(G.U. 26-2-1985, n.49)
NORME TRANSITORIE SULL'USO DI MATERIALI CLASSIFICATI PER LA REAZIONE AL FUOCO IN DATA ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984. CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI.
Art.1.
I materiali per i quali č stata certificata la
classe di reazione al fuoco in base alle prove di cui
alla circolare del Ministero dell'interno n.12 del
17-5-1980 eseguite dal centro studi ed esperienze del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai laboratori
legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno,
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'interno 26-6-1984 citato
in premessa, potranno essere ulteriormente impiegati
nel campo di applicazione e con le limitazioni temporali
di cui ai successivi articoli.
Art.2.
Nei casi di attivitā disciplinate da particolari
norme di prevenzione incendi che prescrivono l'adozione
di determinate classi di reazione al fuoco secondo
le specifiche di prova stabilite dal decreto del Ministro
dell'interno 26-6-1984, citato in premessa, i materiali
di cui all'art.1 potranno continuare ad essere messi
in opera fino alla data del 31 dicembre 1985.
Detti materiali potranno rimanere installati per un
massimo di anni otto a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto 28-8-1984 citato in premessa.
Art.3
Nei locali di cui al decreto 28-8-1984 citato in premessa,
relativamente alle poltrone ed ai mobili imbottiti,
rivestiti, entro la data del 31 dicembre 1985, con
materiali di cui all'art.1 ovvero con materiali certificati
secondo le norme del decreto del Ministro dell'interno
26 giugno 1984 e in ogni caso rispondenti alle specificazioni
di cui all'art.2, lettera b), del decreto 6-7-1983
(Ai fini dell'applicazione del presente decreto, l'art.2,
lettera b), del D.M.6-7-1983 é da intendersi
richiamato nella sua formulazione originale; pertanto
al punto 3) del primo comma:
3) per le poltrone sono consentiti materiali di rivestimento
esterno di classe 1.
Al quarto comma:
La classe di reazione al fuoco deve essere certificata,
sulla base delle prove di cui alla circolare del Ministero
dell'interno n.12 del 15-5-1980, dal centro studi ed
esperienze antincendi o da enti e laboratori legalmente
riconosciuti.), citato in premessa, si applica la scadenza
di cui al secondo comma dell'art.2.
Art.4
Entro la scadenza indicata al secondo comma dell'art.2,
i materiali, le poltrone ed i mobili imbottiti, installati
nelle attivitā di cui al primo comma dell'art.2
stesso, ove non certificati nella prescritta classe
di reazione al fuoco secondo le specificazioni del
decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, debbono
essere rimossi a cura del responsabile dell'attivitā
soggetta.
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