[Note's] DECRETO 28 NOVEMBRE 1987, N.588 MINISTERO COORDINAMENTO POLITICHE COMUNITARIE

(G.U. 28-3-1988, n.73 supplemento)

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE N.79/113, N.81/1051, N.85/405, N.84/533, N.85/406, N.84/534, N.84/535, N.85/407, N.84/536, N.85/408, N.84/537 E N.85/409 RELATIVE AL METODO DI MISURA DEL RUMORE, NONCHE' AL LIVELLO SONORO DI POTENZA ACUSTICA DI MOTOCOMPRESSORI, GRU A TORRE, GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA, GRUPPI ELETTROGENI E MARTELLI DEMOLITORI AZIONATI A MANO, UTILIZZATI PER COMPIERE LAVORI NEL CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE.

Art.1
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione delle direttive CEE n.79/113, n.81/1051, n.85/405, n.84/533, n.85/406, n.84/534, n.84/535, n.85/407, n.84/536, n.85/408, n.84/537 e n.85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile, che hanno forza di legge ai sensi dell'art.14 della legge 16-4-1987, n.183.
2. Le predette direttive sono pubblicate unitamente al presente decreto.

Art.2
1. L'immissione in commercio delle attrezzature di cui all'art.1 è subordinata al possesso della certificazione CEE, alla certificazione di conformità del fabbricante, nonché all'apposizione sull'attrezzatura delle indicazioni e del simbolo prescritti dalle direttive particolari.

Art.3
1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della direttiva n.84/532/CEE provvedono al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite dalla direttiva n.84/532/ CEE nonché, rispettivamente, dall'art.5 della direttiva n.84/533/CEE, dall'art.6 della direttiva n.84/534/CEE, dall'art.5 della direttiva n.84/535/ CEE, dall'art.5 della direttiva n.84/536/CEE e dall'art.4 della direttiva n.84/537/CEE.

Art.4
1. La misurazione dell'emissione sonora di materiali, attrezzature, impianti e macchine per cantiere o loro elementi, non destinati principalmente al trasporto di merci o di persone, con esclusione dei trattori agricoli o forestali si effettua secondo le prescrizioni delle relative direttive ed allegati, di cui all'art.1. Il testo integrato è riprodotto negli allegati I e Il del presente decreto.
2. Ai motocompressori, alle gru a torre, ai gruppi elettrogeni di saldatura, ai gruppi elettrogeni e ai martelli demolitori azionati a mano, si applicano altresì le specifiche prescrizioni contenute nelle relative direttive ed allegati.
3. Il testo integrato dei suddetti allegati è riprodotto, rispettivamente, negli allegati III, IV, V, VI, VII del presente decreto.

Art.5
1. Ai sensi della normativa vigente, il sindaco può disciplinare, con provvedimento motivato, in relazione all'emissione sonora, l'impiego delle macchine di cui all'art.1.

Art.6
1. Per le gru a torre il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono, con apposito decreto, limitare il livello di rumore percepito al posto di guida, purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le gru a torre conformi al presente decreto a specificazioni di emissioni diverse da quanto previsto all'allegato I della direttiva n.84/534/CEE.

Art.7
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Si richiamano solamente i titoli degli allegati e delle direttive CEE richiamate all'art.1 in quanto la metodologia e le procedure per la misurazione del rumore interessano principalmente tecnici di laboratori specializzati).

Allegato I - Metodo di misura del rumore prodotto dalle macchine funzionanti all'aperto.
Allegato II - Metodo di misura del rumore prodotto per via aerea nel (nei) posto (posti) di guida delle macchine funzionanti all'aperto.
Allegato III - Metodo di misurazione del rumore prodotto all'aperto dai motocompressori.
Allegato IV - Metodo di misurazione del rumore prodotto all'aperto dalle gru a torre.
Allegato V - Metodo di misurazione del rumore prodotto all' aperto dai gruppi elettrogeni di saldatura.
Allegato VI - Metodo di misurazione del rumore prodotto all'aperto dai gruppi elettrogeni.
Allegato VII - Metodo di misurazione del rumore prodotto all'aperto dai martelli demolitori.
Allegato VIII - Direttiva n.79/113/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.
Allegato IX - Direttiva n.81/1051/CEE, che modifica la direttiva n.79/113/CEE.
Allegato X - Direttiva n.85/405/CEE, che adegua al progresso tecnico la direttiva n.79/113/CEE.
Allegato XI - Direttiva n.84/533/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori.
Allegato XII - Direttiva n.85/406/CEE, che adegua al progresso tecnico la direttiva n.84/533/CEE.
Allegato XIII - Direttiva n.84/534/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
Allegato XIV - Direttiva n.84/535/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.
Allegato XV - Direttiva n.85/407/CEE, che adegua al processo tecnico la direttiva n.84/535/CEE.
Allegato XVI - Direttiva n.84/536/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.
Allegato XVII - Direttiva n.85/408/CEE, che adegua al progresso tecnico la direttiva n.84/536/CEE.
Allegato XVIII - Direttiva n.84/537/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano.
Allegato XIX - Direttiva n.85/409/CEE, che adegua al progresso tecnico la direttiva n.84/537/CEE.




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