negli albi professionali
dei dottori agronomi e forestali ed in quello dei periti
agrari, possono essere autorizzati, nell'ambito delle
rispettivi competenze professionali stabilite dalle
leggi e dai regolamenti, a rilasciare, ai fini dell'approvazione
di progetto o del rilascio del certificato di prevenzione
incendi e/o di nulla osta provvisorio, le certificazioni
previste dalla legge 7-12-1984, n.818 e dal decreto
del Ministero dell'interno 8-3-1985, unicamente per
le attivitą rispondenti ad entrambe le seguenti
condizioni:
a) siano ascrivibili alle voci specificate ai punti
9) - 15) - 18) - 35) - 36) - 37) - 38) - 39) - 40)
- 41) - 46) - 50) - 60) - 87) - 88) - 91) - 92) dell'allegato
A al decreto del Ministero dell'interno adottato 16-2-1982
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
b) siano strettamente attinenti il settore agricolo
o quello rurale.
2. La sussistenza della condizione di cui al punto b)
del precedente comma deve essere dimostrata dal titolare
dell'attivitą mediante atto rilasciato da autoritą
o ente preposto o, in alternativa, attraverso dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietą resa nelle
forme di legge.
Art.2.
Salvo quanto specificato nel seguente art.3, per l'autorizzazione
e per l'iscrizione a domanda negli appositi elenchi
del Ministero dell'interno di cui alla legge 7-12-1984,
n.818, art.1, comma secondo, o per l'autorizzazione
provvisoria a rilasciare le certificazioni di cui all'art.1
si adottano, per i professionisti di cui all'articolo
stesso, le disposizioni e procedure contenute nel decreto
del Ministro dell'interno 25-3-1985.
Art.3.
A riguardo dei professionisti di cui all'art.1 viene
stabilito quanto segue:
1) ai fini autorizzativi non sono ammessi i requisiti
contemplati nell'art.4, secondo comma, punti b), d)
ed f) del decreto del Ministro dell'interno 25-3-1985;
2) la lettera di individuazione di ciascuna professione,
indicata come "lettera iniziale delle professioni"
all'art.11 terzo comma, del decreto del Ministro dell'interno
25-3-1985, é stabilita come segue: R per i dottori
agronomi e per i dottori forestali, T per i periti
agrari.
(c) 1996 Note's