[Note's] DECRETO MINISTRO COORDINAMENTO POLITICHE COMUNITARIE 28 NOVEMBRE 1987, N.586

(G.U. 25-3-1988, n.71, suppl.)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.84/528/CEE RELATIVA AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE E LORO ELEMENTI COSTRUTTIVI.

Art.1
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n.84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi di cui all'art.1 della direttiva medesima, che ha forza di legge ai sensi dell'art.14 della legge 16-4-1987, n.183.
2. La direttiva n.84/528/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art.2
1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata dagli organi statali competenti in materia.
2. Tali organi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione ed alla revoca della omologazione CEE secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite dagli artt.5, 6 e 7 e dagli allegati I e III della direttiva n.84/528/CEE.
3. Essi provvedono altresì a vigilare sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda produttrice.

Art.3
1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio dei certificati CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale.
3. Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità e le procedure stabilite dagli artt.11 e 12 e dagli allegati I e III della direttiva n.84/528/CEE ed effettuano il controllo CEE per i prodotti da loro certificati secondo le modalità e procedure previste dagli artt.16 e 18 della citata direttiva, adottando i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art.19.
4. Gli stessi organismi possono essere autorizzati con decreto dei Ministri di cui al comma 2 ad affidare ad uno o più laboratori l'esecuzione delle prove indicate all'art.13, paragrafo 2, della direttiva.

Art.4
1. L'attività degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE è sottoposta alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni di cui all'art.3, comma 2, ciascuna delle quali secondo le rispettive competenze, in caso di constatate irregolarità, può sospendere l'autorizzazione e dettare le prescrizioni che ritiene opportune dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni.
2. Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione è revocata qualora l'organismo autorizzato non sia più in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato Il della direttiva n.84/528/CEE o non si sia adeguato alle prescrizioni imposte.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri interessati, annulla i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta le misure opportune per garantire la continuità dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dai certificati CEE rilasciati dall'organismo prima della revoca dell'autorizzazione.

Art.5
1. A tutti gli adempimenti in materia di trasmissione di atti, comunicazione, e informazione nei confronti della commissione CEE e degli altri Stati CEE previsti dalla direttiva provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri.
2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella Comunità europea e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art.6
1. Qualora le irregolarità di cui all'art.12 della direttiva n. 84/528/CEE siano accertate per esemplari di attrezzatura il cui certificato CEE è stato rilasciato in altro Stato membro della Comunità economica europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa lo Stato medesimo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, affinché diffidi l'organismo autorizzato a prendere le misure previste dall'art.12 della direttiva e, in caso di contestazione, la commissione delle Comunità europee.

Art.7
1. Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE. Essi trasmettono, ove richiesti, la documentazione di cui all'art.17, paragrafo 2, della direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art.8
1. E' vietato l'uso di iscrizioni o contrassegni che possono comunque creare confusione con il marchio CEE.

Art.9
1. Le domande d omologazione CEE e di certificazione CEE e la relativa documentazione sono redatte in lingua italiana.

Art.10
1. Qualora un apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o un elemento costruttivo, pur conforme alle prescrizioni della direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano, presenti un pericolo per la sicurezza e/o per la salute, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale possono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, con decreto motivato da comunicare alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamente vietare o sottoporre a speciali condizioni la sua immissione in commercio e la sua utilizzazione.

Art.11
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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