(G.U. 28-3-1988, n.73 supplemento)
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE N.79/113, N.81/1051, N.85/405, N.84/533, N.85/406, N.84/534, N.84/535, N.85/407, N.84/536, N.85/408, N.84/537 E N.85/409 RELATIVE AL METODO DI MISURA DEL RUMORE, NONCHE' AL LIVELLO SONORO DI POTENZA ACUSTICA DI MOTOCOMPRESSORI, GRU A TORRE, GRUPPI ELETTROGENI DI SALDATURA, GRUPPI ELETTROGENI E MARTELLI DEMOLITORI AZIONATI A MANO, UTILIZZATI PER COMPIERE LAVORI NEL CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE.
Art.1
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione
delle direttive CEE n.79/113, n.81/1051, n.85/405,
n.84/533, n.85/406, n.84/534, n.84/535, n.85/407, n.84/536,
n.85/408, n.84/537 e n.85/409 relative al metodo di
misura del rumore, nonché al livello sonoro
o di potenza acustica di motocompressori, gru a torre,
gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni
e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per
compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria
civile, che hanno forza di legge ai sensi dell'art.14
della legge 16-4-1987, n.183.
2. Le predette direttive sono pubblicate unitamente
al presente decreto.
Art.2
1. L'immissione in commercio delle attrezzature di cui
all'art.1 è subordinata al possesso della certificazione
CEE, alla certificazione di conformità del fabbricante,
nonché all'apposizione sull'attrezzatura delle
indicazioni e del simbolo prescritti dalle direttive
particolari.
Art.3
1. Gli organismi autorizzati ai sensi del decreto ministeriale
di attuazione della direttiva n.84/532/CEE provvedono
al rilascio, diniego, sospensione e revoca della certificazione
CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione
delle attrezzature al tipo certificato, disponendo
controlli a sondaggio secondo le condizioni, forme,
modalità e procedure stabilite dalla direttiva
n.84/532/ CEE nonché, rispettivamente, dall'art.5
della direttiva n.84/533/CEE, dall'art.6 della direttiva
n.84/534/CEE, dall'art.5 della direttiva n.84/535/
CEE, dall'art.5 della direttiva n.84/536/CEE e dall'art.4
della direttiva n.84/537/CEE.
Art.4
1. La misurazione dell'emissione sonora di materiali,
attrezzature, impianti e macchine per cantiere o loro
elementi, non destinati principalmente al trasporto
di merci o di persone, con esclusione dei trattori
agricoli o forestali si effettua secondo le prescrizioni
delle relative direttive ed allegati, di cui all'art.1.
Il testo integrato è riprodotto negli allegati
I e Il del presente decreto.
2. Ai motocompressori, alle gru a torre, ai gruppi elettrogeni
di saldatura, ai gruppi elettrogeni e ai martelli demolitori
azionati a mano, si applicano altresì le specifiche
prescrizioni contenute nelle relative direttive ed
allegati.
3. Il testo integrato dei suddetti allegati è
riprodotto, rispettivamente, negli allegati III, IV,
V, VI, VII del presente decreto.
Art.5
1. Ai sensi della normativa vigente, il sindaco può
disciplinare, con provvedimento motivato, in relazione
all'emissione sonora, l'impiego delle macchine di cui
all'art.1.
Art.6
1. Per le gru a torre il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ed il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato possono, con apposito
decreto, limitare il livello di rumore percepito al
posto di guida, purché ciò non comporti
l'obbligo di adattare le gru a torre conformi al presente
decreto a specificazioni di emissioni diverse da quanto
previsto all'allegato I della direttiva n.84/534/CEE.
Art.7
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si richiamano solamente i titoli degli allegati e delle direttive CEE richiamate all'art.1 in quanto la metodologia e le procedure per la misurazione del rumore interessano principalmente tecnici di laboratori specializzati).
Allegato I - Metodo di misura del rumore prodotto dalle
macchine funzionanti all'aperto.
Allegato II - Metodo di misura del rumore prodotto per
via aerea nel (nei) posto (posti) di guida delle macchine
funzionanti all'aperto.
Allegato III - Metodo di misurazione del rumore prodotto
all'aperto dai motocompressori.
Allegato IV - Metodo di misurazione del rumore prodotto
all'aperto dalle gru a torre.
Allegato V - Metodo di misurazione del rumore prodotto
all' aperto dai gruppi elettrogeni di saldatura.
Allegato VI - Metodo di misurazione del rumore prodotto
all'aperto dai gruppi elettrogeni.
Allegato VII - Metodo di misurazione del rumore prodotto
all'aperto dai martelli demolitori.
Allegato VIII - Direttiva n.79/113/CEE, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla
determinazione delle emissioni sonore delle macchine
e dei materiali per cantieri.
Allegato IX - Direttiva n.81/1051/CEE, che modifica
la direttiva n.79/113/CEE.
Allegato X - Direttiva n.85/405/CEE, che adegua al progresso
tecnico la direttiva n.79/113/CEE.
Allegato XI - Direttiva n.84/533/CEE, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello
di potenza acustica ammesso dei motocompressori.
Allegato XII - Direttiva n.85/406/CEE, che adegua al
progresso tecnico la direttiva n.84/533/CEE.
Allegato XIII - Direttiva n.84/534/CEE, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello
di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
Allegato XIV - Direttiva n.84/535/CEE, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello
di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni
di saldatura.
Allegato XV - Direttiva n.85/407/CEE, che adegua al
processo tecnico la direttiva n.84/535/CEE.
Allegato XVI - Direttiva n.84/536/CEE, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello
di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.
Allegato XVII - Direttiva n.85/408/CEE, che adegua al
progresso tecnico la direttiva n.84/536/CEE.
Allegato XVIII - Direttiva n.84/537/CEE, per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello
di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori
azionati a mano.
Allegato XIX - Direttiva n.85/409/CEE, che adegua al
progresso tecnico la direttiva n.84/537/CEE.
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