[Note's] DECRETO 28 NOVEMBRE 1987, N.592 MINISTRO COORDINAMENTO POLITICHE COMUNITARIE

(G.U. 20-4-1988, n.92, supplemento)

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.84/532/CEE, RELATIVA ALLE ATTREZZATURE E MACCHINE PER CANTIERI EDILI

Art.1
1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n.84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili, che ha forza di legge ai sensi dell'art.14 della legge 16-4-1987, n.183 (inerente l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).
2. La direttiva n.84/532/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

Art.2
1. La funzione di omologazione CEE viene esercitata dagli organi dello Stato competenti in materia.
2. Tali organi provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca del certificato di omologazione CEE secondo le condizioni, forme, modalità e procedure stabilite dagli artt. 4, 5 e 7 e dagli allegati I e III della direttiva n.84/532/CEE.
3. Essi provvedono altresì a vigilare sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo omologato, disponendo, ove del caso, controlli presso l'azienda produttrice.

Art.3
1. L'organismo che chiede di essere autorizzato al rilascio delle certificazioni CEE ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale.
3. Gli organismi autorizzati provvedono al rilascio, al diniego, alla sospensione e alla revoca della certificazione CEE secondo le condizioni, le forme, le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 10, 11 e 13 e degli allegati I e III della direttiva n.84/532/CEE e vigilano sulla conformità della fabbricazione delle attrezzature al tipo certificato, disponendo, ove del caso, controlli a sondaggio.

Art.4
1. L'attività degli organismi autorizzati ad effettuare la certificazione CEE è sottoposta alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni di cui all'art.3, comma 2, ciascuna delle quali, secondo la rispettiva competenza, in caso di constatate irregolarità, può sospendere l'autorizzazione e dettare le prescrizioni che ritiene opportune, dandone immediata comunicazione alle altre amministrazioni.
2. Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione è revocata qualora l'organismo autorizzato non sia più in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato II della direttiva n.84/532/CEE o non si sia adeguato alle prescrizioni imposte.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con gli altri Ministri interessati, annulla i certificati CEE rilasciati indebitamente e adotta le misure opportune per garantire la continuità dell'assolvimento degli obblighi e dei doveri risultanti dai certificati CEE rilasciati dall'organismo prima della revoca dell'autorizzazione.

Art.5
1. Qualora le irregolarità di cui all'art.13 della direttiva n.84/532/CEE siano accertate per esemplari di attrezzature il cui certificato sia stato rilasciato in altro Stato membro della CEE, il Ministero dell'industria, del commercio ed artigianato informa lo Stato medesimo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, affinchè l'organismo autorizzato sia obbligato a prendere le misure previste dal citato articolo, e, in caso di contestazione, ne dà notizia alla commissione CEE.

Art.6
1. Gli organismi autorizzati debbono comunicare alle amministrazioni competenti il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca della certificazione CEE.
2. Essi trasmettono inoltre, ove richiesti, la documentazione di cui al punto 4.2 dell'allegato I della direttiva, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne cura l'inoltro ai richiedenti per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art.7
1. Agli adempimenti in materia di trasmissioni di atti, comunicazioni ed informazioni nei confronti della commissione CEE e degli altri Stati CEE, previsti dalla direttiva, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite del Ministero degli affari esteri.
2. Gli elenchi di tutti gli organismi autorizzati nella CEE e le successive modifiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato.

Art.8
1. Le domande di omologazione e certificazione CEE e le relative documentazioni nonché i certificati di conformità del fabbricante sono redatti in lingua italiana rispettivamente secondo i modelli di cui all'allegato I e IV della direttiva.

Art.9
1. Si presume conforme alle norme di fabbricazione l'attrezzatura munita del certificato di conformità compilato dal fabbricante o da un suo mandatario e, quando prescritto da norme particolari, dal marchio di conformità.

Art.10
1. Qualora un'attrezzatura, pur conforme alle prescrizioni della direttiva e delle direttive particolari che la riguardano, presenti un pericolo per la sicurezza e/o la salute, i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale possono, ciascuno nell'ambito della propria competenza, con decreto motivato, da comunicare alle altre amministrazioni interessate, provvisoriamente vietare o sottoporre a speciali condizioni la sua immissione sul mercato e la sua utilizzazione.

Art.11
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 5 maggio 1988.




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