(G.U. 20-4-1988, n.92, supplemento)
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.84/532/CEE, RELATIVA ALLE ATTREZZATURE E MACCHINE PER CANTIERI EDILI
Art.1
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione
della direttiva n.84/532/CEE, relativa alle attrezzature
e macchine per cantieri edili, che ha forza di legge
ai sensi dell'art.14 della legge 16-4-1987, n.183 (inerente
l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari).
2. La direttiva n.84/532/CEE viene pubblicata unitamente
al presente decreto.
Art.2
1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata
dagli organi dello Stato competenti in materia.
2. Tali organi provvedono al rilascio, al diniego, alla
sospensione e alla revoca del certificato di omologazione
CEE secondo le condizioni, forme, modalità e
procedure stabilite dagli artt. 4, 5 e 7 e dagli allegati
I e III della direttiva n.84/532/CEE.
3. Essi provvedono altresì a vigilare sulla conformità
della fabbricazione delle attrezzature al tipo omologato,
disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda
produttrice.
Art.3
1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio
delle certificazioni CEE ne fa istanza al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che
provvede alla relativa istruttoria.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata
con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale.
3. Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio,
al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione
CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità
e le procedure stabilite dagli artt. 10, 11 e 13 e
degli allegati I e III della direttiva n.84/532/CEE
e vigilano sulla conformità della fabbricazione
delle attrezzature al tipo certificato, disponendo,
ove del caso, controlli a sondaggio.
Art.4
1. L'attività degli organismi autorizzati ad
effettuare la certificazione CEE è sottoposta
alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni
di cui all'art.3, comma 2, ciascuna delle quali, secondo
la rispettiva competenza, in caso di constatate irregolarità,
può sospendere l'autorizzazione e dettare le
prescrizioni che ritiene opportune, dandone immediata
comunicazione alle altre amministrazioni.
2. Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale l'autorizzazione è
revocata qualora l'organismo autorizzato non sia più
in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato
II della direttiva n.84/532/CEE o non si sia adeguato
alle prescrizioni imposte.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con gli altri Ministri interessati, annulla
i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta
le misure opportune per garantire la continuità
dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti
dai certificati CEE rilasciati dall'organismo prima
della revoca dell'autorizzazione.
Art.5
1. Qualora le irregolarità di cui all'art.13
della direttiva n.84/532/CEE siano accertate per esemplari
di attrezzature il cui certificato sia stato rilasciato
in altro Stato membro della CEE, il Ministero dell'industria,
del commercio ed artigianato informa lo Stato medesimo,
per il tramite del Ministero degli affari esteri, affinchè
l'organismo autorizzato sia obbligato a prendere le
misure previste dal citato articolo, e, in caso di
contestazione, ne dà notizia alla commissione
CEE.
Art.6
1. Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle
amministrazioni competenti il rilascio, il diniego,
la sospensione e la revoca della certificazione CEE.
2. Essi trasmettono inoltre, ove richiesti, la documentazione
di cui al punto 4.2 dell'allegato I della direttiva,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite
del Ministero degli affari esteri.
Art.7
1. Agli adempimenti in materia di trasmissioni di atti,
comunicazioni ed informazioni nei confronti della commissione
CEE e degli altri Stati CEE, previsti dalla direttiva,
provvede il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per il tramite del Ministero degli
affari esteri.
2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella
CEE e le successive modifiche sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria,
del commercio e dell' artigianato.
Art.8
1. Le domande di omologazione e certificazione CEE e
le relative documentazioni nonché i certificati
di conformità del fabbricante sono redatti in
lingua italiana rispettivamente secondo i modelli di
cui all'allegato I e IV della direttiva.
Art.9
1. Si presume conforme alle norme di fabbricazione l'attrezzatura
munita del certificato di conformità compilato
dal fabbricante o da un suo mandatario e, quando prescritto
da norme particolari, dal marchio di conformità.
Art.10
1. Qualora un'attrezzatura, pur conforme alle prescrizioni
della direttiva e delle direttive particolari che la
riguardano, presenti un pericolo per la sicurezza e/o
la salute, i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale possono, ciascuno nell'ambito
della propria competenza, con decreto motivato, da
comunicare alle altre amministrazioni interessate,
provvisoriamente vietare o sottoporre a speciali condizioni
la sua immissione sul mercato e la sua utilizzazione.
Art.11
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
il 5 maggio 1988.
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