[Note's] DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 4 FEBBRAIO 1985

(G.U. 26-2-1985, n.49)

NORME TRANSITORIE SULL'USO DI MATERIALI CLASSIFICATI PER LA REAZIONE AL FUOCO IN DATA ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1984. CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI.

Art.1.
I materiali per i quali č stata certificata la classe di reazione al fuoco in base alle prove di cui alla circolare del Ministero dell'interno n.12 del 17-5-1980 eseguite dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26-6-1984 citato in premessa, potranno essere ulteriormente impiegati nel campo di applicazione e con le limitazioni temporali di cui ai successivi articoli.

Art.2.
Nei casi di attivitā disciplinate da particolari norme di prevenzione incendi che prescrivono l'adozione di determinate classi di reazione al fuoco secondo le specifiche di prova stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 26-6-1984, citato in premessa, i materiali di cui all'art.1 potranno continuare ad essere messi in opera fino alla data del 31 dicembre 1985.
Detti materiali potranno rimanere installati per un massimo di anni otto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 28-8-1984 citato in premessa.

Art.3
Nei locali di cui al decreto 28-8-1984 citato in premessa, relativamente alle poltrone ed ai mobili imbottiti, rivestiti, entro la data del 31 dicembre 1985, con materiali di cui all'art.1 ovvero con materiali certificati secondo le norme del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e in ogni caso rispondenti alle specificazioni di cui all'art.2, lettera b), del decreto 6-7-1983 (Ai fini dell'applicazione del presente decreto, l'art.2, lettera b), del D.M.6-7-1983 é da intendersi richiamato nella sua formulazione originale; pertanto al punto 3) del primo comma:
3) per le poltrone sono consentiti materiali di rivestimento esterno di classe 1.
Al quarto comma:
La classe di reazione al fuoco deve essere certificata, sulla base delle prove di cui alla circolare del Ministero dell'interno n.12 del 15-5-1980, dal centro studi ed esperienze antincendi o da enti e laboratori legalmente riconosciuti.)
, citato in premessa, si applica la scadenza di cui al secondo comma dell'art.2.

Art.4
Entro la scadenza indicata al secondo comma dell'art.2, i materiali, le poltrone ed i mobili imbottiti, installati nelle attivitā di cui al primo comma dell'art.2 stesso, ove non certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, debbono essere rimossi a cura del responsabile dell'attivitā soggetta.




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