(G.U. 25-3-1988, n.71, suppl.)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.84/528/CEE RELATIVA AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI MOVIMENTAZIONE E LORO ELEMENTI COSTRUTTIVI.
Art.1
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione
della direttiva n.84/528/CEE relativa agli apparecchi
di sollevamento e di movimentazione e loro elementi
costruttivi di cui all'art.1 della direttiva medesima,
che ha forza di legge ai sensi dell'art.14 della legge
16-4-1987, n.183.
2. La direttiva n.84/528/CEE viene pubblicata unitamente
al presente decreto.
Art.2
1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata
dagli organi statali competenti in materia.
2. Tali organi provvedono al rilascio, al diniego, alla
sospensione ed alla revoca della omologazione CEE secondo
le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite
dagli artt.5, 6 e 7 e dagli allegati I e III della
direttiva n.84/528/CEE.
3. Essi provvedono altresì a vigilare sulla conformità
della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato
disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda
produttrice.
Art.3
1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio
dei certificati CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che provvede alla
relativa istruttoria.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è
rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale.
3. Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio,
al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione
CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità
e le procedure stabilite dagli artt.11 e 12 e dagli
allegati I e III della direttiva n.84/528/CEE ed effettuano
il controllo CEE per i prodotti da loro certificati
secondo le modalità e procedure previste dagli
artt.16 e 18 della citata direttiva, adottando i conseguenti
provvedimenti ai sensi dell'art.19.
4. Gli stessi organismi possono essere autorizzati con
decreto dei Ministri di cui al comma 2 ad affidare
ad uno o più laboratori l'esecuzione delle prove
indicate all'art.13, paragrafo 2, della direttiva.
Art.4
1. L'attività degli organismi autorizzati ad
effettuare la certificazione CEE è sottoposta
alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni
di cui all'art.3, comma 2, ciascuna delle quali secondo
le rispettive competenze, in caso di constatate irregolarità,
può sospendere l'autorizzazione e dettare le
prescrizioni che ritiene opportune dandone immediata
comunicazione alle altre amministrazioni.
2. Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale l'autorizzazione è
revocata qualora l'organismo autorizzato non sia più
in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato
Il della direttiva n.84/528/CEE o non si sia adeguato
alle prescrizioni imposte.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con gli altri Ministri interessati, annulla
i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta
le misure opportune per garantire la continuità
dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti
dai certificati CEE rilasciati dall'organismo prima
della revoca dell'autorizzazione.
Art.5
1. A tutti gli adempimenti in materia di trasmissione
di atti, comunicazione, e informazione nei confronti
della commissione CEE e degli altri Stati CEE previsti
dalla direttiva provvede il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il tramite del
Ministero degli affari esteri.
2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella
Comunità europea e le successive modifiche sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.6
1. Qualora le irregolarità di cui all'art.12
della direttiva n. 84/528/CEE siano accertate per esemplari
di attrezzatura il cui certificato CEE è stato
rilasciato in altro Stato membro della Comunità
economica europea, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ne informa lo Stato medesimo,
per il tramite del Ministero degli affari esteri, affinché
diffidi l'organismo autorizzato a prendere le misure
previste dall'art.12 della direttiva e, in caso di
contestazione, la commissione delle Comunità
europee.
Art.7
1. Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle
amministrazioni competenti il rilascio, il diniego,
la sospensione e la revoca della certificazione CEE.
Essi trasmettono, ove richiesti, la documentazione
di cui all'art.17, paragrafo 2, della direttiva del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite
del Ministero degli affari esteri.
Art.8
1. E' vietato l'uso di iscrizioni o contrassegni che
possono comunque creare confusione con il marchio CEE.
Art.9
1. Le domande d omologazione CEE e di certificazione
CEE e la relativa documentazione sono redatte in lingua
italiana.
Art.10
1. Qualora un apparecchio di sollevamento o di movimentazione
e/o un elemento costruttivo, pur conforme alle prescrizioni
della direttiva e delle direttive particolari che lo
riguardano, presenti un pericolo per la sicurezza e/o
per la salute, i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale possono, ciascuno nell'ambito
della propria competenza, con decreto motivato da comunicare
alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamente
vietare o sottoporre a speciali condizioni la sua immissione
in commercio e la sua utilizzazione.
Art.11
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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