(G.U. 4-8-1987, n.180)
CRITERI DI MASSIMA IN ORDINE ALL'IDONEITA' DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE OFFICINE DI PRODUZIONE DEI COSMETICI.
Art.1
1. Le officine di produzione dei prodotti cosmetici
devono soddisfare i criteri di massima sull'idoneità
dei locali e delle attrezzature descritti nell'allegato,
che fa parte integrante del presente decreto.
2. Le officine di produzione dei cosmetici devono essere
adeguate ai criteri di cui al precedente comma 1 entro
il 31 dicembre 1987.
ALLEGATO
CRITERI DI MASSIMA IN ORDINE ALLA IDONEITÀ DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DI OFFICINE DI PRODUZIONE DI COSMETICI
1. LOCALI.
1.1 Le officine di produzione e di confezionamento dei
prodotti cosmetici devono essere provviste dei seguenti
locali od aree distinte:
a) locali od aree destinati al ricevimento delle materie
prime e dei materiali di confezionamento;
b) locali od aree di produzione destinati alla fabbricazione
del prodotto cosmetico in massa (e allo stoccaggio
delle materie prime necessitanti alla produzione);
c) locali od aree di confezionamento;
d) locali od aree adibiti al deposito del prodotto finito
nei quali siano individuabili i prodotti pronti per
la distribuzione;
e) locali od aree dove vengono stoccati prodotti diversi
dagli ingredienti impiegati nella produzione dei prodotti
cosmetici, quali quelli utilizzati per la pulizia e
sanitizzazione dei locali ed attrezzature.
1.2 Nel caso di officine di produzione in cui si effettui
anche la vendita al dettaglio, gli ambienti destinati
alla vendita non devono essere in diretta comunicazione
con i locali di produzione e confezionamento.
1.3 Le sostanze comburenti, infiammabili ed esplosive
(solide, liquide, gassose) devono essere stoccate in
locali idonei, conformi alle norme vigenti.
1.4 E' vietato detenere nei locali od aree adibiti allo
stoccaggio, alla produzione ed al confezionamento dei
prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato
11 della legge 11-10-1986, n.713.
1.5 I locali destinati alla produzione e al confezionamento
dei prodotti cosmetici devono in particolare essere:
a) costruiti in modo tale da permettere, in funzione
delle attività svolte, una facile ed adeguata
pulizia. Le pareti ed i pavimenti devono avere superfici
lisce, prive di connessioni, costituite da idonei materiali
di facile pulizia e sanitizzazione;
b) sufficientemente ampi per consentire una corretta
installazione delle attrezzature ed una razionale organizzazione
del lavoro;
c) ben illuminati ed aerati e con valori microclimatici
tali da assicurare idonee condizioni ambientali;
d) rispondenti alle norme inerenti alla sicurezza e
all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dai
decreti del Presidente della Repubblica 27-4-1955,
n.547 e 19-3-1956, n.303, nonché, in relazione
a particolari lavorazioni, dotati dei più specifici
ed aggiornati accorgimenti tecnici, atti a garantire
l'idoneità igienico-ambientale;
e) provvisti di idonee canalizzazioni di raccolta delle
acque reflue e/o di lavaggio, da destinare al successivo
specifico sistema di smaltimento.
1.6 Le aree di deposito del prodotto finito devono possedere
caratteristiche di costruzione e condizioni ambientali
(temperatura, umidità, ventilazione), tali da
assicurare una buona conservazione del prodotto cosmetico.
2. ATTREZZATURE.
2.1 Le officine di produzione dei prodotti cosmetici
devono essere provviste di impianti, macchinari ed
attrezzature realizzati in modo da garantire il prodotto
sotto il profilo igienico-sanitario e costruiti in
modo tale da consentirne una agevole, rapida e completa
pulizia.
2.2 Gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati
in lavorazioni che potrebbero dar luogo ad emissione
di quanti devono essere realizzate in modo da garantire
la salubrità degli ambienti di lavoro. Gli stessi
impianti, macchinari ed attrezzature devono essere,
altresì, realizzati nel rispetto delle norme
di sicurezza previste dal citato decreto del Presidente
della Repubblica 27-4-1955, n.547, anche in relazione
delle caratteristiche di pericolosità delle
sostanze utilizzate.
2.3 Gli impianti, i macchinari e le attrezzature devono
essere installati in modo da poterne effettuare la
corretta manutenzione e da poter provvedere facilmente
alla pulizia degli stessi, nonché delle pareti
e dei pavimenti circostanti.
2.4 I serbatoi ed i contenitori di stoccaggio delle
materie prime, semilavorati e prodotti in massa devono
essere costruiti con materiali idonei a non alterare
le sostanze contenute, provvisti di opportune aperture
per consentire i prelievi, e realizzati in modo da
permettere le operazioni di pulizia e sanitizzazione.
2.5 Tutti i materiali che vengono a diretto contatto
con il prodotto cosmetico, nelle varie fasi di produzione
e confezionamento, devono essere idonei a garantire
il prodotto da alterazioni o contaminazioni.
3. ACQUA.
3.1 Le officine di produzione devono avere un sufficiente
approvvigionamento d'acqua, da utilizzare per il ciclo
produttivo del prodotto cosmetico e per la pulizia
di locali, attrezzature ed utensili.
3.2 L'acqua, prima dell'utilizzo, deve essere opportunamente
controllata, al fine di verificarne l'adeguatezza chimica-fisica
e microbiologica agli scopi cui è destinata.
Nel caso di trattamenti in impianti di deionizzazione,
demineralizzazione, addolcimento e distillazione, questi
devono essere dotati di adeguati sistemi di abbattimento
della carica microbica.
3.3 Allorché coesistano, nell'officina di produzione,
reti di distribuzione interna per acque potabili e
non potabili, queste devono essere mantenute separate
ed indipendenti e rese riconoscibili, in modo da evitare
possibilità di miscelazione.
4. STRUTTURE IGIENICO-SANITARIE.
4.1 Le officine di produzione dei prodotti cosmetici
devono essere dotate di strutture igienico-sanitarie,
servizi igienici, docce e spogliatoi, proporzionali
al numero degli operatori, costruiti in modo tale da
essere facilmente lavabili e sanitizzabili e con adeguata
areazione.
4.2 Tali strutture devono essere ben distinte e separate
dai locali adibiti a magazzino, produzione, confezionamento
e vendita dei prodotti cosmetici.
4.3 Gli spogliatoi devono essere forniti di armadietti
individuali lavabili e sanitizzabili per il deposito
degli indumenti personali e di quelli usati per il
lavoro. I due tipi di indumenti, se necessario, devono
essere fra loro separati.
4.4 Nei singoli reparti delle officine di produzione
devono essere predisposti idonei mezzi di allontanamento
di rifiuti solidi e liquidi, per evitare problemi di
contaminazione chimica e microbiologica nei prodotti
in lavorazione.
5. PERSONALE.
5.1 Tutto il personale addetto alle officine di produzione
di prodotti cosmetici deve essere dotato di abiti da
lavoro; tali indumenti devono essere settimanalmente
cambiati, tranne in caso di lavorazioni particolari
in cui tale frequenza deve essere maggiore.
5.2 E vietata la detenzione e il consumo di alimenti
e bevande nei reparti di produzione e confezionamento.
5.3 Tutto il personale delle officine di produzione
deve essere opportunamente sensibilizzato ai problemi
igienico-sanitari e di qualità, relativi alla
produzione e al confezionamento del prodotto cosmetico.
Dovrà essere inoltre istruito sui rischi connessi
con le lavorazioni e sull'eventuale utilizzo dei relativi
mezzi personali di protezione, nonché sulle
modalità di impiego, in condizioni di sicurezza,
degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature.
6. ORGANIZZAZIONE DELL'OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO.
6.1 Il lavoro nelle officine di produzione deve essere
idoneamente organizzato in funzione delle esigenze
produttive. Al fine di verificare lo stato di pulizia
e di igiene dei reparti delle officine di produzione
devono essere previsti monitoraggi periodici. Tali
controlli indicheranno i più appropriati metodi
di pulizia e sanitizzazione ordinaria e straordinaria.
6.2 Il direttore tecnico è responsabile della
corretta esecuzione delle operazioni di produzione
e confezionamento, nonché delle condizioni generali
di igiene e salubrità dei reparti di produzione
e confezionamento e dei reparti di deposito del prodotto
finito, in conformità alle prescrizioni contenute
nel presente decreto.
6.3 A tal fine, il direttore tecnico deve organizzare
la produzione in modo tale da garantire la corretta
esecuzione di tutte le operazioni svolte nei singoli
reparti, tenendo conto delle specifiche caratteristiche
chimico-fisiche e microbiologiche del prodotto, nonché
dell'attività del personale preposto.
6.4 Il direttore tecnico, nel caso in cui svolga la
sua attività con un rapporto di lavoro di tipo
professionale, ovvero qualora non sia presente quotidianamente
nell'officina di produzione e confezionamento, vigila
affinché tutte le operazioni vengano effettuate
correttamente, in conformità alle disposizioni
e alle procedure a tal fine dallo stesso predisposte.
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